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Delibera della Giunta provinciale
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Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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In vigore al: 31/10/2020
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Sentenze della Corte costituzionale
2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005
Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore - Surrogazione legale - Riserva di legge statale
Attendere, processo in corso!
Sentenza (7 marzo) 18 marzo 2005, n. 106; Pres. Contri, Red. Contri
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15 (Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Secondo quanto espone il ricorrente, la legge impugnata ha dettato disposizioni in tema di anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, disciplinando in tal modo l'erogazione anticipata, al genitore o al diverso soggetto affidatario, delle somme stabilite dal provvedimento del giudice, quando queste non vengano corrisposte dall'obbligato nei termini ed alle condizioni stabiliti dall'autorità giudiziaria.
Ad avviso del ricorrente, la legge impugnata ha per oggetto una disciplina che deve farsi rientrare nella competenza statale esclusiva concernente l' “ordinamento civile” e non riconducibile alla diversa materia della “assistenza e beneficenza pubblica” di esclusiva competenza provinciale in forza dello statuto speciale di autonomia riconosciuto al Trentino-Alto Adige, ed ha perciò ecceduto i limiti della potestà legislativa esclusiva spettante alla Provincia autonoma di Bolzano, andando a disciplinare la materia della tutela del minore e dei rapporti familiari in genere, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Sempre secondo il ricorso, questa conclusione sarebbe obbligata anche applicando il criterio di “prevalenza della materia” di cui alla sentenza di questa Corte n. 370 del 2003 concernente gli asili nido, materia che è stata ritenuta estranea alla categoria dell'assistenza pubblica e compresa invece in quelle dell'istruzione e della tutela del lavoro.
Ad avviso dell'Avvocatura la tutela del minore e la disciplina dei rapporti di famiglia, anche nei loro aspetti patrimoniali, sono sempre state considerate come una parte del diritto civile e dovrebbe essere evitata la loro “atomizzazione” a livello regionale o provinciale, atteso che esse si riferiscono a valori essenziali della persona che debbono essere uniformi su tutto il territorio nazionale.
Sempre secondo l'Avvocatura, proprio la particolare delicatezza degli istituti che disciplinano la fondamentale necessità di provvedere al pagamento dell'assegno di mantenimento da parte dei soggetti obbligati impone che tale beneficio non possa essere rimesso alle specifiche discipline delle Regioni e delle Province autonome, in quanto norme eterogenee introdurrebbero inevitabili differenziazioni tra i soggetti, se non vere e proprie disparità di trattamento, e ciò in relazione ai mezzi finanziari a disposizione.
Nel caso in esame – secondo il ricorso – va inoltre considerato che si tratta di un credito coercibile il cui inadempimento è penalmente sanzionato e che manca quindi il connotato della gratuità della prestazione che deve caratterizzare in senso assoluto l'assistenza pubblica.
Il ricorso indica quindi uno specifico motivo di illegittimità costituzionale nella disposizione di cui all'art. 12 della legge provinciale impugnata, che modifica la disciplina civilistica della surrogazione legale di cui all'art. 1203, numero 5, del codice civile, un istituto che deve certamente essere ricondotto alla nozione di ordinamento civile e che non rientra perciò nell'autonomia legislativa della Provincia.
2. - Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo a questa Corte di dichiarare il ricorso inammissibile o infondato.
Preliminarmente la Provincia rileva che il ricorso, pur in presenza di una legge che detta una disciplina articolata, composta da una serie di disposizioni eterogenee e di contenuto fra loro diverso, svolge un'unica e generica censura nei confronti di tutto il testo normativo e non ne impugna specifiche disposizioni, ad eccezione dell'art. 12; ciò che non consente di comprendere quali aspetti della disciplina siano considerati invasivi di competenze statali.
Prosegue la Provincia autonoma osservando che la legge impugnata si inquadra nella materia “assistenza e beneficenza pubblica”, di esclusiva competenza provinciale ai sensi dell'art. 8, numero 25, dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige; una competenza che, secondo l'art. 10 della
legge costituzionale n. 3 del 2001
, non incontra più neppure i limiti del rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e dei principî generali dell'ordinamento che non abbiano rango costituzionale.
