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In vigore al: 31/10/2020

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

I Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità)

(1)  La presente legge disciplina l'esercizio della caccia e la relativa vigilanza e si propone di provvedere nell'interesse della collettività, alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento, in modo naturale ed equilibrato, della fauna selvatica, nonché alla protezione delle colture agricole e forestali da danni provocati dalla fauna selvatica e dall'esercizio della caccia e al rispettivo indennizzo.

(2)  Nel settore faunistico la presente legge costituisce inoltre attuazione delle direttive direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici 3), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché 1999/22/CE del Consiglio dell'Unione europea del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici.4) 

3)
L'art. 2, comma 20, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, ha sostituito la denominazione „direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979“ con la denominazione „direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici“.
4)
Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 2 (Fauna selvatica)    delibera sentenza

(1)  Per fauna selvatica ai sensi della presente legge si intendono i mammiferi e gli uccelli viventi in stato di naturale libertà, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio provinciale, esclusi le talpe, i ratti, i topi propriamente detti, le arvicole [e i piccioni domestici inselvatichiti]. 5) 6)

(2)  La fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile gestito dalla Provincia.

massimeCorte costituzionale - sentenza 12 dicembre 2012, n. 278 - Caccia - specie cacciabili - periodi di caccia - modalità della caccia - competenza statale
5)
L'art. 2, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
6)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 278 del 12 dicembre 2012, ha dichiarato illegittimi: l'art. 2, comma 1, limitatamente alle parole „e i picconi domestici inselvatichiti“; l'art. 4, comma 1, lettere b) ed e), numeri 1) e 2); l'art. 4, comma 1/bis limitatamente alla caccia alle lepre ed al merlo così come il secondo periodo; l'art. 13, comma 1, e l'art. 29, comma 3.

Art. 3 (Tutela)

(1)  Per tutela della fauna selvatica si intende il complesso delle misure volte alla conservazione ed al miglioramento di una fauna selvatica che sia in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale. In tale ambito l'ufficio provinciale competente in materia di caccia valuta per le specie ornitiche elencate nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici 3)  e sottoposte alla pianificazione degli abbattimenti di cui all'articolo 27 della presente legge, l'incidenza del prelievo sulla consistenza ed evoluzione della specie interessata.7) 

(2)  Essa comprende il diritto ed il dovere di aver cura della fauna selvatica, di favorirne lo sviluppo, di garantirne l'habitat e di impedirne ogni disturbo.

(3)  La Giunta provinciale predispone studi e può adottare provvedimenti volti al mantenimento, alla salvaguardia ed al ripristino degli ambienti di vita naturali della fauna selvatica attenendosi ai criteri fissati dall'Osservatorio faunistico, di cui al successivo comma, per il mantenimento dell'equilibrio delle specie rare e delle specie con habitat particolari nel territorio provinciale.2) 

(4)  L’Osservatorio faunistico è un organo di consulenza tecnico-scientifica dell’amministrazione provinciale, ha sede presso gli uffici dell’amministrazione medesima e rilascia i pareri di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1987, n. 3, e successive modifiche, e nei casi previsti dalla presente legge. La composizione dell’Osservatorio faunistico deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso per il gruppo linguistico ladino.8) 

(5)  L'Osservatorio faunistico è costituito da cinque membri nominati con deliberazione della Giunta provinciale. Esso è composto da:

  1. un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; 2) 9)
  2. un funzionario provinciale addetto all'ufficio provinciale competente in materia di caccia appartenente almeno al VII livello funzionale. 2) 
  3. tre esperti in materia di fauna selvatica oppure biologia della fauna selvatica designati dall'assessore competente.

(6)  I membri dell'Osservatorio restano in carica per tutta la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina e il presidente dell'Osservatorio faunistico viene nominato dalla Giunta provinciale.

(7)  La segreteria dell'Osservatorio è assicurata da un funzionario dell'amministrazione provinciale.

3)
L'art. 2, comma 20, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, ha sostituito la denominazione „direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979“ con la denominazione „direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici“.
7)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
8)
L'art. 3, comma 4, è stato prima integrato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e successivamente così sostituito dall'art. 33, comma 1, della L.P. 12 maggio 2010, n. 6.
9)
L'art. 2, comma 19, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, ha sostituito la denominazione „Istituto nazionale per la fauna selvatica“ con la denominazione „Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientanle“.

Art. 4 (Specie cacciabili e periodi di caccia)          delibera sentenza

(1)  Sono vietati l'uccisione e la cattura di esemplari di qualsiasi specie di mammiferi od uccelli appartenenti alla fauna selvatica, fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto indicati:

  1. specie cacciabili dal 1° maggio al 15 dicembre:
    1. capriolo;
    2. cervo;
  2. specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio dell'anno successivo:
    1. volpe;10)6)11)
  3. specie cacciabili dal 1° agosto al 15 dicembre:
    1. camoscio;
  4. specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 15 dicembre:
    1. lepre comune
  5. specie cacciabili dal 1° ottobre al 15 dicembre:
    1. 12)
    2. 6)12)
    3. fagiano;
    4. colombaccio;
    5. germano reale;
    6. folaga;
    7. beccaccia;
    8. merlo;
    9. cesena;
    10. cornacchia;
    11. ghiandaia;
    12. gazza;
    13. muflone;
    14. daino;
    15. coniglio selvatico;
    16. quaglia;
    17. marzaiola;
    18. alzavola;
    19. tordo bottaccio; 10)
  6. specie cacciabili dal 15 ottobre al 15 dicembre:
    1. maschio del fagiano di monte;
    2. coturnice;
  7. specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre:
    1. cinghiale; 13)
  8. h) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:
    1. lepre bianca;
    2) pernice bianca.13)

(1/bis)  Nelle zone frutti-viticole determinate annualmente dall’ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentita la Ripartizione provinciale Agricoltura, l’esercizio della caccia alla cesena ed al tordo bottaccio è consentito fino al 31 gennaio per tre giorni alla settimana, con esclusione del martedì e venerdì 14) 6) 15)

(1/ter)   16)

(2) Con decreto dell'assessore competente per materia, e, previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale e previo parere dell’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), nel rispetto dei livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale sulla conservazione della fauna selvatica, allo scopo di evitare che l'aumento eccessivo di determinate specie pregiudichi in modo notevole l'equilibrio ecologico o l'agricoltura, la selvicoltura, la pescicoltura, la consistenza della fauna selvatica o la sicurezza pubblica, o per motivi di sanità possono essere autorizzati piani di abbattimento di specie non contenute nel comma 1. 17)

(3)  Nel territorio della provincia l'esercizio della caccia è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il suo tramonto.18) 

(3/bis)  La caccia è consentita solo per tre giorni alla settimana. Ciascuna giornata di caccia deve essere precedentemente barrata sul permesso di caccia o sul calendario di controllo messo a disposizione dal gestore della riserva. Le prescrizioni contenute nel presente comma non trovano applicazione per la caccia agli ungulati.19) 

(4)  Fino al raggiungimento di consistenze che garantiscono il prelievo costante e regolare, l'assessore provinciale competente in materia di caccia può, nelle riserve in cui viene accertata una consistenza soddisfacente, autorizzare il controllo dello stambecco limitandolo ai capi adulti, nonché a quelli deboli e malati che per il loro stato fisico non hanno più alcun valore per lo sviluppo della popolazione di appartenenza o rappresentano un pericolo per la consistenza della medesima.

(5)  Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, l'assessore provinciale competente in materia di caccia, sentito l'Osservatorio faunistico provinciale, determina le deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici 3). Nel relativo provvedimento motivato devono essere menzionate:

  • oa)  la tipologia e le finalità di deroga; 20)
  • a)  le specie che ne formano oggetto;
  • b)  i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura e di uccisione autorizzati;
  • c)  le condizioni di rischio;
  • d)  le circostanze di luogo e di tempo del prelievo, comunque di durata non superiore ad un anno;
  • e)  il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo;
  • f)  i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;
  • g)  gli organi di sorveglianza e le persone incaricate dell'intervento. 21)22)

(5/bis)  In tutti i casi di applicazione della deroga prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conervazione degli uccelli selvatici , deve essere garantito che il totale dei prelievi venatori autorizzati, per ciascuna specie protetta, non superi il tetto di piccole quantità, fissato in base a rigorosi dati scientifici per la rispettiva specie per tutto il territorio nazionale.23) 

(5/ter)  L'Osservatorio faunistico provinciale garantisce, mediante adeguati controlli, che i provvedimenti di prelievi in deroga vengano applicati correttamente. A tal fine si avvale del Corpo forestale provinciale e degli agenti venatori.23) 

(6)  Le deroghe di cui al comma 5 non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.24) 25)

massimeCorte costituzionale - sentenza 12 dicembre 2012, n. 278 - Caccia - specie cacciabili - periodi di caccia - modalità della caccia - competenza statale
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 16 luglio 2009, n. 270 - Piano di abbattimento di marmotte - eccezionalità della norma - difetto di istruttoria e di motivazione
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 387 del 19.11.2008 - Caccia - prelievi venatori in deroga - disciplina dei giardini zoologici - competenza statale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 348 del 27.10.2008 - Caccia degli stambecchi - provvedimento di autorizzazione al prelievo - presupposto di una “accertata consistenza soddisfacente"
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 187 del 22.05.2007 - Caccia - piano di abbattimento di marmotte - autorizzazione illegittima
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 448 del 14.12.2006 - Piano di abbattimento di marmotte - natura eccezionale della norma - richiede adeguata istruttoria
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 320 del 26.07.2006 - Caccia - controllo degli stambecchi - autorizzazione all'abbattimento di capi maschi giovani
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 577 del 20.12.1990 - Previsione di specie cacciabili non contemplate dalla normativa statale
10)
Le lettere b) ed e) dell'art. 4, comma 1, sono state così sostituite dall'art. 2, comma 2, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
6)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 278 del 12 dicembre 2012, ha dichiarato illegittimi: l'art. 2, comma 1, limitatamente alle parole „e i picconi domestici inselvatichiti“; l'art. 4, comma 1, lettere b) ed e), numeri 1) e 2); l'art. 4, comma 1/bis limitatamente alla caccia alle lepre ed al merlo così come il secondo periodo; l'art. 13, comma 1, e l'art. 29, comma 3.
11)
La lettera b) dell'art. 4, comma 1, è stata infine poi sostituita dall'art. 11, comma 1, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7.
12)
I numeri 1 e 2 dell'art. 4, comma 1, lettera e), sono abrogati dall'art. 11, comma 2, della L.P. 15 maggio 2013, n.7.
13)
Le lettere g) e h) sono state aggiunte dall'art. 11, comma 3, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7.
14)
L'art. 4, comma 1/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 3, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
15)
L'art. 4, comma 1/bis, è stato così sostituito dall'art. 11, comma 4, della L.P. 15 maggio 2013, n.7.
16)
L'art. 4, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 17, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8, e successivamente abrogato dall'art. 20, comma 1, lettera b), della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
17)
L'art. 4, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 36, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2015, n. 18.
18)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
19)
Il comma 3/bis è stato inserito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
3)
L'art. 2, comma 20, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, ha sostituito la denominazione „direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979“ con la denominazione „direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici“.
20)
La lettera oa) dell'art. 4, comma 5, è stata inserita dall'art. 19, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
21)
L'art. 4, comma 5, è stato sostituito dall'art. 3, comma 3, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
22)
L'art. 4, comma 5, è stato dichiarto costituzionalmente illegittimo con sentenza 19 novembre 2008, n. 387, nella parte in cui non prevede che nel provvedimento di deroga siano indicate la tipologia e le ragioni della deroga. In questo senso è stata poi inserita la lettera oa).
23)
I commi 5/bis e 5/ter dell'art. 4 sono stati inseriti dall'art. 19, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n.4.
24)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
25)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 3, comma 4, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

II Regime di caccia

Art. 5 (Comprensori di gestione e di tutela della fauna selvatica)26) 

