Pubblicato nel B.U. 25 febbraio 1969, n. 8.
(1) A ciascun cantoniere è affidato un tratto di strada o cantone sul quale in via ordinaria deve esclusivamente impiegare l'opera propria, conformemente agli ordini e alle istruzioni del rispettivo capocantoniere agli ordini e alle istruzioni del rispettivo capocantoniere o capozona, con assoluto divieto di eseguire ordini e servizi per conto e interessi degli appaltatori o di estranei.
(2) Più cantoni stradali formano una sottozona, alla quale è preposto un capocantoniere; più sottozone formano una zona, alla quale è preposto un geometra capozona.
(3) Spetta all'Ingegnere capo di proporre all'amministrazione di determinare e di variare la lunghezza dei cantoni, il numero e l'estensione delle zone e sottozone, tenuto conto della lunghezza della rete stradale e del numero dei posti previsti nell'organico del personale.
(1) In ciascun giorno feriale dell'anno il cantoniere deve trovarsi di norma sul suo cantone, e percorrerlo per intero, ove non sia provveduto diversamente, fermandosi a lavorare dove si riscontrano maggiori necessità di riparazioni.
(2) L'orario di lavoro varia secondo le stagioni ed in conformità delle disposizioni che verranno impartite dall'amministrazione, fermo restando l'obbligo della prestazione di 45 ore lavorative per settimana ai sensi dell'articolo 11 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16.
(3) I cantonieri ed i capicantonieri, in seguito a disposizioni scritte o verbali dell'ingegnere capo o del capo zona, sono tenuti alla prestazione di lavoro in ore eccedenti l'orario normale o in giorni festivi, con diritto al compenso orario per lavoro straordinario ovvero al ricupero delle ore di riposo in altro giorno non festivo della settimana.
(4) Durante le intemperie il cantoniere non deve abbandonare il proprio cantone, bensi ricoverarsi nel luogo più vicino, in modo da essere pronto ad ogni evenienza e riprendere il lavoro appena possibile.
Omissis.
(1) L'amministrazione, a suo giudizio insindacabile, può trasferire un cantoniere da un cantone ad un altro, tenendo anche presente quanto stabilito al secondo comma dell'articolo 90 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, ed all'ultimo comma del precedente articolo. Parimenti può essere trasferito il capocantoniere.
(2) Detti trasferimenti sono normalmente proposti all'amministrazione dall'Ingegnere capo.
(3) Il cantoniere ed il capocantoniere trasferiti d'ufficio hanno diritto alle indennità di trasferimento ed al rimborso delle spese secondo le vigenti disposizioni. Tale diritto non sussiste per i trasferimenti effettuati in accoglimento di domanda del cantoniere o del capocantoniere interessato.
(1) L'amministrazione fornirà ad ogni cantoniere e capocantoniere:
(2) L'amministrazione inoltre potrà fornire a ciascun capocantoniere i seguenti attrezzi:
(3) I cantonieri e capicantonieri dovranno avere la massima cura per la buona conservazione degli oggetti ed utensili loro forniti dall'amministrazione.
(4) I cantonieri ed i capicantonieri saranno forniti degli indumenti in conformità delle norme di regolamento in vigore.
(1) Ai cantonieri e capicantonieri non spetta alcun alloggio di servizio, ne alcuna indennità per alloggio.
(2) Eventuali alloggi di servizio potranno essere assegnati al personale cantoniere dietro pagamento di un canone che sarà stabilito dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento.
(1) Ciascun capocantoniere dovrà costantemente portare con se il libretto di servizio per presentarlo su richiesta di ogni superiore gerarchico preposto al servizio, affinché questi possa scrivervi gli ordini ed i rilievi che credesse opportuni.
(2) Il libretto di servizio, conterrà, fra l'altro:
l'orario di lavoro;
inventario attrezzi e macchinario della sottozona;
indirizzi e numeri telefonici;
elenco delle festività;
norme di comportamento (dal regolamento);
inventario indumenti dei cantonieri della sottozona; istruzioni varie (incidenti, statistiche, congedi, infortuni, ecc.);
pronto intervento e danni alluvionali.
(1) Sono di obbligo dei cantonieri tutti i lavori necessari per mantenere costantemente la strada e le sue pertinenze in ottimo stato, i lavori per la provvista dei materiali di rifornimento e loro distribuzione sulla strada, nonché quei lavori di maggiore entità che saranno disposti dall'Ingegnere capo.
(2) I principali lavori cui è tenuto il cantoniere sono perciò i seguenti, secondo che il piano viabile sia bitumato o a macadam:
(2) Nell'esecuzione e circa l'opportunità dell'esecuzione dei lavori qui sopra indicati e in tutti gli altri che potessero occorrere alla conservazione della strada e delle sue pertinenze, i cantonieri debbono inoltre osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le istruzioni speciali ed aggiuntive che loro venissero impartite dal capozona o dal capocantoniere.
(1) Il capocantoniere è tenuto a:
(1) È dovere dei cantonieri di vigilare e possibilmente impedire ogni infrazione alle prescrizioni disposte dalle vigenti leggi sui lavori pubblici e dal codice stradale.
(2) Qualora gli avvertimenti ed i buoni uffici del cantoniere non ottengano alcun effetto, egli dovrà fare subito rapporto al proprio capocantoniere, perché questi provveda a norma di legge all'accertamento delle contravvenzioni a carico del trasgressore.
(1) Nei casi ordinari i cantonieri trasmetteranno i loro rapporti o le loro richieste all'amministrazione, per il tramite del rispettivo capocantoniere o tramite il capozona in occasione delle visite sulla strada da parte di quest'ultimo.
(2) Ai capicantonieri sarà inoltre rimborsata la spesa per l'impianto ed il funzionamento, nella loro abitazione, di un telefono di servizio.
(3) I cantonieri ed i capicantonieri hanno diritto ad ottenere mensilmente il rimborso delle spese per conversazioni telefoniche riguardanti il servizio, consentite nei soli casi di assoluta urgenza.
(1) Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili ai cantonieri ed ai capicantonieri provinciali le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale.