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In vigore al: 26/10/2022

e) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 271)
Regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato

1)
Pubblicato nel B.U. 30 giugno 2009, n. 27

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente regolamento contiene disposizioni in esecuzione della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, di seguito denominata ordinamento dell’artigianato.

Art. 2 (Forme di esercizio di un’impresa artigiana)

(1)  Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, dell’ordinamento dell’artigianato, nei casi in cui la forma dell’esercizio di un'impresa artigiana prescelta sia quella della società o cooperativa a responsabilità limitata, l'impresa è considerata artigiana se la maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di amministrazione o, nelle società composte da due soci almeno uno di essi che assume la carica di amministratore, è in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 1, dell’ordinamento dell’artigianato e detiene più della metà del capitale sociale.

Art. 2/bis Iscrizione nel registro delle imprese, variazione e cancellazione

(1) Contestualmente all’avvio dell’attività artigiana, l’impresa presenta alla Camera di Commercio, in via telematica o su supporto informatico, la richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese mediante la Comunicazione Unica di cui agli articoli 9 e 9/bis del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modifiche.

(2) Per le attività di cui all’articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e h), dell’ordinamento dell’artigianato, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) va dapprima presentata, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, al comune territorialmente competente.

(3) All’atto della ricezione della richiesta, la Camera di commercio invia all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa la ricevuta di protocollo e la ricevuta della Comunicazione Unica.

(4) Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, la Camera di commercio comunica all’impresa l’avvenuta iscrizione. Entro il mese successivo la stessa comunicazione è inviata al sindaco/alla sindaca del comune territorialmente ai fini della vigilanza sul rispetto della normativa in materia di idoneità dei locali. In caso di pratiche non corrette o incomplete oppure di indicazioni non veritiere, le contestazioni avverranno ai sensi delle norme vigenti in materia penale e di procedimento amministrativo.

(5) L’impresa presenta, in via telematica o su supporto informatico, la richiesta di variazione dell’iscrizione o di cancellazione dal Registro delle imprese nei seguenti termini:

  1. contestualmente all’evento, nel caso in cui la variazione consista nell’aggiunta di un’attività soggetta a SCIA;
  2. entro 30 giorni dall’evento negli altri casi.

(6) Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 5, la Camera di commercio effettua la variazione o la cancellazione e ne dà comunicazione all’impresa. Entro il mese successivo, l’avvenuta cancellazione o, in caso di modifiche relative all’attività o alla sede, l’avvenuta variazione è comunicata al sindaco/alla sindaca del comune territorialmente competente. 2)

2)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.

CAPO II
LOCALI E VENDITA

Art. 3 (Esercizio delle attività artigiane in appartamenti, locali di negozio oppure uffici)

(1)  Nei seguenti commi sono individuate, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, dell’ordinamento dell’artigianato, quelle attività artigiane che, per le particolari caratteristiche e capacità professionali richieste, possono essere svolte in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio.

(2)  Le attività artigiane che possono essere svolte anche in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio sono attività artigiane a basso impatto ambientale, che non costituiscono un rischio per la salute e il cui esercizio non causa rumori, esalazioni di odore e non provoca alcun pericolo di incendio o di esplosione. Tali attività artigiane sono elencate nell’allegato A. Si tratta delle attività rientranti nell’elenco delle professioni di maestro artigiano oppure nell’elenco delle professioni oggetto di apprendistato della provincia di Bolzano.

(3)  Le imprese artigiane che esercitano la propria attività esclusivamente presso la clientela e di conseguenza non necessitano di alcuno stabilimento di produzione, possono stabilire la propria sede amministrativa anche in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio. Si tratta delle attività rientranti nell’elenco delle professioni di maestro artigiano oppure nell’elenco delle professioni oggetto di apprendistato della provincia di Bolzano.

(4)  Le attività artigiane che, pur non essendo comprese nell’allegato A, presentano un campo di lavoro affine e richiedono cognizioni e tecniche professionali simili alle attività ivi elencate, possono essere svolte anch’esse in appartamenti e locali adibiti a negozio o ufficio, ovvero le imprese in questione possono stabilirvi la propria sede amministrativa. Per l’accertamento dei requisiti necessari, il comune competente può richiedere alla Ripartizione provinciale Artigianato un parere vincolante, che deve essere rilasciato entro 30 giorni.

(5)  L’esercizio di attività artigiane in appartamento presuppone che il titolare abbia anche la propria abitazione nello stesso appartamento. Contestualmente deve essere garantito che rimanga a disposizione una sufficiente superficie abitabile e che non ne risulti compromessa la qualità abitativa. Le attività artigiane esercitate in appartamenti non possono costituire titolo per l’assegnazione di un appartamento diverso o di uno nuovo.

TITOLO II
REGOLAMENTAZIONI SPECIALI PER L’ESERCIZIO DI DETERMINATE ATTIVITÁ

CAPO I
DEFINIZIONI

Art. 4 (Operaio qualificato/operaia qualificata)

(1)  Sono operai qualificati o operaie qualificate coloro che svolgono a regola d’arte quelle attività che richiedono cognizioni e tecniche professionali specifiche.

(2)  L’esperienza lavorativa maturata dopo il conseguimento di uno specifico diploma di scuola professionale, di istituto superiore o di università statali o riconosciuti dallo Stato, oppure maturata come operaio qualificato o operaia qualificata, familiare collaboratore, socio collaboratore o socia collaboratrice o titolare di un’azienda del settore, è riconosciuta come attività lavorativa qualificata. 3)

3)
Nell'art. 4, inclusa la rubrica, le parole „operai specializzati o operaie specializzate“ sono sostituite dalle parole „operai qualificati o operaie qualificate“ e le parole „operaio specializzato o operaia specializzata“ sono sostituite dalle parole „operaio qualificato o operaia qualificata“, dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

Art. 5 (Responsabile tecnico/responsabile tecnica)

(1)  Il responsabile tecnico o la responsabile tecnica, di seguito denominato o denominata responsabile tecnico svolge la propria attività per una singola impresa.

(2)  Per ogni singolo stabilimento di produzione, unità produttiva od officina, salone o laboratorio, è indispensabile la presenza di un responsabile tecnico. In casi eccezionali debitamente motivati la funzione di responsabile tecnico può essere assunta anche da un collaboratore o una collaboratrice oppure da un o una dipendente in possesso dei necessari requisiti professionali.

CAPO II
ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE DELL’IMPIANTISTICA

Art. 6 (Ambito di applicazione)

(1)  Le disposizioni del presente capo si applicano agli impianti di cui all’articolo 27 dell’ordinamento dell’artigianato, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione, le disposizioni si applicano a partire dal punto di consegna della fornitura.

(2)  Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero da una normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente capo.

(3)  Il presente capo contiene inoltre disposizioni in esecuzione del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. 4)

4)
L'art. 6, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

Art. 7 (Definizioni relative agli impianti)

(1)  Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. punto di consegna delle forniture: il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso nonché l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente;
  2. potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l’eventuale fornitore di energia e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
  3. uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all’impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali e alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali;
  4. ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
  5. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Tra gli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
  6. impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
  7. impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas: l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l’impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione;
  8. impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio;
  9. CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;
  10. UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Art. 8 (Imprese abilitate)   delibera sentenza

(1)  Le imprese sono abilitate all’esercizio delle attività di cui al presente capo, se sussistono i requisiti di cui all’articolo 29 dell’ordinamento dell’artigianato.

(2)  Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 29 dell’ordinamento dell’artigianato.

(3)  Le imprese di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto ad un certificato di riconoscimento. Il certificato è rilasciato dalla Camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura, di seguito denominata Camera di commercio.

(4)  La qualificazione professionale all’esercizio delle attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, stufe a biomassa e caminetti, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è data, se si è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’articolo 29 dell’ordinamento dell’artigianato; le suindicate attività possono essere svolte da coloro che esercitano le professioni di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a), e) e j) dell’ordinamento dell’artigianato, nonché le professioni nel cui profilo professionale sono comprese tali attività. 5)

(5)  La qualificazione professionale di cui al comma 4 ha una validità di cinque anni ed è rinnovata per altri cinque anni in caso di frequenza positiva di un corso di aggiornamento specifico la cui durata e i cui contenuti sono definiti dalla Giunta provinciale. 5) 

(6)  La prima scadenza per la frequenza dei corsi di aggiornamento obbligatori di cui al comma 5 è fissata al 31 dicembre 2019. 6)

massimeDelibera 19 giugno 2018, n. 579 - Linee guida per i corsi di formazione e aggiornamento per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili e modifica del regolamento relativo all’ordinamento dell‘artigianato
5)
I commi 4 e 5 dell'art. 8 sono state aggiunte dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.
6)
L'art. 8, comma 6 è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 20 giugno 2018, n. 18.

