In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 26/10/2022

d) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 51)
Norme in materia di bonifica

1)
Pubblicata al supplemento 3, del B.U. 20 ottobre 2009, n. 43

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 (Finalità)

(1)  L’attività di bonifica rappresenta uno strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell’ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli, finalizzato al miglioramento del reddito dell’agricoltura e al mantenimento degli insediamenti e della struttura rurale del territorio.

(2)  Per l’attuazione di tali obiettivi, in attuazione del principio di sussidiarietà, la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito chiamata semplicemente Provincia, si avvale dei consorzi di bonifica, ai quali riconosce prevalente ruolo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e irrigazione nonché degli interventi di tutela ambientale.

(3)  Nell’ambito di dette finalità la presente legge provinciale disciplina:

  1. le modalità dell’intervento pubblico per la bonifica e l’irrigazione, tenendo conto degli obiettivi dei fondi strutturali di sostegno dell’Unione Europea, delle linee generali della programmazione nazionale e provinciale di sviluppo, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche nonché con le azioni previste nei piani di bacino, nel piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia, nel piano di tutela delle acque e negli altri strumenti legislativi e di programmazione della Provincia;
  2. l’ordinamento dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

Art. 2 (Opere di bonifica)      delibera sentenza

(1)  Rientrano nelle opere di bonifica:

  1. le fosse e i canali di bonifica e le loro pertinenze;
  2. gli impianti idrovori, comprese le abitazioni di servizio;
  3. le strade di bonifica, le strade rurali ad uso pubblico e le strade interpoderali ricadenti nei comprensori di bonifica;
  4. i cantieri e le strutture amministrative consortili;
  5. le opere e gli impianti consortili per l’utilizzazione delle acque ai fini agricoli, irrigui, potabili e di bonifica;
  6. gli impianti consortili di produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica per usi agricoli;
  7. le opere di sistemazione idraulico-agraria, se tali opere sono volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;
  8. le opere di bonificazione dei terreni deficienti di scolo;
  9. le opere stradali, edilizie o d’altra natura che sono di interesse comune del comprensorio o di una parte rilevante di esso;
  10. la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.

(2)  Ai fini della presente legge si intendono per:

  1. fosse di bonifica: i collettori principali e secondari di bonifica;
  2. canali di bonifica: i corsi d’acqua artificiali ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio consortile, indipendentemente dalla loro inclusione nell’elenco delle acque demaniali, ad esclusione dei fiumi e dei tratti di corso d’acqua che per le loro caratteristiche geomorfologiche e idrauliche possono essere classificati come torrenti montani;
  3. canali irrigui: i corsi d’acqua artificiali aventi funzione principale o esclusiva di trasporto dell’acqua irrigua.

(3)  Sono opere di bonifica di interesse provinciale:

  1. le fosse e i canali di bonifica iscritti nell’elenco delle acque demaniali, i canali di bonifica ed irrigui di proprietà degli enti pubblici territoriali, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario o anche di privati, se hanno particolare rilevanza per il comprensorio, e loro pertinenze;
  2. le opere di captazione, accumulo e trasporto dell’acqua irrigua e potabile di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo dei territori rurali;
  3. gli impianti idrovori, comprese le abitazioni di servizio;
  4. la ricomposizione fondiaria;
  5. tutte le altre opere di cui al comma 1, se sono di interesse comune per un intero comprensorio o parte rilevante di esso.

(4)  Sono opere di bonifica di competenza privata tutte le opere minori necessarie ai fini della realizzazione della bonifica, secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione provinciale e consorziale.

(5)  I privati possono affidare l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere di cui al comma 4 nonché le opere di miglioramento fondiario ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario.

(6)  In caso di inadempienza da parte dei privati dell’obbligo dell’esecuzione delle opere previste dalla pianificazione di cui al comma 4, l’esecuzione delle opere è affidata ai consorzi di bonifica con decreto del direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura, che fissa anche il termine di completamento dei lavori.

(7)  Le spese relative alle opere eseguite ai sensi del comma 4 sono a carico dei proprietari dei fondi su cui insistono le opere, in rapporto ai benefici conseguiti. Per l’esecuzione di tali opere la Giunta provinciale può concedere contributi.

massimeDelibera 6 settembre 2010, n. 1389 - Criteri e modalità per la concessione di aiuti nel settore dell'irrigazione e a favore dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario. Revoca della propria deliberazione n. 2483 del 12 ottobre 2009 (modificata con delibera n. 1346 del 10.09.2012 e delibera n. 1334 del 29.11.2016)

Art. 3 (Opere di bonifica di competenza provinciale)   delibera sentenza

(1)  L’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura individua, in collaborazione con la Ripartizione provinciale Opere idrauliche, le opere di bonifica di competenza provinciale presenti sul territorio della provincia e ne forma un elenco.

(2)  L’elenco di cui al comma 1, previo parere positivo del comitato tecnico-amministrativo per la bonifica previsto dall’articolo 28, è soggetto all’approvazione da parte dell’assessore competente per l’agricoltura e viene poi pubblicato all’albo pretorio dei comuni interessati per dieci giorni consecutivi. Contro il provvedimento dell’assessore è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione. L’elenco definitivo viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

(3) La presenza delle opere di bonifica incluse nell’elenco di cui al comma 1 sulle singole particelle viene annotata nel libro fondiario. Nel testo dell’annotazione viene indicato che le opere di bonifica site sugli immobili interessati sono tutelate dalle vigenti norme in materia di polizia amministrativa. L’elenco definitivo delle opere di cui al comma 1 viene periodicamente aggiornato con la medesima procedura. La cancellazione delle opere dall’elenco di cui al comma 1 comporta la cancellazione della relativa annotazione tavolare. 2)

(4)  Le particelle di proprietà della Provincia, sulle quali si trovano opere di bonifica di cui all’articolo 2, comma 3, fanno parte del demanio provinciale e vengono iscritte tavolarmente con la denominazione “Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico - ramo bonifica”.

(5)  La Provincia, contestualmente al provvedimento di affidamento in concessione ai consorzi di bonifica dell’esecuzione delle opere di cui all’articolo 2, comma 3, che entrano a far parte del demanio provinciale di cui al comma 4, dispone a favore dei consorzi di bonifica l’affidamento delle opere eseguite, a decorrere dalla data del collaudo o dell’eventuale provvedimento di esproprio.

(6)  I diritti di servitù costituiti per l’esecuzione di opere di bonifica di interesse provinciale sono iscritti tavolarmente a favore del demanio provinciale di cui al comma 4.

(7)  I rapporti fra la Provincia e i consorzi di bonifica sono regolati da un apposito disciplinare, approvato dalla Giunta provinciale.

massimeDelibera 27 gennaio 2015, n. 106 - Approvazione del disciplinare ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5 e sucessive modifiche
2)
L'art. 3, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15. Vedi anche l'art. 5, comma 3, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

Art. 4 (Comprensori di bonifica e consorzi di bonifica)  delibera sentenza

(1)  Il territorio provinciale è classificato territorio di bonifica ed è suddiviso in comprensori di bonifica.

(2)  I comprensori di bonifica di cui al comma 1 sono delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico, tali da risultare funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione dell’attività di bonifica, di irrigazione, di difesa del suolo e di coordinamento dell’intervento pubblico con quello privato.

(3)  La Giunta provinciale delimita i comprensori di bonifica. La relativa deliberazione è soggetta a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Detta pubblicazione produce gli effetti della pubblicità del perimetro consortile nei confronti di tutti gli interessati.

(4)  Per ciascun comprensorio di bonifica non può essere costituito più di un consorzio di bonifica. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che operano secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà, assicurando altresì una costante informazione dei consorziati e delle comunità locali sulle attività svolte. Essi sono amministrati per mezzo dei propri organi, i cui componenti sono scelti dai consorziati secondo quanto previsto dalla presente legge.

(5)  I consorzi di bonifica si costituiscono con deliberazione della Giunta provinciale, se la proposta raccoglie l’adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro consortile. Si presume che vi sia tale maggioranza se:

  1. in sede di pubblicazione della proposta non sono state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo e agli interessi rappresentati dagli opponenti, non risultano tali da far prevedere gravi turbamenti nella vita del consorzio;
  2. nell’adunanza degli interessati, indetta dal Presidente della Provincia, la proposta raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei presenti e quest’ultima rappresenta almeno un quarto della superficie territoriale prevista.

(6)  I consorzi possono, in mancanza dell’iniziativa privata, essere eccezionalmente costituiti anche d’ufficio, con deliberazione della Giunta provinciale, se si riconosce che la bonifica di un dato comprensorio a mezzo del consorzio è necessaria.

(7)  Per assicurare l’efficienza dell’azione di bonifica, la Giunta provinciale può provvedere alla soppressione e alla fusione dei consorzi di bonifica nonché alla modifica dei loro confini territoriali.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 15.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - determinazione del reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali

Art. 5 (Partecipazione al consorzio)  

(1)  Fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari, pubblici e privati, dei beni immobili agricoli ed extra agricoli situati nell’ambito del relativo comprensorio territoriale.

(2)  La partecipazione al consorzio è obbligatoria. Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile, nel quale sono registrate, per ciascun immobile, le titolarità della proprietà. La qualifica di consorziato è acquisita con l’iscrizione delle proprietà immobiliari nel catasto consortile.

(3)  Se è previsto dallo statuto consortile, le attribuzioni dei consorziati, anziché dal proprietario, sono esercitate dall’affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, se questi sono tenuti, per legge o per contratto, al pagamento dei contributi consortili di cui all’articolo 30.

(4)  Il proprietario, nell’ipotesi di cui al comma 3, comunica al consorzio i nominativi e gli estremi del titolo per il quale ricorrono le ipotesi stesse, ai fini della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell’annotazione nel catasto consortile.

Art. 6 (Consorzio di bonifica di secondo grado)

(1)  La Giunta provinciale, anche su richiesta dei consorzi territorialmente interessati, può costituire consorzi di bonifica di secondo grado tra consorzi, se sussistono interessi comuni a più comprensori.

(2)  Nell’organo amministrativo dell’ente di secondo grado i consorzi aderenti devono essere adeguatamente rappresentati in base ai criteri della superficie territoriale, del numero dei consorziati e dell’entità complessiva della contribuenza.

(3)  Il consorzio di bonifica di secondo grado può deliberare l’ammissione anche di altri soggetti, pubblici e privati, che abbiano interesse a garantire l’esercizio delle derivazioni da invasi o da aste fluviali e a realizzare e gestire opere e servizi di interesse intercomprensoriale aventi finalità a carattere plurisettoriale. Il consorzio di bonifica di secondo grado può prevedere nei propri organi collegiali una adeguata rappresentanza dei predetti soggetti pubblici e privati.

(4)  I consorzi di bonifica di secondo grado sono disciplinati dalla normativa prevista per i consorzi di bonifica, in quanto applicabile.

Art. 7 (Funzioni dei consorzi di bonifica)   delibera sentenza

(1)  Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 i consorzi di bonifica esercitano, nell’ambito del comprensorio di competenza, le seguenti funzioni:

  1. progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all’articolo 2, comma 3, anche avute in concessione dalla Provincia e dai comuni;
  2. progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata di cui all’articolo 2, comma 4;
  3. progettazione, realizzazione e gestione delle opere di miglioramento fondiario di cui all’articolo 43;
  4. progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia in canali e condotte consortili nonchè approvvigionamento idrico di imprese produttive e attività civili per usi che comportano la restituzione delle acque e sono compatibili con le successive utilizzazioni;
  5. promozione e realizzazione, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, azioni per il risanamento delle acque, sostenibile sotto il profilo economico, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, azioni di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e di fitodepurazione nonché concorso a tali azioni;
  6. realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi finalizzati al ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, alla manutenzione idraulica, alla forestazione e al ripristino ambientale;
  7. attuazione e promozione, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Provincia, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l’irrigazione e la tutela del territorio rurale nonché di attività di informazione e formazione e di attività di diffusione delle conoscenze circa la bonifica, l’irrigazione e le risorse acqua e suolo;
  8. attuazione degli interventi di competenza, anche in economia, secondo le norme vigenti in materia.

(2)  I consorzi di bonifica possono progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali nonché opere di protezione civile. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale ed alla tutela e gestione delle risorse idriche loro attribuito dalla normativa vigente nonchè dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Provincia, delle comunità comprensoriali e dei comuni, nell’ambito delle rispettive competenze.

(3)  Nel comprensorio di competenza i consorzi di bonifica svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica da parte di tutti gli utenti. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all’attuazione del piano da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati dal direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura ad eseguire interventi diretti all’adeguamento delle opere ed al funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti.

(4)  I consorzi provvedono altresì:

  1. alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
  2. all’accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia amministrativa di cui al capo V attraverso gli agenti accertatori dei consorzi di bonifica;
  3. al rilascio delle concessioni di cui all’articolo 40.

(5)  I consorzi di bonifica possono stipulare apposite convenzioni con altri consorzi o enti locali per l’erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto consortile, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale.

(6)  Allo scopo di realizzare economie di gestione e di coinvolgere le potenzialità insistenti sui territori di competenza, i consorzi possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, che sono iscritti al registro delle imprese.

massimeDelibera 18 dicembre 2018, n. 1401 - Disposizioni in merito alle modalità di quantificazione dei volumi idrici a scopo irriguo

Art. 8 (Registro provinciale dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario)

(1)  Presso l’ufficio competente in materia di bonifica della Ripartizione provinciale Agricoltura è istituito il registro provinciale dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

(2)  I consorzi comunicano all’ufficio di cui al comma 1 tutte le variazioni relative alla composizione degli organi consortili, entro 30 giorni dall’emanazione del relativo provvedimento.

(3)  La violazione dell’obbligo di cui al comma 2 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di 200,00 euro.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

Art. 9 (Statuto consortile)    delibera sentenza

(1)  La composizione e le funzioni degli organi consortili nonché le modalità di organizzazione e gestione del consorzio sono regolate in un apposito statuto consortile, di seguito denominato statuto, approvato dal consiglio dei delegati, attenendosi alle linee guida fissate dalla Giunta provinciale.

(2)  Lo statuto è soggetto all’approvazione da parte della Giunta provinciale che può modificarlo, al fine di garantire l’efficienza dell’organizzazione dei singoli consorzi. Dopo la sua approvazione lo statuto è pubblicato per 15 giorni all’albo consortile; della pubblicazione è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e agli albi dei comuni del comprensorio consortile.

(3)  Per motivate ragioni finalizzate all’adeguamento a mutate situazioni normative od operative, la Giunta provinciale può modificare lo statuto, sentiti i consorzi interessati.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 285 del 15.11.2001 - Edilizia abitativa agevolata - determinazione del reddito - discostamento dalle dichiarazioni fiscali

Art. 10 (Organi)

(1)  Sono organi del consorzio:

  1. l’assemblea;
  2. il consiglio dei delegati;
  3. il consiglio d’amministrazione;
  4. il presidente;
  5. il revisore dei conti.

