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Delibera N. 1406 del 07.05.2001
Criteri per l'assunzione temporanea di personale nel servizio delle Aziende Sanitarie della Provincia autonoma di Bolzano (modificata con delibera n. 3569 del 26.9.2005 e con delibera n. 3670 del 9.10.2006)

Allegato

Art. 1

Introduzione

1. L’assunzione del personale a tempo indeterminato presso le aziende sanitarie della Provincia Autonoma di Bolzano avviene principalmente mediante concorso pubblico o altra procedura di selezione equipollente.

2. Le graduatorie risultanti dai concorsi pubblici e dalle altre procedure di selezione equipollenti vengono utilizzate per la durata delle loro validità anche ai fini dell’assunzione di personale con rapporti di lavoro a tempo determinato.

3. Le aziende sanitarie possono peraltro procedere al reclutamento di personale con rapporti di lavoro a tempo determinato per far fronte alle seguenti necessità:

a) per la sostituzione di personale assente dal lavoro;

b) per la copertura di posti vacanti in attesa della loro copertura definitiva.

Comunque anche in tali casi l’amministrazione è tenuta ad attenersi a regole trasparenti ed oggettive, provvedendo all’assunzione di personale nel rispetto di apposite graduatorie.

 

Art. 2

Graduatorie

1. In ciascuna azienda sanitaria vengono formate le graduatorie per l’assunzione a tempo determinato per figura professionale (profilo professionale, posizione funzionale, disciplina) separatamente per ciascun gruppo linguistico e per tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno – tempo parziale).

2. Per essere ammessi alle singole graduatorie gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generici e specifici previsti per l’ammissione ai concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di posti nelle rispettive figure professionali, qualifiche, discipline e livelli funzionali.

3. La formazione delle graduatorie avviene ai seguenti due livelli:

a)     Graduatorie permanenti:

Le figure professionali per le quali vengono formate le graduatorie permanenti vengono individuate e determinate con appositi provvedimenti dell’azienda sanitaria.

Le graduatorie vengono rinnovate ogni 4 mesi e hanno carattere permanente. Pertanto non è necessario che i concorrenti ripresentano la domanda ad ogni scadenza di graduatoria.

Le relative scadenze risultano dalla tabella di cui all’art. 8, comma 1.

b)     Graduatorie per esigenze contingenti:

Per le figure professionali non individuate e determinate ai sensi della precedente lettera a) le graduatorie vengono stilate solamente in caso di necessità. Della formazione di queste graduatorie viene dato avviso da pubblicarsi sui giornali. Le graduatorie rimangono in vigore fino alla data della formazione di graduatorie di concorso, al massimo però per un biennio dalla data della loro approvazione.

4. Tutte le graduatorie, di regola, vengono formate dopo l’accertamento dell’idoneità professionale ed in base ai criteri di cui all’art. 4.

5. L’idoneità dei candidati viene accerta da una apposita commissione nominata dal Direttore Generale alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La commissione è composta da 3 membri, scelti fra esperti in possesso di particolare preparazione ed esperienza professionale in materia. Della commissione possono far parte anche i responsabili delle unità operative presso le quali si trovano i posti da coprire.

6. Il direttore generale, qualora ne ravvisi l’opportunità e la convenienza, può, con provvedimento motivato prescindere dalla nomina della commissione e dall’accertamento dell’idoneità dei concorrenti. In questo caso non ha rilievo la preferenza terziaria della precedenza di 2° ordine di cui all’articolo 4. 
Qualora  in un momento successivo si intendesse introdurre l’esame di idoneità per le graduatorie permanenti, è necessario sottoporre all’esame le persone già inserite nella graduatoria e che precedentemente non hanno espletato l’esame, qualora non abbiano ancora assunto servizio.

7. Gli iscritti in una graduatoria permanente, per i quali sia stata accertata l’idoneità senza aver ottenuto un punteggio, hanno la precedenza rispetto a coloro, che hanno successivamente sostenuto l’esame d’idoneità ai sensi dell’articolo 2bis. Gli iscritti nella graduatoria senza punteggio elaborata secondo la previgente disciplina, che al momento della cancellazione dalla graduatoria ai sensi del presente regolamento intendono essere inseriti nella nuova graduatoria, devono essere sottoposti ad un esame d’idoneità ai sensi dell’articolo 2bis, in conformità delle precedenze di cui all’articolo 4.

 

Art. 2bis

1. L’idoneità professionale viene accertata a mezzo di esame a contenuto teorico o teorico-pratico sulle materie inerenti alla disciplina nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

2. I criteri e le modalità di valutazione vengono stabiliti dalla commissione esaminatrice prima dell’inizio del sopraccitato esame e redatti a verbale.

3. Per la valutazione la commissione dispone complessivamente di 20 punti. Il superamento dell’esame d’idoneità presuppone il raggiungimento del punteggio minimo di 14 punti su 20. “

 

Art. 3

Domande

1. Le domande finalizzate all’inserimento nelle graduatorie vanno redatte secondo il fac simile predisposto da ciascuna azienda sanitaria e vanno presentate come di seguito presso il rispettivo ufficio assunzioni personale:

Graduatorie permanenti: entro le ore 12.00 dei termini risultanti dall’art. 8, comma 1.

Graduatorie a necessità: entro le ore 12.00 dei termini da pubblicarsi sui giornali ai sensi del precedente art. 2.

Qualora le domande vengano inviate tramite il servizio postale fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.

2. I termini riguardanti l’approvazione delle graduatorie permanenti, la pubblicazione,  la possibilità di ricorso nonché la loro efficacia ed utilizzazione risultano dall’art. 8, comma 1, del presente regolamento. Per le graduatorie formate a necessita i relativi termini vengono determinati caso per caso in modo analogo.

3. Il direttore generale può, in caso di comprovata necessità ed urgenza assumere personale a tempo determinato anche prima delle scadenze e dei termini previsti per la presentazione delle domande, qualora nella figura professionale corrispondente non vi sia alcun candidato in graduatoria ovvero questa sia già esaurita, tenendo conto della data di ricevimento delle domande da parte dell’amministrazione.

4. Gli aspiranti sono invitati ad informarsi già in sede di presentazione della domanda sulle diverse possibilità di impiego e a decidere pertanto il rapporto di lavoro al quale sono interessati (a tempo pieno oppure a tempo parziale o entrambi). Le indicazioni contenute nella domanda sono vincolanti e vengono prese in considerazione nel rispetto delle limitazioni contenute nel presente regolamento. La scelta dell’aspirante è revocabile e modificabile ad ogni scadenza utile per la presentazione delle domande.

5. In materia di autocertificazione si applicano le disposizioni vigenti nella Provincia Autonoma di Bolzano

6. Le domande per le graduatorie permanenti decadono qualora non confermate dall’aspirante entro il biennio dall’approvazione della graduatoria nella quale egli risulta iscritto per effetto della domanda presentata. Anche la conferma della domanda deve essere presentata entro le scadenze di cui al comma 1. Non decadono le domande degli aspiranti che entro il citato biennio abbiano ottenuto l´assunzione a tempo determinato presso l´azienda sanitaria.

7. Le domande e i documenti ad esse allegati non vengono restituiti d’ufficio, bensì conservati per un biennio dalla cancellazione del candidato. Scaduto il predetto termine le domande ed i documenti che il candidato non ha ritirato verranno eliminati, in rispetto alle norme di legge vigenti in materia.

8. Coloro i quali, mediante dichiarazioni o indicazioni mendaci ovvero mediante produzione di documenti falsi, ottengono l´inclusione nelle graduatorie, subiscono la cancellazione permanente da tutte le graduatorie, oltre alle conseguenze penali previste.

