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a) Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 121)
Ordinamento dell'apprendistato

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1)
Pubblicata nel B.U. 10 luglio 2012, n. 28.

Art. 6 (Ordinamento formativo e standard)     delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale, sentite le parti sociali, stabilisce l’ordinamento formativo per ciascuna professione oggetto di apprendistato. Tale ordinamento comprende la descrizione del profilo professionale, il titolo conseguibile, la durata dell’apprendistato, il quadro formativo aziendale, la quantità della formazione formale impartita dalla scuola professionale o in altri luoghi di apprendimento e il programma didattico. Per la descrizione dei profili professionali delle professioni artigiane oggetto di apprendistato si rimanda al rispettivo profilo professionale, se esistente, approvato ai sensi dell’articolo 22 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1. 6)

(2)  Il programma didattico contiene gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione formale impartita dalla scuola professionale e, se previsto, negli altri luoghi di apprendimento. Il quadro formativo aziendale contiene le competenze e le conoscenze che in azienda devono essere trasmesse all'apprendista.

(3) L’ordinamento formativo è considerato piano formativo individuale e protocollo tra istituzione formativa e datore/datrice di lavoro ai sensi delle disposizioni statali. 7)

(4)  Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, le competenze acquisite tramite l’apprendistato sono considerate crediti formativi per scuole secondarie superiori e per corsi di formazione professionale, tenendo conto della parte di formazione scolastica e di quella aziendale.

(5)  Una parte dell’apprendistato può essere assolta fuori provincia, purché essa sia equiparabile, in merito a contenuti e durata, con la formazione in apprendistato in Alto Adige prevista per la relativa professione.

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988 - Disciplina della durata dell´apprendistato
6)
L'art. 6, comma 1, è stato così modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 11.
7)
L'art. 6, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 15 aprile 2016, n. 7.
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