(2)  Gli organi consortili elettivi durano in carica cinque anni.

Art. 11 (Assemblea e sistema elettorale)

(1)  L’assemblea è costituita dai proprietari consorziali che risultino iscritti nel catasto consortile e da coloro che esercitano le attribuzioni ai sensi dell’articolo 5, comma 3, se sono in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all’articolo 30.

(2)  L’assemblea elegge nel proprio seno i membri del consiglio dei delegati.

(3)  La convocazione dell’assemblea avviene mediante pubblicazione, a cura del consorzio, del manifesto di indizione delle elezioni all’albo del consorzio e agli albi pretori dei comuni ricadenti nel perimetro consortile, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la data delle elezioni. La data, il luogo e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati per iscritto ad ogni proprietario consorziale almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

(4)  Le elezioni del consiglio dei delegati sono indette successivamente alla scadenza del mandato del consiglio uscente e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza medesima.

(5)  Ogni elettore ha diritto al voto attivo e passivo e può farsi rappresentare nell’assemblea da altro consorziato; sono ammesse fino a tre deleghe per ogni elettore.

(6)  Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti o sottoposti ad amministrazione giudiziaria, il diritto di voto è esercitato dal curatore o dall’amministratore.

(7)  In caso di comunione, il diritto di voto è attribuito a uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante della comunione il partecipante in possesso del maggior numero di quote e, in caso di parità di quote, quello più anziano.

(8)  Ai fini dell’elezione dei membri elettivi del consiglio dei delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati per fasce di contribuenza, definite dallo statuto in numero non inferiore a uno e non superiore a cinque.

(9)  Il raggruppamento dei consorziati in singole fasce è effettuato con deliberazione del consiglio dei delegati del consorzio, indicante i criteri adottati per la determinazione dei relativi raggruppamenti nelle fasce predette.

(10)  Al fine di assicurare nel consiglio dei delegati un’adeguata rappresentanza di tutto il comprensorio consorziale, lo statuto può prevedere la suddivisione del comprensorio stesso in sezioni elettorali corrispondenti a uno o più comuni catastali.

(11)  Se il consorzio prevede l’istituzione delle sezioni, per ognuna di esse è assicurata l’elezione di almeno un rappresentante.

(12)  L’elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente per ogni sezione e contemporaneamente sezione per sezione.

(13)  L’elezione del consiglio dei delegati è valida, se partecipa alle elezioni almeno il 15 per cento degli elettori, calcolato sul numero degli iscritti nel catasto consortile. Se tale percentuale non viene raggiunta, sono indette nuove elezioni; in questo caso gli organi consortili restano in carica per l’ordinaria amministrazione e per un periodo di tempo che è stabilito dalla Giunta provinciale nel provvedimento di annullamento delle elezioni. Scaduto tale termine senza che sia disposta una nuova data per le elezioni, la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario.

(14)  I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi all’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura entro 15 giorni consecutivi dalla data dello svolgimento delle elezioni e sono pubblicati agli albi dei comuni del comprensorio e all’albo consortile.

(15)  Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali sono presentati alla Giunta provinciale entro e non oltre 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dei verbali ai sensi del comma 14. Qualora siano accertate irregolarità essenziali, la Giunta provinciale annulla d’ufficio le elezioni totalmente o limitatamente alle sezioni interessate.

Art. 12 (Consiglio dei delegati)

(1)  Il consiglio dei delegati è composto dai membri eletti dall’assemblea. Qualora tra gli aventi diritto al voto almeno il 5 per cento sia costituito da donne, nel consiglio dei delegati devono essere rappresentati entrambi i sessi.

(2)  Lo statuto fissa il numero dei delegati da eleggere. Al fine di assicurare, nel consiglio dei delegati, adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, nello statuto può essere prevista la suddivisione dei consiglieri per sezioni elettorali.

(3)  Il componente del consiglio dei delegati eletto dall’assemblea, che per qualsiasi motivo cessi dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti.

(4)  Nell’impossibilità di procedere alla sostituzione di cui al comma 3 e se il numero dei consiglieri si riduce a meno di due terzi, si provvede al rinnovo di tutte le cariche.

(5)  Al consiglio dei delegati sono attribuite le seguenti competenze:

  1. elegge, con votazioni separate, fra i suoi membri il presidente e il vicepresidente del consorzio nonché gli altri componenti del consiglio d’amministrazione;
  2. nomina il revisore dei conti;
  3. approva lo statuto e le sue eventuali modifiche;
  4. approva il regolamento di contabilità;
  5. approva le modifiche al comprensorio territoriale del consorzio;
  6. approva il bilancio preventivo annuale e il bilancio d’esercizio;
  7. approva il piano di classifica;
  8. approva i progetti per la realizzazione delle opere;
  9. approva l’accensione di prestiti o mutui passivi;
  10. delibera la partecipazione a enti, società o associazioni che siano di interesse per il consorzio;
  11. approva il regolamento di esercizio delle opere di bonifica;
  12. delibera su ogni altra materia riguardante il funzionamento del consorzio che non sia di competenza specifica degli altri organi;
  13. delibera sui ruoli di contribuenza stabiliti sulla base dei piani di classifica e del bilancio preventivo annuale.

(6)  Il consiglio dei delegati può delegare al consiglio d’amministrazione i compiti previsti al comma 5, lettere h) e i).

Art. 13 (Consiglio d’amministrazione)

(1)  Il consiglio d’amministrazione:

  1. redige il bilancio preventivo annuale e il bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del consiglio dei delegati;
  2. propone al consiglio dei delegati le modifiche allo statuto;
  3. delibera i programmi di attività del consorzio;
  4. delibera in merito all’esecuzione delle opere approvate ai sensi dell’articolo 12, comma 5, lettera h), ed al funzionamento di quelle esistenti;
  5. predispone i piani di classifica concernenti l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere nonché il funzionamento del consorzio;
  6. predispone i ruoli di contribuenza stabiliti sulla base dei piani di classifica e del bilancio preventivo annuale;
  7. delibera di agire o resistere in giudizio nonché le transazioni, giudiziali ed extra giudiziali, anche mediante compromessi arbitrali;
  8. delibera sulla concessione di servizi di esattoria e di cassa;
  9. provvede all’organizzazione e al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
  10. approva i regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi e per i rapporti con il personale dipendente;
  11. delibera l’acquisto e la vendita di beni immobili e mobili, le anticresi, le permute, gli affitti, l’enfiteusi, la costituzione di usufrutto, di ipoteca o servitù e le cessioni di credito;
  12. stabilisce le condizioni per i singoli appalti, i cottimi, i lavori in economia, le forniture e i contratti di locazione di terreni;
  13. provvede all’aggiornamento del catasto consortile;
  14. provvede alla regolare conservazione e manutenzione di tutte le opere consortili;
  15. stabilisce le sanzioni da applicarsi ai consorziati in caso di inosservanza dello statuto e dei regolamenti interni;
  16. si pronuncia sui ricorsi di ogni genere presentati dai consorziati;
  17. autorizza tutte le spese ed esegue tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa ed economica del consorzio, in conformità alle norme vigenti, allo statuto e alle deliberazioni del consiglio dei delegati.

(2)  In caso di necessità e d’urgenza il consiglio d’amministrazione può deliberare anche sulle materie di competenza del consiglio dei delegati, eccezione fatta per quelle previste dall’articolo 12, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g) e m). I provvedimenti così emanati perdono qualsiasi efficacia se non vengono ratificati dal consiglio dei delegati nella sua prima riunione successiva.

(3)  Avverso le deliberazioni del consiglio d’amministrazione è ammesso ricorso al consiglio dei delegati da parte di tutti i soggetti ad obbligo di contribuenza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’albo consortile.

(4)  Il numero dei membri del consiglio d’amministrazione aventi diritto a compensi non può superare quello di due. Non sono considerati compensi i gettoni di presenza nei limiti previsti dalle vigenti norme provinciali.

Art. 14 (Presidente)

(1)  Il presidente del consorzio:

  1. è il legale rappresentante del consorzio;
  2. convoca e presiede l’assemblea nonché le sedute del consiglio dei delegati e del consiglio d’amministrazione;
  3. firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest’ultima e per determinate materie, il segretario del consorzio;
  4. firma i ruoli di contribuenza;
  5. sovrintende all’amministrazione consorziale e assicura l’osservanza delle norme di legge, dei regolamenti interni e dello statuto;
  6. cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
  7. promuove i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli poi alla ratifica del consiglio d’amministrazione;
  8. ordina i pagamenti e le riscossioni;
  9. presiede le gare per l’aggiudicazione di appalti e di forniture.

Art. 15 (Revisore dei conti)

(1)  Il revisore dei conti è scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(2)  La cancellazione o la sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti è causa di decadenza dalla carica.

(3)  Il revisore dei conti:

  1. vigila sulla gestione del consorzio;
  2. assiste alle adunanze del consiglio dei delegati e del consiglio d’amministrazione, se sono trattate questioni di tipo contabile;
  3. presenta al consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo annuale e sul bilancio d’esercizio;
  4. esamina e vista annualmente il conto di cassa.

(4)  Il revisore dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, dandone successivamente immediata comunicazione scritta al consiglio dei delegati.

(5)  Non possono essere nominati revisori dei conti:

  1. il presidente, il vicepresidente, i membri del consiglio dei delegati nonché i loro parenti e affini entro il secondo grado;
  2. le persone che hanno con il consorzio un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

(6)  In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il consiglio dei delegati provvede alla sostituzione del revisore dei conti entro tre mesi.

(7)  Se il revisore dei conti accerta gravi irregolarità, chiede al presidente l’immediata convocazione del consiglio dei delegati.

Art. 16 (Ufficiale rogante)

(1)  Le funzioni di ufficiale rogante riguardo agli atti, ai contratti e alle gare, comprese quelle occorrenti per l’esecuzione delle opere pubbliche, di competenza dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, possono essere conferite dal consiglio di amministrazione a funzionari muniti del diploma di laurea in giurisprudenza, in servizio presso i consorzi medesimi o altri enti pubblici territoriali, o ai segretari comunali, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti.

(2)  Il funzionario incaricato delle funzioni di ufficiale rogante è tenuto all’osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, e, in particolare, ad autenticare le copie degli atti originali da lui ricevuti a ogni effetto di legge nonché a rilasciare copie alle parti che ne facciano richiesta; custodisce, inoltre, i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tiene il repertorio.

Art. 17 (Incompatibilità)

(1)  Non possono essere eletti alle cariche negli organi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d), e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che hanno:

  1. rapporti di lavoro subordinato o incarichi professionali con il consorzio;
  2. lite pendente con il consorzio;
  3. contratti di fornitura o di appalto in corso con il consorzio;
  4. funzioni di vigilanza sul consorzio.

(2)  Non possono, inoltre, essere eletti alle cariche negli organi di cui all’articolo 10, comma 1, e, se eletti, decadono dalla carica:

  1. coloro che hanno riportato condanne che non consentono l’iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l’iscrizione nelle liste elettorali, fino a un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
  2. coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell’interdizione;
  3. i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
  4. i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
  5. coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
  6. coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il consorzio, si trovano legalmente in mora.

(3)  Non possono assumere contemporaneamente le cariche negli organi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d):

  1. i comproprietari iscritti in catasto pro indiviso;
  2. gli ascendenti e i discendenti;
  3. il suocero ed il genero;
  4. i fratelli;
  5. i coniugi.

(4)  Nello statuto possono essere previsti anche altri motivi di incompatibilità.

Art. 18 (Comitati di zona)

(1)  I consorzi di bonifica possono prevedere, nello statuto, la costituzione di comitati di zona diretti a sovrintendere alle opere ivi programmate e realizzate.

Art. 19 (Pubblicazione e ricorsi)

(1)  Gli atti degli organi consorziali devono essere pubblicati, per estratto contenente l’intero dispositivo e entro dieci giorni dalla loro adozione, all’albo pretorio del consorzio di bonifica per un periodo di dieci giorni consecutivi, salvo diversa previsione dello statuto per le deliberazioni adottate in via d’urgenza.

(2)  Avverso le deliberazioni del consiglio dei delegati tutti i soggetti ad obbligo di contribuenza possono presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle deliberazioni.

Art. 20 (Contabilità e bilancio)

(1)  La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dei consorzi di bonifica si informa ai principi di efficienza, efficacia, economicità e pareggio di bilancio.

(2)  Sulla base dei principi di cui al comma 1 ciascun consorzio adotta un apposito regolamento di contabilità che disciplina l’ordinamento finanziario e contabile del consorzio stesso. Detto regolamento prevede in particolare:

  1. le modalità di redazione dei modelli contabili;
  2. il piano dei conti;
  3. le forme di controllo di gestione;
  4. le modalità di affidamento ed espletamento del servizio di tesoreria;
  5. il servizio di economato e di cassa;
  6. le modalità di copertura delle perdite di esercizio;
  7. le particolari modalità di controllo amministrativo e contabile.

(3)  L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. I consorzi di bonifica predispongono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo annuale elaborato per centri di costo. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 21 (Vigilanza)

(1)  L’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura vigila sui consorzi e interviene anche in via surrogatoria per garantire il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali. Possono ricevere finanziamenti dalla Provincia solo quei consorzi per i quali non sono state accertate gravi violazioni delle norme statutarie dal comitato di cui all’articolo 28 e i cui organi sono rinnovati secondo i termini fissati nella presente legge; questa limitazione cessa rispettivamente con la regolarizzazione e con il regolare rinnovo degli organi ovvero la nomina di un commissario.

(2)  Il direttore dell’ufficio di cui al comma 1 può disporre in ogni tempo ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei consorzi di bonifica, avendo accesso a tutta la documentazione.

(3)  Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte del direttore dell’ufficio di cui al comma 1 le deliberazioni dei consorzi di bonifica concernenti il piano di classifica di cui all’articolo 30, il cambiamento della proprietà immobiliare del consorzio e tutti gli interventi straordinari sulle opere di bonifica di proprietà della Provincia nonché sulle opere di bonifica di competenza provinciale.

(4)  Sono soggette al controllo di legittimità da parte del direttore dell’ufficio di cui al comma 1 le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo annuale e il bilancio d’esercizio.

(5)  Le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4 divengono esecutive, se il direttore dell’ufficio di cui al comma 1 non ne dispone l’annullamento nel termine di 30 giorni dal loro ricevimento ovvero se, nello stesso termine, non inviti, con richiesta motivata, il consorzio a riesaminarle.

(6)  Parimenti le deliberazioni divengono esecutive se, entro i termini suddetti, il direttore dell’ufficio di cui al comma 1 dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità né di avere motivi per richiedere il loro riesame.

(7)  Le deliberazioni di riforma dell’atto, in conformità dei rilievi, sono soggette al solo controllo di legittimità da parte del direttore dell’ufficio di cui al comma 1.

(8)  Il termine di cui al comma 5 è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi. Dalla data di ricevimento delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di 20 giorni.