La legge provinciale impugnata si interessa dei minori che si trovano in condizioni di effettivo disagio economico nei casi nei quali il genitore obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento resti inadempiente a tale obbligo, e prevede che, una volta accertata una situazione di bisogno, sia la Provincia stessa ad anticipare tali somme, erogandole al soggetto affidatario e col conseguente ovvio diritto di recuperarle surrogandosi nel credito.
Si tratta quindi di una forma di intervento assistenziale che presuppone l'esistenza di una situazione caratterizzata da un reddito familiare molto basso – individuato nella somma fissata per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali relativi all'alimentazione, all'abbigliamento e all'igiene della persona, rapportati al numero dei componenti il nucleo familiare – in presenza di un titolo esecutivo costituito da una pronuncia dell'autorità giudiziaria competente nonché di un atto di precetto ritualmente notificato e rimasto non ottemperato, o di una sentenza di fallimento del soggetto obbligato.
Tali requisiti devono sussistere al momento della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione, essendo previsto che ogni anno venga attestato il perdurare delle condizioni suddette, decadendo dal diritto in caso contrario il beneficiario; in ogni caso le somme da attribuire possono corrispondere a quelle dell'assegno di mantenimento col limite della misura non superiore all'ammontare dell' 80.% dell'importo che, in base al decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 30 del 2000, viene considerato necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali sopra indicati.
Secondo la Provincia autonoma tali disposizioni rendono evidente che la ratio dell'intervento pubblico consiste nel porre riparo, per quanto possibile, a situazioni di forte disagio economico determinato nella complessiva situazione familiare e senza incidere su istituti e rapporti di natura privatistica; infatti nessun intervento è previsto quando l'inadempimento dell'obbligato non comporta una situazione di particolare difficoltà per il minore e per il soggetto affidatario e gli stessi hanno i mezzi necessari per vivere.
L'esistenza di un sottostante credito tra privati rimasto inadempiuto non ha nulla a che vedere con la gratuità o meno dell'anticipazione delle somme da parte dell'ente pubblico, dal momento che, anche secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di “assistenza e beneficenza pubblica” cui fa riferimento l'art. 22 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, include la prestazione di servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche a favore di singoli e di gruppi, individuati anche per categoria, quale che sia il titolo dell'individuazione.
Secondo la Provincia resistente non appare persuasiva l'osservazione circa il carattere prevalente del riferimento alla tutela del minore, che varrebbe ad assorbire l'oggetto della disciplina in questione nell'ambito dell'ordinamento civile, perché non è vero che ogni forma di tutela del minore appartiene necessariamente al diritto privato, come è dimostrato dalla protezione del lavoro minorile di cui all'art. 37, terzo comma, Cost. o dagli strumenti per rendere effettivo il diritto allo studio di cui all'art. 34, terzo e quarto comma, Cost.; né sarebbe pertinente il richiamo alla sentenza n. 370 del 2003 sugli asili nido, che dimostra semmai l'esatto contrario di quanto assume il Governo, in quanto nella sentenza citata la materia è stata ricondotta al concetto di “istruzione” in ragione delle finalità educative e formative riconosciute a tali servizi; ciò conferma che non tutti gli interventi pubblici concernenti in qualche modo i minori sono attratti nella materia “ordinamento civile”, mentre devono al contrario essere considerati in ragione delle loro diverse e specifiche finalità.
Ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano è del tutto infondato il rilievo secondo il quale nella materia di cui trattasi vi sarebbero particolari esigenze di uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale che osterebbero alla emanazione di normative differenziate di livello regionale, in quanto il tipo e le modalità degli interventi assistenziali rivolti a situazioni di bisogno ben possono avere una diversa disciplina, come stabilito dalle stesse norme costituzionali e dall'attribuzione della materia “assistenza e beneficenza pubblica” alla competenza legislativa esclusiva della Provincia di Bolzano.
