Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
*
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Beschluss der Landesregierung
Gutachten
Verwaltungsgericht Bozen
Rundschreiben
Pariser Vertrag
Verfassung der Republik Italien
Durchführungsbestimmungen
Autonomiestatut und Durchführungsbestimmungen
Gesetz oder Verfassungsgesetz
Dekret des Landeshauptmanns
Landesgesetz
Kollektivvertrag
Verfassungsgerichtshof
Deutsch
Italiano
Ladin
In vigore al: 08/03/2021
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Urteile Verfassungsgerichtshof
2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006
Insegnamento della lingua italiana nella prima classe della scuola elementare in lingua tedesca
Attendere, processo in corso!
Ordinanza (6 dicembre) 19 dicembre 2006, n. 430; Pres. Bile; Red. Saulle
Ritenuto
che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa – sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con ordinanza del 29 settembre 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1988, n. 64 (Programmi didattici per la scuola primaria della provincia di Bolzano, 1988), inserito dall'art. 18 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate-legge finanziaria 2004), per violazione degli articoli 19 e 103 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano);
che il giudizio a quo ha ad oggetto la impugnazione di due provvedimenti della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano con i quali è stato introdotto, a partire dall'anno scolastico 2004/2005, l'insegnamento obbligatorio della lingua italiana in tutte le prime classi delle scuole elementari in lingua tedesca;
che, in punto di rilevanza, il rimettente evidenzia che gli atti impugnati sono stati emanati sulla base di quanto previsto dall'art. 2-bis della legge provinciale n. 64 del 1988, il quale prevede l'insegnamento obbligatorio della lingua italiana, nella misura di un'ora settimanale, a partire dalla prima classe della scuola elementare in lingua tedesca, di talché l'eventuale accoglimento della sollevata questione di costituzionalità determinerebbe l'illegittimità dei provvedimenti oggetto del giudizio principale;
che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che detta norma provinciale contrasti con l'art. 19, primo comma, dello statuto speciale, nonché con la relativa norma di attuazione (art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 89 del 1983), nella parte in cui esse prevedono l'obbligatorietà dell'insegnamento della seconda lingua, italiana o tedesca, nelle scuole elementari a partire dalla seconda o dalla terza classe;
che quindi, a parere del rimettente, tali norme farebbero espresso divieto di introdurre l'insegnamento in questione prima della seconda classe elementare, in quanto lo scopo del legislatore statutario sarebbe quello di «consolidare innanzitutto e soprattutto la conoscenza della madrelingua»;
che, sempre ad avviso del rimettente, la norma impugnata violerebbe anche l'art. 103 dello statuto speciale, ai sensi del quale, per le modificazioni statutarie, si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali;
che si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata;
che, ad avviso della Provincia, la norma impugnata deve essere letta alla luce dei principi statutari della Regione Trentino-Alto Adige e, in particolare, dell'art. 2, che riconosce «parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono», salvaguardando le «rispettive caratteristiche etniche e culturali»;
che, pertanto, la previsione di cui all'art. 19, primo comma, dello statuto speciale dovrebbe essere interpretata, al contrario di quanto ritenuto dal TRGA rimettente, quale norma volta a garantire che l'insegnamento obbligatorio della seconda lingua abbia inizio «al più tardi» dalla seconda classe elementare;
che inoltre, la Provincia osserva che l'art. 9 del d.P.R. n. 89 del 1983 le riconosce il potere di adottare «le modifiche dei programmi e degli orari di insegnamento e di esame, ivi compresa l'introduzione di nuovi insegnamenti, per le scuole di ciascun gruppo linguistico»;
che, in prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato memoria insistendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.