Art. 22 (Amministrazione commissariale)

(1)  Se nella gestione dei consorzi di bonifica sono riscontrate gravi irregolarità o non risulta assicurato il loro buon funzionamento, la Giunta provinciale dispone lo scioglimento dei loro organi di amministrazione e nomina un commissario incaricato dell’amministrazione dell’ente. Il commissario convoca, entro i termini fissati dalla deliberazione di nomina, l’assemblea per l’elezione del nuovo consiglio dei delegati.

(2)  Il commissario rimane in carica fino all’insediamento dei nuovi organi consortili. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si procede alla eventuale proroga del mandato commissariale o alla nomina di un nuovo commissario.

(3)  Fino all’insediamento dei nuovi organi consortili, il commissario amministra il consorzio in modo diligente e professionale secondo le regole della correttezza e adotta le misure a tal fine necessarie, anche eccedenti l’ordinaria amministrazione. Gli oneri derivanti da quest’attività, compreso il corrispettivo dovuto allo stesso commissario, sono comunque a carico del consorzio di bonifica.

Art. 23 (Prestazione di fideiussioni)

(1)  Per il superamento di un eventuale stato di crisi in atto o per far fronte a passività di bilancio, la Giunta provinciale può prestare fideiussioni ai consorzi di bonifica per contrarre mutui eventualmente agevolati.

(2)  La prestazione della fideiussione è subordinata all’approvazione dei rendiconti da parte dell’amministrazione consortile.

(3)  L’accertamento dei requisiti di cui al comma 1 viene eseguito dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.

(4)  Per i mutui di cui al comma 1, la Provincia può concorrere altresì, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, al pagamento degli interessi praticati dagli istituti di credito.

Art. 24 (Contributi)     

(1)  La Giunta provinciale può concedere contributi ai consorzi di bonifica per l’esecuzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria delle opere di miglioramento fondiario, per l’acquisto di immobili nonché del macchinario a tali fini necessari.

(2)  La Giunta provinciale può concedere contributi ai consorzi di bonifica per le spese di gestione nonché ai consorzi di bonifica di secondo grado per l’attività di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e tecnica a favore dei consorzi associati e per l’espletamento di compiti connessi al monitoraggio delle risorse irrigue a favore della Provincia ai sensi dell’articolo 7, comma 2. 3)

3)
L'art. 24, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15, e successivamente dall'art. 15, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

CAPO III
PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI BONIFICA

Art. 25 (Piano generale di bonifica)

(1)  La Giunta provinciale, su proposta dell’assessore competente per l’agricoltura, previo parere del comitato tecnico-amministrativo per la bonifica di cui all’articolo 28, approva il piano generale di bonifica con il quale vengono definiti:

  1. la situazione, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell’irrigazione e del territorio rurale;
  2. gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell’azione di bonifica della Provincia;
  3. le modalità e i contenuti di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione della Provincia e degli enti locali;
  4. le principali attività, opere ed interventi da attuare nel periodo di attività del piano, con l’indicazione dei tempi e delle risorse di massima necessari.

(2)  Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di bonifica con le altre azioni previste dalla programmazione a livello provinciale, nella redazione del piano generale di bonifica si deve tener conto del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, del piano di tutela delle acque e degli altri strumenti legislativi e di programmazione a livello provinciale.

(3)  Sulla base del piano generale di bonifica, ogni consorzio di bonifica predispone un piano di attuazione e gestione delle opere di bonifica tenendo conto di quanto previsto dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, dal piano di tutela delle acque, dal piano di gestione fluviale e dai piani di gestione dei bacini montani limitrofi. I piani di attuazione e gestione delle opere di bonifica vengono approvati con le stesse procedure previste per il piano generale di bonifica. Per la gestione delle fosse di bonifica, una conferenza dei servizi delle Ripartizioni provinciali competenti in materia di opere idrauliche, gestione delle risorse idriche, agricoltura, tutela delle acque e pesca deve rilasciare uno specifico parere.

(4)  Il piano di cui al comma 1 trova la sua attuazione mediante programmi annuali, approvati dalla Giunta provinciale, concernenti l’attività di bonifica e irrigazione ed è soggetto a revisione ogni dieci anni.

(5)  Nell’elaborazione e attuazione dell’attività di pianificazione e di programmazione concernente l’assetto del territorio, gli uffici provinciali a tal fine competenti e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano di cui al comma 1 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti, tenendo conto dei piani e programmi provinciali e comprensoriali relativi alle opere di cui all’articolo 2.

(6)  La Giunta provinciale può autorizzare i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ad eseguire interventi non previsti nei piani di cui al comma 3 e nel piano generale di bonifica.

(7)  L’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura provvede agli studi, alle ricerche e alla redazione del piano generale di bonifica nonché alla compilazione del piano stesso, anche avvalendosi, se necessario, della collaborazione di esperti esterni all’amministrazione provinciale.

Art. 26 (Realizzazione delle opere di bonifica di interesse provinciale)

(1)  Le opere di bonifica di interesse provinciale di cui all’articolo 2, comma 3, vengono realizzate dalla Provincia direttamente o per concessione ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado. Per la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica di interesse provinciale vengono adottate le norme provinciali vigenti in materia di opere idrauliche, in quanto applicabili.

(2)  Se i risultati economici della bonifica si presentano sicuramente favorevoli, una quota della spesa può essere posta a carico dei consorziati, purché l’ammontare di tale quota non sia così elevato da escludere per i proprietari la convenienza della bonifica.

(3)  Alla spesa per le opere di competenza provinciale, che non siano a totale carico della Provincia, sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato e i comuni per i beni di loro pertinenza.

(4)  Su richiesta del consorzio e secondo le modalità previste dall’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, la manutenzione straordinaria dei canali e delle fosse di interesse provinciale può essere effettuata anche dalla Ripartizione provinciale Opere idrauliche. In questo caso la Ripartizione provinciale Opere idrauliche può assumere anche le spese per l’esecuzione di tali lavori.

(5)  Il provvedimento di approvazione del piano generale di bonifica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità per le opere di competenza della Provincia.

(6)  Per le opere di bonifica eseguite indipendentemente dal piano generale di bonifica e per i ripristini, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nel provvedimento della Giunta provinciale di approvazione del progetto.

(7)  Alle espropriazioni degli immobili necessarie ai fini della realizzazione delle opere di bonifica e all’occupazione temporanea di detti immobili si applicano le norme provinciali vigenti in materia.

(8)  Spetta all’amministrazione provinciale riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l’esecuzione delle opere di bonifica di competenza provinciale e per la loro manutenzione rispondono allo scopo cui devono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell’arte.

(9)  Nessun risarcimento è dovuto dalla Provincia per il mancato o insufficiente beneficio derivato dalle opere.

Art. 27 (Parere tecnico-economico)

(1)  La realizzazione dei progetti di opere di bonifica di interesse provinciale è soggetta a preventivo parere tecnico-economico della commissione tecnica provinciale di cui all’articolo 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, indipendentemente dall’ammontare del preventivo per la realizzazione dell’opera.

(2)  Il parere di cui al comma 1 sostituisce ad ogni effetto ogni altro parere di competenza di qualsiasi altro organo provinciale consultivo, prescritto dalla vigente normativa ai fini della realizzazione del progetto, ad eccezione dei pareri previsti dalle leggi provinciali in materia ambientale, in materia di risorse idriche e in materia di dighe, sbarramenti di ritenuta d’acqua ed invasi idrici artificiali.

(3)  Non è necessario esigere un nuovo parere per gli aumenti di spesa conseguenti a variazioni quantitative e qualitative del progetto che siano contenute entro il limite del quinto delle spese per il progetto approvato e siano tali da non mutare essenzialmente la natura delle opere.

(4)  Non occorre un nuovo parere nel caso di progetti di stralcio di un progetto esecutivo già approvato.

Art. 28 (Comitato tecnico-amministrativo per la bonifica)

(1)  Per l’attuazione della presente legge è istituito presso la Ripartizione provinciale Agricoltura il comitato tecnico-amministrativo per la bonifica, di seguito denominato comitato tecnico-amministrativo.

(2)  Il comitato tecnico-amministrativo di cui al comma 1 è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata di un quinquennio.

(3)  Esso è composto da:

  1. il direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura, che lo presiede;
  2. un rappresentante dell’Agenzia per la protezione civile;
  3. un esperto designato dalla Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario;
  4. un rappresentante dell’Avvocatura della Provincia;
  5. un rappresentante della Ripartizione provinciale Libro fondiario, catasto fondiario e urbano;
  6. un rappresentante dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima;
  7. un rappresentante designato dal Consiglio dei Comuni. 4)

(4) 5)

(5)  La composizione del comitato tecnico-amministrativo deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione.

(6)  Il comitato tecnico-amministrativo è convocato dal presidente e le adunanze sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti.

(7)  In caso d’impedimento, il presidente del comitato tecnico-amministrativo è sostituito dal direttore dell’ufficio competente per la bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura mentre per gli altri membri sono nominati membri supplenti proposti dall’assessore rispettivamente competente. 6)

(8)  Le deliberazioni del comitato tecnico-amministrativo sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

(9)  Qualora vi siano da trattare materie che richiedono una competenza specifica, il presidente del comitato tecnico-amministrativo può chiamare a partecipare, con voto consultivo, degli esperti anche provenienti da fuori provincia.

(10)  Funge da segretario un funzionario in servizio presso la Ripartizione provinciale Agricoltura, di qualifica non inferiore alla sesta.

(11)  Ai membri e al segretario del comitato tecnico-amministrativo è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.

(12)  Oltre a quelli previsti dalla presente legge, il comitato tecnico-amministrativo può esprimere pareri:

  1. in materia di ricorsi di cui all’articolo 19;
  2. in materia di opposizioni avverso la costituzione e l’ampliamento dei consorzi di bonifica;
  3. di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, in sostituzione della commissione tecnica ivi prevista, qualora un intervento, in base alle disposizioni vigenti, dovesse essere corredato anche del parere di questa commissione.

(13)  L’Amministrazione provinciale può inoltre sottoporre all’esame del comitato tecnico-amministrativo progetti, studi, problemi e quesiti connessi con la progettazione, l’esecuzione e la contabilizzazione di lavori di bonifica e di miglioramento fondiario, con operazioni di ricomposizione fondiaria e con l’attività di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

4)
L'art. 28, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 2, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
5)
L'art. 28, comma 4, è stato abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera a), della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
6)
L'art. 28, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 3, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 29 (Ripartizione della spesa)   delibera sentenza

(1)  La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica o di singoli gruppi a sé stanti di esse e, in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

(2)  La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo l’accertamento dell’ultimazione dell’opera da parte dell’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.

massimeDelibera 9 maggio 2017, n. 505 - Classificazione degli immobili per il riparto dei costi del servizio irriguo

Art. 30 (Contributi consortili)    delibera sentenza

(1)  I proprietari degli immobili pubblici e privati, agricoli e extragricoli, ricadenti nei comprensori di bonifica di cui all’articolo 4, che traggono beneficio dalle opere gestite dai consorzi di bonifica, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica secondo le disposizioni della presente legge e nei limiti dei costi sostenuti per l’attività istituzionale. In questi rientrano le spese per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la sorveglianza delle opere nonché per il funzionamento del consorzio.

(2)  I contributi consortili sono riscossi mediante versamento volontario presso la tesoreria oppure a mezzo dei concessionari del servizio per la riscossione dei tributi oppure, previa convenzione, da altri soggetti che riscuotono già tributi o tariffe per servizi pubblici dagli utenti consortili.

(3)  I contributi di bonifica e irrigazione costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti ed hanno natura tributaria.

(4)  Allo scopo di conseguire l’equo riparto delle spese per la realizzazione, gestione, vigilanza e manutenzione delle opere di bonifica, chiunque utilizzi in qualsiasi modo le medesime è assoggettato al pagamento dei contributi secondo le modalità e le prescrizioni fissate dal consorzio.

(5)  Ai fini del riparto delle spese consortili, gli immobili presenti nel territorio consortile vengono classificati dal consiglio dei delegati di ciascun consorzio di bonifica sulla base del beneficio ottenuto dall’azione di bonifica. Qualora il consiglio dei delegati non provveda alla classificazione entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, vi provvede un apposito commissario a tal fine nominato dalla Giunta provinciale. Le relative spese sono a carico del consorzio di bonifica inadempiente.

(6)  Il beneficio è riferito alle azioni di realizzazione, manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili. Esso è distinto in:

  1. beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;
  2. beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio, dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;
  3. beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue. La Giunta provinciale emana i criteri per il calcolo dei costi relativi al beneficio del servizio irriguo; 7)
  4. beneficio di presidio del territorio rurale, individuato dal vantaggio tratto dagli immobili, dal complesso di interventi volti alla conservazione ed allo sviluppo del territorio rurale.

(7)  Il piano di classifica approvato dal consiglio dei delegati ai sensi del comma 5 viene pubblicato all’albo pretorio dei comuni interessati per dieci giorni consecutivi. Contro detto piano è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione. Il piano di classifica viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Eventuali successive modifiche al piano di classifica sono soggette alle stesse procedure previste dal presente articolo.

(8)  L’ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuenza, in proporzione ai benefici e secondo gli indici e i parametri di contribuenza.

(9)  Chiunque, ancorché non consorziato, utilizzi a qualsiasi titolo opere di bonifica come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, è tenuto a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

(10)  I consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili. Per ciascuno degli scarichi i consorzi di bonifica devono rivedere gli atti di concessione individuando il relativo canone, da determinare in proporzione al beneficio ottenuto secondo i criteri stabiliti dal piano di classifica.

(11)  I gestori di servizi di depurazione e di fognatura che, per l’esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzano servizi e opere di bonifica, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse in misura proporzionale al beneficio ottenuto. Tale beneficio, secondo i criteri stabiliti dal piano di classifica, è individuato sulla base dell’intera area, anche se non inclusa nel comprensorio consortile, che beneficia del servizio di fognatura e depurazione. Il contributo di bonifica, limitatamente alla quota riferita allo scolo delle acque reflue e meteoriche, è assolto dal gestore del servizio di depurazione.

(12)  Alla riscossione dei contributi si provvede secondo le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette.

massimeDelibera 9 maggio 2017, n. 505 - Classificazione degli immobili per il riparto dei costi del servizio irriguo
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 27.04.2006 - Contributi consortili spettanti ai consorzi di bonifica - controversie - giurisdizione commissioni tributarie
7)
La lettera c) dell'art. 30, comma 6, è stata così sostituita dall'art. 13, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.

Art. 31 (Ripristino e manutenzione straordinaria delle opere di bonifica)     

(1)  Al ripristino e alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica si procede secondo le modalità previste per il loro finanziamento e la loro esecuzione.

(2)  Qualora la necessità della manutenzione straordinaria o del ripristino sia dovuta ad incuria o mancata ordinaria manutenzione, il consorzio di bonifica competente è tenuto a provvedere assumendone tutte le spese senza alcun onere per l’amministrazione provinciale.

