1. I documenti di spesa presentati o conservati presso il richiedente devono:
a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;
b) essere intestati al beneficiario del contributo;
c) essere quietanzati per l’avvenuto regolare pagamento. I pagamenti pari o superiori a 1.000,00 euro possono essere effettuati solo con modalità tracciabili (bonifico, bancomat, carta di credito, assegno circolare) e devono essere rilevabili negli estratti conto del beneficiario; questi ultimi devono essere prodotti all’ufficio su eventuale richiesta. Tutte le spese e le entrate relative al progetto finanziato devono risultare dal conto corrente intestato al beneficiario;
d) essere riferiti alle spese ammesse per la concessione del contributo;
e) non essere antecedenti alla data di protocollo della domanda di contributo;
f) riguardare obbligazioni assunte nell'anno solare di riferimento del contributo.
2. I documenti di spesa possono essere emessi anche negli anni successivi a quello di concessione del contributo, purché si riferiscano alle finalità per cui è stato concesso il contributo e alle spese ammesse e purché corrispondano a quanto previsto dal cronoprogramma presentato.