Considerato che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa – sezione autonoma per la Provincia di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1988, n. 64 (Programmi didattici per la scuola primaria della provincia di Bolzano, 1988), inserito dall'art. 18 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate -legge finanziaria 2004), per violazione degli articoli 19 e 103 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano);
che il rimettente ritiene che la norma censurata, prevedendo l'introduzione dell'insegnamento obbligatorio della lingua italiana, nella misura di un'ora settimanale, a partire dalla prima classe della scuola elementare in lingua tedesca, contravverrebbe al divieto di iniziare tale insegnamento prima della seconda classe elementare, asseritamene sancito dall'art. 19, primo comma, dello statuto speciale e dalla relativa norma di attuazione di cui all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 89 del 1983;
che, infatti, secondo il giudice rimettente, scopo della norma statutaria sarebbe quello di «consolidare innanzitutto e soprattutto la conoscenza della madrelingua»;
che, invero, la prospettazione della questione sollevata, nei termini indicati, si fonda su un'erronea interpretazione dell'art. 19 dello statuto di autonomia, atteso che la prescrizione secondo cui, nelle «scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, […] è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua» non contiene alcun divieto di introdurre anticipatamente tale materia di studio;
che detta norma statutaria, evidentemente ispirata dalla finalità di favorire quanto più possibile l'integrazione fra i diversi gruppi linguistici esistenti in Trentino-Alto Adige, quale presupposto essenziale per la loro convivenza pacifica, è posta a presidio dell'obbligatorietà dell'insegnamento della seconda lingua, accanto allo studio della madre lingua, nelle scuole elementari;
che, coerentemente con tale finalità, l'art. 6 del d.P.R. n. 89 del 1983, dopo aver ribadito quanto stabilito dall'art. 19, primo comma, dello statuto, specifica che «l'insegnamento della seconda lingua, impartito in misura tale da assicurarne una adeguata conoscenza, fa parte integrante del piano di studi di ciascun tipo di scuola», mentre il successivo art. 9 del d.P.R. n. 89 del 1983 riconosce alla Provincia il potere di individuare «i percorsi didattici più idonei e rispondenti alle esigenze culturali e linguistiche dei gruppi medesimi, nel quadro della unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'art. 19 dello statuto»;
che, pertanto, alla luce di tali considerazioni, la norma impugnata non contrasta né con l'art. 19 dello statuto né con la relativa norma di attuazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 89 del 1983;
che, conseguentemente, non può ritenersi violato neanche l'art. 103 dello statuto, non venendo in considerazione alcuna modifica statutaria;
che, dunque, la questione è manifestamente infondata sotto tutti i profili evocati.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1988, n. 64 (Programmi didattici per la scuola primaria della provincia di Bolzano, 1988), inserito dall'art. 18 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate – legge finanziaria 2004) sollevata, in riferimento agli artt. 19 e 103 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all'art. 6, comma 2, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 (Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano), dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa – sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Verfassungsrechtliche Bestimmungen
Landesgesetzgebung
I Alpinistik
II Arbeit
III Bergbau
IV Gemeinden und Bezirksgemeinschaften
V Berufsbildung
VI Bodenschutz, Wasserbauten
VII Energie
VIII Finanzen
IX Fremdenverkehr und Gastgewerbe
X Fürsorge und Wohlfahrt
XI Gaststätten
XII Gemeinnutzungsrechte
XIII Forstwirtschaft
XIV Gesundheitswesen und Hygiene
XV Gewässernutzung
XVI Handel
XVII Handwerk
XVIII Grundbuch und Kataster
XIX Jagd und Fischerei
XX Brandverhütung und Bevölkerungsschutz
XXI Kindergärten
XXII Kultur
XXIII Landesämter und Personal
XXIV Landschaftsschutz und Umweltschutz
XXV Landwirtschaft
XXVI Lehrlingswesen
XXVII Messen und Märkte
XXVIII Öffentliche Bauaufträge, Lieferungen und Dienstleistungen
XXIX Öffentliche Veranstaltungen
XXX Raum und Landschaft
XXXI Rechnungswesen
XXXII Sport und Freizeitgestaltung
XXXIII Straßenwesen
XXXIV Transportwesen
XXXV Unterricht
XXXVI Vermögen
XXXVII Wirtschaft
A Wirtschaftsförderung im allgemeinen
a) Landesgesetz vom 2. März 1973, Nr. 10
b) Landesgesetz vom 28. November 1973, Nr. 79
c) Landesgesetz vom 8. September 1981, Nr. 25
d) Landesgesetz vom 15. April 1991, Nr. 9
e) Landesgesetz vom 10. Dezember 1992, Nr. 44
f) Landesgesetz vom 5. April 1995, Nr. 8
g) Landesgesetz vom 13. Februar 1997, Nr. 4
h) Landesgesetz vom 13. Dezember 2006, Nr. 14
i) Dekret des Landeshauptmanns vom 2. April 2008, Nr. 15
j) Dekret des Landeshauptmanns vom 1. Oktober 2008, Nr. 54
k) Dekret des Landeshauptmanns vom 11. Dezember 2008 , Nr. 71
l) Landesgesetz vom 5. Juli 2011 , Nr. 5
m) Landesgesetz vom 19. Januar 2012, Nr. 4
Art. 1 (Zielsetzung)
Art. 2 (Voraussetzungen der Garantiegenossenschaften)