(3)  Al fine di garantire la sicurezza nell’utilizzo delle strade di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), i consorzi di bonifica possono limitare il traffico su di esse, disponendo, ove necessario, anche la loro chiusura alla circolazione.

(4)  Le strade site nel comprensorio consortile, delle quali non è reperibile il proprietario o il suo legale rappresentante, su disposizione della Giunta provinciale passano in proprietà del consorzio competente per territorio. Qualora dette strade abbiano le caratteristiche indicate dall’articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, il passaggio di proprietà è subordinato all’assenso del comune nel quale esse sono site.

(5)  La Provincia può contribuire alla manutenzione ordinaria e all’esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale nonché all’acquisto del macchinario a tal fine necessario.

CAPO IV
RICOMPOSIZIONE FONDIARIA

Art. 32 (Disposizioni generali)   delibera sentenza

(1)  Al fine della razionalizzazione e del miglioramento delle strutture aziendali e agrarie e delle infrastrutture nonché per l’arrotondamento della proprietà agricola la Giunta provinciale, in presenza dell’assenso della maggioranza dei proprietari interessati, può procedere, secondo un apposito piano di ricomposizione fondiaria, alla riunione dei relativi appezzamenti, per dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un appezzamento unico o, se convenga, più di uno, meglio rispondenti ai fini della bonifica. La relativa deliberazione deve essere pubblicata all’albo del comune interessato per almeno dieci giorni consecutivi e in due quotidiani locali. L’attuazione di una ricomposizione fondiaria ordinata dalla Giunta provinciale deve essere annotata nel libro fondiario. 8)

(2)  Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva derivanti dalla nuova sistemazione vanno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione al valore iniziale dei loro terreni.

(3)  Il conguaglio in denaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati viene, se possibile, evitato e in ogni caso non può superare il 30 per cento del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario.

(4)  Le particelle edificiali possono essere incluse nel piano esclusivamente previo assenso del relativo proprietario.

(5)  L’assenso di cui al comma 1 si considera acquisito, se l’esecuzione della ricomposizione fondiaria è approvata dal 70 per cento degli intervenuti all’assemblea dei proprietari interessati, convocata dal Presidente della Provincia, e questi rappresentino almeno il 50 per cento di tutti i proprietari interessati dal piano di ricomposizione fondiaria. 9)

massimeDelibera 16 febbraio 2021, n. 157 - Approvazione dei criteri in materia di ricomposizione fondiaria
8)
L'art. 32, comma 1, è stato così modificato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
9)
L'art. 32, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 33 (Diritti reali)

(1)  I diritti reali, escluse le servitù prediali, sono trasferiti sui terreni assegnati in permuta.

(2)  Le servitù prediali sono estinte, conservate o costituite in relazione alle esigenze della nuova sistemazione; quelle già esistenti e non espressamente indicate nel piano come conservate, si intendono estinte.

(3)  Gli altri diritti reali di godimento, che non sono costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su quella parte del fondo assegnato in permuta che corrisponde in valore ai terreni su cui erano costituiti.

(4)  Le ipoteche che non sono costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario, gravano sul fondo di nuova assegnazione per una quota parte, corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite.

(5)  In caso di esproprio, il fondo viene espropriato per intero e il creditore ipotecario trova collocazione, per il suo credito, solo sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all’ipoteca.

Art. 34 (Piano di ricomposizione fondiaria)

(1)  Il piano di ricomposizione fondiaria, oltre alla descrizione analitica e motivata della nuova sistemazione dei terreni, deve contenere:

  1. l’indicazione dei terreni interessati;
  2. l’indicazione dei diritti reali preesistenti e dei nomi dei relativi titolari, sulla base delle denunzie dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti indicati all’articolo 33;
  3. l’elenco descrittivo delle servitù prediali richieste dalla nuova sistemazione, anche se corrispondono a quelle preesistenti;
  4. la descrizione delle opere d’interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi;
  5. l’indicazione dei conguagli eventualmente dovuti;
  6. il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.

(2)  Il piano deve essere compilato, per quanto possibile, d’intesa con i proprietari interessati, e depositato per la durata di 45 giorni presso la segreteria dei comuni interessati dal piano di ricomposizione fondiaria.

(3)  Dell’effettuato deposito deve essere data notizia entro 15 giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai proprietari interessati, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di cui al comma 1, lettera b), con espressa menzione della possibilità di presentare ricorso ai sensi del comma 4.

(4)  Contro il piano di ricomposizione di cui al comma 3, l’interessato può presentare ricorso alla Giunta provinciale nel termine di 45 giorni dalla data in cui l’interessato ha ricevuto l’avviso previsto dal comma 3. Dal ricorso è comunque esclusa la stima dei fondi facenti parte del piano.

(5)  I ricorsi devono essere presentati alla segreteria del comune ove è avvenuto il deposito, che ne rilascia ricevuta.

(6)  Decorso il termine anzidetto, il sindaco trasmette alla Ripartizione provinciale Agricoltura il piano di ricomposizione fondiaria e tutti i ricorsi pervenuti.

(7)  Il valore degli appezzamenti fondiari viene stimato da una commissione nominata dal consorzio, in rapporto all’utile costante che possono dare con una coltivazione ordinaria, condotta secondo le regole del buon agricoltore, tenendo conto della loro destinazione urbanistica e della tutela paesaggistica. I risultati della stima ed i criteri ai quali la commissione si è attenuta vengono depositati per almeno 15 giorni presso la segreteria dei comuni interessati dal piano di ricomposizione fondiaria. Dell’avvenuto deposito deve essere data notizia mediante pubblicazione, per la medesima durata, all’albo del comune e su due quotidiani locali.

(8)  Entro 30 giorni dall’ultimo giorno della pubblicazione gli interessati possono ricorrere contro il risultato della stima e contro i criteri della stima alla Giunta provinciale, che fissa definitivamente il valore e ne informa il ricorrente.

(9)  Sulla base del parere rilasciato dal comitato tecnico-amministrativo di cui all’articolo 28, la Giunta provinciale approva il piano e decide sui ricorsi.

(10)  Mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il consorzio è informato dell’approvazione del piano e gli interessati sono informati delle decisioni sui ricorsi.

(11)  L’approvazione del piano produce i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali previste nel piano stesso.

(12)  Il provvedimento di approvazione del piano di ricomposizione fondiaria, che determina i trasferimenti di cui al comma 11, costituisce titolo per l’apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti.

(13)  Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale gravante sui beni stessi.

Art. 35 (Assegnazione dei fondi)

(1)  Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi, di regola, all’inizio dell’annata agraria successiva a quella in cui il piano ha avuto completa esecuzione.

(2)  Fino alla consegna, chi ha il possesso dei fondi ne fa propri i frutti e risponde dei danni, esclusi quelli cagionati da caso fortuito o forza maggiore.

(3)  Tutti i pagamenti da effettuare al fine di evitare pregiudizi economici tra le parti, in conseguenza dei frutti pendenti, del diverso stato di fertilità dei fondi e di altre cause, devono essere eseguiti al momento della consegna. In caso di controversie sulla valutazione e liquidazione dei pregiudizi economici suddetti, il consorzio procede, per mezzo dei suoi tecnici, alla descrizione dello stato di consistenza dei fondi e determina la somma che provvisoriamente deve essere pagata al momento della consegna.

(4)  I pagamenti per conguaglio devono essere fatti al consorzio, il quale versa le somme ricevute agli aventi diritto entro il termine di 180 giorni dall’incasso.

(5)  Quando il conguaglio è dovuto al proprietario di un fondo su cui grava un diritto reale di godimento, la somma relativa è investita in titoli del debito pubblico vincolati a favore del titolare del diritto suddetto; quando invece il conguaglio è dovuto per un diritto reale di garanzia esistente sul fondo, la somma è depositata presso l’istituto di credito al quale è assegnato il servizio di tesoreria del consorzio.

(6)  Successivamente all’approvazione del piano di ricomposizione fondiaria è presentata domanda di intavolazione del piano presso l’ufficio tavolare territorialmente competente. 10)

(7)  Se la dimensione di un fondo non consente una coltivazione razionale, su proposta del coltivatore interessato, si può rinunciare a una nuova assegnazione. In questo caso, dopo l’approvazione del piano da parte della Giunta provinciale, il consorzio paga, a titolo di indennizzo, una somma corrispondente al valore del fondo, stimato ai sensi dell’articolo 34, comma 7.

(8)  I fondi accorpati attraverso piani di ricomposizione fondiaria, approvati dalla Giunta provinciale, sono soggetti a vincolo di durata ventennale di indivisibilità. Tale vincolo deve essere espressamente indicato nell’atto di approvazione del piano e annotato nel libro fondiario.

(9)  Nei casi di trasferimento di proprietà per motivi di successione, per variazioni della destinazione urbanistica o per altre ragioni oggettive, il vincolo di cui al comma 8 può essere revocato mediante provvedimento del direttore dell’ufficio competente per la bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.

10)
L'art. 35, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 20, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 36 (Piano di rettificazione)

(1)  Allo scopo di evitare smembramenti di fondi, in conseguenza dell’esecuzione di opere di bonifica o di altre opere pubbliche e di provvedere ad una migliore sistemazione delle unità fondiarie, il consorzio può stabilire un piano di rettificazione di confini o di arrotondamento di fondi, previo consenso dei proprietari dei relativi fondi.

(2)  Per la predisposizione, approvazione e attuazione del piano di rettificazione valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite negli articoli del presente capo, ad esclusione di quelle concernenti la stima dei terreni ed i conguagli in denaro.

Art. 37 (Agevolazioni)

(1)  Per favorire l’accorpamento e l’arrotondamento di fondi agricoli, la Giunta provinciale può concedere contributi fino all’intera copertura delle spese connesse con operazioni di permuta, anche non comprese nei piani di ricomposizione fondiaria.

CAPO V
DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

Art. 38 (Interventi vietati)

(1)  Salvo quanto previsto al comma 2, sono vietati i seguenti interventi lungo corsi d’acqua, strade, argini, opere di captazione, accumulo e trasporto di acqua a scopo irriguo e potabile e lungo altre opere di bonifica:

  1. le piantagioni di alberi a una distanza inferiore a tre metri dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini e ad una distanza inferiore ad un metro dalle pareti esterne dei canali sotterranei e dalle banchine stradali;
  2. qualsiasi tipo di costruzione e lo smovimento del terreno a una distanza inferiore a dieci metri dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini e ad una distanza inferiore a due metri dalle pareti esterne dei canali sotterranei e dalle banchine stradali, salvo quanto previsto all’articolo 39, comma 1, lettera l);
  3. l’apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali, a una distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde, scarpate e pareti sopra dette. Tale distanza non può essere mai inferiore a quattro metri, anche quando l’escavazione del terreno sia meno profonda, salvo quanto previsto all’articolo 39, comma 1, lettera l);
  4. qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d’acqua o impaludamenti dei terreni nonché alterare il regime idraulico della bonifica stessa;
  5. qualunque intervento che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, o, anche indirettamente, possa degradare o danneggiare i corsi d’acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonifica;
  6. qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica che possa comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell’acqua e dell’aria;
  7. qualunque deposito di terra o di altri materiali ad una distanza inferiore ai quattro metri dai suddetti corsi d’acqua;
  8. qualunque ingombro o deposito di materiale di cui sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
  9. l’abbruciamento di stoppie, residui di potatura o di altri materiali, ad una distanza tale da poter arrecare danno alle opere, alle piantagioni e alle altre dipendenze delle opere stesse;
  10. qualsiasi manomissione alle opere di bonifica ed alle attrezzature dei consorzi;
  11. lo sradicamento e l’abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d’acqua.

(2)  Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture pubbliche o ad opere di rinaturalizzazione, previo parere positivo del comitato tecnico-amministrativo di cui all’articolo 28.

Art. 39 (Interventi soggetti a concessione)

(1)  Sono soggetti ad apposita concessione:

  1. l’esecuzione di interventi che alterano in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei canali, nelle fosse e nei corsi d’acqua di bonifica;
  2. le variazioni e alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d’acqua e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
  3. la navigazione nei corsi d’acqua, il passaggio o l’attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto di detti corsi d’acqua ed argini nonché il transito con animali di ogni sorta;
  4. il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, sulle sponde e banchine dei corsi d’acqua e loro accessori e sulle strade nonché l’abbeveramento di animali di ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
  5. qualunque apertura, rottura, taglio o opera d’arte, e in genere qualunque innovazione nelle sponde e negli argini dei corsi d’acqua, diretta a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsiasi uso, o a scaricare acqua di scarico da abitazioni, edifici a destinazione produttiva o commerciale e simili, senza pregiudizio delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 1, lettera f);
  6. qualsiasi modificazione nelle paratoie e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d’acqua che fanno parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette paratoie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, le soglie delle bocche di derivazione, nell’intento di elevare stabilmente o temporaneamente il livello delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
  7. la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini;
  8. l’estrazione di erbe, ciottoli, ghiaia, sabbia ed altri materiali dai corsi d’acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;
  9. la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle e simili, anche in via provvisoria, sugli stessi corsi di acqua;
  10. la creazione di siepi, recinzioni, guardiavie o opere similari aventi un’altezza non superiore a 1,20 metri, quando vi sia un particolare interesse di un ente pubblico locale;
  11. qualsiasi tipo di costruzione e lo smovimento del terreno a una distanza da quattro a dieci metri dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle pareti esterne delle opere sotterranee o dalle banchine stradali;
  12. l’apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a una distanza dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde, scarpate e pareti da due a quattro metri, se l’escavazione del terreno è inferiore alla profondità delle opere di bonifica.

Art. 40 (Concessioni)

(1)  Le concessioni di cui all’articolo 39 sono rilasciate dal consorzio territorialmente competente. In esse sono stabilite le condizioni, la durata non superiore a un trentennio, le norme alle quali sono assoggettate e il canone annuo.

(2)  Senza che sia necessario ripeterlo nell’atto, tali concessioni s’intendono in tutti i casi accordate:

  1. senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
  2. con l’obbligo di riparare tutti i danni derivanti da opere, atti o fatti permessi;
  3. con la facoltà del concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;
  4. con l’obbligo di osservare tutte le disposizioni della presente legge;
  5. con l’obbligo al pagamento di tutte le spese inerenti la stipulazione dei contratti, comunque collegate;
  6. con l’obbligo di rimuovere le opere e di riduzione in pristino al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima.

(3)  Qualsiasi concessione deve essere comunicata entro 30 giorni dall’emanazione all’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.

(4)  Le concessioni sono rinnovabili; il concessionario deve comunque farne domanda al consorzio almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

(5)  Avverso il provvedimento di cui al comma 1 l’interessato può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la sua pubblicazione, come previsto all’articolo 19, comma 1.

(6)  Il consorzio tiene un apposito registro delle concessioni.