Quanto alla specifica censura relativa all'art. 12 della legge, la Provincia osserva che l'illegittimità del riferimento all'istituto della surrogazione legale nel credito del beneficiario potrebbe, al più, condurre alla incostituzionalità di questa sola disposizione e che in ogni caso il vizio denunciato è insussistente, posto che l'art. 1203, numero 5, del codice civile prevede tale forma di surrogazione “negli altri casi stabiliti dalla legge”, consentendo in tal modo alla legge provinciale di individuare ulteriori fattispecie.
3. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza la Provincia autonoma di Bolzano ha ulteriormente illustrato e ribadito le proprie difese.
Considerato in diritto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intero testo della legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15 (Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Secondo il ricorso la legge, al di là dei suoi riferimenti testuali, ha per oggetto la disciplina di una materia rientrante nella competenza esclusiva statale concernente l' “ordinamento civile” e non è riconducibile, neppure in base al criterio di prevalenza, alla diversa materia “assistenza e beneficenza pubblica” che è di esclusiva competenza provinciale in forza dell'art. 8, numero 25, dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
A fondamento delle censure il Governo assume che la legge impugnata ha dettato disposizioni in tema di anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, disciplinando in tal modo l'erogazione anticipata delle somme stabilite dal provvedimento del giudice, nel caso in cui queste non vengano corrisposte dall'obbligato nei termini ed alle condizioni stabiliti dall'autorità giudiziaria, con ciò normando materie che rientrano nella disciplina dei rapporti patrimoniali della famiglia e quindi dell'ordinamento civile. Anche applicando il criterio della “prevalenza della materia” – di cui alla sentenza n. 370 del 2003 – tale conclusione sarebbe obbligata in quanto la tutela del minore e la disciplina dei rapporti di famiglia, pure nei loro aspetti patrimoniali, sono sempre state considerate come una parte del diritto civile e non consentono una loro disciplina differenziata a livello regionale perché esse si riferiscono a valori essenziali e preminenti della persona e debbono quindi essere uniformemente regolate su tutto il territorio nazionale.
Un motivo specifico di illegittimità costituzionale viene inoltre individuato nella disposizione di cui all'art. 12 della legge provinciale impugnata, che modifica la disciplina civilistica della surrogazione legale di cui all'art. 1203, numero 5, del codice civile, un istituto che deve certamente essere ricondotto alla nozione di ordinamento civile e che non rientra perciò nell'autonomia legislativa e statutaria della Provincia.
2. - La Provincia autonoma di Bolzano ha preliminarmente eccepito che nel ricorso viene svolta un'unica e generica censura contro tutta la legge provinciale senza che ne siano impugnate le sue specifiche disposizioni, ad eccezione dell'art. 12, ciò che non consente di comprendere quali aspetti della disciplina siano considerati invasivi di competenze statali e rende il ricorso inammissibile per genericità.
Nel merito la Provincia autonoma osserva che la legge impugnata dispone interventi a favore dei minori che si trovano in condizioni di effettivo disagio economico nel caso di genitore obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento che resta inadempiente, e prevede che, quando venga accertata una situazione di bisogno, la Provincia stessa, per il tramite delle sue comunità comprensoriali, anticipi le somme dovute erogandole al soggetto affidatario, tentando poi di recuperarle surrogandosi nel diritto di credito.
Si tratta quindi di una forma di intervento pubblico di assistenza che presuppone l'esistenza di una situazione economica caratterizzata da un reddito familiare molto basso e che si fonda sul rigoroso accertamento delle condizioni di necessità in cui versa il minore; tali condizioni devono sussistere al momento della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione, essendo previsto che ogni anno venga attestato il perdurare delle condizioni suddette e, in caso contrario, la decadenza del beneficiario da tale diritto.
In ogni caso nessun intervento è previsto quando l'inadempimento dell'obbligato non comporta una situazione di particolare difficoltà per il minore e per il soggetto affidatario e gli stessi abbiano i mezzi necessari per vivere.