(1)  Tutto il territorio della provincia di Bolzano è suddiviso nei seguenti comprensori di gestione e di tutela della fauna selvatica, di seguito denominati "comprensori":

  1. riserve di caccia di diritto;
  2. riserve private di caccia;
  3. oasi di protezione;
  4. bandite;
  5. zone facenti parte della rete ecologica europea. 27)

(1/bis)  Salvo quanto previsto dall’articolo 11, l’esercizio della caccia nelle riserve di caccia di diritto e nelle riserve private di caccia è consentito solamente al titolare di un permesso di caccia per il relativo comprensorio. Per la caccia alle specie sottoposte alla pianificazione degli abbattimenti ai sensi dell’articolo 27 è inoltre necessaria un’autorizzazione speciale indicante per gli ungulati il genere e l’età nonché ulteriori presupposti della relativa specie. 28) 

(1/ter)  In caso di permesso rilasciato ai sensi dell’articolo 29, comma 2, e relativo incarico ai guardiacaccia e agli appartenenti al Corpo forestale provinciale con licenza di porto di fucile ad uso caccia valido nonché per gli interventi sulla fauna selvatica disposti secondo l’articolo 31, comma 4, i relativi provvedimenti sostituiscono il permesso di caccia e l’autorizzazione speciale. Qualora superfici di proprietà dell’Azienda provinciale Foreste e Demanio vengano date in concessione ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, a riserve di caccia confinanti, i relativi permessi di caccia e le autorizzazioni speciali hanno efficacia anche sul territorio dato in concessione. 29)

(2)  L'articolazione del territorio di cui al comma 1, la disciplina per l'accesso alla caccia e per il prelievo di cui agli articoli 25 e 27, nonché i criteri per la definizione, il risarcimento e la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica di cui all'articolo 36 e seguenti, sostituiscono, in provincia di Bolzano, la disciplina statale concernente la pianificazione faunistico-venatoria, la suddivisione territoriale e la determinazione della densità venatoria.

(3)  In caso di modifiche o rettifiche al numero, al confine o alla estensione delle riserve di caccia di diritto ai sensi degli articoli 7 e 10, il proprietario o conduttore di un fondo incluso nel perimetro di una delle riserve interessate, che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria può inoltrare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, all'assessore provinciale competente in materia di caccia richiesta motivata, che va decisa entro sessanta giorni.

(4)  La richiesta di cui al comma 3 è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria o quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate o di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, o quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale od ambientale.

(5)  Il divieto di caccia di cui al comma 3 è reso noto mediante l'apposizione di tabelle a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. In tali aree l'esercizio dell'attività venatoria è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, e non sono risarciti eventuali danni causati dalla fauna selvatica.30) 

26)
La rubrica è stata modificata dall'art. 4, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
27)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
28)
L'art. 5, comma 1/bis è stato inserito dall'art. 4, comma 3, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, e successivamente così sostituito dall'art. 26, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
29)
L'art. 5, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
30)
L'art. 5 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

Art. 6 (Riserve di diritto)

(1)  Sono costituite le riserve di diritto elencate nell'allegato alla presente legge.

Art. 7 (Suddivisione ed unione di riserve di diritto)   delibera sentenza

(1)  Al fine di garantire una più razionale gestione tecnico-amministrativa delle riserve di diritto ed una migliore disciplina dell'esercizio venatorio, il Presidente della giunta provinciale può con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta provinciale, e sentito l'Osservatorio faunistico, apportare modifiche al numero ed all'estensione delle riserve di diritto contenute nell'allegato alla presente legge e ciò allo scopo di operare rettifiche di confine o di superficie, di suddividere singole riserve di diritto ricavandone due o più di minori dimensioni e di riunire due o più riserve di diritto.31) 

(2)  Le riserve di diritto possono essere suddivise unicamente se hanno una superficie di almeno 5000 ettari. Le riserve di nuova istituzione devono avere una superficie non minore di 2000 ettari.

(3)  In caso di suddivisioni i confini delle istituende riserve devono essere stabiliti possibilmente in corrispondenza a incontestati confini catastali, comunali o frazionali, oppure secondo altri criteri giustificabili sotto l'aspetto orografico e venatorio.

(4)  I provvedimenti di cui al precedente primo comma, vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(5)  In caso di suddivisione il permesso di caccia per la riserva suddivisa vale solamente per la neocostituita riserva ricadente nella parte del territorio comunale, in cui il titolare del permesso ha la residenza anagrafica.

(6)  I titolari di permessi di caccia non residenti nella suddivisa riserva devono comunicare per iscritto all'Associazione di cui all'articolo 23 della presente legge, in quale neocostituita riserva intendono esercitare la caccia. Qualora la predetta comunicazione non pervenga all'Associazione nel termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione di cui al quarto comma, questa provvede ad assegnarli ad una delle neocostituite riserve tenendo conto della consistenza della fauna selvatica, del numero dei cacciatori e della superficie disponibile.

(7)  In caso di fusione di due o più riserve in una unica riserva i permessi di caccia dei titolari delle riserve riunite valgono per tutto il territorio della neocostituita riserva.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 155 del 25.05.2000 - Caccia - suddivisione delle riserve di diritto - facoltà discrezionale del Presidente della Giunta provinciale
31)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

Art. 8 (Riserve private di caccia)  

(1)  Le concessioni di riserve private di caccia esistenti all'entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla loro estensione, possono essere rinnovate di volta in volta dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia per un periodo di sei anni, sempre che la riserva sia stata amministrata regolarmente.

(2)  All'atto del rinnovo della concessione i terreni estranei inclusi nella riserva privata di caccia, nonché, con il consenso del proprietario e per la formazione di confini di caccia tecnicamente più adatti o facilmente individuabili nel territorio, anche terreni confinanti possono essere aggregati alla riserva o tolti dalla stessa, operando arrotondamenti di superficie fino ad un massimo del 5%. La riserva privata di caccia è gestita dai proprietari del terreno o dai suoi possessori, secondo le condizioni contenute nell'atto di concessione. In particolare devono essere garantite una costante ed efficace vigilanza nel comprensorio, nonché la delimitazione dei confini con idonee tabelle perimetrali.2) 

(3)  Il rinnovo delle concessioni di riserve private di caccia può essere negato e la concessione può essere revocata, qualora la gestione risulti contrastante con le disposizioni vigenti in materia di caccia o per il mancato pagamento della tassa di concessione oltre 90 giorni dalla diffida.

(4)  La revoca è disposta con decreto dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia. In caso di mancato rinnovo o di revoca della concessione, il territorio della riserva privata di caccia viene aggregato alla o alle riserve di diritto confinanti come indicato nell'allegato alla presente legge.

(5)  Le riserve private di caccia esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono specificate per estensione e denominazione nell'elenco allegato alla presente legge.

(6)  Le riserve private di caccia possono essere date in subconcessione dal titolare della concessione. I relativi atti diventano efficaci con l'approvazione da parte dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia.

(7)  Ove il rinnovo della concessione di una riserva privata di caccia venga richiesto da più proprietari di terreni, deve essere nominato un rettore, quale unico responsabile verso l'autorità. Possono nominare un rettore anche quei titolari di concessioni che non intendono nè gestire di persona la riserva privata di caccia nè darla in subconcessione. La nomina del rettore deve essere comunicata entro 30 giorni per iscritto all'ufficio provinciale competente in materia di caccia.32) 

2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
32)
L'art. 8 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

Art. 9 (Oasi di protezione)

(1)  Nelle oasi di protezione l’esercizio della caccia è vietato. Nei biotopi protetti con un’estensione superiore a dieci ettari oppure nei biotopi protetti direttamente confinanti con la bandita del Parco Nazionale dello Stelvio sono consentiti il controllo degli ungulati cacciabili entro i limiti del piano di abbattimento di cui all’articolo 27 nonché l’abbattimento della volpe.33) 34)

[(1/bis)  L’assessore provinciale competente in materia di caccia, sentiti l’Osservatorio faunistico e la Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, può consentire nelle oasi di protezione l’abbattimento di determinate specie di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, per motivi biologici e igienico-sanitari e per prevenire danni alle colture agricole-forestali ed al patrimonio ittico.] 35)

(2)  Ai sensi della presente legge sono oasi di protezione i biotopi protetti in base alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche. Lungo le rotte di migrazione dell’avifauna la Giunta provinciale istituisce oasi di protezione per contribuire al mantenimento ed alla cura, in base alle esigenze ecologiche, degli habitat dell’avifauna.33) 36)

(3)  I territori demaniali affidati all'Azienda provinciale foreste e demanio costituiscono oasi di protezione ai sensi dellalegge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e sono dalla medesima disciplinati anche per quanto concerne la gestione venatoria.

33)
I commi 1 e 2 dell'art. 9, sono stati modificati dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
34)
L'art. 9, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 33, comma 2, della L.P. 12 maggio 2010, n. 6.
35)
L'art. 9, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 33, comma 3, della L.P. 12 maggio 2010, n. 6, e poi dichiarato costituzionalemente illegittimo con sentenza 18 aprile 2011, n. 151.
36)
L'art. 9, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 33, comma 4, della L.P. 12 maggio 2010, n. 6.

Art. 9/bis (Zone facenti parte della rete ecologica europea)

(1)  Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui all'articolo 4, comma 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici 3)  e le zone speciali di conservazione (ZSC) di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, classificate o designate come tali, costituiscono zone facenti parte della rete ecologica europea.

(2)  Le zone di cui al comma 1 fanno parte di una delle quattro categorie di comprensorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d).

(3)  Nelle zone facenti parte della rete ecologica europea è vietato ogni tipo di caccia all'avifauna migratoria nonché con bossoli in materiale plastico. Se trattasi di zone umide, è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle stesse, fatta eccezione per le munizioni nichelate. L'assessore provinciale competente in materia di caccia, su proposta dell'Osservatorio faunistico provinciale, può estendere il divieto di prelievo anche ad altre specie di fauna selvatica di cui all'articolo 4, comma 1, nonché disporre ulteriori limitazioni o divieti in merito ai mezzi e ai periodi di caccia.

(4)  Qualora le zone facenti parte della rete ecologica europea ricadano all'interno di oasi di protezione o di bandite, si applicano le norme più restrittive fissate per tali aree protette o previste dai rispettivi strumenti di pianificazione.37) 

3)
L'art. 2, comma 20, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, ha sostituito la denominazione „direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979“ con la denominazione „direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici“.
37)
L'art. 9/bis è stato inserito dall'art. 5, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 10 (Bandite)

(1)  Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l'Associazione di cui all'articolo 23 della presente legge, nonché i proprietari dei rispettivi terreni o anche su richiesta della stessa e delle riserve private di caccia, possono essere costituiti in bandita i territori che offrono favorevoli risorse pabulari per determinate specie selvatiche o particolari condizioni per la sosta invernale delle stesse.

(2)  Nelle bandite è vietata la caccia ed ogni altra attività che possa recare danno o disturbo alla fauna selvatica.

(3)  Bandite di diritto sono le zone del Parco Nazionale dello Stelvio. In caso di modifica dell'estensione del parco, apportata ai sensi dell'articolo 3 delD.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, con la procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, possono essere costituite nuove riserve di diritto ed operate rettifiche di superficie e confine alle riserve di diritto confinanti.

III Esercizio di caccia

Art. 11 (Esercizio di caccia)

(1)  Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 14.

(2)  Ogni altro modo di abbattere o catturare fauna selvatica è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

(3)  È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica per abbatterla o catturarla.

(4)  La fauna selvatica abbattuta o catturata nel rispetto della legge appartiene a colui che l'ha abbattuta o catturata.

