[(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è aggiunto il seguente comma:
“4. Fatti salvi i diritti dei proprietari, la Giunta provinciale può emanare in casi giustificati disposizioni in deroga ai commi 2 e 3.”] 12)
(2) L’articolo 15 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, è così sostituito:
“Art. 15 (Bacini d’acqua)
1. Nei bacini d’acqua è vietato: