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a) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 151)
Regolamento degli esami di fine apprendistato

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1)
Pubblicato nel B.U. 11 giugno 2013, n. 24.

Art. 7 (Valutazione delle prove d’esame e attestati)

(1) Si applica la seguente scala di valutazione, che prevede anche la possibilità di attribuire voti espressi con la virgola e una cifra decimale:

ottimo: 10

distinto: 9

buono: 8

discreto: 7

sufficiente: 6

insufficiente: 5

del tutto insufficiente: 4

(2) La prova pratica e la prova teorica sono valutate distintamente.

(3) L’esame si intende superato se si ottiene un voto di almeno 6 in entrambe le prove d’esame.

(4) L’esame si intende “superato con lode” se si ottiene un voto complessivo di almeno 9.

(5) Il voto complessivo è dato dalla media dei voti della prova teorica e della prova pratica. I componenti della commissione d’esame possono proporre che, tenuto conto anche dello sviluppo complessivo individuale dell’apprendista nella scuola professionale, il voto complessivo venga arrotondato per un massimo di cinque decimi al voto superiore.

(6) La commissione d’esame è regolarmente costituita se sono presenti almeno tre quarti dei suoi componenti. La commissione decide sull’esito dell’esame, con atto motivato, a maggioranza dei voti; in caso di parità di voti prevale il voto del/della presidente.

(7) Ad esame ultimato i voti complessivi sono esposti all’albo della scuola professionale.

(8) Una prova d’esame superata resta valida per due anni.

(9) Gli attestati di qualifica professionale, i diplomi professionali e gli attestati relativi alle qualifiche parziali di cui all’articolo 16, commi 5 e 6 dell’ordinamento dell’apprendistato, sono firmati dall’assessore/assessora provinciale competente in materia di apprendistato.

(10) Gli attestati e diplomi di cui al comma 9 contengono le seguenti indicazioni:

  1. l’attività professionale oggetto d’apprendistato per la quale si è sostenuto l’esame;
  2. la figura professionale di riferimento prevista dalla normativa statale;
  3. il livello corrispondente previsto dal quadro europeo delle qualifiche.
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