Art. 9 (Criteri e attribuzione degli impianti)

(1)  L’attribuzione dei vari impianti di cui all’articolo 27 dell’ordinamento dell’artigianato avviene avendo riguardo ai campi d’attività, nonché alle cognizioni e tecniche professionali delle singole professioni. Quale base si utilizzano i rispettivi profili professionali o quadri formativi.

(2)  L’attribuzione degli impianti alle professioni nel settore dell’installazione avviene sulla base dello schema di cui all’allegato B.

(3)  Ai sensi delle disposizioni del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, gli impianti di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 dell’articolo 27 dell’ordinamento dell’artigianato possono essere controllati e puliti anche dallo o dalla spazzacamino e dal risanatore o dalla risanatrice di camini nell’ambito delle rispettive competenze. 7)

7)
L'art. 9, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

Art. 10 (Progettazione degli impianti)

(1)  Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e g) dell’ordinamento dell’artigianato, è redatto un progetto. Per quanto riguarda gli impianti di cui all’articolo 27, comma 1, lettera c), dell’ordinamento dell’artigianato, il progetto è necessario solo per stufe con una potenzialità al focolare pari o superiore a 35 chilowatt.

(2)  Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi di cui al comma 3, il progetto è redatto da una/un professionista, di seguito “professionista”, iscritta/iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 12, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. 8)

(3)  Il progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

  1. impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettera a) dell’ordinamento dell’artigianato, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m²;
  2. impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
  3. impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettera a) dell’ordinamento dell’artigianato, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario o ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m²;
  4. impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³;
  5. impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettera b) dell’ordinamento dell’artigianato, relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
  6. impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettera c) dell’ordinamento dell’artigianato, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
  7. impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettera e) dell’ordinamento dell’artigianato, relativi alla distribuzione e all’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti per gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso il relativo stoccaggio;
  8. impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettera g) dell’ordinamento dell’artigianato, se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. 9)

(4)  I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.

(5)  I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della tras formazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

(6)  Se l’impianto a base di progetto è variato in corso d’opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore o l’installatrice deve fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

(7)  Il progetto di cui al comma 3 è depositato, nei termini previsti all’articolo 16, comma 1, presso l’ufficio competente per l’edilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto.

8)
L'art. 10, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.
9)
L'art. 10, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.

Art. 11 (Realizzazione ed installazione degli impianti)

(1)  Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.

(2)  Con riferimento alle attività produttive si applicano le norme generali vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro, prevenzione incendi, ambiente, igiene e tutela della popolazione.

(3)  Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Art. 12 (Dichiarazione di conformità)

(1)  Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 11. In tale dichiarazione, resa sulla base del modello da approvare dalla Giunta provinciale, rientrano la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché il progetto di cui all’articolo 10.

(2)  Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire, integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le eventuali varianti introdotte in corso d’opera.

(3)  In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 10 è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.

(4)  La dichiarazione di conformità può essere rilasciata anche dal responsabile dell’ufficio tecnico interno dell’impresa di cui all'articolo 8, comma 2, secondo il modello da approvare dalla Giunta Provinciale.

(5)  Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salva l’applicazione delle sanzioni, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, data dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 10, comma 3, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Art. 13 (Obblighi del committente o del proprietario)

(1)  Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 8.

(2)  Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

(3)  Il committente, entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto, resa secondo il modello da approvare dalla Giunta provinciale, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall’articolo 12, comma 5. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull’impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all’articolo 10, comma 3, o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW.

(4)  Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.

(5)  Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta copia della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 12, comma 1, o della dichiarazione di rispondenza prevista dall’articolo 12, comma 5, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

Art. 14 (Certificato di agibilità)

(1)  Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 12 o della dichiarazione di rispondenza prevista dall’articolo 12, comma 5, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Art. 15 (Manutenzione degli impianti)

(1)  Fatto salvo quanto disposto al comma 3, la manutenzione ordinaria degli impianti non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 13, comma 1.

(2)  Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

(3)  Per la manutenzione di ascensori e montacarichi in servizio privato si applicano il decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, e le altre disposizioni specifiche. 10)

10)
L'art. 15, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.

Art. 16 (Deposito del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo presso l’ufficio comunale competente per l’edilizia)

(1)  Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui all’articolo 27 comma 1 lettere a), b), c), d), e) e g) dell’ordinamento dell’artigianato, relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso l’ufficio competente per l’edilizia del comune ove è installato l’impianto, la dichiarazione di conformità e il progetto redatto ai sensi dell’articolo 10, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. 11)

(2)  Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a concessione edilizia, a denuncia di inizio di attività edilizia o ad autorizzazione edilizia, il soggetto titolare della concessione edilizia o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività edilizia o la richiesta di rilascio dell’autorizzazione, deposita il progetto degli impianti da realizzare presso l’ufficio competente per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.

(3)  L’ufficio competente per l’edilizia inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio, nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese. 12)

11)
L'art. 16, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.
12)
L'art. 16, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.

Art. 17 (Contenuto del cartello informativo)

(1)  All’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente gli impianti, l’impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi e, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all’articolo 10, comma 2, il nome del progettista dell’impianto o degli impianti.

CAPO III
INSTALLAZIONE, COLLAUDO, ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI 13)

13)
Il capo III del titolo II è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.

CAPO IV
ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE DELL'IGIENE E DELL'ESTETICA
14)

Art. 25 (Utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico)

(1)  Quali apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico possono essere impiegati quei macchinari omologati ai sensi della vigente normativa in materia, il cui utilizzo non è riservato esclusivamente a personale medico e sanitario qualificato.

Art. 26 (Requisiti minimi per l’utilizzo della denominazione “scuola di cosmetica” o di denominazioni simili nel settore dell’igiene e dell’estetica)

(1)  La denominazione scuola di cosmetica può essere usata da un istituto di formazione e perfezionamento che offre corsi di durata minima biennale, con un minimo di 900 ore annue di lezione.

(2)  Tra le materie teoriche obbligatorie devono rientrare in ogni caso la scienza dell’alimentazione, la dermatologia e la tecnica professionale e tra quelle pratiche il pronto soccorso ed esercitazioni pratiche nell’ambito dell’estetica.

(3)  Le lezioni sono tenute da personale qualificato.

Art. 27 (Delimitazione delle competenze professionali dell’estetista)

(1)  Sono escluse dalla competenza professionale dell’estetista tutte quelle prestazioni di servizi riservate esclusivamente al personale medico e sanitario qualificato. Il campo professionale dell’estetista comprende le seguenti attività: trattamento estetico del viso, massaggio estetico del viso, estetica decorativa, depilazioni ed epilazioni, manicure, trattamento estetico del corpo, massaggio estetico del corpo con conoscenza dei vari metodi di massaggio a seconda dell’inestetismo presente, termotrattamenti estetici, idrotrattamenti estetici, correzione dei vari inestetismi o imperfezioni sul corpo sano, solarium e raggi UV, pedicure estetico.

Art. 28 (Delimitazione delle competenze professionali del cosmetista o della cosmetista)

(1)  Sono escluse dalla competenza professionale del cosmetista o della cosmetista tutte quelle prestazioni di servizi riservate esclusivamente al personale medico e sanitario qualificato, come pure tutte le attività di massaggio. Il campo professionale del cosmetista o della cosmetista comprende le seguenti attività: trattamento estetico del viso, estetica decorativa, depilazioni ed epilazioni, manicure, trattamento estetico del corpo, termotrattamenti estetici, idrotrattamenti estetici, correzione dei vari inestetismi o imperfezioni sul corpo sano, pedicure estetico.

