1. La subconcessione o il subaffidamento decade
a) in caso di decadenza o revoca della concessione di cui all’articolo 7 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche;
b) in caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 25 della legge provinciale;
c) qualora la Provincia di Bolzano disponga la soppressione delle linee o delle corse per le quali erano stati previsti la subconcessione o il subaffidamento;
2. La subconcessione o il subaffidamento sono revocati, se risulta la accertata mancata persistenza di uno o più dei requisiti di cui all’articolo 6 o il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 7.