Art. 3 (Fördermaßnahmen)
Art. 4 (Beiträge für die Aufstockung der Risikofonds der Garantiegenossenschaften)
Art. 5 (Beiträge zur Reduzierung des Zinssatzes und der Kommissionen)
Art. 6 (Beiträge für die Verbesserung der Organisations- und Informationssysteme sowie Beratungen)
Art. 7 (Vereinbarkeit mit der
EU
Regelung der staatlichen Beihilfen und Berechnungsmodus der Beihilfen mit Bezug auf die Leistungen der Garantiegenossenschaften)
Art. 8 (Übergangsbestimmung)
Art. 9 (Kriterien)
Art. 10 (Aufhebungen)
Art. 11 (Finanzbestimmung)
B Verbraucherschutz
C Verschiedene Bestimmungen
XXXVIII Wohnbauförderung
XXXIX Gesetze mit verschiedenen Bestimmungen (Omnibus)
Beschlüsse der Landesregierung
Urteile Verfassungsgerichtshof
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Corte costituzionale - sentenza del 14 gennaio 2016, n. 1
Corte costituzionale - sentenza del 14 gennaio 2016, n. 2
Corte costituzionale - ordinanza del 14 gennaio 2016, n. 6
Corte costituzionale - sentenza del 13 gennaio 2016, n. 28
Corte costituzionale - sentenza del 17 febbraio 2016, n. 31
Corte costituzionale - ordinanza del 25 febbraio 2016, n. 42
Corte costituzionale - sentenza del 10 marzo 2016, n. 51
Corte costituzionale - sentenza del 7 aprile 2016, n. 75
Corte costituzionale - sentenza del 20 luglio 2016, n. 190
Corte costituzionale - sentenza del 9 novembere 2016, n. 270
Corte costititutzionale - sentenza del 22 novembre 2016, n. 283
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 59 del 16.02.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 17.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 132 del 31.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 134 del 31.03.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 167 del 05.04.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 222 del 13.06.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 327 del 13.10.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 328 del 13.10.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 345 del 27.10.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 09.11.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 14.11.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 405 del 07.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 423 del 19.12.2006
Corte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 447 del 28.12.2006
Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 28.12.2006
2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 28.01.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 145 del 12.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 171 del 04.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 201 del 26.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 16.06.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 249 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 349 del 29.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 384 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005
2004
2003
2002
2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 84 del 30.03.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 97 del 04.04.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 170 del 31.05.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 272 del 20.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 292 del 25.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 313 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 314 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 315 del 27.07.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 334 del 05.10.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 24.10.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 341 del 24.10.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 353 del 07.11.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 371 del 22.11.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 406 del 14.12.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 18.12.2001
Corte costituzionale - Sentenza N. 419 del 21.12.2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 19 del 03.02.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 52 del 23.02.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 24.03.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 126 del 09.04.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 28.04.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 172 del 05.05.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 19.05.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 08.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 10.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 256 del 23.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 30.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 15.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 307 del 15.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 354 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 07.11.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 416 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 417 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 445 del 23.12.1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Urteile Verwaltungsgericht
Chronologisches inhaltsverzeichnis