1. Nel corso dell’ultimo trimestre di ogni anno per l’attività dell’anno successivo, i Servizi Igiene, sentiti il laboratorio analisi acque e il laboratorio biologico dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, predispongono il piano annuale ordinario di campionamento.
2. Il piano annuale di cui al comma 1 tiene conto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 31/2001, in particolar modo per quanto riguarda la frequenza dei campionamenti, essa è stabilita secondo quanto previsto dall’allegato II, tabella B1 e B2, del D.Lgs. 31/2001 e successive modifiche e dai commi 3 e 4 del presente articolo.
3. I prelievi sono stabiliti, in ordine alla loro frequenza e tipologia, dai Servizi Igiene previo accordo con il laboratorio analisi acque e il laboratorio biologico dell’Agenzia provinciale per l’ambiente.
4. Ai campioni del programma ordinario, potranno essere aggiunti prelievi non programmabili, in quanto collegati a situazioni particolari, non valutabili in sede di programmazione.
I prelievi non programmati saranno limitati a motivati casi di necessità e le modalità di prelievo e i relativi tempi di consegna saranno preventivamente concordati con il laboratorio analisi acque e il laboratorio biologico dell’Agenzia provinciale per l’ambiente.