1. La revoca, con o senza sanzione, è applicata a fronte di una non conformità grave. Essa è comunque disposta nei seguenti casi:
a) reiterazione di una non conformità grave;
b) fallimento o cessazione dell’attività del licenziatario;
c) utilizzo del marchio ombrello in termini illegali o fraudolenti;
d) contravvenzione alle prescrizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere d), g), h), i), j), k);
e) mancato versamento delle somme dovute alla Provincia e persistenza nell’inadempimento, nonostante la messa in mora e la diffida inviate;
f) mancata esecuzione delle indicazioni del gruppo ristretto o delle competenti ripartizioni della Provincia.
g) recidiva, ovvero ulteriori violazioni.
2. La revoca comporta la cancellazione dall’elenco dei licenziatari.