(5)  La fauna selvatica cacciabile abbattuta o catturata illegalmente appartiene al gestore del comprensorio a cui essa è stata sottratta. Chiunque rinvenga fauna selvatica morta, ammalata o ferita, deve darne comunicazione entro 24 ore al gestore del relativo comprensorio.38) 

(5/bis)  In caso di rinvenimento di uccelli ammalati o feriti appartenenti alle specie protette elencate negli allegati I e II della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il gestore del relativo comprensorio provvede alla consegna degli stessi ad un centro di recupero dell'avifauna autoctona a tal fine autorizzato, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controlli veterinari. 39) 

(5/ter)  Sul destino dei mammiferi selvatici trovati ammalati o feriti dispone il gestore del relativo comprensorio. Per una loro eventuale detenzione, anche ai fini di cura e di riabilitazione, è tuttavia necessaria un'apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, con la quale può essere disposta la successiva reintroduzione della specie interessata nel suo ambiente naturale.40) 

(5/quater)  Le specie di fauna selvatica non cacciabili trovate morte devono essere denunciate all'ufficio provinciale competente in materia di caccia o al posto di custodia ittico-venatoria territorialmente competente o ancora al presidente distrettuale dell'associazione affidataria della gestione delle riserve di diritto, che rilasciano il certificato d'origine ai sensi dell'articolo 22, comma 3, fatta salva la richiesta dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia di consegna delle stesse per scopi didattici o di documentazione.41) 

(5/quinquies)  Gli eventuali trofei di ungulati abbattuti o catturati illegalmente, trovati morti o uccisi secondo le modalità di cui all'articolo 17, commi 2 e 2/bis, se ritenuti idonei per l'esame venatorio o per la preparazione degli aspiranti cacciatori e guardiacaccia, devono essere consegnati, su richiesta, all'ufficio provinciale competente in materia di caccia. Se ritenuto opportuno, l'ufficio può cedere detti trofei nonché le carcasse delle specie non cacciabili richieste ai sensi del comma 5/quater o ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), all'Azienda provinciale foreste e demanio o all'associazione di cui all'articolo 23.42) 

(6)  La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della relativa licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria, prescritte dalle norme statali e abbia pagato la tassa di concessione governativa. 43) 

(7)  Per l'esercizio venatorio è comunque necessario essere muniti di tutti i documenti richiesti, i quali devono essere esibiti, a richiesta, agli agenti di vigilanza venatoria.

(8)  Durante il primo anno successivo al rilascio del primo permesso di caccia per una riserva di caccia di diritto, il cacciatore può esercitare la caccia solo se accompagnato da cacciatore munito da almeno tre anni di un permesso di caccia valido per la rispettiva riserva o da una persona in possesso dell'abilitazione di agente venatorio e competente per la relativa riserva. È esclusa da tale prescrizione la caccia alla fauna selvatica non soggetta al piano di abbattimento di cui all'articolo 27.44) 

(9)  Non sono considerati esercizio di caccia la ricerca autorizzata di fauna selvatica cacciabile ferita nonché l'uccisione ovvero l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile da parte degli organi di sorveglianza di cui all'articolo 31 e da parte dei cacciatori, in stato di manifesta necessità.45) 

38)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e successivamente modificato dall'art. 2 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4, e dall 'art. 6, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
39)
L'art. 11, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, successivamente sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8, ed infine così modificato dall'art. 18, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
40)
Il comma 5/ter è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
41)
Il comma 5/quater è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
42)
Il comma 5/quinquies è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
43)
Lart. 11, comma 6 è stato  prima sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23. Inoltre ai sensi dell'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, in ogni articolo di questa legge le parole "licenza di porto d'armi" sono sostituite dalle parole "licenza di porto di fucile".  Infine è stato così modificato dall'art. 20, comma 2, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
44)
Il comma 8 è stato sostituito dall'art. 6, comma 3, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
45)
Il comma 9 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e modificato dall'art. 6, comma 4 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 12 (Esame venatorio)

(1)  Il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio, necessario, ai sensi delle vigenti norme statali, per il rilascio della prima licenza di porto di fucile e per il rinnovo della stessa in caso di revoca, viene rilasciato dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia alle persone, che hanno compiuto i 18 anni ed hanno superato l'esame venatorio.

(2)  Il certificato di abilitazione di cui al precedente comma viene rilasciato inoltre a coloro che hanno sostenuto un esame equivalente fuori della provincia e dimostrato di possedere, con un esame suppletivo, sufficiente conoscenza delle leggi sulla caccia vigenti in provincia, nonché sulle specie di fauna selvatica sottoposte alla pianificazione degli abbattimenti.

(3)  L'esame venatorio, nonché quello suppletivo di cui al precedente comma, vanno sostenuti davanti ad una commissione nominata dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore competente, per la durata di cinque anni e che si compone di:

  1. un funzionario appartenente alla VIII qualifica funzionale in qualità di presidente;
  2. tre esperti in materia di caccia;
  3. due esperti in zoologia applicata alla fauna selvatica.

(4)  La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso al gruppo linguistico ladino.

(5)  Funge da segretario della commissione un impiegato dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia.

(6)  La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno quattro membri e cioè del presidente e tre commissari. In caso di assenza del presidente la carica viene assunta dal commissario più anziano.

(7)  In deroga alle disposizioni di cui al comma 6, per la prova pratica di tiro la commissione è validamente costituita con la presenza del presidente o del suo sostituto e di un membro della commissione e può eventualmente comprendere le nozioni di cui al comma 8, lettera c).46) 

(8)  Le materie d'esame sono:

  1. le specie di fauna selvatica locale, il loro habitat e le malattie più importanti;
  2. nozioni sulla normativa vigente in materia di caccia;
  3. nozioni sulle armi e munizioni da caccia e loro uso;
  4. nozioni generali sulla tutela della natura e delle colture agricolo-forestali, sui cani da caccia e sulle tradizioni venatorie.

(9)  Le modalità dell'esame vanno fissate in modo dettagliato con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.47) 

46)
Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
47)
L'art. 12 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

Art. 13 (Tesserino di caccia)   delibera sentenza

[(1)  Nella provincia di Bolzano il tesserino di caccia previsto dalla normativa statale è sostituito dai permessi di caccia di cui all’articolo 25, che consentono l’esercizio della caccia sia in forma vagante che mediante appostamento fisso.] 6)

(2)  Per l'esercizio dell'attività venatoria in zone ove è prevista l’opzione della forma di caccia, l'ufficio provinciale competente in materia di caccia rilascia gratuitamente il tesserino di caccia previsto dalla normativa nazionale.

(3)  Nel tesserino di cui al comma 2 è indicata la forma di caccia prescelta.48) 

massimeCorte costituzionale - sentenza 12 dicembre 2012, n. 278 - Caccia - specie cacciabili - periodi di caccia - modalità della caccia - competenza statale
6)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 278 del 12 dicembre 2012, ha dichiarato illegittimi: l'art. 2, comma 1, limitatamente alle parole „e i picconi domestici inselvatichiti“; l'art. 4, comma 1, lettere b) ed e), numeri 1) e 2); l'art. 4, comma 1/bis limitatamente alla caccia alle lepre ed al merlo così come il secondo periodo; l'art. 13, comma 1, e l'art. 29, comma 3.
48)
L'art. 13 è stato prima sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e poi dall'art. 2, comma 5, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 14 (Mezzi di caccia)

(1)  Nei territori di caccia della provincia è consentito l'uso ed il trasporto delle seguenti armi da sparo e tipi di munizione per l'uso caccia:

  1. tutti i fucili a canna ad anima liscia fino a due colpi, di calibro non superiore al 12;
  2. tutti i fucili a canna rigata, ivi compresa la carabina, di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri;
  3. i fucili da caccia combinati, cioè a due o tre canne di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12, nonché una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

(2)  Può essere altresì consentito l'uso di trappole a cassetta per la cattura di predatori nel rispetto dei tempi e delle modalità eventualmente disposti dall'assessore provinciale competente in materia di caccia.49) 

(3)  Il titolare della licenza di porto di fucile per uso caccia è autorizzato a portare durante l'esercizio venatorio, oltre alle armi da sparo consentite ed ai cani, anche utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

(4) 50) 

49)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e sostituito dall'art. 8 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
50)
Abrogato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

Art. 15 (Divieti)  

(1)  È vietato a chiunque:

  1. l'esercizio della caccia nei giardini pubblici, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;
  2. l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dall'autorità militare o dove esistono monumenti nazionali: tutte queste zone devono essere chiaramente delimitate da tabelle perimetrali;
  3. l'esercizio della caccia nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade car-rozzabili, eccettuate le strade poderali, interpoderali e forestali nonché le piste ciclabili. Detto divieto non si applica agli organi di vigilanza venatoria in possesso dell'abilitazione di agente venatorio in caso di abbattimento di specie cacciabili ai fini del controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 29, comma 2, o degli abbattimenti di cui all'articolo 32, comma 8, nonché nell'esercizio dell'attività di prevenzione di eventuali incidenti con la fauna lungo vie di comunicazione pubblica. Per tali interventi, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera g) e all'articolo 14, comma 1, la singola specie selvatica può essere abbattuta anche con munizione spezzata o con fucili di calibro e con tipi di munizione non consentiti per l'esercizio venatorio. Su richiesta motivata da parte dell'interessato, l'ufficio provinciale competente in materia di caccia può autorizzare i motulesi all'esercizio della caccia nelle zone di rispetto di cui alla presente lettera, specificando le relative località; 51)
  4. distruggere intenzionalmente o raccogliere nidi e uova di uccelli selvatici. È, inoltre, proibito prendere e detenere piccoli di fauna selvatica, salvo che per sottrarli a sicura morte. In quest'ultimo caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, commi 5/bis e 5/ter. Ove non sia possibile una loro reimmissione in un comprensorio e nel caso in cui la fauna selvatica raccolta possa essere utilizzata a scopi didattici, questa, su richiesta, deve essere consegnata all'ufficio provinciale competente per la caccia; 52)
  5. e) usare richiami vivi oppure acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono;
  6. usare volatili vivi nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;
  7. usare munizione spezzata nel tiro agli ungulati nonché fucili a canna rigata di calibro inferiore a millimetri 6,5 nella caccia al cervo; questi divieti non sussistono qualora sia necessario un ulteriore colpo per finire l'animale ferito;
  8. avvelenare fauna selvatica;
  9. collocare ogni genere di lacci e trappole con esclusione dei mezzi di cui all'articolo 14, secondo comma;
  10. usare sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno. Questo divieto non trova applicazione per interventi di censimento, monitoraggio e dissuasione della fauna selvatica da parte degli organi di vigilanza venatoria; 53)
  11. usare ricetrasmettitori  o foto-videotrappole durante l'esercizio della caccia ed in particolare per scovare la fauna selvatica; 54)
  12. l’esercizio della caccia agli ungulati con l'impiego del cane segugio, fatta eccezione, in caso di cervidi e del cinghiale, di battute di caccia organizzate dal gestore del relativo comprensorio o autorizzate ai sensi dell’articolo 29, comma 2, con l'impiego di idonei cani da cerca o segugi a zampa corta; 55)
  13. mettere in pericolo il bestiame al pascolo attraverso l'esercizio della caccia - in particolare di quella con i cani - ed attraverso le battute;
  14. praticare la caccia usando sostanze gassose od esplodenti, corrente elettrica o sostanze inebrianti o paralizzanti;
  15. ogni genere d'uccellagione;
  16. l’esercizio della caccia con l’impiego di falconiformi, di fucili a canna rigata semiautomatici o automatici, della balestra, dell’arco, di fionde, di armi ad aria o gas compressi nonché di fucile con canna ad anima liscia, a ripetizione o semiautomatico, che non sia limitato con apposito accorgimento tecnico all'utilizzazione di non più di due colpi; 56)
  17. l'esercizio della caccia nei centri di allevamento di fauna selvatica, fatte salve la cattura e l'uccisione di cui all'articolo 19, comma 6, nonché nei fondi chiusi da muro, da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20 o ancora da corsi o specchi d'acqua perenni, il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e larghezza di almeno metri 3. Questo divieto non sussiste per i terreni ad uso agricolo e forestale recintati allo scopo di evitare danni provocati da fauna selvatica. I fondi chiusi esistenti o che si intendono istituire devono essere comunicati all'ufficio provinciale competente in materia di caccia. I proprietari e gli affittuari dei fondi chiusi devono apporre a loro carico adeguate tabelle perimetrali; 57)
  18. l'esercizio della caccia su terreni agricoli prima e durante il raccolto, se da detto esercizio potessero derivare danni;
  19. l'esercizio venatorio con l'impiego di armi a canne corte, con cartucce a percussione anulare e con cartucce a palla asciutta per fucile a canna liscia nonché con armi da sparo munite di silenziatore;
  20. cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
  21. 58)59)

(2)  È fatto inoltre obbligo a chiunque di osservare i divieti per quanto concerne l'uso e l'impiego delle armi da sparo e relative munizioni, disposti dalla vigente normativa statale.

