(1) La presente legge, sulla base dei principi democratici della nostra società, dei diritti e dei doveri di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, della condivisione dei principi universali quali il valore della vita umana, la dignità e la libertà della persona senza distinzione di genere e la tutela dell’infanzia, e nella consapevolezza che l'integrazione è un processo di scambio e dialogo reciproco, promuove e disciplina l’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio provinciale.
(2) La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, favorisce il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e libertà religiosa, ai sensi degli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione italiana.
(3) La Provincia nell’ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, fatta salva la normativa internazionale, comunitaria e nazionale vigente in materia, persegue i seguenti principi e obiettivi:
- l’informazione sui diritti e sui doveri connessi allo status di cittadino straniero;
- la conoscenza delle lingue ufficiali della provincia;
- la conoscenza reciproca tra le diverse culture e identità presenti sul territorio, nonché la conoscenza della storia e della cultura locale per favorire il processo d’integrazione;
- la promozione della partecipazione alla vita sociale locale delle cittadine e dei cittadini stranieri;
- l’individuazione ed eliminazione delle disuguaglianze e delle discriminazioni riconducibili direttamente o indirettamente alla diversa identità etnica, linguistica, culturale e religiosa delle cittadine e dei cittadini stranieri, al fine di garantire pari opportunità di inserimento sociale, culturale e di contrastare ogni forma di razzismo;
- l’inserimento omogeneo delle cittadine e dei cittadini stranieri nel tessuto sociale, evitando concentrazioni e fenomeni di ghettizzazione;
- l’accesso alle cittadine e ai cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea alle prestazioni essenziali vigenti su tutto il territorio nazionale e la previsione di un loro graduale accesso alle prestazioni territoriali aggiuntive. Per le cittadine e i cittadini stranieri di Stati non appartenenti all’Unione europea, l’accesso alle prestazioni, che vanno oltre le prestazioni essenziali, può essere condizionato alla residenza, alla dimora stabile [e alla relativa durata]. 2) Tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario devono avere residenza e dimora stabile sul territorio provinciale per la durata del beneficio delle prestazioni; nel rispetto dei principi della proporzionalità e della ragionevolezza, l’accesso alle prestazioni che vanno oltre a quelle essenziali può essere legato alla partecipazione a misure di promozione dell’integrazione. Anche la forma di erogazione delle prestazioni può essere configurata in modo tale da favorire l’integrazione. In presenza di un nucleo familiare, l’obbligo di partecipazione a misure di promozione dell’integrazione è esteso, se possibile, in forma adeguata anche agli altri componenti del nucleo familiare del richiedente; 3)
- l’indirizzo dei flussi migratori coerentemente con il fabbisogno del mercato del lavoro e lo sviluppo socio-economico nel rispetto delle attribuzioni statali.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 2 del 14 gennaio 2013, ha dichiarato illegittimo: le parole „e alla relativa durata“ nell'art. 1, comma 3, lettera g); l'art. 6, comma 3, lettera c); il riferimento alla lettera c) nell'art. 6, comma 6; l'art. 10, commi 2 e 3; l'art. 12, comma 4; l'art. 13, comma 3, secondo periodo; l'art. 14 commi 3 e 5; il riferimento alla residenza ininterrotta per un anno nell'art. 16, comma 2; il riferimento alla durata quinquennale nell'art. 16, commi 3 e 4.