(7)  Tutte le autorizzazioni rilasciate in violazione dell’articolo 39 ovvero in mancanza o in difformità della concessione di cui al presente articolo sono nulle.

Art. 41 (Obblighi)

(1)  Nel rispetto della normativa ambientale e paesaggistica i possessori o affittuari dei terreni compresi nel perimetro consortile devono:

  1. tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;
  2. effettuare tutti gli interventi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
  3. effettuare la manutenzione ordinaria dei fossi, secondo quanto prescritto dal regolamento consortile;
  4. mantenere spurgati gli intubamenti sotterranei e le paratoie;
  5. lasciare libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d’argini, una zona della larghezza di tre metri in ogni lato, per consentire i lavori di manutenzione necessari;
  6. rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che per qualsiasi causa cadano nei corsi d’acqua o sul piano viabile di dette strade;
  7. tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d’acqua e alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d’acqua e sulle strade medesime, producono difficoltà al servizio o ingombro al transito;
  8. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d’arte d’uso particolare e privato di uno o più possessori o affittuari;
  9. lasciare agli incaricati della bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e dei canali di scolo privati o consorziali;
  10. osservare il regolamento di esercizio delle opere di bonifica di cui all’articolo 12, comma 5, lettera k).

Art. 42 (Sanzioni amministrative)

(1)  Chiunque taglia o rompe gli argini dei canali di bonifica o di ripari delle opere di bonifica e delle opere finalizzate a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.750,00 euro a 17.500,00 euro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato.

(2)  Le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 38 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 450,00 euro a 4.500,00 euro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato.

(3)  Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro:

  1. le violazioni delle altre prescrizioni contenute nella presente legge;
  2. l’inosservanza di ordini o diffide emanati dagli organi previsti dalla presente legge;
  3. l’inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nelle concessioni;
  4. la violazione del regolamento di esercizio delle opere di bonifica di cui all’articolo 12, comma 5, lettera k).

(4)  La sorveglianza sull’applicazione della presente legge è esercitata dal personale in servizio presso l’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura nonché dal personale tecnico e dai capi operai in servizio presso i consorzi di bonifica territorialmente competenti. Al personale incaricato vengono conferite le medesime qualifiche previste per il personale provinciale svolgente analoghe funzioni nel settore delle opere idrauliche.

(5)  Se vengono eseguiti lavori o interventi in violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l’agente accertatore lo comunica immediatamente al direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura, che può disporre la sospensione immediata dei lavori.

(6)  L’ordine di sospensione di cui al comma 5 è emanato con apposito decreto contenente anche una descrizione dello stato di fatto accertato ed è notificato ai trasgressori ed alle persone responsabili in solido.

(7)  L’inosservanza dell’ordine di cui al comma 5 comporta la triplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione delle relative prescrizioni.

(8)  Se sono state eseguite opere in violazione del divieto di cui all’articolo 38 o in assenza o in difformità dalla concessione di cui all’articolo 39, il direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura ordina al trasgressore la riduzione delle cose allo stato che precedeva la violazione e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari, precisando le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale devono essere eseguite le disposizioni, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà all’esecuzione d’ufficio a spese del trasgressore. Dell’esecuzione d’ufficio viene incaricato il consorzio di bonifica competente per territorio.

(9)  Nei casi d’urgenza o se il trasgressore non è conosciuto, l’esecuzione d’ufficio può essere ordinata immediatamente e senza bisogno di diffida al trasgressore. In caso di resistenza è richiesto l’aiuto delle forze di pubblica sicurezza.

(10)  La sorveglianza sulla buona esecuzione dei lavori ordinati o eseguiti d’ufficio è esercitata dal consorzio di bonifica competente per territorio, che ne riferisce al direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura.

CAPO VI
MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Art. 43 (Opere di miglioramento fondiario)     delibera sentenza

(1)  Sono opere di miglioramento fondiario quelle eseguite per l’interesse particolare degli immobili inclusi nel comprensorio consortile. Vi rientrano:

  1. le opere di sistemazione idraulico-agraria;
  2. le opere di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile, la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e di teleferiche che possono sostituirle;
  3. le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o di borgate rurali;
  4. i dissodamenti;
  5. le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani, le piantagioni;
  6. gli impianti consortili di produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica per usi agricoli;
  7. gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni;
  8. qualsiasi altro miglioramento fondiario in genere eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente dal piano generale di bonifica.

(2)  La Giunta provinciale può concedere ai consorzi di miglioramento fondiario contributi per l’esecuzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria delle opere di miglioramento fondiario nonché per l’acquisto degli immobili e del macchinario a tali fini necessari.

massimeDelibera 6 settembre 2010, n. 1389 - Criteri e modalità per la concessione di aiuti nel settore dell'irrigazione e a favore dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario. Revoca della propria deliberazione n. 2483 del 12 ottobre 2009 (modificata con delibera n. 1346 del 10.09.2012 e delibera n. 1334 del 29.11.2016)

Art. 44 (Consorzi di miglioramento fondiario)

(1)  Il consorzio di miglioramento fondiario è una persona giuridica privata, costituita per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi indipendenti.

(2)  Il numero dei consorziati non può essere inferiore a nove.

(3)  Sono organi del consorzio di miglioramento fondiario:

  1. l’assemblea;
  2. il consiglio dei delegati;
  3. il consiglio d’amministrazione;
  4. il presidente;
  5. i revisori dei conti.

(4)  Gli organi consortili elettivi durano in carica cinque anni.

(5)  L’assemblea è costituita dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, che siano in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all’articolo 30. L’assemblea elegge, nel proprio seno, i membri del consiglio dei delegati.

(6)  Le elezioni del consiglio dei delegati sono indette entro sei mesi dalla decadenza del mandato del consiglio uscente.

(7)  Il presidente del consorzio convoca l’assemblea mediante pubblicazione, almeno 15 giorni prima, dell’avviso indicante la data, l’ora e il luogo della convocazione all’albo pretorio dei comuni nei quali ricade il comprensorio consortile.

(8)  Nei consorzi con meno di 100 consorziati l’assemblea assume i compiti e le funzioni del consiglio dei delegati.

(9)  Lo statuto consortile fissa il numero dei delegati da eleggere. Al fine di assicurare nel consiglio dei delegati adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, nello statuto può essere prevista la suddivisione dei consiglieri per sezioni elettorali.

(10)  Il consiglio dei delegati:

  • a)  elegge, con votazioni separate, fra i membri eletti dall’assemblea il presidente del consorzio e gli altri componenti del consiglio d’amministrazione;
  • b)  nomina i revisori dei conti;
  • c)  delibera sulle modifiche allo statuto consortile;
  • d)  delibera sulle modifiche al comprensorio territoriale del consorzio;
  • e)  approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il bilancio consuntivo;
  • f)  delibera i criteri di ripartizione della spesa;
  • g)  approva il regolamento di esecuzione delle opere di miglioramento fondiario;
  • h)  delibera su tutte le questioni di carattere straordinario, quali:
    • 1)  l’accensione di prestiti o mutui passivi;
    • 2)  l’approvazione dei progetti delle opere;
  • i)  delibera su ogni altra materia riguardante il funzionamento del consorzio, che non sia di competenza specifica degli altri organi.

(11)  Il componente del consiglio dei delegati eletto dall’assemblea, che per qualsiasi motivo cessi dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti.

(12)  Nell’impossibilità di procedere alla sostituzione di cui al comma 11 e se il numero dei consiglieri si riduce a meno di due terzi, si provvede al rinnovo delle cariche.

(13)  Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di consorziati, non inferiore a tre.

(14)  L’elezione del consiglio di amministrazione è effettuata a scrutinio segreto. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano.

(15)  Il componente del consiglio di amministrazione eletto dall’assemblea ai sensi del comma 8, che per qualsiasi motivo cessi dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti. Nell’impossibilità di procedere alla sostituzione e se il numero dei consiglieri si riduce a meno di due terzi, si provvede al rinnovo delle cariche.

(16)  Il presidente e il vicepresidente sono eletti dal consiglio dei delegati nella prima riunione, da convocarsi, da parte del presidente uscente del consorzio, non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni del consiglio dei delegati.

(17)  Il consiglio dei delegati nomina tre revisori dei conti. I revisori dei conti:

  1. vigilano sulla gestione del consorzio;
  2. assistono alle adunanze del consiglio dei delegati e del consiglio d’amministrazione, se vengono trattate questioni di tipo contabile;
  3. presentano al consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul bilancio consuntivo.

(18)  I revisori dei conti possono procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al consiglio dei delegati ovvero al consiglio d’amministrazione nel caso di cui al comma 8.

(19)  Non possono essere nominati revisori dei conti:

  1. il presidente, il vicepresidente e i membri del consiglio dei delegati;
  2. le persone che hanno con il consorzio un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

(20)  In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il consiglio dei delegati provvede alla sostituzione dei revisori dei conti entro tre mesi dalla cessazione.

(21)  Se i revisori dei conti accertano gravi irregolarità, chiedono al presidente l’immediata convocazione del consiglio dei delegati.

(22)  In caso di gravi motivi, la Giunta provinciale può disporre lo scioglimento dei consorzi di miglioramento fondiario, determinando la destinazione del loro patrimonio. A tal fine nomina un apposito commissario che procede anche all’introito dei contributi consortili dovuti, al fine di soddisfare gli eventuali creditori del consorzio.

(23)  La Giunta provinciale può affidare ai consorzi di bonifica di secondo grado di cui all’articolo 6 l’esecuzione di ispezioni periodiche sui consorzi di miglioramento fondiario, al fine di segnalare all’ufficio competente in materia di bonifica della Ripartizione provinciale Agricoltura l’inosservanza di quanto stabilito dagli statuti in materia di convocazione e effettuazione delle assemblee generali, di rinnovo degli organi consortili e di contabilità.

(24)  Oltre alle opere di miglioramento fondiario, i consorzi di miglioramento fondiario possono, esclusivamente allo scopo del conseguimento dei propri fini istituzionali, provvedere, direttamente o anche tramite la partecipazione a società con altri enti dotati di personalità giuridica, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica in canali e condotte consortili nonché l'approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con acqua corrente per usi che comportano la restituzione delle acque e sono compatibili con le successive utilizzazioni. 11)

11)
L'art. 44, comm 24, è stato così sostituito dall'art. 20, comma 3, della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.

Art. 45 (Rinvio)

(1)  Ai consorzi di miglioramento fondiario si applicano, oltre all’obbligo di pubblicazione all’albo consortile nei casi espressamente previsti, le seguenti norme in riferimento: 12)

  1. alla delimitazione e alla costituzione, l’articolo 4, commi 3, 5, 6 e 7; 13)
  2. alla partecipazione al consorzio ed al catasto consortile, l’articolo 5;
  3. al consorzio di secondo grado, l’articolo 6;
  4. allo statuto consortile, l’articolo 9;
  5. al consiglio d’amministrazione, gli articoli 13 e 17;
  6. al presidente del consorzio, gli articoli 14 e 17, in quanto applicabili;
  7. ai ricorsi, l’articolo 19, comma 2;
  8. alla vigilanza, l’articolo 21, comma 1, e l’articolo 22;
  9. alla fideiussione, l’articolo 23;
  10. alla dichiarazione di pubblica utilità e agli espropri, l’articolo 26, commi 5, 6 e 7;
  11. al parere tecnico-economico, l’articolo 27;
  12. alla ripartizione della spesa, l’articolo 29, comma 1;
  13. alla riscossione dei contributi consortili, l’articolo 30, commi 2, 3, 6 e 9.
12)
L‘alinea dell‘art. 45, comma 1, è stata così sostituita dall‘art. 11, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
13)
La lettera a) dell‘art. 45, comma 1, è stata così sostituita dall‘art. 11, comma 2, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 (Riserva di norme)

(1)  Al fine dell’esecuzione delle opere previste nella presente legge, trovano comunque applicazione le vigenti disposizioni in materia di urbanistica e di tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Art. 47 (Norme transitorie)

(1)  In prima applicazione della presente legge, sono soggette alla sua disciplina i comprensori di bonifica già esistenti alla sua entrata in vigore.

(2)  I consorzi di bonifica montana esistenti ai sensi della normativa vigente e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono le funzioni e la denominazione di consorzio di bonifica.

(3)  L’ufficio provinciale competente in materia di bonifica, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle opere di bonifica di proprietà della Provincia lasciate in amministrazione, senza alcun titolo, ai consorzi di bonifica.

(4)  Le opere di bonifica risultanti dall’elenco di cui al comma 3 si intendono consegnate ai consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 3, commi 5, 6 e 7.

(5)  I consorzi di bonifica soggiacciono agli obblighi contenuti nel disciplinare di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 7.

(6)  I consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario adeguano i loro statuti a quanto contenuto nella presente legge, entro un anno dall’entrata in vigore della stessa. Se i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario non ottemperano a tale obbligo, la Giunta provinciale provvede d’ufficio.

(7)  Per le opere edili completate anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, in violazione degli articoli 133 e 134 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, i consorzi di bonifica territorialmente competenti possono procedere al rilascio di concessioni in sanatoria. In tal caso non trovano applicazione le sanzioni amministrative di cui all’articolo 42.

(8)  Gli agenti accertatori già nominati prima dell’entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla revoca delle loro mansioni da parte dell’autorità che ha provveduto alla loro nomina.

(9)  Alle domande di concessione di agevolazioni nell’ambito della bonifica e del miglioramento fondiario, presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono concessi i contributi previsti dalla normativa abrogata con l’articolo 49, comma 1, lettere c) e i).

Art. 48 (Norme finali)  

(1)  In riferimento a quanto non disciplinato dalla presente legge per quanto concerne i consorzi di bonifica si applica, in quanto possibile, la normativa in materia comunale vigente.

(2)  Nei consorzi di miglioramento fondiario esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non trova applicazione quanto contenuto all’articolo 44, comma 2.

Art. 49 (Abrogazioni)

(1)  Sono abrogati:

  1. la legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, e successive modifiche;
  2. la legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 3;
  3. la legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, e successive modifiche;
  4. gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 43;
  5. gli articoli 6, 7 e 8 della legge provinciale 24 novembre 1977, n. 36;
  6. gli articoli 20 e 21 della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24;
  7. l’articolo 7 della legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29;
  8. gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 17/bis della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34, e successive modifiche;
  9. gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 10 della legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6, e successive modifiche.

Art. 50 (Disposizione finanziaria)

(1)  Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2009 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle UPB 13100.40, 13210.15 e 13210.20 del bilancio provinciale 2009, autorizzate ai sensi delle disposizioni abrogate dall’articolo 49, comma 1, lettere c) ed i).

(2)  La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

Art. 51 (Parificazione)

(1)  Le qualifiche relative a persone fisiche, che nella presente legge compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile.