(3)  L'assessore provinciale competente in materia di caccia, è autorizzato a permettere in determinati casi a persone nominativamente designate l'uso dei mezzi di cui alla lettera k), nonché, sentito l'Osservatorio faunistico, l'uccellagione e la raccolta di uova ad istituti o personale scientificamente qualificato ed ai soli scopi scientifici.60) 

51)
La lettera c) dell'art. 15 è stata sostituita dall'art. 9 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
52)
La lettera d) dell'art. 15 è stata sostituita dall'art. 9 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
53)
La lettera j) dell'art. 15 è stata sostituita dall'art. 9 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
54)
La lettera k) dell'art. 15, comma 1, è stata così modificata dall'art. 20, comma 3, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
55)
La lettera l) dell'art. 15 è stata prima sostituita dall'art. 9 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, e poi dall'art. 2, comma 6 della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
56)
La lettera p) dell'art. 15, comma 1 è stata prima sostituita dall'art. 2, comma 6, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, e successivamente così modificata dall'art. 20, comma 4, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
57)
La lettera q) dell'art. 15 è stata sostituita dall'art. 9 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
58)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
59)
La lettera u) dell'art. 15, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 20, comma 5, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8, e successivamente abrogata dall'art. 21, comma 1, lettera b), della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
60)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

Art. 16 (Passaggio d'emergenza e di comodo e inseguimento di fauna selvatica)

(1)  Qualora i titolari di un permesso di caccia possono raggiungere un comprensorio solo percorrendo strade eccessivamente lunghe o disagiate, mediante un passaggio d'emergenza o di comodo può essere consentito il passaggio attraverso l'altrui riserva. Nel caso in cui fosse necessario, può essere parimenti consentita la ricerca di fauna selvatica colpita oltre i confini del comprensorio. Le modalità di utilizzo del passaggio d'emergenza e di comodo, nonché i casi ammissibili all'inseguimento di fauna selvatica vengono determinati con regolamento d'esecuzione.

Art. 17 (Comportamento nel comprensorio)

(1)  A chi non è in possesso di alcun permesso di caccia è vietato adescare, utilizzando pastura, la fauna selvatica e toccare i piccoli nati, molestare e inseguire la fauna selvatica. Salvo che per il monitoraggio disposto dagli organi venatori di cui al titolo VI, è vietato adescare mediante somministrazione di foraggio i grandi predatori. I titolari di un permesso di caccia devono comunicare entro 24 ore l’avvistamento e gli indici di presenza dell’orso e del lupo all’ufficio provinciale competente in materia di caccia. 61)

(2)  Nel caso in cui della fauna selvatica, lungo strade di uso pubblico, per caso fortuito o di forza maggiore, venga investita e uccisa, o anche solamente ferita, quale diretta conseguenza della circolazione dei veicoli, il conducente del veicolo investitore deve dare comunicazione del fatto entro 24 ore al gestore del comprensorio competente, all'agente venatorio o agli appartenenti al Corpo forestale provinciale 62); nel primo  caso la spoglia della fauna selvatica appartiene al conducente del veicolo investitore, mentre eventuali trofei di ungulati devono, se ritenuti idonei per scopi didattici, su richiesta essere consegnati all'ufficio provinciale competente in materia di caccia. 63)

(2/bis)  Qualora il conducente del veicolo di cui al comma 2 non si avvalga della facoltà ivi prevista ed in caso di fauna selvatica uccisa dal treno, la carcassa delle specie cacciabili e l'eventuale trofeo appartengono al gestore del comprensorio in cui la stessa viene trovata.64) 

(3)  È fatto divieto alle persone estranee di salire su appostamenti ed altane, la costruzione dei quali è sempre subordinata al consenso del proprietario del terreno.

61)
Art. 17, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 7, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, successivamente modificato dall'art. 20, comma 6, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8, e dall'art. 18, comma 2,della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
62)
Nell'intero testo della legge le parole „organi di polizia forestale“ sono stati sostituito dalle parole „appartenenti al Corpo forestale provinciale“, dall'art. 5, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
63)
L'art. 17, comma 2, è stato così modificato dall'art. 20, comma 7, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
64)
Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 10 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

IV Detenzione e commercio di fauna selvatica

Art. 18 (Cattura e utilizzazione di fauna selvatica)

(1)  L'assessore provinciale competente in materia di caccia, previo parere dell'Osservatorio faunistico, può accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti e laboratori scientifici dei giardini zoologici e parchi naturali e dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia il permesso di catturare e utilizzare, dietro osservanza delle condizioni imposte, esemplari di determinate specie di mammiferi.65) 

(2)  È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne immediatamente notizia all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 9)  od al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale a sua volta provvede ad informare il predetto Istituto.

65)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
9)
L'art. 2, comma 19, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, ha sostituito la denominazione „Istituto nazionale per la fauna selvatica“ con la denominazione „Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientanle“.

Art. 19 (Centri di allevamento di fauna selvatica)    delibera sentenza

(1)  Agli effetti della presente legge vengono considerati centri di allevamento di fauna selvatica le superfici di terreno recintato entro le quali viene tenuta la fauna selvatica a scopo di studio, di tutela faunistica, di ripopolamento od alimentare.

(2)  I centri devono essere completamente isolati dai terreni contigui in modo da impedire sia l'ingresso che la fuoriuscita di fauna selvatica, fatta eccezione per i volatili. Nel centro possono essere tenute solo quelle specie selvatiche che in esso trovano il biotopo loro confacente, nonché sufficienti risorse foraggere naturali e possibilità di pastura artificiale.

(3)  La costruzione dei centri è subordinata all'autorizzazione dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentito l’ispettorato forestale territorialmente competente. Considerando le specie di fauna selvatica e tenuto conto della grandezza e delle caratteristiche del recinto, l’ufficio determina specificatamente quale e quanta fauna selvatica possa contenere il singolo centro, sempreché questo non pregiudichi notevolmente l'esercizio venatorio nelle riserve circostanti. Se per la gestione del centro ai sensi del comma 2 si rendesse necessario il rafforzamento della recinzione, l'autorizzazione è rilasciata, previo parere non vincolante della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio, dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia, e questa sostituisce qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge vigente in materia di tutela del paesaggio. La valutazione tiene conto degli obblighi di cui alla direttiva 43/92/CEE del Consiglio della Comunità europea del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nonché alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.66) 

(4)  L'autorizzazione viene revocata quando viene a mancare uno dei presupposti di cui al secondo e terzo comma.

(5)  Le persone a cui viene accordata l'autorizzazione di costruire e gestire un centro hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia, nel quale deve essere annotata ogni entrata ed ogni uscita di fauna selvatica, nonché la sua provenienza. Al personale di sorveglianza di cui all'articolo 31 è data, inoltre, facoltà di prendere visione del registro e di effettuare controlli nel centro.

(6)  Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera q), è vietato l'esercizio della caccia nei centri di allevamento di fauna selvatica. Nei centri di maggiore estensione gli eventuali abbattimenti, che si rendessero necessari per motivi igienico-sanitari o socio-biologici, possono essere attuati solo in presenza di un organo di vigilanza venatoria ed esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3, se munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia e della copertura assicurativa prescritta dall'articolo 11, comma 6, o da un cacciatore a tal fine autorizzato dall'ufficio competente in materia di caccia.67)

(6/bis)  Nei centri di allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare non sono considerate esercizio venatorio la cattura e l'uccisione della fauna, ivi detenuta, da parte del titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3 o di un cacciatore a tal fine autorizzato dall'ufficio competente in materia di caccia.68) 

(7) 69) 

(8)  Per la realizzazione e la gestione di centri di recupero degli uccelli e dei mammiferi autoctoni protetti da parte di persone a tal fine autorizzate ai sensi del comma 3 ed aventi particolare conoscenza in questo settore, la Giunta provinciale può concedere contributi fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento. 70) 

(9)  L’autorizzazione di cui al comma 3 sostituisce la definizione del carico di erbivori nonché la fissazione del periodo di pascolo e l’autorizzazione all’esercizio del pascolo nel bosco ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 23, comma 1, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.71)

(10)  L’ufficio provinciale competente in materia di caccia può comunque autorizzare i titolari di un permesso di caccia per il comprensorio in cui si trova il centro, a prelevare gli ungulati selvatici cacciabili introdottisi in un centro di allevamento, stabilendo le modalità dell’intervento. 71)

massimeDelibera N. 531 del 01.03.2004 - Modalità dei controlli a campione sulla liquidazione di agevolazioni economiche nei settori della caccia e della pesca
massimeDelibera N. 3944 del 07.09.1998 - Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione e la gestione di centri di recupero dell'avifauna autoctona (modificati con delibera n. 4723 del 3.11.1999)
66)
L'art. 19, comma 3, è stato prima modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e poi così sostituito dall'art. 2, comma 8, della L.P. 14 dicembre 2011, n. 14.
67)
Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
68)
Il comma 6/bis è stato inserito dall'art. 40 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9, e sostituito dall'art. 11, comma1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
69)
Abrogato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
70)
L'art. 19, comma 8 è stato aggiunto dall'art. 11, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, e successivamente così sostituito dall'art. 26, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
71)
L'art. 19, commi 9 e 10, sono stati inseriti dall'art. 2, comma 9 della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 19/bis (Detenzione di uccelli a scopo ornamentale ed amatoriale)   delibera sentenza

(1)  Il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia può autorizzare l'allevamento in cattività, l'esposizione, l'interscambio e la commercializzazione di uccelli di fauna autoctona appartenenti alle famiglie dei fringillidi, degli emberizidi e dei ploceidi nonché di volatili esotici a scopo ornamentale ed amatoriale. L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni e prevedere controlli anche mediante l'inanellamento degli esemplari detenuti.

(2)  I criteri e le modalità per il rilascio e l'eventuale revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1, vengono definiti dalla Giunta provinciale, che fissa il termine entro il quale coloro che si trovano in possesso dei volatili di cui al comma 1 devono denunciarli all'ufficio provinciale competente in materia di caccia. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.72) 

(3)  Non è soggetta all'autorizzazione di cui al comma 1 la commercializzazione e la detenzione di volatili esotici di comune diffusione, facilmente riproducibili in cattività e stabiliti come tali dalla Giunta provinciale.73) 

massimeDelibera 7 marzo 2017, n. 248 - Determinazione delle specie di uccelli esotici di comune diffusione e facilmente riproducibili in cattività, per le quali non sussiste l’obbligo dell’autorizzazione per la commercializzazione e la detenzione
72)
L'art. 19/bis è stato inserito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
73)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 12 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 19/ter (Giardini zoologici)  delibera sentenza

(1)  Ai fini della presente legge, per giardino zoologico si intende qualsiasi complesso permanente nel quale vengono tenuti a scopo di esposizione, per almeno sette giorni all'anno, animali vivi di specie selvatiche autoctone, ivi comprese quelle di cui alla legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche. Sono esclusi dalla presente disciplina i circhi, i negozi di animali da compagnia, i centri di recupero della fauna selvatica nonché le strutture che detengono specie di uccelli e mammiferi selvatici allevati per fini zootecnici e agroalimentari.74)

[(2)  I giardini zoologici devono:

  1. partecipare a ricerche da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie o ad azioni di formazione nelle pertinenti tecniche di conservazione o a scambi di informazioni sulla conservazione delle specie o, se del caso, sull'allevamento in cattività, sul ripopolamento o sulla reintroduzione di specie nella vita selvatica;
  2. promuovere l'educazione e la sensibilizzazione del pubblico in materia di conservazione della biodiversità, fornendo in particolare informazioni sulle specie esposte e sui loro habitat naturali;
  3. sistemare gli animali in condizioni volte a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo anche ad un arricchimento specifico delle zone recintate sotto il profilo della specie, e mantenere un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l'attuazione di un programma articolato di trattamenti veterinari preventivi e curativi e fornendo una corretta alimentazione;
  4. adottare misure idonee a impedire la fuga degli animali, per evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e per impedire il diffondersi di parassiti provenienti dall'esterno;
  5. tenere registri aggiornati degli ospiti del giardino zoologico, per le singole specie.]74)

(3)  La gestione di giardini zoologici è soggetta a licenza. La licenza contiene le condizioni volte a far osservare i requisiti di cui al comma 2. Per i fini di cui al comma 7, chi richiede una licenza, prima del suo rilascio deve prestare idonea garanzia sotto forma di una somma di denaro, di titoli di stato, di un libretto di deposito di risparmio o di una fideiussione bancaria vincolata a favore della Provincia autonoma di Bolzano, la cui entità viene stabilita con la licenza stessa.75)

(4)  Prima di concedere, negare, prorogare o modificare sensibilmente la licenza, l'Osservatorio faunistico provinciale verifica il possesso dei requisiti prescritti.75)

(5)  Se un giardino zoologico non è in possesso della licenza, è disposta la chiusura al pubblico.75)

(6)  In caso di inosservanza delle condizioni della licenza, la licenza è revocata ed è disposta la chiusura al pubblico, in tutto o in parte, del giardino zoologico ovvero è modificata la licenza, previa contestazione delle irregolarità e fissazione di un termine massimo di due anni per adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni della licenza stessa.75)

(7)  In caso di chiusura, in tutto o in parte, di un giardino zoologico, le specie detenute sono trasferite in una struttura adeguata, a spese del giardino zoologico stesso.

(8)  I giardini zoologici sono soggetti a sorveglianza, al fine di garantire il rispetto delle condizioni contenute nella licenza. A tal fine sono effettuate delle ispezioni con cadenza almeno annuale.

(9)  Nel rispetto di quanto disposto al comma 2, l'Osservatorio faunistico provinciale stabilisce per ogni singola specie i requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico nonché le modalità e gli obblighi per l'esercizio dei giardini zoologici.

(10)  I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adottati dall'assessore provinciale competente in materia di caccia, previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale. La sorveglianza dei giardini zoologici compete all'Osservatorio faunistico provinciale che, a tale fine, si avvale del Corpo forestale provinciale e del Servizio provinciale veterinario.

(11)  Per i giardini zoologici muniti di regolare licenza non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modifiche.76) 

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 387 del 19.11.2008 - Caccia - prelievi venatori in deroga - disciplina dei giardini zoologici - competenza statale
74)
I commi 1 e 2 dell'art. 19/ter sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza 19 novembre 2008, n. 387. Il comma 1 è stato poi così sostituito dall'art. 2, comma 10, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
75)
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 3, 4, 5, e 6 con sentenza 19 novembre 2008, n. 387.
76)
L'art. 19/ter è stato inserito dall'art. 13 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, e così sostituito dall'art. 19, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 20 (Commercio di fauna selvatica)

(1)  Il commercio di fauna selvatica morta è consentito per i soli mammiferi ed a condizione che sia accertabile la loro provenienza.

(2)  I cacciatori hanno la facoltà di alienare fauna selvatica abbattuta nel rispetto della legge, qualora la provenienza della fauna selvatica sia documentata da un certificato di origine rilasciato dal gestore del competente comprensorio. Il certificato d'origine va applicato alla fauna selvatica per poterne accertare in ogni tempo la sua provenienza. L'acquirente deve conservare il certificato d'origine per almeno 6 mesi e mostrarlo agli organi di sorveglianza in caso di controlli.

(3)  La Giunta provinciale può emettere prescrizioni su come deve avvenire il controllo sul commercio di fauna selvatica.

(4)  La provenienza di fauna selvatica da territori fuori della provincia deve essere comprovata da fatture o da altri documenti identificativi.

Art. 21 (Immissione di fauna selvatica)

(1)  L'immissione di fauna selvatica viva, purché non estranea alle specie selvatiche già presenti nel territorio provinciale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e previa autorizzazione del direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia.

(2)  Senza apposita autorizzazione è vietato introdurre nel territorio della provincia fauna selvatica estranea alla fauna locale, salvo che si tratti di animali destinati a giardini zoologici, circhi equestri e mostre di animali o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento o al commercio per fini ornamentali e amatoriali. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Osservatorio faunistico, nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e sanitaria.77) 

77)
L'art. 21 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

Art. 22 (Imbalsamazione di fauna selvatica e conciatura)

(1)  Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione che per passatempo, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Giunta provinciale.

(2)  Presupposto per il conseguimento dell'autorizzazione è che il richiedente dichiari per iscritto di consentire ispezioni e controlli da parte del personale di vigilanza di cui all'articolo 31 nei locali destinati all'imbalsamazione, nonché nei locali ed alle apparecchiature di conservazione della fauna selvatica imbalsamata o da imbalsamare.

(3)  Fauna selvatica morta, anche non cacciabile, pellicce e trofei presi in consegna per essere conciati o allestiti devono essere muniti del certificato d'origine previsto all'articolo 20. Per le specie consegnate al Museo di Scienze Naturali della Provincia di Bolzano o all'ufficio provinciale competente in materia di caccia, la relativa annotazione sul registro di entrata sostituisce il certificato d'origine.78) 

(4)  Coloro che esercitano l'attività di impagliatore o di conciatore hanno l'obbligo di tenere un registro di entrata e di uscita, vidimato dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia, nel quale deve essere annotato ogni carico e scarico di fauna selvatica o di parti della stessa. Al personale di vigilanza di cui all'articolo 31 è consentito in ogni tempo di prendere visione dei registri.

(5)  Ogni impagliatore e conciatore, che prenda in consegna fauna selvatica, la cui provenienza non venga dichiarata o non possa essere documentata, deve immediatamente informare un agente venatorio o gli appartenenti al Corpo forestale provinciale62)  e rifiutare il lavoro richiesto.2) 

(6)  Coloro che già esercitano un'attività di cui al primo comma hanno l'obbligo di inoltrare presso l'ufficio provinciale competente in materia di caccia, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione, corredata di una lista di quegli animali selvatici o parti di essi che al momento dell'inoltro della domanda si trovano nei locali di lavorazione, negli impianti frigoriferi ed in altri contenitori.

78)
Il comma 3 è stao integrato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
62)
Nell'intero testo della legge le parole „organi di polizia forestale“ sono stati sostituito dalle parole „appartenenti al Corpo forestale provinciale“, dall'art. 5, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

V Gestione delle riserve di diritto

Art. 23 (Gestione delle riserve di diritto)    delibera sentenza

(1)  Con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, la gestione delle riserve di diritto può essere affidata all'associazione dei cacciatori - in seguito detta Associazione - più rappresentativa nell'ambito della provincia, a vantaggio dei cacciatori iscritti e non iscritti. L'Associazione affidataria si avvale, nella gestione delle riserve, della collaborazione di eventuali altre associazioni di cacciatori costituite che rappresentino almeno il 15% dei cacciatori residenti in provincia e che contribuiscano alle spese di gestione in relazione al numero degli iscritti.

(2)  Presupposto per l'affidamento della gestione delle riserve di diritto, nonché per la collaborazione nella gestione stessa, è che le associazioni istituite per atto pubblico siano state riconosciute con deliberazione della Giunta provinciale associazioni venatorie a livello provinciale.

(3)  L'affidamento della gestione delle riserve di diritto può essere revocato per negligenza nella gestione da parte dell'Associazione o per inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di caccia. La revoca è disposta con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa.

(4)  La Giunta provinciale può concedere all'Associazione contributi fino al 70% delle spese per l'esercizio dei poteri conferitele. Su richiesta dell'interessato, il 50% del contributo concesso può essere erogato in forma di acconto non appena il relativo provvedimento è divenuto esecutivo.79) 

(5)  L'espletamento delle attribuzioni conferite all'Associazione ai sensi del comma 1 rappresenta un'attività di interesse pubblico. Gli organi centrali e periferici dell'Associazione sono obbligati ad esibire, su richiesta degli organi venatori di cui al titolo VI, tutti i documenti inerenti la gestione delle riserve di caccia di diritto e quelli relativi ai cacciatori titolari di un permesso di caccia.80) 

(6)  Le direttive per la gestione delle riserve di diritto vengono determinate con regolamento di esecuzione.

massimeDelibera 26 marzo 2012, n. 428 - Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi all’Associazione dei cacciatori ed alle sue strutture periferiche (modificata con delibera n. 1325 del 28.11.2017)
massimeDelibera N. 531 del 01.03.2004 - Modalità dei controlli a campione sulla liquidazione di agevolazioni economiche nei settori della caccia e della pesca
79)
Il comma 4 è stato integrato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
80)
Il comma 5 è stato sostituito dall'art. 14 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 24 (Controllo di legittimità)   delibera sentenza

(1)  L'Associazione può emanare, nel rispetto della presente legge, direttive per l'esercizio della caccia valide per tutte le riserve di diritto come pure in merito all'appartenenza della spoglia della fauna selvatica ungulata in esse abbattuta nel rispetto della legge. Tali direttive sono soggette al controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale. Per i provvedimenti aventi per oggetto le direttive di abbattimento, la quota d'ingresso, nonché il contributo annuale da versare all'Associazione dai non-soci, il controllo si estende al merito.

(2) 81) 

(3)  L'Associazione invia con lettera raccomandata all'ufficio provinciale competente in materia di caccia il provvedimento in duplice copia. Il controllo di cui al primo comma da parte della Giunta provinciale deve intervenire entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento. Trascorso detto termine il provvedimento si intende vistato, salvo che la Giunta provinciale non abbia comunicato eventuali modifiche o abbia respinto il provvedimento stesso.

(4)  Le prescrizioni derivanti o contenute nelle suddette direttive devono essere pubblicate nel periodico dell'associazione alla quale è affidata la gestione delle riserve di caccia di diritto ai sensi dell'articolo 23.82) 

(5)  I titolari di un permesso di caccia per una riserva di caccia di diritto e gli organi di amministrazione dell’Associazione di cui all’articolo 23 devono rispettare le direttive di cui al comma 1, divenute esecutive e pubblicate nella forma prescritta. 83) 

massimeDelibera N. 491 del 22.03.2010 - Disciplina dell'esercizio della caccia da parte dei responsabili dei posti di custodia ittico-venatoria
81)
Abrogato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
82)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
83)
L'art. 24, comma 5 è stato aggiunto dall'art. 15 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, e poi così sostituito dall'art. 11, comma 5, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7.

Art. 25 (Permessi di caccia)

(1)  L'esercizio della caccia nelle riserve di diritto è subordinato al possesso di uno dei seguenti permessi di caccia personali:

  1. permesso annuale:
  2. permesso d'ospite;
  3. permesso giornaliero e settimanale.

(2)  Hanno diritto al permesso annuale o d’ospite le persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 6, e che sono residenti nel territorio della relativa riserva di diritto o sono proprietari di una minima unità colturale sita nella riserva di caccia, oppure di una superficie boschiva o alpestre di almeno 50 ettari. I criteri e modalità per la definizione di queste aree di proprietà, la durata minima della residenza richiesta per il permesso annuale o di ospite, nonché il rilascio e la revoca dei permessi di caccia per le riserve di diritto sono stabiliti con regolamento di esecuzione. 84)

(3)  Per l'esercizio venatorio nelle riserve private di caccia, a meno che non si tratti del gestore, è necessario un permesso di caccia rilasciato dal gestore della riserva privata su moduli messi a disposizione dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia.

