Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 agosto 1999, n. 40.
(1) Il personale associato ai fondi di previdenza complementare è tenuto a contribuire ciascuno nella misura dell' 1 o dell' 1,24 per cento da calcolarsi sulla retribuzione base di cui all'articolo 3 del presente contratto.
(2) L'ente di appartenenza è tenuto a contribuire in favore di ogni dipendente nella misura dell' 1 per cento al fondo di previdenza complementare, a cui il singolo dipendente si associa, da calcolarsi sulla retribuzione base di cui all'articolo 3.
(3) La contribuzione di cui ai commi 1 e 2 decorre dal 1° luglio 1999 per il personale che dichiara di aderire con tale decorrenza al fondo pensione entro il 31 marzo 2000 e semprechè trattasi di personale già in servizio a tale data e che tale decorrenza sia compatibile con la normativa del fondo cui si aderisce. Per il resto la relativa contribuzione decorre dal 1° del mese successivo alla data di comunicazione all'ente di appartenenza dell'adesione al fondo di pensione complementare.