Per quel che concerne la specifica censura relativa all'art. 12 della legge impugnata, la Provincia di Bolzano osserva che la surrogazione prevista a favore della stessa nel credito non va comunque ad incidere sulla configurazione del rapporto obbligatorio, comportando essa solo una sua modificazione soggettiva, e che l'eventuale illegittimità del riferimento all'istituto della surrogazione legale potrebbe al più condurre alla caducazione di questa sola disposizione.
3. - L'eccezione preliminare della Provincia autonoma di Bolzano è in parte fondata.
Il verbale della riunione del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2004 nella quale è stata deliberata l'impugnazione della legge provinciale de qua riporta chiaramente l'approvazione della proposta del Ministro per gli affari regionali “di cui alla relazione allegata”, relazione con la quale si proponeva peraltro di impugnare i soli artt. 1, 6 e 12 della legge.
Poiché l'oggetto dell'impugnazione è definito dal ricorso in conformità alla decisione assunta dal Governo (sentenza n. 338 del 2003), l'ambito delle censure sottoposte validamente all'esame della Corte risulta in tal modo limitato alle sole disposizioni indicate nella deliberazione assunta dal Consiglio dei ministri, ferma restando la valutazione in ordine all'eventuale nesso di inscindibilità fra la disposizione validamente impugnata e le altre disposizioni della legge, non investite da autonome censure ritualmente proposte (cfr. negli stessi termini, fra le molte, la sentenza n. 315 del 2003).
4. - Così delimitato l'esame delle doglianze svolte nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri a quelle relative agli artt. 1, 6 e 12 della legge provinciale impugnata, vanno esaminate separatamente quelle che si riferiscono ai primi due articoli citati da quella che investe l'art. 12.
Le censure relative agli artt. 1 e 6 della legge della provincia di Bolzano n. 15 del 2003 sono infondate.
La legge impugnata all'art. 1 prevede che, nell'ambito della competenza della Provincia di Bolzano in materia di assistenza e beneficenza pubblica, si possa procedere all'erogazione anticipata al genitore o al diverso soggetto affidatario «delle somme destinate al mantenimento del minore, qualora esse non vengano corrisposte dal genitore obbligato nei termini ed alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria».
I successivi articoli della legge disciplinano le condizioni ed i presupposti cui viene subordinato il diritto alla prestazione, nonché i “requisiti economici” (art. 4 della legge citata) richiesti; in particolare si evince con assoluta chiarezza dal testo della legge che la prestazione è prevista a favore dei soli minori che versino in una condizione di disagio economico, dal momento che il loro reddito non deve superare limiti predeterminati in base al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e che l'ammontare della prestazione, pari alla somma stabilita nel provvedimento del giudice, non può in ogni caso superare un determinato ammontare, stabilito anch'esso in base a criteri oggettivi (art. 5).
Tale forma di intervento da parte dell'ente pubblico non risponde quindi a criteri automatici e non è prevista in favore indifferenziato di tutti i minori per i quali si verifichi una situazione di inadempimento agli obblighi di mantenimento da parte del soggetto obbligato in base alla legge civile; richiede, al contrario, l'esistenza di alcune precise condizioni, fra le quali, anzitutto, l'esistenza di una situazione economica caratterizzata da un basso reddito familiare; la legge impugnata esige espressamente che vi sia già stata la pronuncia dell'autorità giudiziaria e la conseguente formazione di un titolo esecutivo rimasto non eseguito a seguito di atto di precetto ritualmente notificato, o sia stata emanata la sentenza di fallimento del soggetto obbligato (art. 3 della legge provinciale in esame).
Le condizioni ed i requisiti di cui alle disposizioni menzionate devono sussistere al momento della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione, essendo prevista l'attestazione annuale del perdurare degli stessi.
L'intervento pubblico previsto dalle disposizioni censurate, come sopra descritto, appare quindi riconducibile alla nozione di “assistenza pubblica”, materia certamente di competenza della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 8, numero 25, dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, come ribadito più volte alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, la sentenza n. 267 del 2003), e non nella diversa materia “ordinamento civile” di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Tale intervento non interferisce in alcun modo con il diritto al mantenimento da parte del soggetto obbligato, né con le pronunce dell'autorità giudiziaria; essa non crea alcun nuovo credito, né eroga indiscriminatamente prestazioni a favore di tutti i minori, ma solo di quelli che si trovino nelle condizioni previste dalla stessa legge.
La circostanza che la legge non preveda automaticamente la sostituzione della Provincia a colui che è obbligato al mantenimento del minore, e anzi la considerazione che essa disciplina le condizioni particolari per beneficiare dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento non crea alcun automatismo, ma concorre a definire un'area di intervento della “assistenza pubblica” che appare legittima alla luce della competenza legislativa esclusiva spettante alla Provincia di Bolzano in materia.
5. - Sono al contrario fondate le censure del Presidente del Consiglio dei ministri relative all'art. 12 della legge provinciale impugnata, che prevede la surrogazione legale della Provincia autonoma nel credito di mantenimento a fronte del pagamento delle prestazioni assistenziali disciplinate dalla legge.
L'art. 1203, collocato nella Sezione II del Capo II (Dell'adempimento delle obbligazioni) del Titolo I del Libro IV del codice civile, stabilisce che la surrogazione legale ha luogo di diritto in una serie di casi previsti tassativamente dalla medesima disposizione ai numeri da 1 a 4; stabilisce inoltre, al n. 5, che la surrogazione legale si ha “negli altri casi stabiliti dalla legge”.
Poiché si tratta di un istituto del diritto civile destinato a regolare gli effetti del pagamento di una obbligazione da parte di soggetto diverso dall'obbligato, non può dubitarsi che esso rientri nella nozione di “ordinamento civile” di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.: di conseguenza devesi affermare che gli “altri casi previsti dalla legge”, cui fa riferimento la norma, non possono essere che quelli disciplinati espressamente da altra legge statale.
In caso contrario nell'ordinamento si creerebbe la possibilità di introdurre, mediante leggi regionali o delle Province autonome, ipotesi di surrogazione legale invece riservate alla competenza esclusiva dello Stato, con la conseguenza che verrebbe frustrata l'esigenza di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale di un modo di adempimento delle obbligazioni e dell'effetto dell'adempimento da parte di un terzo.
6. - L'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge provinciale impugnata non comporta la conseguente illegittimità di altre disposizioni dello stesso testo normativo, risultando la norma scindibile rispetto alle altre previsioni, non investite da autonome censure ritualmente proposte.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2003, n. 15 (Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore);
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 1 e 6 della medesima legge, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
A Ordinamento della formazione professionale
B Formazione nel settore sanitario
C Corsi di diploma nel settore sociale
D Riconoscimento delle qualifiche professionali
E Provvidenze per la formazione professionale
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 febbraio 1974, n. 15
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49
c) Legge provinciale 29 luglio 1986, n. 20
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 gennaio 1989, n. 1
e) LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 12 —
f) LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1993, n. 14
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 gennaio 1994, n. 1 —
h) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
i) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 3 giugno 1997, n. 19
j) LEGGE PROVINCIALE 10 luglio 1996, n. 15
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
A Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
a) Legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6
b) LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 38
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 giugno 1977, n. 30
d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 luglio 1999, n. 39
e) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 dicembre 1999, n. 69
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 2000, n. 50
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 aprile 2003, n. 9
h) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Classificazione delle discariche)
Art. 4 (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)
Art. 5 (Rifiuti non ammessi in discarica)
Art. 6 (Rifiuti ammessi in discarica)
Art. 7 (Approvazione per la costruzione di una discarica)
Art. 8 (Autorizzazione per la gestione di una discarica)
Art. 9 (Procedure di ammissione di rifiuti)
Art. 10 (Gestione operativa, chiusura e gestione post-operativa della discarica)
Art. 11 (Garanzia finanziaria)
Art. 12 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche)
Art. 13 (Norme transitorie)
(Articolo 7)
(Articolo 8, comma 1)
i) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
j) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2007, n. 35
k) Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
l) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
m) Decreto del Presidente della Provincia 24 giugno 2013, n. 17
B Tutela del paesaggio
C Inquinamento prodotto da rumore
D Inquinamento dell' aria
E Tutela della flora e della fauna
F Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
G Valutazione dell' impatto ambientale
H Protezione degli animali
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
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2016
