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b) Legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 121)
Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri

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1)
Pubblicata nel B.U. 8 novembre 2011, n. 45.

Art. 1 (Finalità)      delibera sentenza

(1)  La presente legge, sulla base dei principi democratici della nostra società, dei diritti e dei doveri di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, della condivisione dei principi universali quali il valore della vita umana, la dignità e la libertà della persona senza distinzione di genere e la tutela dell’infanzia, e nella consapevolezza che l'integrazione è un processo di scambio e dialogo reciproco, promuove e disciplina l’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio provinciale.

(2)  La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, favorisce il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e libertà religiosa, ai sensi degli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione italiana.

(3)  La Provincia nell’ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, fatta salva la normativa internazionale, comunitaria e nazionale vigente in materia, persegue i seguenti principi e obiettivi:

  1. l’informazione sui diritti e sui doveri connessi allo status di cittadino straniero;
  2. la conoscenza delle lingue ufficiali della provincia;
  3. la conoscenza reciproca tra le diverse culture e identità presenti sul territorio, nonché la conoscenza della storia e della cultura locale per favorire il processo d’integrazione;
  4. la promozione della partecipazione alla vita sociale locale delle cittadine e dei cittadini stranieri;
  5. l’individuazione ed eliminazione delle disuguaglianze e delle discriminazioni riconducibili direttamente o indirettamente alla diversa identità etnica, linguistica, culturale e religiosa delle cittadine e dei cittadini stranieri, al fine di garantire pari opportunità di inserimento sociale, culturale e di contrastare ogni forma di razzismo;
  6. l’inserimento omogeneo delle cittadine e dei cittadini stranieri nel tessuto sociale, evitando concentrazioni e fenomeni di ghettizzazione;
  7. l’accesso alle cittadine e ai cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea alle prestazioni essenziali vigenti su tutto il territorio nazionale e la previsione di un loro graduale accesso alle prestazioni territoriali aggiuntive. Per le cittadine e i cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea, l’accesso alle prestazioni, che vanno oltre le prestazioni essenziali, può essere condizionato alla residenza, alla dimora stabile [e alla relativa durata]. 2)  Tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario devono avere residenza e dimora stabile sul territorio provinciale per la durata del beneficio delle prestazioni; nel rispetto dei principi della proporzionalità e della ragionevolezza, l’accesso alle prestazioni che vanno oltre a quelle essenziali può essere legato alla partecipazione a misure di promozione dell’integrazione. Anche la forma di erogazione delle prestazioni può essere configurata in modo tale da favorire l’integrazione. In presenza di un nucleo familiare, l’obbligo di partecipazione a misure di promozione dell’integrazione è esteso, se possibile, in forma adeguata anche agli altri componenti del nucleo familiare del richiedente; 3)
  8. l’indirizzo dei flussi migratori coerentemente con il fabbisogno del mercato del lavoro e lo sviluppo socio-economico nel rispetto delle attribuzioni statali.
massimeDelibera 29 dicembre 2023, n. 1177 - Sostituzione dei criteri per l'accesso di cittadine e cittadini non comunitari alle prestazioni aggiuntive della Provincia
massimeDelibera 11 settembre 2018, n. 902 - Integrazione: prestazioni della Provincia e partecipazione a misure di integrazione
massimeCorte costituzionale - sentenza 3 giugno 2013, n. 133 - Assegno regionale al nucleo familiare per i figli – residenza quinquennale in regione – requisito limitato agli stranieri extracomunitari - illegittimità
massimeCorte costituzionale - sentenza 14 gennaio 2013, n. 2 - Immigrazione e integrazione - competenza statale - illegittimità del requisito della residenza quinquennale
2)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 2 del 14 gennaio 2013, ha dichiarato illegittimo: le parole „e alla relativa durata“ nell'art. 1, comma 3, lettera g); l'art. 6, comma 3, lettera c); il riferimento alla lettera c) nell'art. 6, comma 6; l'art. 10, commi 2 e 3; l'art. 12, comma 4; l'art. 13, comma 3, secondo periodo; l'art. 14 commi 3 e 5; il riferimento alla residenza ininterrotta per un anno nell'art. 16, comma 2; il riferimento alla durata quinquennale nell'art. 16, commi 3 e 4.
3)
La lettera g) dell'art. 1, comma 3, è stata così modificata dall'art. 22, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
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