(1) Salvo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10 dell’allegato 1, 1° parte del contratto collettivo di comparto del 4 luglio 2002, al personale spetta un’indennità per i servizi antincendio mensile, fissa, continuativa e pensionabile nella seguente misura, da calcolarsi sullo stipendio iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza:
(2) L’indennità per i servizi antincendio di cui al comma 1 è esclusa dal cumulo di elementi retributivi ai sensi dell’articolo 16 del contratto di comparto del 4 luglio 2002, e successive modifiche ed integrazioni.
(3) L’indennità per i servizi antincendio viene corrisposta anche al personale impiegato in corsi di aggiornamento o formazione, vista la necessità di poter impiegare detto personale nel servizio operativo in caso d’emergenza. L’indennità non spetta al personale neoassunto durante il corso di formazione.