(1) Fino all’approvazione del nuovo piano di settore di cui all’articolo 5 della legge, e successive modifiche, rimangono in vigore:
(2) Un lieve aumento fino al 10 per cento della portata massima ammissibile non comporta modifica al piano di settore approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 963 del 7 giugno 2010. 8)