(1) Al personale con un rapporto di lavoro a tempo determinato che presta servizio effettivo nell’arco dell’anno scolastico per non meno di 210 giorni, il contratto di lavoro è prorogato fino al termine dell’anno formativo. Sono considerati servizio effettivo anche i periodi di assenza utili ai fini della progressione economica o del trattamento di quiescenza.
(2) Per i mesi di luglio e agosto, per la determinazione della retribuzione, è assegnato al personale un carico orario settimanale calcolato in base alla media dei rapporti di lavoro nel relativo anno scolastico, in proporzione ad un incarico annuale a tempo pieno.