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2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 28.01.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 145 del 12.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 171 del 04.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 201 del 26.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 16.06.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 249 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 349 del 29.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 384 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
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1988
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1986
1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
2009
2008
2007
2006
2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 533 del 18.12.2003
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 07.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 07.02.2001
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 27.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 39 vom 03.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 40 vom 03.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 03.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 08.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 44 vom 08.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 09.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 46 del 17.02.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 64 vom 26.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 70 del 28.02.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 08.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 14.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 14.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 31.03.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 15.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 142 del 19.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 19.04.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 05.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 316 vom 05.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 06.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 19.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 192 del 24.05.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 27.05.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 210 vom 06.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 07.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 224 del 10.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 10.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 13.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 14.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 245 vom 20.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 12.07.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 12.07.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 260 del 12.07.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 301 vom 03.08.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 16.08.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 05.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 20.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 23.09.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 27.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 28.09.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 12.10.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 03.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 368 del 04.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 08.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 376 del 10.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 402 vom 22.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 404 del 23.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 29.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 30.11.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 414 vom 30.11.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 421 del 10.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 422 del 13.12.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 440 vom 21.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 441 del 21.12.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 444 vom 21.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 21.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 450 del 22.12.2005
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 451 vom 22.12.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 462 del 27.12.2005
Verfassungsgerichtshof - Urteil Nr. 237 vom 14.06.2005
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 15.03.2005
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24/10/2005 - Delibera N. 3988 del 24.10.2005
21/03/2005 - Delibera N. 848 del 21.03.2005
13/06/2005 - Delibera N. 2039 del 13.06.2005
31/10/2005 - Delibera N. 4038 del 31.10.2005
19/12/2005 - Delibera N. 4978 del 19.12.2005
14/03/2005 - Delibera N. 739 del 14.03.2005
03/10/2005 - Delibera N. 3618 del 03.10.2005
26/04/2005 - Delibera N. 1315 del 26.04.2005
24/01/2005 - Delibera 24 gennaio 2005, n. 102
23/05/2005 - Delibera N. 1735 del 23.05.2005
31/10/2005 - Delibera N. 4052 del 31.10.2005
26/04/2005 - Delibera N. 1317 del 26.04.2005
14/11/2005 - Delibera N. 4251 del 14.11.2005
24/10/2005 - Delibera N. 3958 del 24.10.2005
27/06/2005 - Delibera N. 2297 del 27.06.2005
19/12/2005 - Delibera N. 4897 del 19.12.2005
10/08/2005 - Delibera N. 2912 del 10.08.2005
12/12/2005 - Delibera N. 4753 del 12.12.2005
26/09/2005 - Delibera N. 3523 del 26.09.2005
14/02/2005 - Delibera N. 342 del 14.02.2005
07/03/2005 - Delibera N. 637 del 07.03.2005
14/02/2005 - Delibera N. 412 del 14.02.2005
26/04/2005 - Delibera N. 1303 del 26.04.2005
18/04/2005 - Delibera N. 1270 del 18.04.2005
21/03/2005 - Delibera N. 842 del 21.03.2005
09/05/2005 - Delibera N. 1533 del 09.05.2005
21/03/2005 - Delibera N. 839 del 21.03.2005
14/03/2005 - Delibera N. 740 del 14.03.2005
17/05/2005 - Delibera N. 1626 del 17.05.2005
17/05/2005 - Delibera N. 1705 del 17.05.2005
23/05/2005 - Delibera N. 1798 del 23.05.2005
23/05/2005 - Delibera N. 1757 del 23.05.2005
23/05/2005 - Delibera N. 1749 del 23.05.2005
30/05/2005 - Delibera N. 1884 del 30.05.2005
25/07/2005 - Delibera N. 2691 del 25.07.2005
04/07/2005 - Delibera N. 2388 del 04.07.2005
