(1) L’orario di lavoro contrattuale e la retribuzione, nel caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale del 50 per cento, ammonta per il profilo professionale “insegnante di scuola dell’infanzia” a 19/38 ore settimanali. Per il passaggio delle consegne spetta inoltre, a condizione che sia prestato effettivamente nel caso di un tempo parziale con orario settimanale in forma orizzontale o verticale, il pagamento di ulteriori 2/38 ore settimanali; ciò non trova applicazione nel caso di lavoro a tempo parziale alternante.
(2) L’orario di lavoro di cui al comma 1 è diviso nel modo seguente in attività formativa e attività aggiuntive, necessarie per l’attività formativa:
(3) L’orario di lavoro contrattuale e la retribuzione nel caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale del 75 per cento ammonta per il profilo professionale “insegnante di scuola dell’infanzia” a 28/38 ore settimanali, suddivise in 24 ore e 20 minuti settimanali per l’attività formativa, nonché 132 ore annue per le attività aggiuntive.