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k) Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 31)
Regolamento d'esecuzione alla Legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, "Ordinamento delle aree sciabili attrezzate"

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1)
Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 2012, n. 24.

Art. 19 (Indennità una tantum ed annuale)

(1) L’indennità una tantum di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), della legge, corrisponde ad un importo pari a 10 volte l’indennità annuale di cui al comma 5 del presente articolo.

(2) L’indennità di base si calcola sulla base della situazione geografica e della qualità del fondo nonché sulla base della presunta minore redditività dello stesso.

(3) Per coefficiente turistico, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge, si intende un coefficiente compreso tra 1 e 3, che esprime l’incidenza del turismo nell’area sciabile attrezzata ed il valore economico dei singoli impianti di risalita e delle piste da sci. I coefficienti sono definiti come segue:

  1. coefficiente 1: area sciabile attrezzata scarsamente sviluppata;
  2. coefficiente 2: area sciabile attrezzata mediamente sviluppata;
  3. coefficiente 3: area sciabile attrezzata altamente sviluppata.

(4) La determinazione dell’indennità di base di cui al comma 2 e l’assegnazione dei coefficienti di cui al comma 3 sono fissati ogni 2 anni dall’Ufficio provinciale Estimo, dopo aver sentito l’associazione degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale e l’Associazione esercenti funiviari dell’Alto Adige.

(5) L’indennità annuale di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b), della legge si ottiene moltiplicando l’indennità di base di cui al comma 2 del presente articolo con il coefficiente turistico di cui sopra.

(6) Se le piste da sci attraversano un’area improduttiva, l’indennità corrisposta sarà pari ad un terzo dell’indennità annuale calcolata ai sensi del comma 5.

(7) Per i proprietari di fondi, che non coltivano gli stessi in qualità di coltivatori diretti, i coefficienti superiori a 1 sono ridotti della metà.

(8) Il valore per il calcolo del ridotto raccolto con riferimento ai pascoli alpini, ai prati montani ed ai prati con una fienagione è di 1500 kg fieno/ettaro e, con riferimento ai prati con due fienagioni, è di 3000 kg fieno/ettaro.

(9) Per stagione invernale si intende il periodo dal 1. novembre al 30 aprile dell’anno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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