1) Tutti gli articoli del settore non alimentare;
2) per il settore alimentare limitatamente a: caramelle, cioccolatini e dolciumi in confezioni originali sigillate. Gelati confezionati, bevande di qualunque tipo in confezioni originali, panini imbottiti, pizzette e simili. Prodotti di qualitá dell'Alto Adige con il marchio "Alto Adige-Südtirol", in confezioni originali.
Note:
Ferma restando l'osservanza delle disposizioni urbanistiche relative alla tipologia di zona ed alla destinazione d'uso dei locali, è ammesso inviare la comunicazione o chiedere l'autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 della L.P. 17 febbraio 2000 n. 7, per i settori merceologici alimentare e non alimentare.
E' fatta salva l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie.
E' ammesso chiedere l'autorizzazione alla rivendita ordinaria o speciale di generi di monopolio, nonché l'autorizzazione del Sindaco per la vendita di quotidiani e periodici, con l'osservanza delle rispettive leggi. La superficie di vendita non puó essere superiore a quella delle piccole strutture di vendita di cui all'articolo 4 della legge, nonché a 50 metri quadrati, se l'impianto é ubicato in zona per insediamenti produttivi o in zona di verde agricolo, alpino e bosco.