(1) Nel programma d’esame di fine apprendistato per le rispettive attività professionali si stabiliscono quali competenze, abilità e conoscenze sono oggetto d’esame e di valutazione. Il programma contiene anche le direttive per l’esecuzione e descrizione del lavoro da svolgere e per la valutazione dei compiti d’esame.
(2) Nel caso di apprendiste e apprendisti con diagnosi funzionale o certificazione ai sensi delle disposizioni vigenti, in sede d’esame si applicano misure individualizzate. Nel caso di un/una apprendista con diagnosi funzionale e obiettivi didattici differenziati la commissione d’esame, su proposta dell’insegnante di sostegno della commissione, stabilisce un programma d’esame con obiettivi differenziati.
(3) Lo svolgimento delle prove scritte, grafiche o pratiche dell’esame deve essere sorvegliato da almeno un/una componente della commissione.
(4) Sull’intero svolgimento dell’esame è redatto un verbale, che viene firmato da tutti i componenti della commissione.
(5) Col consenso del candidato/della candidata la commissione può permettere di assistere all’esame anche a persone estranee.