(1) Dopo l'articolo 2 della legge provinciale 11 gennaio 1974, n. 1, è inserito il seguente articolo:
"Art. 2/bis.
1. Se la ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige o il Comitato provinciale per la cultura edilizia e il paesaggio accertano, in base alla relativa competenza, che un edificio è meritevole di tutela, la spesa riconosciuta per la superficie utile effettiva in connessione con le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, può essere aumentata al massimo del 50 per cento. Qualora dopo l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, in edifici meritevoli di tutela fossero disponibili una superficie abitativa o una cubatura residua non necessarie a fini abitativi, queste possono essere destinate all'attività di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7".
(2) 13)