Art. 29 (Delimitazione delle competenze professionali del trainer o della trainer del benessere)

(1)  Sono escluse dalla competenza professionale del trainer o della trainer del benessere tutte quelle prestazioni di servizi riservate esclusivamente al personale medico e sanitario qualificato. Inoltre non ricadono nelle sue competenze nemmeno i trattamenti di natura esclusivamente estetica che presuppongono una formazione specifica quali depilazioni ed epilazioni, termotrattamenti estetici, idrotrattamenti estetici, applicazioni di maschere, pedicure estetico nonché trattamento delle gambe. Il campo professionale del trainer o della trainer del benessere comprende le seguenti attività: impiego di tecniche di benessere e movimento, di metodi di rilassamento, esecuzione di massaggi rilassanti, estetici e per il benessere, non di natura terapeutica, utilizzo del reparto sauna e solarium, consulenza e sostegno dell’ospite per un sano modo di vivere. Suddette prestazioni sono riservate ai sensi dell’articolo 32, comma 11, dell’ordinamento dell’artigianato esclusivamente agli ospiti della struttura nella quale si svolge l’attività ed hanno carattere complementare.

Art. 30 (Attività di estetista e acconciatore o acconciatrice in alberghi ed altri esercizi ricettivi)

(1)  Nel caso in cui l’attività di estetista e di acconciatore o acconciatrice sia svolta in alberghi o altri esercizi ricettivi quale prestazione di servizi riservata agli ospiti della struttura, ad essere in possesso dei requisiti professionali può essere, anziché il titolare dell’impresa, anche una o un dipendente dell’impresa, che assume la funzione di responsabile tecnico.

(2)  Se le attività di cui al comma 1 sono svolte come attività propria e proposte anche a persone che non sono ospiti della struttura, ad essere in possesso dei requisiti professionali deve essere l’imprenditore artigiano stesso.

Art. 31 (Requisiti professionali del calzolaio ortopedico o della calzolaia ortopedica)

(1)  Requisito professionale per l’esercizio dell’attività del calzolaio ortopedico o della calzolaia ortopedica è il diploma in una materia tecnica corrispondente rilasciato da un un istituto statale o statalmente riconosciuto ai sensi delle norme vigenti in materia. In alternativa, il diploma di maestro artigiano, inteso come diploma di calzolaio ortopedico disciplinato ai sensi dell’articolo 73bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e della deliberazione della Giunta provinciale del 14 aprile 2008, n. 1247.

14)
Il titolo II del capo IV è stato aggiunto dall'art. 1, comma 5, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

CAPO V
ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE ALIMENTARE

Art. 32 15)

15)
L'art. 32 è stato abrogato dall'art. 1, comma 6, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

Art. 33 (Denominazione di panificio, pane fresco e pane conservato) 16)

(1)  Possono avvalersi della denominazione di panificio solo quelle imprese nei cui locali si svolge prevalentemente l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale. È consentita l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’impresa, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni igienico–sanitarie.

(2)  La denominazione ‘pane fresco’ è consentita esclusivamente per pane prodotto dall’impresa in un processo di produzione continuo, privo d’interruzioni finalizzate alla conservazione prolungata. Dopo il processo di cottura il pane non deve aver subito un prolungamento della durabilità naturale tramite congelamento o surgelamento. Il pane fresco deve essere privo di conservanti. Per ottimizzare la qualità dei prodotti da forno è consentito l’utilizzo di tecniche di refrigerazione finalizzate unicamente a rallentare o a interrompere il processo di lievitazione, nel rispetto dei seguenti criteri:

  1. rallentamento del processo di lievitazione: per rallentare la lievitazione e la maturazione, gli impasti sono conservati non confezionati per breve tempo, per un massimo di 48 ore, ad una temperatura fino a -10 gradi Celsius e quindi sottoposti al processo di cottura.
  2. interruzione del processo di lievitazione: per interrompere il processo di lievitazione gli impasti sono conservati non confezionati a temperature da -10 a -20 gradi Celsius. Prima o dopo il periodo di fermalievitazione, gli impasti subiscono un processo rallentato di lievitazione e sono quindi sottoposti al processo di cottura. Il periodo di fermalievitazione è limitato a sette giorni.
  3. l’intero processo di refrigerazione deve avvenire prima del processo di cottura parziale o totale. 17)

(3)  Il pane conservato è quella tipologia di pane che in base alle disposizioni vigenti non rientra nel pane fresco. Sulla confezione deve essere riportata la dicitura “pane conservato” e devono essere indicati lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo del prodotto. Il pane precotto, il pane parzialmente cotto e gli impasti che sono stati congelati per motivi di conservazione e di stoccaggio o per il trasporto e la vendita a terzi, dopo il processo di cottura devono essere etichettati come “pane conservato“. 17)

(4)  Il pane può essere definito pane da forno in pietra o da forno a legna se si rispettano le seguenti caratteristiche:

  1. il pane da forno in pietra viene infornato e cotto a diretto contatto con la pietra, senza teglia, stampo o cassetta. La cottura avviene direttamente sulla piastra, che deve essere di pietra naturale, artificiale o altro materiale pietroso idoneo. Esso può pertanto essere denominato pane da forno in pietra solo se cotto in un forno in pietra completamente rivestito di materiale pietroso.
  2. il pane da forno a legna viene infornato e cotto a diretto contatto con la piastra, senza teglia, stampo o cassetta, in un forno in cui l’ambiente di cottura sia di pietra o materiale pietroso. La legna arde direttamente nella fornace dove viene effettuata la cottura. Il forno viene alimentato esclusivamente con legna naturale.18)
16)
Il testo tedesco della rubrica dell'art. 33 è stato sostituito, dall'art. 1, comma 7, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.
17)
I commi 2 e 3 dell'art. 33 sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 8, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.
18)
L'art. 33, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 9, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

Art. 34   19)

19)
L'art. 34 è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 10, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8, e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.P. 7 aprile 2017, n. 13.

Art. 35   20)

20)
L'art. 35 è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 10 agosto 2016, n. 27, e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.P. 7 aprile 2017, n. 13.

Art. 36   21)

21)
L'art. 36  è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.P. 7 aprile 2017, n. 13.

Art. 37  22)

22)
L'art. 37 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.P. 7 aprile 2017, n. 13.

Art. 38  23)

23)
L'art. 38 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.P. 7 aprile 2017, n. 13.

Art. 39   24)

24)
L'art. 39  è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.P. 7 aprile 2017, n. 13.

Art. 40  25)

25)
L'art. 40 è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.P. 7 aprile 2017, n. 13.

CAPO VI
ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI SPAZZACAMINO

Art. 41 (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente capo disciplina, in attuazione dell'articolo 41 comma 6 dell’ordinamento dell’artigianato, la divisione dei comprensori, gli impianti di combustione e le scadenze per la pulitura, il tariffario, l'assegnazione della concessione, nonché le altre disposizioni di dettaglio relative al servizio di spazzacamino. 26)

(2)  Ai fini del presente capo, per utente dell'impianto di combustione si intende il proprietario dell'edificio, l'inquilino o l'amministratore.

26)
L'art. 41, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.

Art. 42 (Obblighi dello spazzacamino o della spazzacamino)

(1)  Tutti gli impianti di combustione in funzione devono essere controllati e puliti.

(2)  Lo spazzacamino o la spazzacamino controlla e pulisce gli impianti di combustione prima della loro messa in funzione e li pulisce successivamente ad intervalli regolari, nel rispetto delle scadenze per la pulitura.

(3)  Gli apparecchi integrati a gas del tipo C possono essere controllati e puliti solo da imprese in possesso dei requisiti previsti dal titolo II, capo II, dell’ordinamento dell’artigianato. 27)

(4)  Lo spazzacamino o la spazzacamino è responsabile nei confronti dell'utente dell'impianto di combustione per eventuali danni arrecati a causa di negligenza ed imprudenza durante il lavoro di controllo e di pulizia. L'utente dell'impianto di combustione è responsabile dello smaltimento della fuliggine.

(5)  Lo spazzacamino o la spazzacamino:

  1. segnala per iscritto al comune, ai vigili del fuoco territorialmente competenti, nonché all'utente dell'impianto di combustione ogni fonte di pericolo;
  2. segnala per iscritto piccoli difetti solo all'utente dell'impianto di combustione;
  3. segnala al comune le generalità di coloro che si oppongono al controllo e alla pulitura degli impianti di combustione o non sono in possesso del libretto di controllo di cui all'articolo 43, comma 4.

(6)  Qualora durante il controllo e la pulitura degli impianti di combustione dovesse constatare l'utilizzo di combustibili illeciti, lo spazzacamino o la spazzacamino deve comunicare il fatto al comune. Inoltre il sindaco o la sindaca può incaricare lo o la spazzacamino di effettuare un'ispezione insieme ai funzionari o alle funzionarie comunali della pubblica sicurezza.