(4)  I permessi di caccia non sono trasferibili.

(5)  La perdita anche temporanea di uno dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, comporta comunque il venir meno del diritto al rilascio del permesso annuale o d'ospite.85) 

84)
L'art. 25, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
85)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

Art. 2681) 

81)
Abrogato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

Art. 27 (Piano d'abbattimento e mostra dei trofei)

(1)  La caccia agli ungulati selvatici - esclusi i cinghiali -, ai tetraonidi e alle coturnici è soggetta alla pianificazione degli abbattimenti.86) 

(1/bis)  Le riserve informano i cacciatori sull’attuazione dei piani di abbattimento. Ogni cacciatore deve informarsi sullo stato di attuazione dei piani di abbattimento prima di ogni uscita di caccia.  87)

(2)  La pianificazione degli abbattimenti si propone di favorire lo sviluppo e la conservazione di una buona fauna selvatica in equilibrio con la superficie e con le risorse foraggere del comprensorio, di perseguire un'armonica proporzione numerica fra i sessi ed una giusta struttura fra le classi sociali nel rispetto degli interessi dell'agricoltura e della selvicoltura.

(3)  Il controllo circa il rispetto dei piani di abbattimento e delle prescrizioni rilasciate ai sensi dell'articolo 24, viene effettuato alle mostre dei trofei, dove vanno esposti i trofei di tutta la fauna selvatica ungulata abbattuta l'anno precedente nelle riserve di diritto e nelle riserve private di caccia.

86)
L'art. 27, comma 1 è stato modificato dall'art. 16 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, e poi così sostituito dall'art. 19, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
87)
L'art. 27, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

VI Organi venatori

Art. 2881) 

81)
Abrogato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

Art. 29 (Controllo della fauna)    delibera sentenza

(1)  L'assessore provinciale competente in materia di caccia può vietare o limitare la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 4 della presente legge per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni stagionali o climatiche o per malattie o calamità naturali.

(2)  L'assessore provinciale competente in materia di caccia può permettere in ogni tempo la cattura o l'uccisione di specie cacciabili di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, per motivi di sanità e incolumità pubblica, per la protezione delle colture agrarie e boschive, della pesca e della zootecnia, nonché a scopo di ripopolamento, specificandone i mezzi, i tempi e le modalità, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera j).88) 

[(3)  Al fine di controllare la propagazione della specie nutria (Myocastor coypus) l’assessore provinciale competente in materia di caccia predispone un piano di controllo. Gli appartenenti al Corpo forestale provinciale con licenza di porto di fucile ad uso caccia valido e gli agenti venatori provvedono all’attuazione di detto piano.] 89) 6)

massimeCorte costituzionale - sentenza 12 dicembre 2012, n. 278 - Caccia - specie cacciabili - periodi di caccia - modalità della caccia - competenza statale
88)
L'art. 29 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
89)
L'art. 29, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 11, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
6)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 278 del 12 dicembre 2012, ha dichiarato illegittimi: l'art. 2, comma 1, limitatamente alle parole „e i picconi domestici inselvatichiti“; l'art. 4, comma 1, lettere b) ed e), numeri 1) e 2); l'art. 4, comma 1/bis limitatamente alla caccia alle lepre ed al merlo così come il secondo periodo; l'art. 13, comma 1, e l'art. 29, comma 3.

Art. 30 (Ufficio provinciale competente in materia di caccia)

(1)  All'ufficio provinciale competente in materia di caccia, istituito conlegge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, oltre ai compiti elencati nella medesima legge, nonché a quelli elencati in altri articoli della presente legge,

sono attribuite le seguenti funzioni:

  1. controllo sulla gestione ed amministrazione delle riserve private di caccia;
  2. controllo sulla vigilanza venatoria;
  3. segreteria dell'Osservatorio faunistico;
  4. 81) 
  5. collaborazione con il veterinario provinciale nella lotta alle malattie della fauna selvatica.
81)
Abrogato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

VII Vigilanza venatoria e protezione della fauna selvatica.

Art. 31 (Vigilanza venatoria)

(1)  La sorveglianza sulla caccia ed in particolare la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di caccia spetta agli agenti venatori ed alle guardie volontarie della Provincia, dell'Associazione e dei gestori delle riserve private di caccia, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo forestale provinciale62), ed agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

(2)  Nelle riserve di diritto l'Associazione deve provvedere direttamente od a mezzo di idoneo personale delle riserve stesse ad una vigilanza efficiente e comunque garantire la presenza di almeno un agente venatorio per ogni 10.000 ettari di superficie venatoria. Nel rispetto di tale limite può essere assunto un unico agente venatorio per più riserve di diritto, purché sia garantita una regolare, continua e sufficiente vigilanza venatoria. In ogni caso se l'agente venatorio viene assunto da una riserva o da comunione delle stesse, l'assunzione ed il licenziamento devono essere autorizzati dall'Associazione.

(3)  L'Assessore competente può autorizzare per singole riserve deroghe alle disposizioni di cui al comma precedente, a condizione che la vigilanza venatoria venga ugualmente garantita e che la superficie affidata ad un agente venatorio non superi il 20% della misura di cui al comma precedente.

(4)  Qualora in una riserva per un periodo di 12 mesi non venga garantita la regolare e dovuta vigilanza venatoria, l'ufficio provinciale competente in materia di caccia provvederà, previa diffida all'Associazione competente, a revocare i permessi di caccia rilasciati. Contro la disposizione dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla sua comunicazione. In tale ipotesi eventuali abbattimenti di specie cacciabili, necessari per motivi biologici o di tutela venatoria o per la protezione delle colture agricole e forestali, verranno effettuati dagli agenti incaricati dall'ufficio provinciale competente in materia di caccia.

(4/bis)  L'ufficio provinciale competente in materia di caccia provvede, secondo le stesse modalità previste dal comma 4, alla revoca dei permessi di caccia rilasciati anche qualora in un decennio venga accertata per più di una volta l'interruzione per un periodo da tre a dodici mesi della vigilanza venatoria, come prescritta dal comma 2, salvo che sussistano gravi motivi. In tale ambito lo stato di mancata vigilanza non si intende interrotto con l'assunzione di un agente venatorio per un periodo inferiore a dodici mesi. Contro le disposizioni del direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia l'interessato può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla loro comunicazione ed in tal caso si applica quanto contenuto nel terzo periodo del comma 4.90) 

(5)  Gli agenti venatori addetti alla vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di caccia ai sensi del comma 1 rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.91) 

62)
Nell'intero testo della legge le parole „organi di polizia forestale“ sono stati sostituito dalle parole „appartenenti al Corpo forestale provinciale“, dall'art. 5, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
90)
Il comma 4/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4.
91)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

Art. 32 (Poteri e doveri degli agenti di vigilanza venatoria)   delibera sentenza

(1)  Gli agenti incaricati della vigilanza venatoria possono, nell'esercizio delle loro funzioni, fermare qualsiasi persona trovata in possesso di armi od arnesi atti alla caccia di fauna selvatica viva o morta o in esercizio o in attitudine di caccia, accertarne l'identità e chiedere l'esibizione della licenza,  dell’attestato di pagamento della tassa di concessione governativa,  dei permessi di caccia e della polizza di assicurazione. 92)

(2)  In caso di contestazione di una delle infrazioni previste dall'articolo 4, comma 3, dall'articolo 11, comma 6, dall'articolo 14, comma 1, e dall'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), i), j), n), o), p) e q), tutti gli agenti di vigilanza venatoria sono autorizzati a procedere al sequestro amministrativo della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione delle armi da sparo e del cane. Il sequestro della sola fauna selvatica è autorizzato nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1/bis, e dall'articolo 15, comma 1, lettere d), e), f), h) e l), nonché in caso di abbattimento non spettante di specie eventualmente autorizzate ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 4. Gli addetti alla sorveglianza redigono apposito verbale delle operazioni eseguite rilasciandone, ove sia possibile, copia immediata al contravventore o notificando la stessa al contravventore entro 30 giorni.93) 

(3)  Se fra le cose sequestrate si trovi fauna selvatica viva, gli agenti provvedono a liberarla immediatamente sul posto.

(4)  La fauna selvatica cacciabile sequestrata morta verrà consegnata per la vendita al gestore del comprensorio al quale è stata sottratta ed il prezzo ricavato potrà essere dallo stesso incamerato, a titolo di parziale risarcimento del danno, solo dopo che sarà stata definitivamente accertata la sussistenza dell'infrazione. La fauna selvatica non cacciabile sequestrata viene consegnata all'ufficio provinciale competente in materia di caccia, che decide sulla sua utilizzazione a seconda del caso. Qualora non venga accertata alcuna infrazione, il prezzo ricavato dalla vendita della fauna selvatica verrà rimesso all'uccisore.

(5)  Qualora gli agenti di vigilanza abbiano notizia o anche solo fondato sospetto di una violazione alla presente legge, devono darne immediata notizia all'Associazione o all'ufficio provinciale competente in materia di caccia.

(6)  Agli agenti venatori è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le loro funzioni, a meno che non ottengano l'autorizzazione dagli organi dai quali dipendono.

(7)  Gli agenti venatori svolgono le loro funzioni di norma nell'ambito della circoscrizione territoriale loro affidata.

(8)  Gli agenti venatori sono autorizzati ad abbattere in ogni momento capi di fauna selvatica cacciabile affetti da malattie gravi o sospetti di malattie infettive o parassitarie, nonché capi di fauna selvatica cacciabile feriti gravemente, al fine di abbreviarne le sofferenze o di evitare la diffusione di malattie contagiose. Gli agenti venatori e, previa autorizzazione scritta dell'assessore provinciale competente in materia di caccia, anche le guardie volontarie dei gestori delle riserve private di caccia e gli appartenenti al Corpo forestale provinciale62), purché muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia, e gli Corpo forestale provinciale62), purché muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia, sono inoltre autorizzati ad abbattere e catturare predatori in ogni ora del giorno e della notte nel periodo stabilito nell'articolo 4.94) 

(9)  Ai fini della pianificazione degli abbattimenti di cui all'articolo 27, l'Associazione fornisce all'ufficio competente in materia di caccia, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti i dati necessari per la valutazione di incidenza di cui all'articolo 3, comma 1. Per ogni singola riserva di caccia di diritto tali dati di consistenza dei gallinacei devono essere confermati dal competente agente venatorio. Per le riserve private di caccia gli agenti venatori e le guardie volontarie competenti forniscono direttamente i dati necessari di cui sopra.95) 

massimeDelibera N. 491 del 22.03.2010 - Disciplina dell'esercizio della caccia da parte dei responsabili dei posti di custodia ittico-venatoria
92)
L'art. 32, comma 1, è stato così modificato dall'art. 20, comma 8, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
93)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4, e sostituito dall'art. 17 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
62)
Nell'intero testo della legge le parole „organi di polizia forestale“ sono stati sostituito dalle parole „appartenenti al Corpo forestale provinciale“, dall'art. 5, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.
94)
Il comma 8 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
95)
Il comma 9 è stato aggiunto dall'art. 18 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 33 (Nomina ad agente venatorio)   delibera sentenza

(1)  Possono essere nominati agenti venatori solo quelle persone che:

  1. sono cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione europea e possiedono la licenza di scuola dell'obbligo o un titolo di studio equivalente;
  2. hanno compiuto il 18° anno di età;
  3. possiedono l'idoneità psichica e fisica per le mansioni connesse con l'esercizio della vigilanza venatoria e danno a tal fine necessario affidamento;
  4. hanno superato l'esame venatorio nonché quello per agente venatorio. 96)
massimeDelibera 6 agosto 2019, n. 678 - Corsi per la formazione di agenti venatori di professione e criteri di ammissione
96)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 19 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 34 (Esame per agenti venatori)97)   delibera sentenza

(1)  L'esame per agenti venatori viene sostenuto dinanzi ad una commissione nominata dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni. Questa si compone:

  1. del direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia, in qualità di presidente;
  2. di un esperto nel settore della fauna selvatica e della caccia, designato dall'assessore competente in materia di caccia;
  3. di un veterinario designato dall'assessore competente in materia di caccia;
  4. di un esperto in materia forestale;
  5. di un rappresentante dell'Associazione. 98)

(2)  La composizione della commissione di cui al comma 1 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso del gruppo linguistico ladino. Ai membri sono corrisposti, oltre al normale trattamento di missione, i compensi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche. 99)

(3)  Il programma e gli indirizzi riguardanti l'esame vengono fissati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

(4)  Per essere ammesso all'esame di agente venatorio è necessario aver frequentato con esito positivo un corso di formazione della durata di sei mesi. Sono ammessi inoltre all'esame gli appartenenti al Corpo forestale provinciale, in quanto in possesso della licenza di porto di fucile ad uso caccia.100) 

(5)  La Giunta provinciale può organizzare direttamente corsi di addestramento per agente venatorio o affidarne l'incarico ad associazioni o enti ritenuti idonei.

(6)  Gli agenti venatori che al momento dell'entrata in vigore della presente legge prestano servizio da almeno tre anni presso l'Amministrazione provinciale, la sezione provinciale di Bolzano della Federazione Italiana della Caccia o presso una riserva di caccia, sono dispensati dal sostenere l'esame per guardiacaccia, purché entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge facciano espressa richiesta all'ufficio provinciale competente in materia di caccia di rilascio del relativo attestato.

massimeDelibera 6 agosto 2019, n. 678 - Corsi per la formazione di agenti venatori di professione e criteri di ammissione
97)
La rubrica è stata modificata dall'art. 20, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
98)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 20, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
99)
L'art. 34, comma 2, è così sostituito dall'art. 2, comma 12, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
100)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 50 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 34/bis (Guardie venatorie volontarie)

(1)  La qualifica di guardia venatoria volontaria può essere concessa a norma delle leggi di pubblica sicurezza a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato previo superamento di un apposito esame dinanzi alla commissione di cui all'articolo 34, comma 1.101) 

101)
L'art. 34/bis è stato inserito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23; ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.P. 28 novembre 1996, n. 23le guardie volontarie in servizio alla data di entrata in vigore della legge sono esonerate dall'esame di cui all'articolo 34/bis della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

Art. 35 (Tutela della fauna selvatica dai cani)

(1)  I cani di qualsiasi razza devono essere condotti in comprensorio solo sotto la massima sorveglianza. È vietato lasciar vagare i cani. Da questo divieto sono esclusi i segugi nella caccia alla lepre durante il periodo consentito, i cani da leva e da ferma nel periodo dal 1° ottobre al 15 dicembre, i cani utilizzati per il censimento della consistenza faunistica disposto dagli organi venatori di cui al titolo VI e quelli utilizzati nell’esercizio delle battute di caccia di cui all’articolo 15, comma 1, lettera l), o nella ricerca autorizzata di cui all’articolo 11, comma 9. La stessa deroga vale anche, durante il loro lavoro, per i cani pastore, i cani da valanga e della protezione civile nonché per i cani per ciechi ed i cani militari e poliziotto. Chi viola tale disposizione soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 16, comma 1, lettere f) e g), della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche.102)

(2)  I gestori delle riserve delimitano delle aree per l'addestramento dei cani da caccia nel periodo in cui la caccia è chiusa.

(3)  Gli agenti venatori dipendenti dall'amministrazione provinciale e gli appartenenti al corpo forestale provinciale, muniti di licenza di porto di fucile per uso caccia, sono autorizzati ad abbattere i cani vaganti al di fuori delle immediate vicinanze dei nuclei abitativi e sospetti di essere infetti da malattie contagiose o comunque pericolosi per la salute pubblica o per gli animali domestici al pascolo o per la fauna selvatica.103) 

102)
L'art. 35, comma 1, è così sostituito dall'art. 2, comma 13, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
103)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

VIII Danni causati da fauna selvatica e da attività venatoria

Art. 36 (Danno causato da fauna selvatica e da attività venatoria)

(1)  È considerato danno causato da fauna selvatica ogni danno arrecato dalla stessa alle colture agricole e forestali entro il comprensorio. Un danno al bosco causato da fauna selvatica, ai sensi della presente legge, insorge se l'azione della fauna selvatica dovuta a morso, soffregamento o scortecciamento:

  1. causa vuoti nei soprassuoli oppure impedisce su notevoli superfici una sana evoluzione dei complessi boscati oppure lì peggiora sensibilmente;
  2. mette in forse l'esito dei rimboschimenti su superfici a vocazione forestale causando una quota perdita che supera il venticinque per cento;
  3. non consente l'insediamento della rinnovazione naturale in un numero di esemplari sufficienti e nel rapporto di mescolanza necessaria determinati per ogni singola associazione boschiva dall'autorità forestale.

(2)  È considerato danno causato da attività venatoria ogni danno arrecato alle colture agricole e forestali, nonché agli animali domestici durante l'esercizio venatorio o l'attività di sorveglianza o vigilanza venatoria ed attività connesse da parte di coloro che sono a ciò autorizzati, ai sensi della presente legge, dagli agenti di vigilanza e dai cani da caccia.

(3)  I gestori delle riserve di diritto e private di caccia devono risarcire i danni causati alle colture agricole e nei boschi privati dalle specie cacciabili. Il danno causato nell'esercizio dell'attività venatoria deve essere indennizzato da colui che lo ha cagionato. Il risarcimento per danni alle colture boschive di cui al comma 1, lettere a), b) e c), può essere richiesto solo in caso di adempimento inferiore all'85% del piano di abbattimento per gli ungulati ed unicamente per danni verificatisi nei cinque anni anteriori alla data della domanda di indennizzo ed accertati dall'autorità forestale. In caso di persistenza del danno a colture boschive la domanda di indennizzo può essere inoltrata a intervalli quinquennali.

(4)  L'ammontare dei danni causati dalla fauna selvatica, che sono oggetto di una convenzione stipulata o da stipularsi fra i rappresentanti delle riserve e dei proprietari dei fondi, viene determinato ed indennizzato secondo i termini e le modalità in essa stabiliti. L'ammontare di eventuali altri danni causati dalla fauna selvatica viene valutato dagli uffici competenti delle Ripartizioni provinciali Agricoltura e Foreste. 104)

(5)  Se entro il termine di 30 giorni l'Associazione o gli organi della stessa non provvedono ad indennizzare il danno causato da fauna selvatica e determinato ai sensi del precedente comma, l'assessore provinciale competente in materia di caccia può revocare i permessi di caccia rilasciati per detta riserva ed incaricare idonee persone ad effettuare gli abbattimenti necessari.105) 

104)
L'art. 36, comma 4, è così sostituito dall'art. 2, comma 14, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
105)
L'art. 36 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

Art. 36/bis 106) 

106)
L'art. 36/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 15, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14, e poi abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera c), della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.

Art. 37 (Risarcimento danni ad opera della Provincia)      delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale può concedere un indennizzo ai proprietari od affittuari di fondi agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e forestali, nonché al patrimonio zootecnico, qualora i danni causati da fauna selvatica:

  1. vengano accertati su terreni in cui l'esercizio della caccia è vietato o sottoposto a limitazioni ai sensi degli articoli 9, 10 e 15, o nei territori direttamente ad essi confinanti;
  2. vengano arrecati da specie selvatiche non cacciabili.

(2)  Le richieste di indennizzo devono essere presentate tempestivamente e comunque entro il termine di due mesi dalla scoperta dei danni all'ufficio provinciale competente in materia di caccia con l'indicazione della presumibile data dell'eventuale raccolto.107) 

(3)  L'ammontare del danno è accertato dagli Uffici provinciali competenti.

(4)  In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, la Giunta provinciale può risarcire i danni arrecati da lepri, uccelli o predatori malgrado le misure di prevenzione messe in atto dai gestori delle riserve di caccia interessate.108) 

(5) 81) 

massimeDelibera 25 ottobre 2016, n. 1164 - Criteri e modalità per la concessione degli indennizzi per danni arrecati alle colture agricole nonché al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco nazionale dello Stelvio
massimeDelibera 9 dicembre 2013, n. 1860 - Rideterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione degli indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e forestali nonché al patrimonio zootecnico
107)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 17 della L.P. 28 gennaio 1993, n. 2.
108)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
81)
Abrogato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.

Art. 38 (Prevenzione)       delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale può concedere aiuti fino all’ammontare del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di opere atte a prevenire i danni causati da fauna selvatica, la cui congruità sia stata accertata dai competenti uffici provinciali. Le relative richieste devono essere presentate all’ufficio provinciale competente per la caccia. 109)

(2)  Un contributo nella stessa misura può essere concesso, su domanda, anche ad enti pubblici e privati, nonché ai gestori delle riserve di diritto e ad associazioni agrarie comunque denominate.

(3)  La manutenzione di chiudende, che sono state costruite o che in futuro verranno costruite per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole, è da regolare in una convenzione da stipularsi fra i rappresentanti delle riserve e dei proprietari dei fondi. Qualora l'accordo non sia raggiunto entro un anno all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale emette, sentiti i rappresentanti dei proprietari dei fondi e sentita l'Associazione, disposizioni sulla manutenzione delle chiudende antiselvaggina vincolanti per tutti gli interessati.

(4) 110) 111) 

(5)  L'assessore provinciale competente in materia di caccia può autorizzare l'effettuazione in economia a carico del bilancio provinciale, anche a mezzo di funzionario delegato, di spese per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati da grandi predatori, da eseguirsi eventualmente anche nel territorio provinciale del Parco nazionale dello Stelvio. Nella determinazione dei danni recati al bestiame d'allevamento si tiene conto del valore unitario, come stabilito annualmente dall'ufficio provinciale competente in materia di zootecnia entro il 28 febbraio.111) 

(6)  L’ufficio provinciale competente entro 30 giorni esamina il danno. Se constata che il danno è causato da grandi predatori, entro ulteriori 60 giorni lo risarcisce. 112)

(7)  Le spese incentivabili per misure di prevenzione dei danni causati da grandi predatori includono anche le spese per cani da protezione delle greggi. 113)

massimeDelibera 15 settembre 2020, n. 705 - Criteri per la concessione di aiuti per misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica e per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 387 del 19.11.2008 - Caccia - prelievi venatori in deroga - disciplina dei giardini zoologici - competenza statale
109)
L'art. 38, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 26, comma 4, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
110)
I commi 4 e 5 sono stati modificati dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e sostituiti dall'art. 21 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
111)
Il comma 4 dell'art. 38, così come modificato dall'art. 21 della L.P. 12. ottobre 2007, n. 10, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 19 novembre 2008, n. 387. Poi l'art. 38, comma 4, è stato abrogato dall'art. 2, comma 16, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
112)
L'art. 38, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 26, comma 5, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
113)
L'art. 38, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 26, comma 6, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

IX Sanzioni penali, amministrative e accesorie114)

Art. 38/bis 115)   delibera sentenza

massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 387 del 19.11.2008 - Caccia - prelievi venatori in deroga - disciplina dei giardini zoologici - competenza statale
115)
L'art. 38/bis è stato inserito dall'art. 22, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, e poi dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 19 novembre 2008, n. 387, ed infine abrogato dall'art. 2, comma 14, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.