10/08/2005 - Delibera N. 2750 del 10.08.2005
12/09/2005 - Delibera N. 3300 del 12.09.2005
10/08/2005 - Delibera N. 2751 del 10.08.2005
06/06/2005 - Delibera N. 1999 del 06.06.2005
20/06/2005 - Delibera N. 2225 del 20.06.2005
20/06/2005 - Delibera N. 2260 del 20.06.2005
17/10/2005 - Delibera N. 3815 del 17.10.2005
12/09/2005 - Delibera N. 3347 del 12.09.2005
12/09/2005 - Delibera N. 3351 del 12.09.2005
26/09/2005 - Delibera N. 3553 del 26.09.2005
31/10/2005 - Delibera N. 4039 del 31.10.2005
10/10/2005 - Delibera N. 3793 del 10.10.2005
03/10/2005 - Delibera 3 ottobre 2005, n. 3652
03/10/2005 - Delibera 3 ottobre 2005, n. 3647
30/12/2005 - Delibera N. 5035 del 30.12.2005
05/12/2005 - Delibera N. 4707 del 05.12.2005
28/01/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 28.01.2005
18/03/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005
25/03/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005
06/04/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 06.04.2005
06/04/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005
12/04/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 145 del 12.04.2005
04/05/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 171 del 04.05.2005
26/05/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 201 del 26.05.2005
16/06/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 16.06.2005
01/07/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 249 del 01.07.2005
01/07/2005 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005
07/07/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 07.07.2005
22/07/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005
26/07/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005
26/07/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005
29/07/2005 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 349 del 29.07.2005
07/07/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 07.07.2005
14/10/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 384 del 14.10.2005
14/10/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 14.10.2005
02/12/2005 - Corte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005
03/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 366 del 03.11.2005
07/01/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 2 vom 07.01.2005
27/01/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 28 vom 27.01.2005
28/01/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005
28/01/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 32 del 28.01.2005
03/02/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 39 vom 03.02.2005
03/02/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 40 vom 03.02.2005
03/02/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 03.02.2005
08/02/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 08.02.2005
08/02/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 44 vom 08.02.2005
09/02/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 09.02.2005
17/02/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 46 del 17.02.2005
26/02/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 64 vom 26.02.2005
28/02/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 69 del 28.02.2005
28/02/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 70 del 28.02.2005
08/03/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 74 del 08.03.2005
10/03/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 76 vom 10.03.2005
14/03/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 93 del 14.03.2005
14/03/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 96 del 14.03.2005
15/03/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 15.03.2005
31/03/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 31.03.2005
15/04/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 15.04.2005
19/04/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 19.04.2005
19/04/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 141 del 19.04.2005
19/04/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 142 del 19.04.2005
19/04/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 19.04.2005
03/05/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 159 del 03.05.2005
06/05/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 176 del 06.05.2005
21/04/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 177 vom 21.04.2005
11/05/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 184 vom 11.05.2005
24/05/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 192 del 24.05.2005
27/05/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 197 del 27.05.2005
06/06/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 210 vom 06.06.2005
07/06/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 221 del 07.06.2005
10/06/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 224 del 10.06.2005
10/06/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 225 del 10.06.2005
13/06/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 231 del 13.06.2005
14/06/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 14.06.2005
14/06/2005 - Verfassungsgerichtshof - Urteil Nr. 237 vom 14.06.2005
20/06/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 243 del 20.06.2005
20/06/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 245 vom 20.06.2005
12/07/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 257 del 12.07.2005
12/07/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 259 vom 12.07.2005
12/07/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 260 del 12.07.2005
18/07/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 268 del 18.07.2005
03/08/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 301 vom 03.08.2005
16/08/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 16.08.2005
05/09/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 312 del 05.09.2005
05/05/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 313 del 05.05.2005
05/05/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 316 vom 05.05.2005
19/05/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 19.05.2005
20/09/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 329 del 20.09.2005
23/09/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 23.09.2005
27/09/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 334 vom 27.09.2005