(7)  In caso di chiusura dell'impresa per un periodo superiore ai tre giorni, lo spazzacamino o la spazzacamino deve incaricare un altro o un’altra spazzacamino, preferibilmente della zona vicina, di sostituirlo o sostituirla temporaneamente nel comprensorio di competenza. Al comune deve esserne data tempestiva comunicazione.

(8)  Ferma restando l’applicazione delle disposizioni del presente capo, nell’ambito della prevenzione incendi il controllo e la manutenzione degli impianti termici con una potenza al focolare superiore a 35 kW avvengono ai sensi della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e del decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche. L’utenza degli impianti sotto a tale potenza potrà scegliere liberamente se provvedere al controllo o meno, fatta eccezione per la manutenzione prevista dalla ditta produttrice. 28)

(9)  Il controllo e la manutenzione degli impianti di cui al comma 8 sono eseguiti secondo il rispettivo campo di competenza di cui all’allegato B dallo o dalla spazzacamino, dal o dalla bruciatorista, dall’installatore o dall’installatrice di impianti termosanitari oppure da tecnici e tecniche abilitati ai sensi della normativa vigente. 28)

27)
L'art. 42, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.
28)
I commi 8 e 9 dell'art. 42, sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 17, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

Art. 43 (Obblighi dell’utente dell’impianto di combustione)

(1)  Lo o la spazzacamino dà un preavviso di almeno cinque giorni per l’effettuazione del controllo e della pulizia. L'utente dell'impianto di combustione deve provvedere affinché l’intervento di spazzatura del camino possa avere luogo nel giorno prestabilito. Se non è possibile effettuare la spazzatura, è necessario informare lo o la spazzacamino con un preavviso di almeno tre giorni rispetto al termine proposto; è compito dell’utente dell’impianto di combustione concordare un nuovo appuntamento per l’effettuazione delle operazioni suindicate. 29)

(1/bis)  La messa in funzione e il funzionamento di impianti di combustione presuppongono la pulitura ordinaria e periodica nonché il controllo ai sensi di questo capo. L’utente risponde personalmente per i danni che si verificano in seguito all’arbitraria messa in funzione di impianti di combustione nuovi o dismessi senza preventivo collaudo da parte dello spazzacamino o della spazzacamino competente, nonché per i danni causati dalla conduzione arbitraria dell’impianto o dall’omessa pulitura ordinaria e periodica o dal mancato controllo degli impianti di combustione. 30)

(2)  L'utente dell'impianto di combustione deve garantire la sicurezza dell'accesso al camino secondo le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. L’utente provvede alla chiusura ermetica dell'impianto di combustione durante i lavori di spazzatura, onde evitare la penetrazione di fuliggine nei locali. L’utente deve comunicare per iscritto allo o alla spazzacamino ogni modifica all’impianto di combustione e all’edificio che potrebbe avere ripercussioni sulla funzionalità dell’impianto di combustione. 31)

(3)  La data per il controllo e la pulizia degli impianti di combustione in edifici utilizzati per attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche o di servizio deve essere concordata con l'utente dell'impianto di combustione nell'ambito delle scadenze per la pulitura dei camini.

(4)  Ogni utente di impianto di combustione tiene un libretto di controllo, distribuito dal comune. Ogni lavoro di controllo e di pulizia viene annotato nel libretto dallo o dalla spazzacamino oppure dalla persona responsabile della spazzatura in proprio. Su richiesta, il libretto deve essere esibito all'organo di controllo. Dopo ogni intervento di pulitura e controllo ordinario e/o periodico lo spazzacamino o la spazzacamino annota nel libretto di controllo la scadenza della successiva pulitura. 32)

29)
L'art. 43, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 18, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.
30)
L'art. 43, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 8 aprile 2020, n. 12.
31)
L'art. 43, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 8 aprile 2020, n. 12.
32)
L'art. 43, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 8 aprile 2020, n. 12.

Art. 44 (Comprensori)

(1)  Per poter svolgere i lavori di controllo e pulitura il comune divide il proprio territorio in comprensori, sentite le organizzazioni dell'artigianato più rappresentative della provincia.

(2)  Per ogni comprensorio si procede alla nomina di uno o una spazzacamino.

(3)  I comprensori sono da dimensionare in modo che:

  1. sia garantita la sicurezza antincendio;
  2. lo o la spazzacamino possa svolgere regolarmente i propri compiti;
  3. siano equivalenti e comprendano un territorio, per quanto possibile, continuamente edificato;
  4. di norma non venga superato il numero di 10.000 abitanti.

(4)  Il comune può modificare la dimensione dei comprensori, se lo ritiene necessario, sentite le organizzazioni dell'artigianato più rappresentative della provincia.

(5)  In caso di modifica di un comprensorio lo spazzacamino o la spazzacamino non ha diritto ad un indennizzo.

Art. 45 (Scadenze per la pulitura dei camini)

(1)  Gli impianti di combustione di edifici pubblici e privati, di edifici utilizzati per attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche, agricole o di servizio, nonché delle caserme, sono controllati e puliti come di seguito specificato:

  1. impianto a combustione solida: tre volte l'anno;
  2. impianto a combustione liquida: due volte l'anno;
  3. impianto a combustione gassosa: una volta l'anno.

(2)  Nel caso di un impianto con comprovata combustione ottimale, con formazione di molta fuliggine, o di un impianto con combustione tarata male, lo spazzacamino o la spazzacamino può fissare altre scadenze. Rimane comunque l'obbligo della scadenza almeno annuale riguardante il controllo e la spazzatura.

(3)  Nelle imprese in cui è impiegata almeno una persona abilitata alla conduzione di generatori di vapore, il controllo e la spazzatura del focolare, da eseguirsi secondo le scadenze per la pulitura, possono essere effettuati dal conduttore stesso o dalla conduttrice stessa. Il controllo e la spazzatura del camino e delle prese d'aria per la combustione rimane di esclusiva competenza dello o della spazzacamino addetto o addetta alla zona, con cui va concordato un termine per il suo intervento, rispettando le scadenze.

(4)  Per il controllo dei fumi emessi si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 10 aprile 2018, n. 320.  33)

33)
L'art. 45, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32, e successivamente dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 8 aprile 2020, n. 12.

Art. 46 (Tariffe)

(1)  Per la spazzatura dei camini si applica, quale tariffa oraria massima, l’importo previsto per il tecnico del settore impianti nel vigente Elenco prezzi informativi per opere civili edili della Provincia, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. 34)

(2)  Per ogni quarto d’ora iniziato è calcolato un importo pari a un quarto della tariffa oraria.

(3)  Rientra nell’attività di spazzatura dei camini di cui al comma 1 anche il tempo di percorrenza necessario per effettuare il tragitto dalla sede dell’impresa di spazzacamino alla sede dell’utente dell’impianto di combustione. Se, nello stesso luogo e nello stesso giorno, sono svolti interventi presso vari utenti, il tempo di percorrenza è calcolato un’unica volta e il corrispondente importo è suddiviso fra gli utenti.

(4)  Per servizi fuori turno, imprevisti e urgentemente necessari, svolti senza preavviso, alla tariffa oraria si applica una maggiorazione del 50 per cento.

(5)  Nella tariffa oraria non sono incluse le spese per materiali che lo spazzacamino o la spazzacamino ha dovuto sostenere nell’esercizio della sua attività.

(6)  Nel caso in cui sia lo spazzacamino o la spazzacamino a dover garantire la sicurezza dell’accesso al camino secondo le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, perché l’utente dell’impianto di combustione non ha ottemperato all’obbligo di cui all’articolo 43, comma 2, alla tariffa oraria possono essere aggiunte le spese per la temporanea messa in sicurezza dell’accesso. In tal caso si effettua l’operazione di messa in sicurezza più economica in base al vigente Elenco prezzi informativi per opere civili edili della Provincia.

(7)  Per il controllo delle emissioni degli impianti termici sono applicate le seguenti tariffe massime:

  1. impianti a combustibile gassoso o liquido: euro 38,27;
  2. impianti a combustibile solido: euro 47,97. 35)

(8)  Chi rifiuti di far eseguire il lavoro di pulitura o di controllo regolarmente annunciato dallo spazzacamino o dalla spazzacamino deve pagare, in occasione del nuovo intervento fissato, una maggiorazione del 30 per cento sulle tariffe di cui al presente articolo.