Art. 39 (Sanzioni amministrative)

(1)  Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, fatte salve le disposizioni penali ed il risarcimento dei danni, si applicano le seguenti sanzioni:

  • a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 31 per chi durante l'esercizio venatorio non ha con sé la licenza di porto di fucile per uso di caccia  o l’attestato di pagamento della tassa di concessione governativa o la polizza di assicurazione o il permesso di caccia. Qualora i suddetti documenti vengano esibiti entro 24 ore dall'avvenuto controllo non si applica la sanzione amministrativa;116) 117)
  • b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 93 a Euro 559 per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima o senza aver contratto l'assicurazione di responsabilità civile ai sensi del precedente articolo 11, sesto comma; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da Euro 186 a Euro 1.400;116)
  • c) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 88 a Euro 616 per chi viola le disposizioni dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 15, lettere a), b), c)  e q) della presente legge, in caso di recidiva da Euro 175 a Euro 1.319; in caso di ulteriore recidiva da Euro 264 a Euro 2.198;116) 118)
  • d) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 31 a Euro 653 per chi viola le disposizioni degli articoli 14 e 15, lettere e), g), h), i), j), k), l), n) e p), della presente legge, o uccide fauna selvatica non cacciabile con esclusione delle specie elencate alla lettera e) del presente articolo; in caso di recidiva da Euro 93 a Euro 1.400 ed in caso di ulteriore recidiva da Euro 186 a Euro 2.799;116)
  • e) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 93 a Euro 2.799 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 15, lettera o), della presente legge, o uccide un'aquila, un gufo reale, una cicogna, una gru, un fenicottero, un cigno, un lupo o un orso;116)
  • f) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 93,00 euro a 466,00 euro per chi viola le disposizioni contenute negli articoli 4, comma 3/bis, e 5; 119)
  • g) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 186,00 euro a 1.865,00 euro per chi viola le disposizioni contenute negli articoli 19, commi 2 e 3, 19/ter, 20, 21 o 22; 120)
  • h) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 35,00 euro a 450,00 euro per chi viola il regolamento di esecuzione, le disposizioni della presente legge non richiamate espressamente dal presente articolo e le prescrizioni integrative contenute nei provvedimenti emanati dagli organi venatori di cui al titolo VI.121)
  • i) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 140,00 euro a 18.654,00 euro per il mancato adempimento del piano di abbattimento per gli ungulati di cui all'articolo 27 o delle prescrizioni contenute nel piano stesso, commisurata fino al doppio dell'ammontare del danno causato nello stesso periodo dalla specie di fauna selvatica oggetto del piano suddetto, ed accertato dai competenti uffici provinciali. La predetta sanzione amministrativa non si applica, se l'adempimento del piano di prelievo supera l'85 per cento del numero dei capi fissato nel piano di abbattimento per gli ungulati o se gli uffici territorialmente competenti delle Ripartizioni provinciali agricoltura e foreste non hanno constatato danni causati da ungulati; 122)
  • i/bis) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 3.000,00 euro per non aver rispettato il piano di abbattimento dei tetraonidi o delle coturnici di cui all’articolo 27, comprese le prescrizioni ivi contenute;  123)
  • j) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 175,00 euro a 1.000,00 euro per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento dell’annuale tassa di concessione per la licenza di porto di fucile per uso di caccia; in caso di recidiva è prevista la sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1.750,00 euro. 124)

(1/bis)  Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 non si applicano alle violazioni delle disposizioni della presente legge in riferimento alle quali l'articolo 38/bis prevede la comminazione di sanzioni penali, salvo che il reato si estingua per amnistia.125) 

(2)  In caso di violazioni di cui al primo comma, lettere b), c), d) ed e), il trasgressore soggiace inoltre alla sospensione, esclusione o revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia disposte dalla vigente normativa statale.

(3)  Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge possono essere adeguate nei limiti minimi e massimi, nonché nella misura fissa con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, fino al 100% in relazione alle variazioni accertate dall'ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi negli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge.126) 

116)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 17, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
117)
La lettera a) dell'art. 39, comma 1, è stata così modificata dall'art. 20, comma 9, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
118)
La lettera c) dell'art. 39, comma 1, è stata prima modificata dall'art. 20, comma 10, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8, e successivamente dall'art. 18, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
119)
La lettera f) dell'art. 39, comma 1, è stata sostituita dall'art. 23 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
120)
La lettera g) dell'art. 39, comma 1, è stata sostituita dall'art. 23 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
121)
La lettera h) dell'art. 39, comma 1, è stato così sostituita dall'art. 2, comma 17, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
122)
La lettera i) dell'art. 39, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 23 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, successivamente modificata dall'art. 18, comma 4, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2, e dall'art. 6, comma 2, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
123)
La lettera i/bis) dell'art. 39, comma 1, è stata inserita dall'art. 20, comma 11, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8, e successivamente sostituita dall'art. 18, comma 5, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2, e poi modificata dall'art. 6, comma 3, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
124)
La lettera j) dell'art. 39, comma 1, è stata inserita dall'art. 2, comma 18, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
125)
Il comma 1/bis è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
126)
L'art. 39 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, e dall'art. 2 della L.P. 11 febbraio 2000, n. 4. Vedi l'art. 1, comma 17, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

Art. 40 (Applicazione delle sanzioni amministrative)

(1)  Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge vengono applicate con osservanza del procedimento previsto dallalegge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, dal direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di caccia, il quale effettua la comunicazione di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al questore della provincia del luogo di residenza del trasgressore.127) 

(2)  Con il provvedimento applicativo della sanzione amministrativa viene disposta anche la confisca amministrativa dei mezzi di caccia e di cattura sequestrati e non consentiti e viene decisa in via definitiva l'utilizzazione della fauna selvatica sequestrata o della somma di denaro ricavata dalla vendita della fauna selvatica o del trofeo di caccia.128) 

(3)  I mezzi di caccia o di cattura confiscati possono essere usati per scopi didattici.129) 

(4) 130) 

(5) 130) 

(6) 130)

127)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23.
128)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 25, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
129)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 25, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
130)
Abrogato dall'art. 44, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 40/bis (Sospensione del permesso di caccia)   delibera sentenza

(1) Il direttore dell’ufficio provinciale competente per la caccia dispone, dopo la conclusione del relativo procedimento amministrativo o penale nei confronti del cacciatore, a seconda della gravità dell'infrazione, la sospensione del permesso annuale o del permesso d’ospite di caccia, per un periodo da un mese a quattro anni, oppure limita il permesso a singole specie cacciabili nei seguenti casi:

  1. esercizio di caccia con mezzi vietati oppure senza la prescritta copertura assicurativa, senza permesso di caccia o durante il periodo di divieto generale o giornaliero o in zone di divieto;
  2. abbattimento di specie non autorizzate oppure di esemplari di specie cacciabili non autorizzati per sesso o classi d’età;
  3. per altre infrazioni delle norme sulla caccia;
  4. per l’infrazione delle norme vigenti in materia di sicurezza pubblica e tutela degli animali.

(2)  Il provvedimento diviene efficace con decorrenza dalla stagione venatoria successiva al novantesimo giorno dalla notificazione della sospensione del permesso di caccia.

(3)  La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la sospensione oppure la limitazione del permesso di caccia. 131) 

massimeDelibera 31 maggio 2016, n. 614 - Determinazione dei criteri per la sospensione oppure la limitazione del permesso di caccia
131)
L'art. 40/bis è stato inserito dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, successivamente integrato dall'art. 3 della L.P. 11 agosto 1997, n. 11, sostituito dall'art. 26 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, e dall'art. 5, comma 2, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10.

Art. 40/ter (Sospensione della concessione di riserva privata di caccia)

(1)  Qualora il titolare della concessione di una riserva privata di caccia o il rettore di una riserva privata di caccia compiano una violazione di cui all'articolo 40/bis, comma 1, la relativa concessione può essere sospesa per un periodo da un mese fino a un anno.132) 

132)
L'art. 40/ter è stato inserito dall'art. 27 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
114)
La rubrica è stata sostituita dall'art. 22, comma 1, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

X Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 41 (Disposizioni finanziarie)

(1)  Per le spese di cui agli articoli 3, 28 e 34, quinto comma, sarà utilizzato lo stanziamento iscritto al cap. 71500 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987.

(2)  Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 23 sarà utilizzato lo stanziamento iscritto al cap. 71501 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987.

(3)  Per le spese di cui agli articoli 37 e 38 sarà utilizzato lo stanziamento iscritto al cap. 71215 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987, in forza dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione dellalegge provinciale 8 novembre 1974, n. 21, derivante dalla legge finanziaria per l'anno medesimo.

(4)  Gli oneri valutati in lire 2 milioni all'anno per compensi e rimborsi spese ai membri del Comitato di cui all'articolo 28 e delle commissioni d'esame di cui agli articoli 12 e 34, nonché dell'Osservatorio faunistico di cui all'articolo 3 faranno carico al cap. 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987, che presenta la disponibilità occorrente, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

(5)  Per gli anni successivi al 1987 gli stanziamenti di bilancio per le spese di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale a termini dell'articolo 6 dellalegge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

Art. 42 (Disposizioni transitorie)

(1)  La Sezione provinciale di Bolzano della Federazione Italiana della Caccia rimane incaricata della gestione delle riserve di diritto di cui all'articolo 6 fino all'accertamento dell'Associazione cacciatori più rappresentativa nell'ambito provinciale e fino all'affidamento della gestione all'Associazione predetta e per un massimo di due anni.

(2)  Con l'entrata in vigore della presente legge decade il Comitato provinciale della caccia nominato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 82 del T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, e cessa la relativa gestione finanziaria. L'eventuale giacenza di cassa ed i residui attivi e passivi sono acquisiti al bilancio della Provincia. I beni mobili sono acquisiti al patrimonio della Provincia.

(3)  Per il passaggio alla Provincia dei beni di proprietà del Comitato soppresso ai sensi del precedente comma, la Giunta provinciale nomina un liquidatore, che deve ultimare le sue funzioni entro il termine stabilito nel provvedimento di nomina e, comunque, di durata non superiore a sei mesi.

Art. 43 (Norme abrogate)

(1)  Sono abrogate le leggi provinciali 3 dicembre 1972, n. 34, 8 novembre 1974, n. 21, e 22 maggio 1978, n. 22, ed ogni altra disposizione legislativa o regolamentare non espressamente richiamata nella presente legge e incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 44 (Clausola d'urgenza)

(1)  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

ELENCO RISERVE DI DIRITTO133) 

133)
L'allegato A è stato sostituito dall'art. 28, comma 2, della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.
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ActionAction27/09/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 27.09.2005
ActionAction28/09/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 28.09.2005
ActionAction07/04/2005 - CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
ActionAction22/07/2005 - LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 5
ActionAction23/12/2005 - LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13
ActionAction01/12/2005 - Decreto del Presidente dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile 1° dicembre 2005, n. 6
ActionAction17/01/2005 - Contratto collettivo 17 gennaio 2005
ActionAction17/01/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 2
ActionAction24/01/2005 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 gennaio 2005, n. 163
ActionAction27/01/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 27 gennaio 2005, n. 3
ActionAction09/02/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2005, n. 4
ActionAction09/02/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2005, n. 5
ActionAction22/02/2005 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2005, n. 6
ActionAction25/02/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 25 febbraio 2005, n. 7
ActionAction16/03/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2005, n. 9
ActionAction16/03/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2005, n. 10
ActionAction07/04/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2005, n. 14
ActionAction11/04/2005 - Legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1
ActionAction20/04/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2005, n. 16
ActionAction21/04/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 21 aprile 2005, n. 17
ActionAction20/05/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 20 maggio 2005, n. 20
ActionAction23/05/2005 - DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction06/06/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2005, n. 22
ActionAction06/06/2005 - Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
ActionAction13/06/2005 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 giugno 2005, n. 25
ActionAction13/06/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2005, n. 26
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ActionAction13/06/2005 - DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
ActionAction16/06/2005 - Legge provinciale 16 giugno 2005, n. 2
ActionAction20/06/2005 - Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3
ActionAction20/06/2005 - LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2005, n. 4
ActionAction21/06/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2005, n. 29
ActionAction05/07/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2005, n. 30
ActionAction22/07/2005 - Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
ActionAction22/07/2005 - Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
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ActionAction01/08/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 1° agosto 2005, n. 34
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ActionAction08/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 08.11.2005
ActionAction10/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 376 del 10.11.2005
ActionAction11/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005
ActionAction18/11/2005 - Legge provinciale 18 novembre 2005, n. 10
ActionAction23/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 404 del 23.11.2005
ActionAction29/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 29.11.2005
ActionAction30/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 30.11.2005
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