(1) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “la Giunta provinciale, in base ai propri criteri generali fissati” sono sostituite dalle parole “l’Agenzia per la protezione civile, in base ai criteri generali fissati dalla Giunta provinciale”.
(2) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, le parole “die Landesregierung” sono sostituite dalle parole “die Agentur für Bevölkerungsschutz” e le parole “auf der Grundlage von eigenen Richtlinien“ sono sostituite dalle parole “auf der Grundlage von Richtlinien der Landesregierung”.