(9)  36)

(10)  Le tariffe di cui al comma 7 sono aggiornate ogni tre anni in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel Comune di Bolzano, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica.  37)

34)
L'art. 46, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 8 aprile 2020, n. 12.
35)
L'art. 46, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.P. 8 aprile 2020, n. 12.
36)
L'art. 46, comma 9, è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 8 aprile 2020, n. 12.
37)
L'art. 46  è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 7 aprile 2017, n. 13.

Art. 47 (Collaudo del camino)

(1)  Per tutti i nuovi camini, per quelli sottoposti a modifiche o per quelli da risanare, il committente dei lavori deve presentare allo o alla spazzacamino un corrispondente e adeguato progetto per l'esame gratuito.

(2)  In fase di costruzione del camino lo spazzacamino o la spazzacamino effettuerà almeno un sopralluogo al rustico.

(3)  Tutti i nuovi camini e prese d'aria per la combustione, quelli sottoposti a modifiche, quelli risanati e quelli non ancora utilizzati vanno controllati circa la loro idoneità dallo o dalla spazzacamino prima di essere messi in funzione. Il verbale di collaudo va consegnato al proprietario dell'impianto e al comune competente. Lo stesso vale per i camini collegati a generatori di calore per i quali viene utilizzato un combustibile differente e che presentano un cambio di potenzialità al focolare superiore o inferiore al 20 per cento o modificano la funzionalità dell'impianto.

(4)  È necessario informare lo spazzacamino o la spazzacamino se i generatori di calore e conseguentemente i camini o parti di essi vengono dismessi per un periodo superiore all'anno. Prima del loro riutilizzo essi devono essere controllati dallo o dalla spazzacamino, che informerà l'utente dell'impianto di combustione dell'esito del controllo.

Art. 48 (Bruciatura del camino e forme alternative di pulizia)

(1)  I camini che non possono più essere puliti secondo la normale procedura, vanno, all'occorrenza, bruciati dallo o dalla spazzacamino, che concorda la data della bruciatura con l'utente dell'impianto di combustione ed i vigili del fuoco territorialmente competenti. Durante l'operazione di bruciatura è necessario che ad assistere lo o la spazzacamino ci sia almeno un o una vigile del fuoco.

(2)  In alternativa alla bruciatura possono essere adottati sistemi come la fresatura o la martellatura del camino. Se necessario deve essere ripristinato un adeguato rivestimento interno.

(3)  Non possono essere bruciati i camini che risultino danneggiati e non rispondenti alle norme del regolamento edilizio comunale.

(4)  L'operazione di bruciatura non può essere effettuata nel tardo pomeriggio, durante la notte, con vento forte o in periodi di siccità.

(5)  Il giorno e l'ora di effettuazione della bruciatura, della fresatura o della martellatura vanno registrati nel libretto di cui all'articolo 43, comma 4.

Art. 49 (Spazzatura in proprio)

(1)  La spazzatura di focolari e stufe con una potenzialità massima al focolare di 18 chilowatt può essere effettuata, ogni seconda scadenza, anche dall’utente stesso o dal suo rappresentante. È necessario informare lo spazzacamino o la spazzacamino di riferimento della spazzatura in proprio prima del termine fissato per la pulizia; tale spazzatura deve essere annotata nel libretto di controllo.

Art. 50 (Incendio del camino)

(1)  In caso di incendio del camino i vigili del fuoco informano lo spazzacamino o la spazzacamino che è obbligato o obbligata ad intervenire. L'incendio viene annotato dai vigili del fuoco nel libretto di controllo.

(2)  A controllo ultimato, lo spazzacamino o la spazzacamino compila il rapporto di ispezione e lo inoltra entro 15 giorni dalla segnalazione ai vigili del fuoco territorialmente competenti.

(3)  In caso di inoltro del rapporto di ispezione di cui al comma 2 oltre i termini previsti, i vigili del fuoco ne danno comunicazione scritta al comune competente e alla Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile.

Art. 51 (Composizione di controversie)

(1)  In caso di controversie tra lo spazzacamino o la spazzacamino e gli utenti degli impianti di combustione il comune territorialmente competente tenta una conciliazione.

Art. 52 38)

38)
L'art. 52 è stato abrogato dall'art. 10, comma 2, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.

Art. 53 (Concessione)

(1)  La concessione dell’attività di spazzacamino viene assegnata a mezzo di gara ad evidenza pubblica. Per poter partecipare alla gara è necessaria l'iscrizione dell'attività di spazzacamino nel Registro delle imprese della Camera di commercio.

(2)  Per l'assegnazione della concessione vanno tenuti presenti i seguenti criteri principali, nel seguente ordine di importanza:

  1. grado di qualificazione professionale, nell’ordine di importanza decrescente di cui all’articolo 29 comma 1 dell’ordinamento dell’artigianato; 39)
  2. livello di esperienza professionale;
  3. esperienza professionale maturata nel comune di competenza;
  4. grado di formazione;
  5. conoscenza del territorio.

(3)  La concessione è valida per sette anni, salvo:

  1. revoca;
  2. dimissioni;
  3. pensionamento con un preavviso di 90 giorni;
  4. decesso.

(4)  La concessione viene revocata se lo o la spazzacamino l'ha ottenuta presentando documentazione falsa o in altro modo ingannevole o se da determinati fatti si può dedurre che non possieda i necessari requisiti personali e professionali per l'esercizio della professione; viene altresì revocata se dopo essere incorso o incorsa negli ultimi cinque anni per due volte in una sanzione amministrativa per violazione dei propri doveri professionali, lo o la spazzacamino incorre nuovamente nella medesima sanzione. La concessione può essere revocata anche nel caso di modifica dei comprensori.

(5)  Lo spazzacamino o la spazzacamino può dimettersi dall'incarico mediante disdetta con un preavviso di almeno 90 giorni.

39)
La lettera a), dell'art. 53, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.

Art. 54 (La scelta dello spazzacamino o della spazzacamino)

(1)  L'utente dell'impianto di combustione ha la possibilità di scegliere, al posto dello o della spazzacamino in possesso della concessione, un'altra impresa di spazzacamino abilitata.

(2)  La scelta di un'altra impresa di spazzacamino abilitata deve essere comunicata dall'utente dell'impianto di combustione sia all'impresa uscente che all'impresa nuova, nonché all'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale comunica la scelta al Corpo dei vigili del fuoco territorialmente competente. 40)

(3)  Il comune deve comunicare ogni altro cambiamento dello spazzacamino al relativo concessionario e al Corpo dei vigili del fuoco territorialmente competente.

40)
L'art. 54, comma 2, è stato così modificato dall'art. 1, comma 21, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 (Abrogazioni)

(1)  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. decreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2001, n. 12;
  2. decreto del Presidente della Provincia 27 gennaio 2006, n. 4;
  3. decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2006, n. 62.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato A (articolo 3, comma 2)

UFFICI E APPARTAMENTI

 

LOCALI ADIBITI A NEGOZIO E ALTRI LOCALI IDONEI

Metallo

 

elettronico/elettronica impiantista

 

meccanico/meccanica per macchine d’ufficio

 

elettronico/elettronica

 

incisore/incisora

 

installatore/installatrice di ascensori

 

tecnico/tecnica della comunicazione

 

tecnico/tecnica per elettrodomestici

Legno

policromatore/policromatrice

policromatore/policromatrice

 

scultore/scultrice in legno

 

intagliatore/intagliatrice

doratore/doratrice

doratore/doratrice

 

scultore/scultrice d’ornamento

Abbigliamento, Tessili e Cuoio

ricamatore/ricamatrice in cuoio

ricamatore/ricamatrice in cuoio

cappellaio/cappellaia e modista

cappellaio/cappellaia e modista

 

pellicciaio/pellicciaia

 

pellettiere/pellettiera

sarto/sarta

sarto/sarta

 

calzolaio/calzolaia

ricamatore/ricamatrice (solo se per l’esercizio dell’attività vengono utilizzati macchinari non più rumorosi delle macchine per cucire ad uso casalingo)

ricamatore/ricamatrice

magliaio/magliaia (solo se per l’esercizio dell’attività vengono utilizzati macchinari non più rumorosi delle macchine per cucire ad uso casalingo)

magliaio/magliaia

 

tappezziere/tappezziera –

arredatre/arredatrice tessile

 

pulitore/pulitrice di tessuti

cucitore/cucitrice in bianco (solo se per l’esercizio dell’attività vengono utilizzati macchinari non più rumorosi delle macchine per cucire ad uso casalingo)

cucitore/cucitrice in bianco

Alimentari

 

pasticciere/pasticciera

 

gelatiere/gelatiera

 

panettiere/panettiera *

Igiene ed estetica

parrucchiere/parrucchiera

parrucchiere/parrucchiera

estetista

estetista

 

tecnico ortopedico/tecnica ortopedica

 

calzolaio ortopedico/calzolaia ortopedica

Vetro, Carte, Ceramica ed altre attività

 

legatore/legatrice di libri

 

decoratore/decoratrice con fiori

fotografo/fotografa41)

fotografo/fotografa 1)

 

pittore/pittrice su vetro

 

orafo/orafa e argentiere/argentiera

grafico/grafica

grafico/grafica

grafico/grafica multimediale

grafico/grafica multimediale

 

ceramista

 

stampatore serigrafico/stampatrice serigrafica

 

allestitore/allestitrice

orologiaio/orologiaia

orologiaio/orologiaia

 

 

* limitatamente agli orari di apertura degli esercizi di vendita al dettaglio del relativo Comune e ad un massimo di 4 m² di superficie del forno.