(2)  Per l’utilizzo delle qualifiche in riferimento a persone concrete, andrà sempre usato il genere grammaticale corrispondente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActiona) Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 
ActionActionArt. 3 (Approvazione dei progetti)  
ActionActionArt. 4 (Autorizzazione)
ActionActionArt. 5 (Collaudo delle opere)
ActionActionArt. 6 (Sanzioni)
ActionActionArt. 7 (Norme transitorie)
ActionActionArt. 8 (Esecuzione)
ActionActionArt. 9-10
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionPREMIO DI PRODUTTIVITÀ ED INDENNITÀ DI RISCHIO
ActionActionINDENNITÀ DI COORDINAMENTO
ActionActionINDENNITÀ PER SERVIZIO DI TURNO, LAVORO FESTIVO E NOTTURNO E PER REPERIBILITÀ
ActionActionArt. 11 (Indennità di turno, per lavoro festivo e notturno)
ActionActionArt. 12 (Servizio di reperibilità e relativa indennità)
ActionActionDISPOSIZIONI VARIE
ActionActionVALUTAZIONE
ActionActionDISPOSIZIONI VARIE
ActionActionAllegato 1
ActionActionTrattamento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale provinciale (articolo 26)
ActionActionTrattamento giuridico ed economico del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia
ActionActionAllegato 4
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionSalario di produttività per l'anno 2000
ActionActionSalario di produttività per l'anno 2001
ActionActionOrario di lavoro flessibile
ActionActionArt. 10 (Fascia flessibile e fascia vincolata)
ActionActionBuoni pasto
ActionActionPersonale del Corpo permanente dei vigili del fuoco
ActionActionCAPO VI
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Oggetto e durata del contratto)
ActionActionArt. 3 (Indennità provinciale)
ActionActionArt. 4 (Retribuzione professionale docenti)
ActionActionArt. 5 (Aumento dell'indennità provinciale per la laurea di primo livello)
ActionActionArt. 6 (Indennità di bilinguismo)
ActionActionArt. 7 (Indennità per docenti vicari/e)
ActionActionArt. 8 (Compenso per lavoro straordinario)
ActionActionArt. 9 (Premi di produttività)
ActionActionArt. 10 Disciplina di missione
ActionActionIndennità provinciale annua lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati a decorrere dal 01/09/2008
ActionActionCompensi per lavoro straordinario per il personale docente
ActionActionDisciplina di missione
ActionActionDichiarazione a verbale della Parte pubblica
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Durata e decorrenza del contratto)
ActionActionArt. 3 (Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali)
ActionActionArt. 4 (Periodo di prova)
ActionActionArt. 5 (Risoluzione del rapporto di incarico dirigenziale)
ActionActionArt. 6 (Termini ed indennità di preavviso)
ActionActionArt. 7 (Criteri generali sulla valutazione del personale dirigenziale)  
ActionActionArt. 8 (Indennità di risultato)
ActionActionArt. 9 (Criteri per la determinazione dell'indennità di funzione)
ActionActionArt. 10 (Trasformazione dell'indennità di funzione in assegno personale)
ActionActionArt. 11 (Inquadramento vincitori di concorso per direzione d’ufficio)
ActionActionArt. 12 (Flessibilizzazione dell’orario di lavoro per i dirigenti)
ActionActionArt. 13 (Dotazione di strumento di comunicazione)
ActionActionArt. 14 (Norme finali e transitorie)
ActionActionArt. 15 (Abrogazione di norme)
ActionActionALLEGATI
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Distacchi sindacali retribuiti)
ActionActionArt. 3 (Permessi sindacali orari)
ActionActionArt. 4  (Ripartizione dei distacchi sindacali retribuiti)
ActionActionArt. 5  (Aspettative non retribuite)
ActionActionArt. 6  (Norme transitorie e finali)
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionj'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
ActionActionk'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActiono'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionq'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActions'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActiont'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActionu'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionv'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionw'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionx'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActionz'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
ActionActiona''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
ActionActionb''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActionc''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
ActionActiond''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActionP R E M E S S A
ActionActionArt. 1 (Personale avente diritto)
ActionActionArt. 2 (Contingente provinciale e riparto tra i diversi gradi d’istruzione)
ActionActionArt. 3 (Tempi e modalità di presentazione delle domande)
ActionActionArt. 4 (Formazione delle graduatorie)
ActionActionArt. 5 (Durata e modalità di fruizione dei permessi per motivi di studio)
ActionActionArt. 6 (Controversie interpretative)
ActionActionArt. 7 (Validità del contratto collettivo decentrato)
ActionActione''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
ActionActionf''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
ActionActiong''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
ActionActionh''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3-4.   
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6-8.   
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 29
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1983, n. 2
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 1983, n. 16
ActionActione) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (2)
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 gennaio 2005, n. 163
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
ActionActionb) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
ActionActionc) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
ActionActiond) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
ActionActione) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 26
ActionActiong) Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Indennità di carica)
ActionActionArt. 3 (Viaggi di servizio dei/delle componenti della Giunta provinciale e dell’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale)
ActionActionArt. 4 (Viaggi di servizio delle consigliere e dei consiglieri provinciali)
ActionActionArt. 5 (Partecipazione alle sedute)
ActionActionArt. 6 (Partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale – conseguenze economiche in caso di assenza ingiustificata)
ActionActionArt. 7  (Partecipazione alle sedute delle commissioni legislative e degli altri organi collegiali – conseguenze economiche in caso di assenza ingiustificata)
ActionActionArt. 8  (Rimborso spese giudiziarie, legali e peritali a favore dei/delle consiglieri/e provinciali)
ActionActionArt. 9  (Compenso per i/le rappresentanti del Consiglio provinciale nelle commissioni paritetiche per le norme di attuazione dello Statuto speciale – Rimborso spese per i/le componenti della Commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano (misura 137 del “Pacchetto”))
ActionActionArt. 10  (Sistema informativo dei dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi politici)
ActionActionArt. 11  (Norma transitoria)
ActionActionArt. 12  (Abrogazione norme)
ActionActionArt. 13  (Disposizioni finanziarie)
ActionActionArt. 14  (Entrata in vigore)
ActionActionh) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 2021, n. 4
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionA Masi chiusi
ActionActionB Interventi a favore dell' agricoltura
ActionActionC Bonifica e ricomposizione fondiaria
ActionActiona) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 maggio 1986, n. 10
ActionActionc) Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6
ActionActiond) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 5
ActionActionD Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
ActionActionE Zootecnia
ActionActionF Igiene dei prodotti alimentari
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionA Finanziamento di opere pubbliche
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1972, n. 28
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1973, n. 78
ActionActionc) Legge provinciale11 giugno 1975, n. 27
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 1978, n. 21
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 1978, n. 27
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 12 giugno 1980, n. 18
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1986, n. 24 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1987, n. 10 —
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 4 novembre 1987, n. 28
ActionActionB Espropriazioni per causa pubblica utilità
ActionActionC Disposizioni procedurali
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction Delibera 8 gennaio 2019, n. 13
ActionAction Delibera 29 gennaio 2019, n. 18
ActionAction Delibera 29 gennaio 2019, n. 31
ActionAction Delibera 12 febbraio 2019, n. 70
ActionAction Delibera 19 febbraio 2019, n. 89
ActionAction Delibera 26 febbraio 2019, n. 130
ActionAction Delibera 12 marzo 2019, n. 141
ActionAction Delibera 19 marzo 2019, n. 175
ActionAction Delibera 26 marzo 2019, n. 197
ActionAction Delibera 2 aprile 2019, n. 219
ActionAction Delibera 2 aprile 2019, n. 221
ActionAction Delibera 16 aprile 2019, n. 296
ActionAction Delibera 30 aprile 2019, n. 324
ActionAction Delibera 4 giugno 2019, n. 426
ActionAction Delibera 4 giugno 2019, n. 430
ActionAction Delibera 11 giugno 2019, n. 462
ActionAction Delibera 11 giugno 2019, n. 469
ActionAction Delibera 11 giugno 2019, n. 476
ActionAction Delibera 11 giugno 2019, n. 477
ActionAction Delibera 25 giugno 2019, n. 535
ActionAction Delibera 25 giugno 2019, n. 543
ActionAction Delibera 11 luglio 2019, n. 555
ActionAction Delibera 16 luglio 2019, n. 597
ActionAction Delibera 16 luglio 2019, n. 605
ActionAction Delibera 23 luglio 2019, n. 636
ActionAction Delibera 23 luglio 2019, n. 637
ActionAction Delibera 23 luglio 2019, n. 638
ActionAction Delibera 30 luglio 2019, n. 654
ActionAction Delibera 30 luglio 2019, n. 658
ActionAction Delibera 30 luglio 2019, n. 666
ActionAction Delibera 6 agosto 2019, n. 676
ActionAction Delibera 6 agosto 2019, n. 678
ActionAction Delibera 27 agosto 2019, n. 717
ActionAction Delibera 3 settembre 2019, n. 751
ActionAction Delibera 1 ottobre 2019, n. 809
ActionAction Delibera 29 ottobre 2019, n. 890
ActionAction Delibera 5 novembre 2019, n. 897
ActionAction Delibera 5 novembre 2019, n. 898
ActionAction Delibera 5 novembre 2019, n. 915
ActionAction Delibera 12 novembre 2019, n. 925
ActionAction Delibera 12 novembre 2019, n. 937
ActionAction Delibera 19 novembre 2019, n. 960
ActionAction Delibera 19 novembre 2019, n. 961
ActionAction Delibera 19 novembre 2019, n. 964
ActionActionAllegato A
ActionActionAllegato B
ActionAction Delibera 19 novembre 2019, n. 983
ActionAction Delibera 26 novembre 2019, n. 1015
ActionAction Delibera 26 novembre 2019, n. 1016
ActionAction Delibera 3 dicembre 2019, n. 1042
ActionAction Delibera 11 dicembre 2019, n. 1063
ActionAction Delibera 11 dicembre 2019, n. 1069
ActionAction Delibera 11 dicembre 2019, n. 1098
ActionAction Delibera 11 dicembre 2019, n. 1100
ActionAction Delibera 17 dicembre 2019, n. 1133
ActionAction Delibera 17 dicembre 2019, n. 1149
ActionAction Delibera 17 dicembre 2019, n. 1159
ActionAction Delibera 30 dicembre 2019, n. 1173
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction Delibera 10 gennaio 2017, n. 10
ActionAction Delibera 10 gennaio 2017, n. 19
ActionAction Delibera 17 gennaio 2017, n. 32
ActionAction Delibera 24 gennaio 2017, n. 56
ActionAction Delibera 24 gennaio 2017, n. 71
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 111
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 113
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 120
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 123
ActionAction Delibera 21 febbraio 2017, n. 199
ActionActionAllegato 1
ActionAction Delibera 21 febbraio 2017, n. 212
ActionAction Delibera 21 febbraio 2017, n. 213
ActionAction Delibera 7 marzo 2017, n. 240
ActionAction Delibera 7 marzo 2017, n. 248
ActionAction Delibera 7 marzo 2017, n. 256
ActionAction Delibera 7 marzo 2017, n. 257
ActionAction Delibera 14 marzo 2017, n. 280
ActionAction Delibera 14 marzo 2017, n. 286
ActionAction Delibera 21 marzo 2017, n. 287
ActionAction Delibera 28 marzo 2017, n. 350
ActionAction Delibera 4 aprile 2017, n. 389
ActionAction Delibera 4 aprile 2017, n. 390
ActionAction Delibera 11 aprile 2017, n. 398
ActionAction Delibera 11 aprile 2017, n. 433
ActionAction Delibera 18 aprile 2017, n. 447
ActionAction Delibera 18 aprile 2017, n. 454
ActionAction Delibera 18 aprile 2017, n. 457
ActionAction Delibera 2 maggio 2017, n. 478
ActionAction Delibera 2 maggio 2017, n. 481
ActionAction Delibera 2 maggio 2017, n. 483
ActionAction Delibera 9 maggio 2017, n. 505
ActionAction Delibera 9 maggio 2017, n. 506
ActionAction Delibera 16 maggio 2017, n. 520
ActionAction Delibera 30 maggio 2017, n. 575
ActionAction Delibera 30 maggio 2017, n. 601
ActionAction Delibera 30 maggio 2017, n. 607
ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 612
ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 614
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 646
ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 655
ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 659
ActionAction Delibera 20 giugno 2017, n. 684
ActionAction Delibera 20 giugno 2017, n. 688
ActionAction Delibera 20 giugno 2017, n. 689
ActionAction Delibera 20 giugno 2017, n. 692
ActionAction Delibera 27 giugno 2017, n. 695
ActionAction Delibera 4 luglio 2017, n. 742
ActionAction Delibera 18 luglio 2017, n. 794
ActionAction Delibera 18 luglio 2017, n. 795
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 813
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 815
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 816
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 822
ActionAction Delibera 25 luglio 2017, n. 823
ActionAction Delibera 8 agosto 2017, n. 874
ActionAction Delibera 8 agosto 2017, n. 860
ActionAction Delibera 22 agosto 2017, n. 903
ActionAction Delibera 22 agosto 2017, n. 908
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 22 agosto 2017, n. 909
ActionAction Delibera 29 agosto 2017, n. 928
ActionAction Delibera 29 agosto 2017, n. 929
ActionActionAllegato
ActionAction Delibera 29 agosto 2017, n. 952
ActionAction Delibera 5 settembre 2017, n. 967
ActionAction Delibera 19 settembre 2017, n. 1005
ActionAction Delibera 26 settembre 2017, n. 1033
ActionAction Delibera 26 settembre 2017, n. 1036
ActionAction Delibera 3 ottobre 2017, n. 1060
ActionAction Delibera 10 ottobre 2017, n. 1068
ActionAction Delibera 10 ottobre 2017, n. 1080
ActionAction Delibera 10 ottobre 2017, n. 1092
ActionAction Delibera 17 ottobre 2017, n. 1118
ActionAction Delibera 17 ottobre 2017, n. 1119
ActionAction Delibera 17 ottobre 2017, n. 1121
ActionAction Delibera 17 ottobre 2017, n. 1122
ActionAction Delibera 17 ottobre 2017, n. 1123
ActionAction Delibera 31 ottobre 2017, n. 1168
ActionAction Delibera 31 ottobre 2017, n. 1181
ActionAction Delibera 31 ottobre 2017, n. 1184
ActionAction Delibera 14 novembre 2017, n. 1229
ActionAction Delibera 14 novembre 2017, n. 1231
ActionAction Delibera 21 novembre 2017, n. 1279
ActionAction Delibera 28 novembre 2017, n. 1313
ActionAction Delibera 28 novembre 2017, n. 1315
ActionAction Delibera 5 dicembre 2017, n. 1343
ActionAction Delibera 5 dicembre 2017, n. 1344
ActionAction Delibera 5 dicembre 2017, n. 1345
ActionAction Delibera 12 dicembre 2017, n. 1382
ActionAction Delibera 12 dicembre 2017, n. 1387
ActionAction Delibera 12 dicembre 2017, n. 1393
ActionAction Delibera 12 dicembre 2017, n. 1401
ActionAction Delibera 12 dicembre 2017, n. 1405
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1407
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1412
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1413
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1415
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1429
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1434
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1435
ActionAction Delibera 19 dicembre 2017, n. 1448
ActionAction Delibera 28 dicembre 2017, n. 1480
ActionAction Delibera 28 dicembre 2017, n. 1497
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction Delibera N. 74 del 19.01.2009
ActionAction Delibera N. 2 del 12.01.2009
ActionAction Delibera N. 135 del 19.01.2009
ActionAction Delibera N. 189 del 26.01.2009
ActionAction Delibera N. 278 del 02.02.2009
ActionAction Delibera N. 331 del 09.02.2009
ActionAction Delibera N. 333 del 09.02.2009
ActionAction Delibera N. 478 del 16.02.2009
ActionAction Delibera N. 625 del 09.03.2009
ActionAction Delibera N. 755 del 16.03.2009
ActionAction Delibera N. 829 del 23.03.2009
ActionAction Delibera N. 922 del 30.03.2009
ActionAction Delibera N. 1150 del 27.04.2009
ActionAction Delibera N. 1195 del 27.04.2009