28/09/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 335 del 28.09.2005
07/04/2005 - CONTRATTO COLLETTIVO 7 aprile 2005
22/07/2005 - LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 2005, n. 5
23/12/2005 - LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13
01/12/2005 - Decreto del Presidente dell'Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile 1° dicembre 2005, n. 6
17/01/2005 - Contratto collettivo 17 gennaio 2005
17/01/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 2
24/01/2005 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 gennaio 2005, n. 163
27/01/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 27 gennaio 2005, n. 3
09/02/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2005, n. 4
09/02/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2005, n. 5
22/02/2005 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 22 febbraio 2005, n. 6
25/02/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 25 febbraio 2005, n. 7
16/03/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2005, n. 9
16/03/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2005, n. 10
07/04/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 7 aprile 2005, n. 14
11/04/2005 - Legge provinciale 11 aprile 2005, n. 1
20/04/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 20 aprile 2005, n. 16
21/04/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 21 aprile 2005, n. 17
20/05/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 20 maggio 2005, n. 20
23/05/2005 - DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
06/06/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2005, n. 22
06/06/2005 - Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
13/06/2005 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 giugno 2005, n. 25
13/06/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2005, n. 26
13/06/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2005, n. 27
13/06/2005 - DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
16/06/2005 - Legge provinciale 16 giugno 2005, n. 2
20/06/2005 - Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3
20/06/2005 - LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2005, n. 4
21/06/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 21 giugno 2005, n. 29
05/07/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2005, n. 30
22/07/2005 - Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
22/07/2005 - Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
22/07/2005 - Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 6
01/08/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 1° agosto 2005, n. 34
01/08/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 1° agosto 2005, n. 35
04/08/2005 - Contratto collettivo 4 agosto 2005
08/08/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2005, n. 36
19/08/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 19 agosto 2005 , n. 38
29/08/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 29 agosto 2005, n. 40
05/09/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 5 settembre 2005, n. 41
26/09/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 46
29/09/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 48
03/10/2005 - LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2005, n. 8
05/10/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 5 ottobre 2005, n. 50
12/10/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 343 del 12.10.2005
18/10/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2005, n. 51
24/10/2005 - Contratto collettivo 24 ottobre 2005
24/10/2005 - Contratto collettivo 24 ottobre 2005
24/10/2005 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 ottobre 2005, n. 52
04/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 368 del 04.11.2005
08/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 375 del 08.11.2005
10/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 376 del 10.11.2005
11/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005
18/11/2005 - Legge provinciale 18 novembre 2005, n. 10
23/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 404 del 23.11.2005
29/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 409 del 29.11.2005
30/11/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 412 del 30.11.2005
07/12/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 7 dicembre 2005, n. 55
10/12/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 421 del 10.12.2005
13/12/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 422 del 13.12.2005
21/12/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 441 del 21.12.2005
21/12/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 21.12.2005
22/12/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 450 del 22.12.2005
23/12/2005 - Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 14
27/12/2005 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 462 del 27.12.2005
22/11/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 402 vom 22.11.2005
21/12/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 440 vom 21.12.2005
30/11/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 414 vom 30.11.2005
21/12/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 444 vom 21.12.2005
22/12/2005 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 451 vom 22.12.2005
23/12/2005 - LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2005, n. 13 —
14/07/2005 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 luglio 2005, n. 32 —
17/01/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 1
11/07/2005 - Decreto del Presidente della Provincia31
26/09/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2005, n. 45
23/12/2005 - Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13
07/09/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43
06/06/2005 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2005, n. 24 —
18/11/2005 - Legge provinciale18 novembre 2005, n. 11
22/12/2005 - Legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12
18/10/2005 - Legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9
07/04/2005 - Contratto collettivo 7 aprile 2005 —
14/06/2005 - Contratto collettivo 14 giugno 2005 —
30/09/2005 - Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7
25/08/2005 - Decreto del Presidente della Provincia 25 agosto 2005, n. 39
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