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d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 11)
Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2011, n. 4.

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”)

(1)  L’articolo 8 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 8 (Maestri di sci non iscritti all’albo professionale provinciale)

1. I maestri di sci, iscritti all'albo professionale dei maestri di sci di altre regioni o della provincia di Trento o che siano in possesso di un titolo professionale rilasciato da uno stato estero, che intendano esercitare stabilmente la professione in provincia di Bolzano, devono richiedere l'iscrizione all'albo provinciale dei maestri di sci della provincia di Bolzano.

2. L'iscrizione dei maestri di sci di altre regioni o della provincia di Trento è disposta dal consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci, qualora il richiedente possieda i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, e la commissione di cui all'articolo 7, comma 1, o una sottocommissione da quest'ultima a ciò delegata abbia accertato la sua conoscenza del territorio provinciale, della geografia dell'ambiente montano e delle condizioni climatiche della provincia di Bolzano, necessaria per la sicurezza dello sciare, nonché della specifica legislazione vigente in materia di maestri e scuole di sci.

3. L'iscrizione nell'albo provinciale dei maestri di sci provenienti da altri stati viene disposta dal consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci alle condizioni di cui al comma 2 e qualora il richiedente sia titolare di un titolo professionale che abiliti nel paese di provenienza alla professione di maestro di sci come libero professionista con una formazione che possa essere equiparata a quella dei maestri di sci provinciali. L’equiparazione è disposta dall’assessore provinciale competente su parere conforme del collegio provinciale dei maestri di sci. In caso di differenze sostanziali tra la formazione conseguita all’estero e quella richiesta in provincia di Bolzano, l’equiparazione può essere subordinata ad un tirocinio di adattamento o al superamento di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, con oneri a suo carico.

4. Il consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci dispone d'ufficio la cancellazione dall'albo dei maestri di sci che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo professionale di un'altra regione o della provincia di Trento.

5. I maestri di sci extraprovinciali iscritti all’albo professionale dei maestri di sci di altre regioni o della provincia di Trento ottengono dopo relativa comunicazione al collegio provinciale un nulla osta per l’esercizio della professione all’interno di una scuola di sci autorizzata in provincia di Bolzano per un periodo di tempo limitato a 60 giorni nell’arco di un anno.

6. Possono ottenere un nulla osta per l’esercizio temporaneo della professione, per un periodo massimo di 60 giorni nell’arco di un anno, all’interno di una scuola di sci autorizzata in provincia di Bolzano anche coloro che siano in possesso di un’abilitazione all’insegnamento dello sci rilasciata da uno stato estero o da un’organizzazione estera con le relative competenze nel proprio stato di provenienza, che abiliti all’esercizio della professione di maestro di sci nell’ambito di una scuola di sci del paese di provenienza.

7. L’esercizio occasionale e saltuario dell’attività di maestro di sci in provincia di Bolzano per un periodo di tempo complessivamente non superiore a 15 giorni all’anno da parte di maestri di sci provenienti con propri clienti da altri stati, da altre regioni o dalla provincia di Trento deve essere comunicato per iscritto al collegio provinciale almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.

8. In occasione della prima prestazione dell’attività da parte di maestri di sci provenienti da altri stati, la comunicazione di cui al comma 7 deve consentire la verifica della qualifica professionale, delle conoscenze dell’interessato e della copertura assicurativa per l’attività in provincia di Bolzano, finalizzata ad evitare danni alla salute ed alla sicurezza del destinatario del servizio. In caso di differenze sostanziali tra la qualifica professionale del prestatore e la formazione richiesta dalle norme provinciali, tali da nuocere alla salute e alla sicurezza del destinatario del servizio, il richiedente può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell’interessato.

9. Le modalità di verifica dei dati e delle condizioni richieste per l’esercizio professionale di cui al presente articolo nonché quelle di attuazione delle eventuali misure compensative sono disciplinate con regolamento di attuazione.”

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