ActionAction Delibera 27 aprile 2009, n. 1181
ActionAction Delibera N. 1196 del 27.04.2009
ActionAction Delibera 4 maggio 2009, n. 1257
ActionAction Delibera 4 maggio 2009, n. 1264
ActionAction Delibera N. 1273 del 04.05.2009
ActionAction Delibera N. 1274 del 04.05.2009
ActionAction Delibera N. 1438 del 25.05.2009
ActionAction Delibera N. 1440 del 25.05.2009
ActionAction Delibera N. 1508 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1510 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1544 del 08.06.2009
ActionAction Delibera 8 giugno 2009, n. 1572
ActionAction Delibera 15 giugno 2009, n. 1600
ActionAction Delibera N. 1588 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1605 del 15.06.2009
ActionAction Delibera N. 1853 del 13.07.2009
ActionAction Delibera N. 1816 del 06.07.2009
ActionAction Delibera N. 1829 del 13.07.2009
ActionAction Delibera N. 1958 del 27.07.2009
ActionAction Delibera N. 1977 del 13.08.2009
ActionAction Delibera N. 2049 del 13.08.2009
ActionAction Delibera N. 2209 del 07.09.2009
ActionAction Delibera N. 2201 del 07.09.2009
ActionAction Delibera 14 settembre 2009, n. 2264
ActionAction Delibera N. 989 del 06.04.2009
ActionAction Delibera N. 2321 del 21.09.2009
ActionAction Delibera N. 2325 del 21.09.2009
ActionAction Delibera N. 1027 del 06.04.2009
ActionAction Delibera N. 2398 del 28.09.2009
ActionAction Delibera N. 1060 del 14.04.2009
ActionAction Delibera 28 settembre 2009, n. 2406
ActionAction Delibera N. 2510 del 19.10.2009
ActionAction Delibera N. 2740 del 09.11.2009
ActionAction Delibera N. 2717 del 09.11.2009
ActionAction Delibera N. 2756 del 16.11.2009
ActionAction Delibera N. 2780 del 16.11.2009
ActionAction Delibera N. 2789 del 16.11.2009
ActionAction Delibera Nr. 2800 vom 23.11.2009
ActionAction Beschluss N. 2913 del 14.12.2009
ActionAction Delibera N. 2916 del 14.12.2009
ActionAction Delibera 14 dicembre 2009, n. 2978
ActionAction Delibera 21 dicembre 2009, n. 3088
ActionAction Delibera N. 3167 del 30.12.2009
ActionAction Delibera N. 3197 del 30.12.2009
ActionAction Delibera N. 2294 del 14.09.2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction Delibera N. 120 del 21.01.2002
ActionAction Delibera N. 717 del 04.03.2002
ActionAction Delibera N. 799 del 11.03.2002
ActionAction Delibera N. 1111 del 08.04.2002
ActionAction Delibera N. 1134 del 08.04.2002
ActionAction Delibera N. 1136 del 08.04.2002
ActionAction Delibera N. 1270 del 15.04.2002
ActionAction Delibera N. 1857 del 27.05.2002
ActionAction Delibera N. 1863 del 27.05.2002
ActionAction Delibera N. 2053 del 10.06.2002
ActionAction Delibera N. 2399 del 08.07.2002
ActionAction Delibera 8 luglio 2002, n. 2403
ActionAction Delibera N. 2637 del 22.07.2002
ActionAction Delibera 29 luglio 2002, n. 2732
ActionAction Delibera N. 2836 del 13.08.2002
ActionAction Delibera N. 3013 del 26.08.2002
ActionAction Delibera N. 3213 del 09.09.2002
ActionAction Delibera N. 3257 del 09.09.2002
ActionAction Delibera N. 3268 del 16.09.2002
ActionAction Delibera N. 3283 del 16.09.2002
ActionAction Delibera N. 3655 del 14.10.2002
ActionAction Delibera N. 3767 del 21.10.2002
ActionAction Delibera N. 4006 del 04.11.2002
ActionAction Delibera Nr. 4202 vom 18.11.2002
ActionAction Delibera N. 4224 del 18.11.2002
ActionAction Delibera N. 4326 del 25.11.2002
ActionAction Delibera N. 4332 del 25.11.2002
ActionAction Delibera N. 4396 del 25.11.2002
ActionAction Delibera N. 4511 del 02.12.2002
ActionAction Delibera N. 3260 del 16.09.2002
ActionAction Delibera 9 dicembre 2002, n. 4567
ActionAction Delibera N. 4591 del 09.12.2002
ActionAction Delibera N. 4790 del 16.12.2002
ActionAction Delibera N. 4892 del 23.12.2002
ActionAction Delibera N. 4923 del 23.12.2002
ActionAction Delibera N. 1497 del 23.04.2002
ActionAction Delibera N. 3089 del 02.09.2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction Delibera N. 152 del 24.01.2000
ActionAction Delibera N. 442 del 21.02.2000
ActionAction Delibera N. 464 del 21.02.2000
ActionAction Delibera N. 622 del 28.02.2000
ActionAction Delibera N. 626 del 28.02.2000
ActionAction Delibera N. 1172 del 10.04.2000
ActionAction Delibera N. 1645 del 15.05.2000
ActionAction Delibera N. 3028 del 11.08.2000
ActionAction Delibera N. 3384 del 18.09.2000
ActionAction Delibera N. 3489 del 25.09.2000
ActionAction Delibera N. 3750 del 09.10.2000
ActionAction Delibera N. 3926 del 23.10.2000
ActionAction Delibera N. 4125 del 06.11.2000
ActionAction Delibera N. 4606 del 04.12.2000
ActionAction Delibera N. 4634 del 04.12.2000
ActionAction Delibera 29 dicembre 2000, n. 5141
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 5 del 11.01.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 45 del 08.02.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 63 del 22.02.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 72 del 22.02.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 12.04.2010
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 136 del 12.04.2010
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 137 del 12.04.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 173 del 10.05.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 12.05.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 07.06.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 09.06.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 09.06.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 259 del 07.07.2010
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 264 del 07.07.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 03.11.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 29.11.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 346 del 29.11.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 350 del 29.11.2010
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 01.12.2010
ActionAction2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 129 del 04.05.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 130 del 04.05.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 04.05.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 24.06.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 08.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 08.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 226 del 14.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 253 del 23.07.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 296 del 04.11.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 30.11.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 30.11.2009
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2009, n. 328
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 14.12.2009
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 16.12.2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionAction2009
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 7. Jänner 2009, Nr. 2
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 6 gennaio 2009, n. 6
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 26 gennaio 2009, n. 20
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 27 gennaio 2009, n. 24
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 29. Januar 2009, Nr. 29
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 9 febbraio 2009, n. 41
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 12. Februar 2009, Nr. 45
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 13 febbraio 2009, n. 49
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 17 febbraio 2009, n. 57
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 20 febbraio 2009, n. 62
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 27 febbraio 2009, n. 71
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 10 marzo 2009, n. 82
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 30 marzo 2009, n. 115
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 8 marzo 2009, n. 121
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 15 aprile 2009, n. 133
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 15 aprile 2009, n. 136
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 21 aprile 2009, n. 146
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 22 aprile 2009, n. 152
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 7. Mai 2009, Nr. 178
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 7 maggio 2009, n. 179
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 30 maggio 2009, n. 212
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 3 giugno 2009, n. 215
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 23 giugno 2009, n. 226
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 24 giugno 2009, n. 227
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 8 luglio 2009, n. 256
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 16 luglio 2009, n. 270
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 16 luglio 2009, n. 271
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 24 luglio 2009, n. 280
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 4. September 2009, Nr. 283
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 26 agosto 2009, n. 296
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 26 agosto 2009, n. 297
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 2 settembre 2009, n. 303
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 17 settembre 2009, n. 322
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 20. Oktober 2009, Nr. 347
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 22 ottobre 2009, n. 349
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 11 novembre 2009, n. 363
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 12 novembre 2009, n. 366
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 17 novembre 2009, n. 370
ActionAction Verwaltungsgericht Bozen - Urteil vom 17. November 2009, Nr. 373
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 20 novembre 2009, n. 384
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 23 novembre 2009, n. 386
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 25 novembre 2009, n. 390
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 9 dicembre 2009, n. 395
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 14 dicembre 2009, n. 400
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 15 dicembre 2009, n. 401
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 15 dicembre 2009, n. 403
ActionAction TAR di Bolzano - Sentenza 18 dicembre 2009, n. 410
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1989
ActionActionIndice cronologico
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction30/12/2010 - Delibera N. 2164 del 30.12.2010
ActionAction22/11/2010 - Delibera N. 1860 del 22.11.2010
ActionAction20/12/2010 - Delibera N. 2140 del 20.12.2010
ActionAction01/03/2010 - Delibera N. 338 del 01.03.2010
ActionAction17/08/2010 - Delibera N. 1370 del 17.08.2010
ActionAction08/11/2010 - Delibera Nr. 1827 del 08.11.2010
ActionAction22/11/2010 - Delibera N. 1858 del 22.11.2010
ActionAction20/12/2010 - Delibera 20 dicembre 2010, n. 2094
ActionAction22/01/2010 - Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionAction22/01/2010 - Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionAction10/05/2010 - Delibera 10 maggio 2010, n. 823
ActionAction08/11/2010 - Delibera 8 novembre 2010, n. 1804
ActionAction10/05/2010 - Delibera N. 817 del 10.05.2010
ActionAction11/01/2010 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 5 del 11.01.2010
ActionAction08/02/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 45 del 08.02.2010
ActionAction22/02/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 63 del 22.02.2010
ActionAction22/02/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 72 del 22.02.2010
ActionAction12/04/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 12.04.2010
ActionAction12/04/2010 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 136 del 12.04.2010
ActionAction12/04/2010 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 137 del 12.04.2010
ActionAction10/05/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 173 del 10.05.2010
ActionAction12/05/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 12.05.2010
ActionAction07/06/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 07.06.2010
ActionAction09/06/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 09.06.2010
ActionAction09/06/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 09.06.2010
ActionAction07/07/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 259 del 07.07.2010
ActionAction07/07/2010 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 264 del 07.07.2010
ActionAction03/11/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 03.11.2010
ActionAction29/11/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 29.11.2010
ActionAction29/11/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 346 del 29.11.2010
ActionAction29/11/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 350 del 29.11.2010
ActionAction01/12/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 01.12.2010
ActionAction12/07/2010 - Delibera N. 1186 del 12.07.2010
ActionAction13/09/2010 - Delibera Nr. 1484 del 13.09.2010
ActionAction08/02/2010 - Delibera N. 227 del 08.02.2010
ActionAction18/01/2010 - Delibera N. 64 del 18.01.2010
ActionAction10/05/2010 - Delibera N. 773 del 10.05.2010
ActionAction06/09/2010 - Delibera 6 settembre 2010, n. 1389
ActionAction12/01/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2010 , n. 1
ActionAction15/01/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2010 , n. 2
ActionAction15/01/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 15 gennaio 2010 , n. 3
ActionAction18/01/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 18 gennaio 2010 , n. 4
ActionAction19/01/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 19 gennaio 2010 , n. 6
ActionAction20/01/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 20 gennaio 2010 , n. 7
ActionAction29/01/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 29 gennaio 2010 , n. 8
ActionAction09/02/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2010 , n. 9
ActionAction18/02/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 18 febbraio 2010 , n. 11
ActionAction18/02/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 18 febbraio 2010 , n. 13
ActionAction18/02/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 18 febbraio 2010 , n. 14
ActionAction01/03/2010 - Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction01/03/2010 - Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction01/03/2010 - Delibera N. 365 del 01.03.2010
ActionAction01/03/2010 - Delibera N. 377 del 01.03.2010
ActionAction02/03/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 2 marzo 2010 , n. 15
ActionAction15/03/2010 - Delibera N. 487 del 15.03.2010
ActionAction16/03/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2010 , n. 16
ActionAction16/03/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2010 , n. 17
ActionAction22/03/2010 - Delibera N. 491 del 22.03.2010
ActionAction22/03/2010 - Delibera N. 492 del 22.03.2010
ActionAction23/03/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 23 marzo 2010 , n. 18
ActionAction29/03/2010 - Delibera N. 542 del 29.03.2010
ActionAction12/04/2010 - Delibera N. 577 del 12.04.2010
ActionAction26/04/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 26 aprile 2010 , n. 20
ActionAction26/04/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 26 aprile 2010 , n. 21
ActionAction03/05/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 3 maggio 2010 , n. 22
ActionAction03/05/2010 - Delibera N. 751 del 03.05.2010
ActionAction03/05/2010 - Delibera N. 759 del 03.05.2010
ActionAction14/05/2010 - Decreto legislativo 14 maggio 2010 , n. 86
ActionAction14/06/2010 - Delibera N. 1032 del 14.06.2010
ActionAction16/06/2010 - Legge provinciale 16 giugno 2010 , n. 7
ActionAction16/06/2010 - Legge provinciale 16 giugno 2010 , n. 8
ActionAction21/06/2010 - Delibera N. 1042 del 21.06.2010
ActionAction21/06/2010 - Delibera N. 1068 del 21.06.2010
ActionAction29/06/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 29 giugno 2010 , n. 474/36.1
ActionAction07/07/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2010 , n. 25
ActionAction23/07/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 23 luglio 2010 , n. 26
ActionAction30/07/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2010 , n. 27
ActionAction17/08/2010 - Delibera N. 1330 del 17.08.2010
ActionAction30/08/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 30 agosto 2010 , n. 28
ActionAction07/10/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010 , n. 34
ActionAction07/10/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010 , n. 35
ActionAction13/10/2010 - Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionAction25/10/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 25 ottobre 2010 , n. 37
ActionAction28/10/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 28 ottobre 2010 , n. 41
ActionAction19/11/2010 - Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
ActionAction22/11/2010 - Delibera Nr. 1848 del 22.11.2010
ActionAction22/11/2010 - Delibera N. 1849 del 22.11.2010