1) ad eccezione di riprese cinematografiche e riprese audiovisive

 

41)
L'elenco A, all'attività di „fotografo/fotografa“, è stata così integrato dall'art. 1, comma 22, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8.

Allegato B (articolo 9, comma 2) 42)

42)
L'allegato B è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 23, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8, e poi dall'art. 9, comma 1, del D.P.P. 16 dicembre 2014, n. 32.

Allegato C (articolo 35, comma 1) 43)

43)
L'allegato C è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 10 agosto 2016, n. 27, e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.P. 7 aprile 2017, n. 13.

Allegato D (articolo 37) 44)

44)
L'allegato D è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.P. 7 aprile 2017, n. 13.

Allegato E (articolo 40) 45)

45)
L'allegato E è stato prim sostituito dall'art. 1, comma 24, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8, e successivamente abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.P. 7 aprile 2017, n. 13.

Allegato F (articolo 46) 46)

46)
L'allegato F è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 25, del D.P.P. 25 marzo 2013, n. 8, successivamente dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 10 agosto 2016, n. 27, ed infine abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.P. 7 aprile 2017, n. 13.
indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionA
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActiona) Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 
ActionActionArt. 3 (Approvazione dei progetti)  
ActionActionArt. 4 (Autorizzazione)
ActionActionArt. 5 (Collaudo delle opere)
ActionActionArt. 6 (Sanzioni)
ActionActionArt. 7 (Norme transitorie)
ActionActionArt. 8 (Esecuzione)
ActionActionArt. 9-10
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionA Provvidenze per l' artigianato
ActionActionB Ordinamento dell' artigianato
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 settembre 1991, n. 21
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 agosto 1995, n. 40
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 maggio 2000, n. 19 —
ActionActiond) Legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009 , n. 27
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 25 marzo 2013, n. 8
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2017, n. 13
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 8 aprile 2020, n. 12
ActionActioni) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 settembre 2020, n. 35
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 10
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 giugno 1991, n. 18
ActionActiond) Contratto collettivo 4 gennaio 1996
ActionActione) Contratto collettivo 18 dicembre 1998
ActionActione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 luglio 1995, n. 3729
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 dicembre 1995, n. 6402
ActionActionf) Contratto collettivo 13 aprile 1999 —
ActionActiong) Contratto collettivo 23 febbraio 2000
ActionActiong) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1 aprile 1996, n. 1288
ActionActionh) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1996, n. 2745
ActionActionh) Contratto di comparto
ActionActioni) Contratto collettivo 28 agosto 2001 —
ActionActionj) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 marzo 1997, n. 1235
ActionActionj) Contratto collettivo 25 marzo 2002
ActionActionk) Contratto di comparto 4 luglio 2002
ActionActionk) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 aprile 1998, n. 1547
ActionActionl) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1998, n. 5247
ActionActionl) Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionActionm) Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionActionm) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5939
ActionActionn) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 dicembre 1998, n. 5941
ActionActionn) Contratto collettivo 13 marzo 2003
ActionActiono) Testo unico del 23 aprile 2003
ActionActiono) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionPREMIO DI PRODUTTIVITÀ ED INDENNITÀ DI RISCHIO
ActionActionINDENNITÀ DI COORDINAMENTO
ActionActionINDENNITÀ PER SERVIZIO DI TURNO, LAVORO FESTIVO E NOTTURNO E PER REPERIBILITÀ
ActionActionArt. 11 (Indennità di turno, per lavoro festivo e notturno)
ActionActionArt. 12 (Servizio di reperibilità e relativa indennità)
ActionActionDISPOSIZIONI VARIE
ActionActionVALUTAZIONE
ActionActionDISPOSIZIONI VARIE
ActionActionAllegato 1
ActionActionTrattamento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale provinciale (articolo 26)
ActionActionTrattamento giuridico ed economico del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia
ActionActionAllegato 4
ActionActionp) CONTRATTO DI COMPARTO 8 maggio 1997
ActionActionp) Contratto collettivo 16 maggio 2003
ActionActionq) Contratto collettivo 17 settembre 2003 —
ActionActionr) Contratto di comparto 5 novembre 2003 
ActionActionr) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActions) CONTRATTO COLLETTIVO 15 luglio 1999
ActionActions) Contratto collettivo 13 luglio 2004
ActionActiont) Contratto collettivo 6 dicembre 2004
ActionActiont) CONTRATTO COLLETTIVO 13 aprile 1999
ActionActionu) CONTRATTO COLLETTIVO 29 luglio 1999
ActionActionu) Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
ActionActionv) Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
ActionActionv) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActionw) Contratto collettivo 4 agosto 2005
ActionActionx) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionx) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiony) Contratto collettivo 24 ottobre 2005
ActionActionz) Contratto collettivo 8 marzo 2006
ActionActionz) CONTRATTO COLLETTIVO 17 agosto 1999
ActionActiona') Contratto collettivo 21 giugno 2006
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 17 maggio 2007
ActionActionb') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActionc') Contratto collettivo 6 ottobre 2006 
ActionActiond') Contratto collettivo 5 luglio 2007
ActionActiond') CONTRATTO COLLETTIVO 18 dicembre 1998
ActionActione') CONTRATTO COLLETTIVO 23 febbraio 2000
ActionActione') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionf') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActiong') Contratto collettivo 8 agosto 2007
ActionActionh') Contratto collettivo 8 ottobre 2007
ActionActionh') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActioni') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionSalario di produttività per l'anno 2000
ActionActionSalario di produttività per l'anno 2001
ActionActionOrario di lavoro flessibile
ActionActionArt. 10 (Fascia flessibile e fascia vincolata)
ActionActionBuoni pasto
ActionActionPersonale del Corpo permanente dei vigili del fuoco
ActionActionCAPO VI
ActionActioni') Contratto collettivo 23 novembre 2007
ActionActionj') Contratto collettivo 12 febbraio 2008
ActionActionj') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2000
ActionActionk') Contratto collettivo 22 aprile 2008
ActionActionl') Contratto collettivo 8 ottobre 2008
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Oggetto e durata del contratto)
ActionActionArt. 3 (Indennità provinciale)
ActionActionArt. 4 (Retribuzione professionale docenti)
ActionActionArt. 5 (Aumento dell'indennità provinciale per la laurea di primo livello)
ActionActionArt. 6 (Indennità di bilinguismo)
ActionActionArt. 7 (Indennità per docenti vicari/e)
ActionActionArt. 8 (Compenso per lavoro straordinario)
ActionActionArt. 9 (Premi di produttività)
ActionActionArt. 10 Disciplina di missione
ActionActionIndennità provinciale annua lorda per il personale docente ed educativo ed equiparati a decorrere dal 01/09/2008
ActionActionCompensi per lavoro straordinario per il personale docente
ActionActionDisciplina di missione
ActionActionDichiarazione a verbale della Parte pubblica
ActionActionm') Contratto collettivo 3 febbraio 2009
ActionActionm') CONTRATTO DI COMPARTO 6 agosto 2001
ActionActionn') CONTRATTO COLLETTIVO 28 agosto 2001
ActionActionn') Contratto collettivo 17 febbraio 2009
ActionActiono') Contratto collettivo 22 ottobre 2009
ActionActionp') Contratto di comparto 11 novembre 2009
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Durata e decorrenza del contratto)
ActionActionArt. 3 (Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali)
ActionActionArt. 4 (Periodo di prova)
ActionActionArt. 5 (Risoluzione del rapporto di incarico dirigenziale)
ActionActionArt. 6 (Termini ed indennità di preavviso)
ActionActionArt. 7 (Criteri generali sulla valutazione del personale dirigenziale)  
ActionActionArt. 8 (Indennità di risultato)
ActionActionArt. 9 (Criteri per la determinazione dell'indennità di funzione)
ActionActionArt. 10 (Trasformazione dell'indennità di funzione in assegno personale)
ActionActionArt. 11 (Inquadramento vincitori di concorso per direzione d’ufficio)
ActionActionArt. 12 (Flessibilizzazione dell’orario di lavoro per i dirigenti)
ActionActionArt. 13 (Dotazione di strumento di comunicazione)
ActionActionArt. 14 (Norme finali e transitorie)
ActionActionArt. 15 (Abrogazione di norme)
