1. L’Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla normativa in materia ed in particolare dall’articolo 62-ter della legge provinciale sull’edilizia abitativa n. 13/98.
2. L’Agenzia – denominazione breve “AVE” (Agenzia di vigilanza sull'edilizia) – assume la funzione di Stazione unica di vigilanza nel settore dell’edilizia abitativa agevolata. Essa ha il compito di accertare le contravvenzioni al vincolo sociale e di adottare i provvedimenti previsti dalle disposizioni in materia. In particolare dispone la revoca e la riduzione dell’agevolazione, richiede la restituzione degli contributi, diffida alla restituzione in pristino, irroga le sanzioni pecuniarie ed amministrative e rilascia anche le autorizzazioni in sanatoria. Per motivi di trasparenza, anche con riferimento alla certezza di diritto, ed al fine di evitare doppioni nell’attività di controllo, l’ambito e le modalità della stessa sono stabiliti e concordati in una convenzione stipulata tra l’Agenzia e la ripartizione edilizia.
3. Qualora sussistano i presupposti di cui al comma 5 dell’articolo 62-ter della legge provinciale sull’edilizia abitativa, l’Agenzia esercita anche le funzioni, i compiti ed i servizi ivi previsti. In particolare, essa accerta e contesta le contravvenzioni al vincolo dell’edilizia convenzionata ed irroga le sanzioni pecuniarie previste dalle disposizioni in materia.
4. L’ambito, l’oggetto e le modalità delle attività di cui al precedente comma 3, che l’Agenzia svolge in nome e per conto dei comuni, nonché il rimborso delle spese a carico dei comuni che usufruiscono i sopraccitati servizi sono disciplinati in apposite convenzioni che l’Agenzia stipulerà con i comuni. Lo schema della convenzione ed i criteri per la determinazione del rimborso delle spese sono approvati dalla Giunta provinciale.