Gli assegni di studio vengono concessi alle mediche ed ai medici in formazione specialistica che lavorano nell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige o presso posti di formazione all’estero convenzionati con la Provincia o presso posti di formazione all’estero, ovvero per:
a) l’assolvimento di massimo un anno della materia principale o dopo l’assolvimento della materia principale per l’assolvimento delle materie complementari mancanti, ovvero complessivamente massimo un anno,
b) l’assolvimento di periodi di formazione presso strutture pubbliche o private in Italia e all’estero che non hanno concluso convenzioni con la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige,
c) l’assolvimento di periodi di formazione nei reparti accreditati dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige,
d) di periodi di formazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno.
I beneficiari di emolumenti si obbligano per iscritto a prestare, dopo il conseguimento della specializzazione, servizio nel servizio sanitario della provincia in proporzione alla durata della concessione dell’emolumento.