 

Art. 4

Criteri per la formazione della graduatoria

Le graduatorie vengono formate secondo i criteri di precedenza e di preferenza come di seguito elencati:

 

Preferenza primaria

Preferenza secondaria

Preferenza terziaria

Preferenza quaternaria

Criteri di preferenza in caso di parità

P     D

R     I

E

C     1°

E

D    O

E     R

N    D

Z     I

A    N

E

Candidati, che nella medesima figura professionale sono utilmente collocati in una graduatoria di concorso, ovvero in un’altra graduatoria valevole per l’assunzione a tempo indeterminato della stessa azienda sanitaria che forma la graduatoria per l’assunzione a tempo determinato.

Nell’ordine della rispettiva graduatoria

il servizio di  volontariato o servizio civile volontario a carattere esclusivo e a tempo pieno per un periodo di almeno 3 mesi nel rispettivo profilo.

In caso di ulteriore parità si applicano i criteri stabiliti per l’accesso all  impiego statale ( D.P.R. 487 del 09.05.1994 e successive modifiche)

P     D

R     I

E

C     2°

E

D    O

E     R

N    D

Z     I

A    N

E

Candidati che fino alla data della formazione della graduatoria abbiano ottenuto l’idoneità professionale all’assunzione a tempo determinato presso l’azienda sanitaria che forma la graduatoria. A questi sono equiparati i candidati che non abbiano ancora ottenuto l’idoneità professionale, ma che alla medesima data abbiano già superato il periodo di prova per l’assunzione a tempo determinato nella medesima figura professionale presso l’azienda sanitaria che forma la graduatoria.

Coloro che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande si trovino già in servizio presso la stessa azienda sanitaria nella medesima figura professionale.

Ammontare dei punti risultanti dall’esame d’idoneità ai sensi dell’articolo 2bis

Maggiore anzianità di servizio nella rispettiva figura professionale prestato nel pubblico impiego.

il servizio di  volontariato o servizio civile volontario a carattere esclusivo e a tempo pieno per un periodo di almeno 3 mesi nel rispettivo profilo.

In caso di ulteriore parità si applicano i criteri stabiliti per l’accesso all  impiego statale ( D.P.R. 487 del 09.05.1994 e successive modifiche)

P     D

R     I

E

C     3°

E

D    O

E     R

N    D

Z     I

A    N

E

Candidati che fino alla data della formazione della graduatoria non siano ancora sottoposti alla valutazione di idoneità per l’assunzione a tempo determinato, nonché coloro che alla medesima data non abbiano ancora superato il periodo di prova per l’assunzione a tempo determinato nella medesima figura professionale presso l’azienda sanitaria che forma la graduatoria.

Coloro che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande si trovino già in servizio presso la stessa azienda sanitaria nella medesima figura professionale.

Maggiore anzianità di servizio nella rispettiva figura professionale prestato nel pubblico impiego.

il servizio di  volontariato o servizio civile volontario a carattere esclusivo e a tempo pieno per un periodo di almeno 3 mesi nel rispettivo profilo.

In caso di ulteriore parità si applicano i criteri stabiliti per l’accesso all  impiego statale ( D.P.R. 487 del 09.05.1994 e successive modifiche)


Art. 5

Offerta dei posti

1. I posti da coprire vengono offerti agli aspiranti secondo l’ordine della graduatoria.

2. L’offerta deve essere accettata entro il termine perentorio fissato dall’amministrazione. In caso contrario subentrano le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1.

3. Coloro che accettano l’offerta sono invitati a sottoscrivere il contratto individuale nonché ad assumere il servizio alla data ivi indicata.

4. Ulteriori criteri per l’utilizzazione delle graduatorie formate ai sensi della presente disciplina vengono determinati, se necessari, a livello aziendale.

 

Art. 6

Cancellazione dalla graduatoria, perdita della precedenza

1. Qualora, senza giustificato motivo, un aspirante non accetti l’offerta di un posto, non presenti i documenti entro il termine fissato oppure non inizi servizio alla data convenuta, é cancellato dalla corrispondente graduatoria.

2. Il dipendente che recede unilateralmente dal rapporto di lavoro è cancellato dalla relativa graduatoria.

3. Altri casi di cancellazione dalla graduatoria sono previsti anche nei casi di recesso dal rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, per scarso rendimento e in seguito a procedimento disciplinare.

