(1) Se il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, è autorizzato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l’esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore complessivamente a quattro mesi, nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio.