1. In caso di violazione grave delle disposizioni o di reiterazione delle violazioni, l'assessore provinciale competente in materia può, ai sensi della legge provinciale 17 gennaio 2011 n. 1, in versione vigente, sospendere l'autorizzazione fino a sei mesi. In caso di recidiva, ovvero di ulteriori violazioni, l'autorizzazione è revocata.
2. La sospensione, con o senza sanzione, è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.
3. La sospensione deve essere comunque applicata quando:
a) sia stato constatato un uso improprio del marchio;
b) il licenziatario abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo le visite di controllo;
c) sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell’autorità giudiziaria;
d) non sia stato versato l’importo della sanzione applicata ai sensi dell’articolo 21;
e) non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità grave riscontrata.
4. La sospensione e la relativa motivazione sono comunicate dalla competente ripartizione della Provincia al licenziatario con lettera raccomandata o mezzo equivalente, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali la sospensione può essere annullata. La sospensione può essere comunque revocata anticipatamente quando la competente ripartizione della Provincia abbia accertato l’adempimento delle condizioni richieste.
5. La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata del licenziatario. In questo caso, il gruppo ristretto del marchio ombrello, preso atto della richiesta del licenziatario, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con lettera raccomandata o mezzo equivalente.
6. L’annullamento della sospensione deve essere annotato nell’elenco dei licenziatari.