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d) Legge provinciale 19 novembre 2012, n. 191)
Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 novembere 2012, n. 48.

Art. 15 (Volontari e volontarie del servizio sociale)  delibera sentenza

(1) Possono prestare servizio sociale volontario, le persone che hanno:

  1. un’età non inferiore ai 29 anni;
  2. la residenza stabile in provincia di Bolzano e la cittadinanza italiana oppure di un altro Stato membro dell’Unione europea; 5)
  3. i requisiti per l’espletamento dei servizi richiesti, spettando ai promotori di cui all’articolo 16 il compito di verificare di volta in volta la necessaria idoneità.

(2) Può prestare, inoltre, il servizio volontario il personale della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata nonché il personale docente stipendiato dalla Provincia. Tale servizio può essere svolto, su istanza del personale, nel corso del biennio antecedente il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età previsto dalla normativa previdenziale. In tal caso è esclusa la possibilità di proroga in servizio dopo il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. Le relative modalità e condizioni nonché i relativi doveri sono determinati, per le parti di rispettiva competenza, dalla presente disciplina nonché dalle disposizioni provinciali in materia di personale.

(3) Per il personale di cui al comma 2 è fissato un contingente annuale nel programma di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e).

massimeCorte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 309 - Servizio civile e sociale provinciale - distinzione tra le varie forme di servizio civile provinciale ed il servizio civile nazionale di competenza statale
5)
La lettera b) dell'art. 15, comma 1, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale del 10 dicembre 2013, n. 309, nella parte in cui esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dal servizio sociale.
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