di un contributo
5.1 La concessione del contributo di cui al punto 4 avviene per piante estirpate colpite dai seguenti agenti se il valore di mercato delle piante estirpate riconosciuto dall’Ufficio frutti-viticoltura presso la Ripartizione provinciale agricoltura é superiore a 5.000 euro:
a) dall’agente patogeno del Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora),
b) dall’agente patogeno della vaiolatura delle drupacee (Sharka),
c) dall’agente patogeno della Flavescenza dorata della vite, oppure
d) dall’agente patogeno dei giallumi europei delle drupacee (European stone fruit yellows).
5.2 Per piante fino al 15.mo anno dall’impianto affette dalla malattia degli scopazzi del melo (Apple Proliferation Phytoplasma).il contributo ai sensi del punto 4 viene concesso se:
a) almeno 1.000 di tali piante presenti nell’azienda del richiedente sono affette dalla malattia degli scopazzi del melo e
b) la percentuale d’infezione della predetta classe di età delle piante presenti in azienda é almeno del 15 per cento e
c) l’estirpazione delle piante è avvenuta in seguito al decreto dell’Assessore all’Agricoltura del 16 agosto 2011, n. 604/31.2 „Misure fitosanitarie per la lotta contro la malattia degli scopazzi del melo”.
5.3 Dall’importo massimo delle perdite ammissibili devono essere dedotti:
a) gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di regimi assicurativi, nonché
b) i costi non sostenuti a causa delle fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.
5.4 Il richiedente deve consentire libero accesso al personale in servizio della Ripartizione provinciale agricoltura, che é incaricato della sorveglianza sull’applicazione delle disposizioni in vigore, agli appezzamenti e alla documentazione, che sono correlati agli aiuti concessi.
5.5. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e alle perdite causate dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto la presenza.
5.6 Non sono concessi aiuti ove sia stabilito che la presenza dell'organismo nocivo é stata causata deliberatamente dal beneficiario o é la conseguenza della sua negligenza.