4. L’assunzione a tempo indeterminato nella medesima figura professionale comporta la cancellazione dell’aspirante dalla relativa graduatoria.

5. Un aspirante cancellato da una graduatoria può ripresentare immediatamente la domanda di inserimento alla prossima scadenza. Colui il quale, senza giustificato motivo, benché invitato, non si sottopone alle prove di idoneità per l’assunzione a tempo determinato oppure non le supera, è cancellato dalla graduatoria della relativa figura professionale per la durata di sei mesi a decorrere dalla approvazione della stessa.

6. Parimenti viene cancellato dalle graduatorie di cui all’art. 2, comma 3, colui che non accetta un posto a tempo indeterminato nella stessa figura professionale. Questo non può essere incluso nelle graduatorie della rispettiva figura professionale per la durata di 6 mesi dalla data di dichiarazione di rinunzia.

 

Art. 7

Esclusioni

1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova o per scarso rendimento, l’interessato non può più essere ammesso in graduatorie relative alla medesima figura professionale.

2. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro si ripeta per gli stessi motivi in un altra figura professionale, l’aspirante è escluso da tutte le graduatorie e decade anche dal diritto all’iscrizione in qualsiasi graduatoria.

3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a procedimento disciplinare, il dipendente decade dal diritto di iscriversi in qualsiasi altra graduatoria.

 

Art. 8

Termini, scadenze e disposizioni vari

1. I termini e le scadenze per gli avvisi pubblici, la formulazione, l’approvazione e l’utilizzazione delle graduatorie permanenti vengono determinati come risultano dalla tabella seguente:

 

Termine per la presentazione delle domande: entro le ore 12 del

Approvazione delle graduatorie entro

Pubblicazione delle graduatorie all’albo pretorio dell’azienda sanitaria e possibilità di ricorso

Efficacia e utilizzazione delle graduatorie approvate

31.01

15.03

Per almeno 10 giorni consecutivi dalla data di approvazione

01.04

31.05

15.07

01.08

30.09

15.11

01.12

2. I titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non possono essere inclusi nelle graduatorie per l´ assunzione a tempo determinato nella stessa figura professionale.

3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale, il quale abbia presentato domanda di assegnazione di un posto a tempo pieno, la quale non sia stata ancora accolta, ovvero sia già stata respinta, è titolare, nell’ambito dell’azienda sanitaria di appartenenza, di un diritto assoluto di precedenza nell’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno e viene collocato, per la durata dell’eventuale nuovo rapporto, in aspettativa nella posizione di appartenenza.

4. Parimenti è titolare di un diritto di precedenza nell’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro a tempo parziale il personale a tempo pieno con rapporto di lavoro indeterminato, il quale abbia presentato domanda di assegnazione di un posto a tempo parziale, la quale non sia stata accolta, ovvero sia già stata respinta. In tal caso il personale ha diritto altresì ad essere collocato in aspettativa nella posizione di appartenenza per la durata dell’eventuale rapporto.

5. Le graduatorie esistenti e formate in applicazione della normativa precedente restano in vigore fino all’approvazione delle graduatorie stilate in applicazione del presente regolamento.

 

Art. 9

Presupposti normativi ed ambito di applicazione

La presente disciplina si applica a tutto il personale delle aziende sanitarie della Provincia Autonoma di Bolzano e si basa sulla seguente normativa:

-     art. 12 della L.P. n. 16 del 10.08.1995, e successive modificazioni ed integrazioni;

-      decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 6 del 26.03.1997, riguardante il regolamento di esecuzione sull’accesso all’impiego provinciale;

-      decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 21 del 17.05.2000, riguardante il regolamento recante il rapporto di lavoro o di collaborazione a tempo determinato per il personale del Servizio sanitario provinciale;

-     contratti collettivi intercompartimentali validi per il personale del personale dipendente del servizio sanitario provinciale.