ActionActionALLEGATI
ActionActionq') Contratto di comparto 24 novembre 2009, n. 0
ActionActionq') CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionActionr') Contratto collettivo 24 novembre 2009
ActionActions') Accordo24 novembre 2009
ActionActiont') Contratto collettivo 13 giugno 2013, n. 01
ActionActiont') CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionActionu') Contratto di comparto 27 giugno 2013
ActionActionv') Contratto collettivo 31 ottobre 2014
ActionActionw') Contratto collettivo intercompartimentale 26 gennaio 2015, n. 0
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Distacchi sindacali retribuiti)
ActionActionArt. 3 (Permessi sindacali orari)
ActionActionArt. 4  (Ripartizione dei distacchi sindacali retribuiti)
ActionActionArt. 5  (Aspettative non retribuite)
ActionActionArt. 6  (Norme transitorie e finali)
ActionActionw') CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionActionx') Contratto collettivo 16 marzo 2015, n. 0
ActionActiony') Contratto di comparto 13 luglio 2015, n. 0
ActionActionz') Contratto di comparto 3 settembre 2015, n. 0
ActionActiona'') Contratto di comparto 22 dicembre 2015, n. 00
ActionActionb'') Contratto collettivo 23 maggio 2016
ActionActionb'') CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionActionc'') Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionActiond'') Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionActiond'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActione'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionActionf'') Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionActiong'') Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionActiong'') CONTRATTO COLLETTIVO 17 settembre 2003
ActionActionh'') CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
ActionActionh'') Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionActioni'') Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionActionj'') Contratto collettivo 5 febbraio 2018
ActionActionk'') Contratto di comparto 20 febbraio 2018, n. 0
ActionActionl'') Contratto collettivo intercompartimentale 19 giugno 2018, n. 0
ActionActionl'') CONTRATTO COLLETTIVO 21 dicembre 2004
ActionActionn'') CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionActionn'') Contratto di comparto 27 settembre 2018, n. 00
ActionActiono'') Contratto di comparto 16 gennaio 2019, n. 0
ActionActionp'') Contratto di comparto 27 maggio 2019, n. 00
ActionActionq'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 0
ActionActionr'') Contratto collettivo intercompartimentale 4 dicembre 2019, n. 0
ActionActions'') Contratto di comparto 9 gennaio 2020
ActionActiont'') Contratto collettivo 23 gennaio 2020, n. 23
ActionActionu'') Contratto di comparto 24 gennaio 2020
ActionActionv'') Contratto collettivo 7 maggio 2020
ActionActionw'') Contratto di comparto 16 giugno 2020
ActionActionw'') CONTRATTO COLLETTIVO 6 ottobre 2006
ActionActionx'') Contratto collettivo 27 agosto 2020
ActionActiony'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 agosto 2020
ActionActionz'') Contratto collettivo intercompartimentale 3 dicembre 2020
ActionActiona''') Contratto collettivo intercompartimentale 10 dicembre 2020
ActionActionb''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActionc''') Contratto collettivo 8 marzo 2021
ActionActiond''') Contratto collettivo 5 agosto 2021
ActionActionP R E M E S S A
ActionActionArt. 1 (Personale avente diritto)
ActionActionArt. 2 (Contingente provinciale e riparto tra i diversi gradi d’istruzione)
ActionActionArt. 3 (Tempi e modalità di presentazione delle domande)
ActionActionArt. 4 (Formazione delle graduatorie)
ActionActionArt. 5 (Durata e modalità di fruizione dei permessi per motivi di studio)
ActionActionArt. 6 (Controversie interpretative)
ActionActionArt. 7 (Validità del contratto collettivo decentrato)
ActionActione''') Contratto collettivo 15 ottobre 2021
ActionActionf''') Contratto collettivo 3 dicembre 2021
ActionActiong''') Contratto di comparto 21 dicembre 2021
ActionActionh''') Contratto collettivo 7 aprile 2022
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3-4.   
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6-8.   
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1979, n. 14
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 29
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1983, n. 2
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 1983, n. 16
ActionActione) Legge provinciale 13 marzo 1995, n. 5 (2)
ActionActionf) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 gennaio 2005, n. 163
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979
ActionActiona) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 19 dicembre 1979, n. 12
ActionActionb) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 15 novembre 1989, n. 9
ActionActionc) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 12 maggio 1993, n. 4
ActionActiond) Legge provinciale 19 settembre 2011, n. 10
ActionActione) Legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3
ActionActionf) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 26
ActionActiong) Legge provinciale 19 maggio 2017, n. 5
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Indennità di carica)
ActionActionArt. 3 (Viaggi di servizio dei/delle componenti della Giunta provinciale e dell’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale)
ActionActionArt. 4 (Viaggi di servizio delle consigliere e dei consiglieri provinciali)
ActionActionArt. 5 (Partecipazione alle sedute)
ActionActionArt. 6 (Partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale – conseguenze economiche in caso di assenza ingiustificata)
ActionActionArt. 7  (Partecipazione alle sedute delle commissioni legislative e degli altri organi collegiali – conseguenze economiche in caso di assenza ingiustificata)
ActionActionArt. 8  (Rimborso spese giudiziarie, legali e peritali a favore dei/delle consiglieri/e provinciali)
ActionActionArt. 9  (Compenso per i/le rappresentanti del Consiglio provinciale nelle commissioni paritetiche per le norme di attuazione dello Statuto speciale – Rimborso spese per i/le componenti della Commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano (misura 137 del “Pacchetto”))
ActionActionArt. 10  (Sistema informativo dei dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi politici)
ActionActionArt. 11  (Norma transitoria)
ActionActionArt. 12  (Abrogazione norme)
ActionActionArt. 13  (Disposizioni finanziarie)
ActionActionArt. 14  (Entrata in vigore)
ActionActionh) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11
ActionActioni) Legge provinciale 21 giugno 2021, n. 4
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionA Masi chiusi
ActionActionB Interventi a favore dell' agricoltura
ActionActionC Bonifica e ricomposizione fondiaria
ActionActiona) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 maggio 1986, n. 10
ActionActionc) Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6
ActionActiond) Legge provinciale 28 settembre 2009 , n. 5
ActionActionD Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
ActionActionE Zootecnia
ActionActionF Igiene dei prodotti alimentari
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionA Finanziamento di opere pubbliche
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1972, n. 28
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1973, n. 78
ActionActionc) Legge provinciale11 giugno 1975, n. 27
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 1976, n. 12
ActionActionArt. 1
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 1978, n. 21
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 8 giugno 1978, n. 27
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 12 giugno 1980, n. 18
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1986, n. 24 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 23 aprile 1987, n. 10 —
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 4 novembre 1987, n. 28
ActionActionB Espropriazioni per causa pubblica utilità
ActionActionC Disposizioni procedurali
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction Delibera 8 gennaio 2019, n. 13
ActionAction Delibera 29 gennaio 2019, n. 18
ActionAction Delibera 29 gennaio 2019, n. 31
ActionAction Delibera 12 febbraio 2019, n. 70
ActionAction Delibera 19 febbraio 2019, n. 89
ActionAction Delibera 26 febbraio 2019, n. 130
ActionAction Delibera 12 marzo 2019, n. 141
ActionAction Delibera 19 marzo 2019, n. 175
ActionAction Delibera 26 marzo 2019, n. 197
ActionAction Delibera 2 aprile 2019, n. 219
ActionAction Delibera 2 aprile 2019, n. 221
ActionAction Delibera 16 aprile 2019, n. 296
ActionAction Delibera 30 aprile 2019, n. 324
ActionAction Delibera 4 giugno 2019, n. 426
ActionAction Delibera 4 giugno 2019, n. 430
ActionAction Delibera 11 giugno 2019, n. 462
ActionAction Delibera 11 giugno 2019, n. 469
ActionAction Delibera 11 giugno 2019, n. 476
ActionAction Delibera 11 giugno 2019, n. 477
ActionAction Delibera 25 giugno 2019, n. 535
ActionAction Delibera 25 giugno 2019, n. 543
ActionAction Delibera 11 luglio 2019, n. 555
ActionAction Delibera 16 luglio 2019, n. 597
ActionAction Delibera 16 luglio 2019, n. 605
ActionAction Delibera 23 luglio 2019, n. 636
ActionAction Delibera 23 luglio 2019, n. 637
ActionAction Delibera 23 luglio 2019, n. 638
ActionAction Delibera 30 luglio 2019, n. 654
ActionAction Delibera 30 luglio 2019, n. 658
ActionAction Delibera 30 luglio 2019, n. 666
ActionAction Delibera 6 agosto 2019, n. 676
ActionAction Delibera 6 agosto 2019, n. 678
ActionAction Delibera 27 agosto 2019, n. 717
ActionAction Delibera 3 settembre 2019, n. 751
ActionAction Delibera 1 ottobre 2019, n. 809
ActionAction Delibera 29 ottobre 2019, n. 890
ActionAction Delibera 5 novembre 2019, n. 897
ActionAction Delibera 5 novembre 2019, n. 898
ActionAction Delibera 5 novembre 2019, n. 915
ActionAction Delibera 12 novembre 2019, n. 925
ActionAction Delibera 12 novembre 2019, n. 937
ActionAction Delibera 19 novembre 2019, n. 960
ActionAction Delibera 19 novembre 2019, n. 961
ActionAction Delibera 19 novembre 2019, n. 964
ActionActionAllegato A
ActionActionAllegato B
ActionAction Delibera 19 novembre 2019, n. 983
ActionAction Delibera 26 novembre 2019, n. 1015
ActionAction Delibera 26 novembre 2019, n. 1016
ActionAction Delibera 3 dicembre 2019, n. 1042
ActionAction Delibera 11 dicembre 2019, n. 1063
ActionAction Delibera 11 dicembre 2019, n. 1069
ActionAction Delibera 11 dicembre 2019, n. 1098
ActionAction Delibera 11 dicembre 2019, n. 1100
ActionAction Delibera 17 dicembre 2019, n. 1133
ActionAction Delibera 17 dicembre 2019, n. 1149
ActionAction Delibera 17 dicembre 2019, n. 1159
ActionAction Delibera 30 dicembre 2019, n. 1173
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction Delibera 10 gennaio 2017, n. 10
ActionAction Delibera 10 gennaio 2017, n. 19
ActionAction Delibera 17 gennaio 2017, n. 32
ActionAction Delibera 24 gennaio 2017, n. 56
ActionAction Delibera 24 gennaio 2017, n. 71
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 111
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 113
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 120
ActionAction Delibera 31 gennaio 2017, n. 123
ActionAction Delibera 21 febbraio 2017, n. 199
ActionActionAllegato 1
ActionAction Delibera 21 febbraio 2017, n. 212
ActionAction Delibera 21 febbraio 2017, n. 213
ActionAction Delibera 7 marzo 2017, n. 240
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ActionAction Delibera 30 maggio 2017, n. 607
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ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 614
ActionActionAllegato A
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ActionAction Delibera 13 giugno 2017, n. 655
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ActionActionAllegato A
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ActionAction Delibera 29 agosto 2017, n. 929
ActionActionAllegato
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ActionAction22/11/2010 - Delibera N. 1860 del 22.11.2010
ActionAction20/12/2010 - Delibera N. 2140 del 20.12.2010
ActionAction01/03/2010 - Delibera N. 338 del 01.03.2010
ActionAction17/08/2010 - Delibera N. 1370 del 17.08.2010
ActionAction08/11/2010 - Delibera Nr. 1827 del 08.11.2010
ActionAction22/11/2010 - Delibera N. 1858 del 22.11.2010
ActionAction20/12/2010 - Delibera 20 dicembre 2010, n. 2094
ActionAction22/01/2010 - Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
ActionAction22/01/2010 - Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
ActionAction10/05/2010 - Delibera 10 maggio 2010, n. 823
ActionAction08/11/2010 - Delibera 8 novembre 2010, n. 1804
ActionAction10/05/2010 - Delibera N. 817 del 10.05.2010
ActionAction11/01/2010 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 5 del 11.01.2010
ActionAction08/02/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 45 del 08.02.2010
ActionAction22/02/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 63 del 22.02.2010
ActionAction22/02/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 72 del 22.02.2010
ActionAction12/04/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 12.04.2010
ActionAction12/04/2010 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 136 del 12.04.2010
ActionAction12/04/2010 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 137 del 12.04.2010
ActionAction10/05/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 173 del 10.05.2010
ActionAction12/05/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 182 del 12.05.2010
ActionAction07/06/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 209 del 07.06.2010
ActionAction09/06/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 09.06.2010
ActionAction09/06/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 09.06.2010
ActionAction07/07/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 259 del 07.07.2010
ActionAction07/07/2010 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 264 del 07.07.2010
ActionAction03/11/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 03.11.2010
ActionAction29/11/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 345 del 29.11.2010
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ActionAction01/12/2010 - Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 01.12.2010
ActionAction12/07/2010 - Delibera N. 1186 del 12.07.2010
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ActionAction01/03/2010 - Delibera N. 359 del 01.03.2010
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ActionAction03/06/2003 - Delibera N. 1828 del 03.06.2003
ActionAction16/06/2003 - Delibera 16 giugno 2003, n. 2004
ActionAction31/03/2003 - Delibera N. 1012 del 31.03.2003
ActionAction12/08/2003 - Delibera N. 2732 del 12.08.2003
ActionAction24/11/2003 - Delibera N. 4208 del 24.11.2003
ActionAction31/01/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 31.01.2003
ActionAction31/01/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 31.01.2003
ActionAction03/02/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 03.02.2003
ActionAction04/02/2003 - Corte costituzionale - Sentenza N. 28 del 04.02.2003
ActionAction05/02/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 39 del 05.02.2003
ActionAction05/02/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 40 del 05.02.2003
ActionAction12/02/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 12.02.2003
ActionAction12/02/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 12.02.2003
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ActionAction29/09/2003 - Delibera N. 3307 del 29.09.2003
ActionAction01/10/2003 - Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 01.10.2003
ActionAction01/10/2003 - Corte costituzionale - Sentenza N. 303 del 01.10.2003
ActionAction01/10/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 426 del 01.10.2003
ActionAction01/10/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 429 del 01.10.2003
ActionAction07/10/2003 - Corte costituzionale - Sentenza N. 308 del 07.10.2003
ActionAction13/10/2003 - Delibera N. 3540 del 13.10.2003
ActionAction13/10/2003 - Delibera N. 3564 del 13.10.2003
ActionAction15/10/2003 - Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 15.10.2003
ActionAction20/10/2003 - Delibera N. 3679 del 20.10.2003
ActionAction04/11/2003 - Delibera N. 3872 del 04.11.2003
ActionAction20/11/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 461 del 20.11.2003
ActionAction10/12/2003 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 366 del 10.12.2003
ActionAction24/04/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 150 vom 24.04.2003
ActionAction10/02/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 10.02.2003
ActionAction05/05/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 172 vom 05.05.2003
ActionAction15/05/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 194 vom 15.05.2003
ActionAction16/06/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 251 vom 16.06.2003
ActionAction07/06/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 07.06.2003
ActionAction19/08/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil N. 342 del 19.08.2003
ActionAction26/06/2003 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 280 vom 26.06.2003
ActionAction29/09/2003 - Delibera 29 settembre 2003, n. 3347
ActionAction18/12/2003 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 533 del 18.12.2003
ActionAction16/05/2003 - CONTRATTO COLLETTIVO 16 maggio 2003
ActionAction05/11/2003 - CONTRATTO DI COMPARTO 5 novembre 2003
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ActionAction22/09/2003 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 2003, n. 3272
ActionAction24/11/2003 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 2003, n. 4246
ActionAction05/11/2003 - Contratto di comparto 5 novembre 2003
ActionAction09/01/2003 - Legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 2
ActionAction24/01/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 24 gennaio 2003, n. 1
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ActionAction13/02/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2003, n. 23/1.4.
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ActionAction07/04/2003 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
ActionAction07/04/2003 - Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2003, n. 10
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