ActionAction24/11/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2010 , n. 42
ActionAction29/11/2010 - Delibera N. 1945 del 29.11.2010
ActionAction29/11/2010 - Delibera N. 1982 del 29.11.2010
ActionAction13/12/2010 - Delibera N. 2051 del 13.12.2010
ActionAction20/12/2010 - Delibera N. 2134 del 20.12.2010
ActionAction20/12/2010 - Delibera N. 2141 del 20.12.2010
ActionAction30/12/2010 - Delibera N. 2163 del 30.12.2010
ActionAction30/12/2010 - Delibera N. 2215 del 30.12.2010
ActionAction26/07/2010 - Delibera N. 1256 del 26.07.2010
ActionAction22/11/2010 - Legge provinciale 22 novembre 2010 , n. 13
ActionAction23/12/2010 - Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionAction07/07/2010 - Legge provinciale 7 luglio 2010 , n. 10
ActionAction18/02/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 18 febbraio 2010 , n. 10
ActionAction27/10/2010 - Decreto del Presidente della Provincia 27 ottobre 2010 , n. 39
ActionAction07/06/2010 - Delibera 7 giugno 2010, n. 982
ActionAction19/04/2010 - Delibera 19 aprile 2010, n. 671
ActionAction08/02/2010 - Legge provinciale 8 febbraio 2010 , n. 4
ActionAction23/12/2010 - Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionAction27/09/2010 - Decreto del Presidente della Provincia27 settembre 2010 , n. 31
ActionAction23/11/2010 - Legge provinciale23 novembre 2010 , n. 14
ActionAction20/09/2010 - Delibera 20 settembre 2010, n. 1527
ActionAction04/02/2010 - Legge provinciale4 febbraio 2010 , n. 3
ActionAction03/05/2010 - Delibera 3 maggio 2010, n. 764
ActionAction08/03/2010 - Legge provinciale 8 marzo 2010 , n. 5
ActionAction24/09/2010 - Legge provinciale 24 settembre 2010 , n. 11
ActionAction12/05/2010 - Legge provinciale12 maggio 2010 , n. 6
ActionAction07/07/2010 - Legge provinciale 7 luglio 2010 , n. 9
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction17/03/2003 - Delibera N. 792 del 17.03.2003
ActionAction14/07/2003 - Delibera N. 2399 del 14.07.2003
ActionAction17/02/2003 - Delibera N. 440 del 17.02.2003
ActionAction29/09/2003 - Delibera N. 3350 del 29.09.2003
ActionAction28/04/2003 - Delibera N. 1353 del 28.04.2003
ActionAction27/10/2003 - Delibera N. 3771 del 27.10.2003
ActionAction22/12/2003 - Delibera N. 4715 del 22.12.2003
ActionAction07/04/2003 - Delibera N. 1098 del 07.04.2003
ActionAction16/06/2003 - Delibera N. 2006 del 16.06.2003
ActionAction31/03/2003 - Delibera N. 1012 del 31.03.2003
ActionAction21/07/2003 - Delibera N. 2523 del 21.07.2003
ActionAction31/03/2003 - Delibera N. 977 del 31.03.2003
ActionAction05/05/2003 - Delibera N. 1389 del 05.05.2003
ActionAction28/07/2003 - Delibera N. 2597 del 28.07.2003
ActionAction07/07/2003 - Delibera N. 2309 del 07.07.2003
ActionAction24/03/2003 - Delibera N. 923 del 24.03.2003
ActionAction31/03/2003 - Delibera N. 1036 del 31.03.2003
ActionAction03/06/2003 - Delibera N. 1824 del 03.06.2003
ActionAction16/06/2003 - Delibera N. 2074 del 16.06.2003
ActionAction14/04/2003 - Delibera N. 1146 del 14.04.2003
ActionAction14/07/2003 - Delibera N. 2366 del 14.07.2003
ActionAction09/12/2003 - Delibera N. 4447 del 09.12.2003
ActionAction30/06/2003 - Delibera N. 2180 del 30.06.2003
ActionAction27/01/2003 - Delibera N. 185 del 27.01.2003
ActionAction05/05/2003 - Delibera N. 1435 del 05.05.2003
ActionAction01/09/2003 - Delibera N. 3009 del 01.09.2003
ActionAction24/02/2003 - Delibera N. 574 del 24.02.2003
ActionAction06/10/2003 - Delibera N. 3474 del 06.10.2003
ActionAction14/04/2003 - Delibera N. 1233 del 14.04.2003
ActionAction19/05/2003 - Delibera N. 1649 del 19.05.2003
ActionAction27/10/2003 - Delibera N. 3774 del 27.10.2003
ActionAction27/01/2003 - Delibera N. 210 del 27.01.2003
ActionAction13/01/2003 - Delibera N. 43 del 13.01.2003
ActionAction24/02/2003 - Delibera N. 588 del 24.02.2003
ActionAction17/02/2003 - Delibera N. 425 del 17.02.2003
ActionAction17/02/2003 - Delibera 17 febbraio 2003, n. 406
ActionAction03/06/2003 - Delibera N. 1828 del 03.06.2003
ActionAction16/06/2003 - Delibera 16 giugno 2003, n. 2004
ActionAction31/03/2003 - Delibera N. 1012 del 31.03.2003
ActionAction12/08/2003 - Delibera N. 2732 del 12.08.2003
ActionAction24/11/2003 - Delibera N. 4208 del 24.11.2003
ActionAction31/01/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 31.01.2003
ActionAction31/01/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 31.01.2003
ActionAction03/02/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 03.02.2003
ActionAction04/02/2003 - Corte costituzionale - Sentenza N. 28 del 04.02.2003
ActionAction05/02/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 39 del 05.02.2003
ActionAction05/02/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 40 del 05.02.2003
ActionAction12/02/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 12.02.2003
ActionAction12/02/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 12.02.2003
ActionAction14/02/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 52 del 14.02.2003
ActionAction20/02/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 62 del 20.02.2003
ActionAction28/02/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 28.02.2003
ActionAction10/03/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 76 del 10.03.2003
ActionAction11/03/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 77 del 11.03.2003
ActionAction17/03/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 95 del 17.03.2003
ActionAction17/03/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 17.03.2003
ActionAction17/03/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 107 del 17.03.2003
ActionAction27/03/2003 - Corte costituzionale - Sentenza N. 88 del 27.03.2003
ActionAction28/03/2003 - Corte costituzionale - Sentenza N. 91 del 28.03.2003
ActionAction01/04/2003 - Corte costituzionale - Sentenza N. 103 del 01.04.2003
ActionAction02/04/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 123 del 02.04.2003
ActionAction08/04/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 133 del 08.04.2003
ActionAction28/04/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 158 del 28.04.2003
ActionAction30/04/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 165 del 30.04.2003
ActionAction30/04/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 166 del 30.04.2003
ActionAction07/05/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 07.05.2003
ActionAction14/05/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 189 del 14.05.2003
ActionAction20/05/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 20.05.2003
ActionAction20/05/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 20.05.2003
ActionAction23/05/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 215 del 23.05.2003
ActionAction28/05/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 28.05.2003
ActionAction04/06/2003 - Corte costituzionale - Sentenza N. 186 del 04.06.2003
ActionAction04/06/2003 - Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 04.06.2003
ActionAction19/06/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 263 del 19.06.2003
ActionAction04/07/2003 - Corte costituzionale - Sentenza N. 227 del 04.07.2003
ActionAction04/07/2003 - Corte costituzionale - Sentenza N. 228 del 04.07.2003
ActionAction04/07/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 297 del 04.07.2003
ActionAction04/07/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 298 del 04.07.2003
ActionAction14/07/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 306 del 14.07.2003
ActionAction14/07/2003 - Delibera N. 2398 del 14.07.2003
ActionAction22/07/2003 - Corte costituzionale - Sentenza N. 267 del 22.07.2003
ActionAction28/07/2003 - Delibera N. 2580 del 28.07.2003
ActionAction12/08/2003 - Delibera N. 2689 del 12.08.2003
ActionAction29/08/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 29.08.2003
ActionAction01/09/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 01.09.2003
ActionAction01/09/2003 - Delibera N. 3016 del 01.09.2003
ActionAction11/09/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 11.09.2003
ActionAction17/09/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 399 del 17.09.2003
ActionAction17/09/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 403 del 17.09.2003
ActionAction22/09/2003 - Delibera N. 3223 del 22.09.2003
ActionAction27/09/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 411 del 27.09.2003
ActionAction29/09/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 416 del 29.09.2003
ActionAction29/09/2003 - Delibera N. 3307 del 29.09.2003
ActionAction01/10/2003 - Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 01.10.2003
ActionAction01/10/2003 - Corte costituzionale - Sentenza N. 303 del 01.10.2003
ActionAction01/10/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 426 del 01.10.2003
ActionAction01/10/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 429 del 01.10.2003
ActionAction07/10/2003 - Corte costituzionale - Sentenza N. 308 del 07.10.2003
ActionAction13/10/2003 - Delibera N. 3540 del 13.10.2003
ActionAction13/10/2003 - Delibera N. 3564 del 13.10.2003
ActionAction15/10/2003 - Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003
ActionAction20/10/2003 - Delibera N. 3679 del 20.10.2003
ActionAction04/11/2003 - Delibera N. 3872 del 04.11.2003
ActionAction20/11/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 461 del 20.11.2003
ActionAction10/12/2003 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 366 del 10.12.2003
ActionAction24/04/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 150 vom 24.04.2003
ActionAction10/02/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 10.02.2003
ActionAction05/05/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 172 vom 05.05.2003
ActionAction15/05/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 194 vom 15.05.2003
ActionAction16/06/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 251 vom 16.06.2003
ActionAction07/06/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 07.06.2003
ActionAction19/08/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil N. 342 del 19.08.2003
ActionAction26/06/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 26.06.2003
ActionAction29/09/2003 - Delibera 29 settembre 2003, n. 3347
ActionAction18/12/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 533 del 18.12.2003
ActionAction16/05/2003 - CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionAction05/11/2003 - CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionAction17/09/2003 - CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionAction05/11/2003 - CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionAction22/09/2003 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 2003, n. 3272
ActionAction24/11/2003 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 2003, n. 4246
ActionAction05/11/2003 - Contratto di comparto 5 novembre 2003
ActionAction09/01/2003 - Legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 2
ActionAction24/01/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 24 gennaio 2003, n. 1
ActionAction31/01/2003 - Decreto legislativo 31 gennaio 2003, n. 29
ActionAction13/02/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2003, n. 23/1.4.
ActionAction24/02/2003 - Contratto collettivo 24 febbraio 2003
ActionAction06/03/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 6 marzo 2003, n. 4
ActionAction19/03/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 19 marzo 2003, n. 5
ActionAction25/03/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 25 marzo 2003, n. 6
ActionAction31/03/2003 - Legge provinciale 31 marzo 2003, n. 5
ActionAction07/04/2003 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
ActionAction07/04/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2003, n. 10
ActionAction14/04/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2003, n. 13
ActionAction14/04/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2003, n. 14
ActionAction15/04/2003 - Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction05/05/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2003, n. 16
ActionAction05/05/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 5 maggio 2003, n. 17
ActionAction07/05/2003 - Deliberazione del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5
ActionAction12/05/2003 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 maggio 2003, n. 18
ActionAction19/05/2003 - Legge provinciale 19 maggio 2003, n. 8
ActionAction19/05/2003 - Legge provinciale 19 maggio 2003, n. 9
ActionAction13/06/2003 - Legge provinciale 13 giugno 2003, n. 11
ActionAction23/06/2003 - Delibera N. 2090 del 23.06.2003
ActionAction07/07/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2003, n. 25
ActionAction07/07/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2003, n. 26
ActionAction25/07/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2003, n. 29
ActionAction28/07/2003 - LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
ActionAction28/07/2003 - Legge provinciale 28 luglio 2003, n. 13
ActionAction31/07/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2003, n. 31
ActionAction01/09/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2003, n. 34
ActionAction11/09/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 37
ActionAction23/09/2003 - Deliberazione del Consiglio provinciale 23 settembre 2003, n. 7
ActionAction25/09/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003, n. 40
ActionAction03/10/2003 - Legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 14
ActionAction06/10/2003 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 ottobre 2003, n. 44
ActionAction03/11/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2003, n. 49
ActionAction03/11/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2003, n. 51
ActionAction17/11/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 17 novembre 2003, n. 53
ActionAction18/11/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2003 , n. 55
ActionAction19/11/2003 - Decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 345
ActionAction24/11/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 474 del 24.11.2003
ActionAction27/11/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 27.11.2003
ActionAction29/11/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 502 del 29.11.2003
ActionAction04/12/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2003, n. 56
ActionAction04/12/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 509 del 04.12.2003
ActionAction10/12/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 517 del 10.12.2003
ActionAction18/12/2003 - Decreto legislativo 18 dicembre 2003, n. 309
ActionAction23/12/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 23 dicembre 2003, n. 57
ActionAction30/12/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 557 del 30.12.2003
ActionAction24/11/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 474 vom 24.11.2003
ActionAction24/11/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 475 vom 24.11.2003
ActionAction18/12/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 533 vom 18.12.2003
ActionAction31/03/2003 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 31 marzo 2003, n. 7 —
ActionAction04/06/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 4 giugno 2003, n. 22 
ActionAction16/05/2003 - Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionAction05/11/2003 - Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionAction13/02/2003 - Decreto 13 febbraio 2003, n. 23/1.4.
ActionAction30/05/2003 - Decreto del Presidente della Provincia20
ActionAction09/01/2003 - LEGGE PROVINCIALE 9 gennaio 2003, n. 1 —
ActionAction08/04/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2003, n. 11 
ActionAction11/06/2003 - Legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10 
ActionAction29/04/2003 - Legge provinciale 29 aprile 2003, n. 6 —
ActionAction11/09/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 36
ActionAction11/04/2003 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 aprile 2003, n. 12 —
ActionAction14/03/2003 - Legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4 —
ActionAction03/10/2003 - LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15
ActionAction19/05/2003 - Legge provinciale19 maggio 2003, n. 7
ActionAction13/03/2003 - Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionAction20/01/2003 - LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 2003, n. 3 —
ActionAction16/05/2003 - Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionAction20/10/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46
ActionAction23/04/2003 - Testo unico del 23 aprile 2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionAction1981
ActionAction1980
ActionAction1979
ActionAction1978
ActionAction1977
ActionAction1976
ActionAction1975
ActionAction1974
ActionAction1973
ActionAction1972
ActionAction1971
ActionAction1970
ActionAction1969
ActionAction1968
ActionAction1967
ActionAction1966
ActionAction1965
ActionAction1964
ActionAction1963
ActionAction1962
ActionAction1961
ActionAction1960
ActionAction1959
ActionAction1958
ActionAction1957
ActionAction1956
ActionAction1955
ActionAction1954
ActionAction1953
ActionAction1952
ActionAction1951
ActionAction1948
ActionAction1946