2.1. Il distributore all’ingrosso, salvo le eccezioni di cui all’art. 105, comma 1 del decreto legislativo 219/2006, è tenuto ai sensi dell’art. 105, comma 1, lettera a) e b) del citato decreto, a detenere la dotazione minima di medicinali che comprende i medicinali della tabella 2 allegata alla Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.
Considerato che la succitata tabella 2 include sostanze ad azione stupefacente e psicotropa, il distributore deve essere titolare:
a. dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso e deposito di medicinali, rilasciata dall’Ufficio distretti sanitari della Provincia Autonoma di Bolzano;
b. dell’autorizzazione per il commercio dei medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope, rilasciata dal Ministero della salute, Ufficio stupefacenti, ai sensi del D.P.R. 309/90.
2.2. Il legale rappresentante dell’impresa di distribuzione all’ingrosso deve comunicare tempestivamente all’ufficio distretti sanitari l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero della salute e la data dell’effettivo inizio dell’attività.
2.3. Salvo le eccezioni previste dalla vigente normativa, l’attività di distribuzione all’ingrosso non può essere avviata se non previo possesso delle suddette autorizzazioni.
2.4. Qualora l’attività non venga avviata entro un anno dalla data del decreto di autorizzazione, l’autorizzazione decade.