In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 151)
Regolamento degli esami di fine apprendistato

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 11 giugno 2013, n. 24.

Art. 5 (Articolazione dell’esame)

(1) L’esame di fine apprendistato si compone di una prova pratica e di una prova teorica.

(2) La prova pratica si svolge secondo i seguenti criteri:

  1. il candidato/la candidata esegue un incarico di lavoro pratico o affronta una situazione lavorativa, dimostrando di possedere le seguenti competenze: analizzare, pianificare, decidere, risolvere problemi, valutare nonché eseguire incarichi di lavoro pratici;
  2. la prova pratica ha di regola una durata massima di 12 ore. L’esame può aver luogo anche in officine idonee al di fuori della scuola professionale; a tale scopo si possono stipulare apposite convenzioni con istituzioni pubbliche o aziende private idonee. Qualora la prova pratica in un’attività professionale oggetto di apprendistato dovesse comportare un rilevante impiego di materiali, si può stabilire nel programma d’esame che il candidato stesso/la candidata stessa porti con sé il materiale necessario o concorra alle spese che ne derivano alla scuola professionale. I prodotti realizzati in sede d’esame sono di proprietà del candidato/della candidata;
  3. La prova pratica può prevedere la realizzazione di un capolavoro, costituito da un manufatto tipico della relativa professione. In tal caso nel rispettivo programma d’esame sono prescritti specifici criteri; essi riguardano la durata dell’esame, che può anche superare le dodici ore, ed altre modalità concernenti la realizzazione del capolavoro.

(3) Nella prova teorica dell’esame il candidato/la candidata deve dimostrare di saper descrivere e analizzare incarichi di lavoro specifici per quella professione, dando prova di competenze tecniche, di capacità di organizzazione del lavoro nonché di competenze comunicative e linguistiche. L’accertamento delle competenze può avvenire non solo tramite il colloquio d’esame ma anche in forma scritta o grafica. La prova teorica può iniziare con una presentazione predisposta dal candidato/dalla candidata in accordo con gli insegnanti competenti.

(4) Il quadro di riferimento per entrambe le prove d’esame è l’ordinamento formativo per la rispettiva attività professionale oggetto d’apprendistato. Qualora questo non dovesse ancora essere disponibile, gli obiettivi formativi della scuola professionale per l’apprendistato, il programma didattico e il quadro formativo aziendale costituiscono il quadro di riferimento per l’esame.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionI
ActionActiona) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 15
ActionActionArt. 1 (Ambito d’applicazione)
ActionActionArt. 2 (Ammissione all’esame)
ActionActionArt. 3 (Composizione della commissione d’esame)
ActionActionArt. 4 (Sessioni d’esame)
ActionActionArt. 5 (Articolazione dell’esame)
ActionActionArt. 6 (Svolgimento dell’esame)  
ActionActionArt. 7 (Valutazione delle prove d’esame e attestati)
ActionActionArt. 8 (Esclusione dall’esame)
ActionActionArt. 9 (Privatisti/privatiste)
ActionActionArt. 10 (Candidati e candidate residenti fuori provincia)
ActionActionArt. 11 (Norma derogatoria)
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2021, n. 17
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico