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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 settembre 1983, n. 181)
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30, concernente "Profili professionali per le attività di commesso di vendita, commesso di vendita di alimentari, commesso di vendita di abbigliamento, libraio, droghiere e operatore d'ufficio e durata dei periodi di apprendistato e della scuola professionale"

1)

Pubblicato nel B. U. 2 novembre 1983, n. 56.

Art. 1 (Commesso di vendita/commessa di vendita)

(1) Il profilo professionale del commesso di vendita comprende le seguenti attività, conoscenze e tecniche:

  • -  consulenza tecnica ed informazioni riguardanti le caratteristiche, l' uso, il funzionamento ed il trattamento nonché le differenze di prezzo e di rifinitura della merce del ramo specifico;
  • -  informazione riguardante gli articoli di ricambio e gli accessori;
  • -  informazione riguardante le novità offerte sul mercato;
  • -  rilascio di scontrini di cassa nonché compilazione di bollette di accompagnamento, di ricevute fiscali e di certificati di garanzia;
  • -  imballaggio e consegna della merce;
  • -  comportamento in caso di reclami e disbrigo degli stessi;
  • -  accettazione di ordinazioni;
  • -  disbrigo di lavori di inventario;
  • -  tenere lo schedario delle merci e dei clienti;
  • -  redigere inventari e note delle commissioni;
  • -  capacità di condurre dialoghi di vendita (in relazione ai seguenti aspetti: saluto, individuazione della richiesta del cliente, presentazione della merce, definizione dell' acquisto, acquisto complementare e congedo dal cliente);
  • -  curare i rapporti con la clientela nonché capacità di comunicazione nelle lingue ufficiali della Provincia;
  • -  conoscenze degli strumenti pubblicitari e delle forme di propaganda;
  • -  conoscenza e capacità relative all' esecuzione di lavori ornamentali;
  • -  conoscenze relative alla presa in consegna e relativo controllo, al magazzinaggio ed al trattamento della merce;
  • -  capacità per quanto riguarda l' uso del telefono, del registratore di cassa e di altri mezzi tecnici ausiliari;
  • -  conoscenze fondamentali relative al mercato, alla formazione dei prezzi, ai costi ed al calcolo; - capacità riguardante l' indicazione del prezzo;
  • -  conoscenze relative ai pagamenti e alla spedizione, alle modalità di consegna e di pagamento, al procedimento ingiunzionale;
  • -  conoscenze di base relative alla corrispondenza ad al calcolo commerciale;
  • -  conoscenze fondamentali dei diritti e doveri previsti dal contratto di apprendistato e dai contratti collettivi del lavoro;
  • -  conoscenze delle norme sanitarie e di sicurezza.

(2) La durata del periodo di apprendistato è di due anni e mezzo e quella della scuola professionale di due anni.

Art. 2 (Commesso di vendita di alimentari/commessa di vendita di alimentari)

(1) Il profilo professionale del commesso di vendita alimentari comprede le seguenti attività, conoscenze e tecniche;

  • -  consulenza tecnica ed informazioni riguardanti le caratteristiche, l' uso, il funzionamento ed il trattamento nonché le differenze di prezzo e di rifinitura della merce del ramo specifico;
  • -  conoscenze relative all' adeguato e corretto magazzinaggio di generi alimentari;
  • -  capacità di preparare, confezionare e guarnire i prodotti p. e. di panetteria, di pasticceria e di macelleria;
  • -  conoscenze circa l' impiego ed il trattamento di utensili e di altre attrezzature utilizzati nella vendita;
  • -  conoscenze sulla composizione, produzione, preparazione e sull' uso dei generi in vendita (tabelle merceologiche da I a VIII);
  • -  informazione riguardante gli articoli di ricambio e gli accessori;
  • -  informazione riguardante le novità offerte sul mercato;
  • -  rilascio di scontrini di cassa nonché compilazione di bollette di accompagnamento, di ricevute fiscali e di certificati di garanzia;
  • -  imballaggio e consegna delle merce;
  • -  comportamento in caso di reclami e disbrigo degli stessi;
  • -  accettazione di ordinazioni;
  • -  disbrigo di lavori di inventario;
  • -  tenere lo schedario delle merci e dei clienti;
  • -  redigere inventari e note delle commissioni;
  • -  capacità di condurre dialoghi di vendita (in relazione ai seguenti aspetti: saluto, individuazione della richiesta del cliente, presentazione della merce, definizione dell' acquisto, acquisto complementare e congedo dal cliente);
  • -  curare i rapporti con la clientela nonché capacità di comunicazione nelle lingue ufficiali della Provincia;
  • -  conoscenza degli strumenti pubblicitari e delle forme di propaganda;
  • -  conoscenza e capacità relative all' esecuzione di lavori ornamentali;
  • -  conoscenze relative alla presa in consegna e relativo controllo, al magazzinaggio ed al trattamento della merce;
  • -  capacità per quanto riguarda l' uso del telefono, del registratore di cassa e di altri mezzi tecnici ausiliari;
  • -  conoscenze fondamentali relative al mercato, alla formazione dei prezzi, ai costi ed al calcolo; - capacità riguardante l' indicazione del prezzo;
  • -  conoscenze relative ai pagamenti e alla spedizione, alla modalità di consegna e di pagamento, al procedimento ingiunzionale;
  • -  conoscenze di base relative alla corrispondenza ed al calcolo commerciale;
  • -  conoscenze delle disposizioni in materia del commercio ed annonaria e di norme e regolamenti in quanto concernenti la vendita;
  • -  conoscenze fondamentali dei diritti e doveri previsti dal contratto di apprendistato e dai contratti collettivi del lavoro;
  • -  conoscenze delle norme sanitarie e di sicurezza.

(2) La durata del periodo di apprendistato è di due anni e mezzo e quella della scuola professionale di due anni.

Art. 3 (Commesso di vendita di abbigliamento/commessa di vendita di abbigliamento)

(1) Il profilo del commesso di vendita di abbigliamento comprende le seguenti attività, conoscenze e tecniche:

  • -  consulenza tecnica ed informazioni riguardanti le caratteristiche, l' uso, il funzionamento ed il trattamento nonché le differenze di prezzo e di rifinitura della merce del ramo specifico;
  • -  conoscenze delle caratteristiche e della lavorazione di fibre tessili ed altri prodotti di materie prime;
  • -  conoscenze relative al modo di trattare (cura) prodotti tessili e abbigliamento;
  • -  riconoscere e valutare tipo e qualità dei diversi tessuti;
  • -  conoscenza delle tendenze della moda;
  • -  conoscenze dei tipi e delle grandezze dei prodotti tessili e di abbigliamento;
  • -  informazione riguardante gli articoli di ricambio e gli accessori;
  • -  informazione riguardante le novità offerte sul mercato;
  • -  rilascio di scontrini di cassa nonché compilazione di bollette di accompagnamento, di ricevute fiscali e di certificati di garanzia;
  • -  imballaggio e consegna della merce;
  • -  comportamento in caso di reclami e disbrigo degli stessi;
  • -  accettazione di ordinazioni;
  • -  disbrigo di lavori di inventario;
  • -  tenere lo schedario delle merci e dei clienti;
  • -  redigere inventari e note delle commissioni;
  • -  capacità di condurre dialoghi di vendita (in relazione ai seguenti aspetti: saluto, individuazione della richiesta del cliente, presentazione della merce, definizione dell' acquisto, acquisto complementare e congedo dal cliente);
  • -  curare i rapporti con la clientela nonché capacità di comunicazione nelle lingue ufficiali della Provincia;
  • -  conoscenze degli strumenti pubblicitari e delle forme di propaganda;
  • -  conoscenza e capacità relative all' esecuzione di lavori ornamentali;
  • -  conoscenze relative alla presa in consegna e relativo controllo, al magazzinaggio ed al trattamento della merce;
  • -  capacità per quanto riguarda l' uso del telefono, del registratore di cassa e di altri mezzi tecnici ausiliari;
  • -  conoscenze fondamentali relative al mercato, alla formazione dei prezzi, ai costi ed al calcolo; - capacità riguardanti l' indicazione del prezzo;
  • -  conoscenze relative ai pagamenti e alla spedizione, alle modalità di consegna e di pagamento, al procedimento ingiunzionale;
  • -  conoscenze di base relative alla corrispondenza ed al calcolo commerciale;
  • -  conoscenze fondamentali dei diritti e doveri previsti dal contratto di apprendistato e dai contratti collettivi del lavoro;
  • -  conoscenze delle norme sanitarie e di sicurezza.

(2) La durata del periodo di apprendistato è di due anni e mezzo e quella della scuola professionale di due anni.

Art. 4 (Libraio/libraia)

(1) Il profilo professionale del libraio comprende le seguenti attività, conoscenze e tecniche:

  • -  consulenza tecnica ed informazioni riguardanti le caratteristiche, l' uso, il funzionamento ed il trattamento nonché le differenze di prezzo e di rifinitura della merce del ramo specifico;
  • -  conoscenze di base della letteratura e della storia dell' arte fino al periodo contemporaneo;
  • -  conoscenza delle discipline scientifiche e relativa terminologia;
  • -  conoscenza delle principali case editrici e forme di vendita;
  • -  conoscenza delle principali bibliografie e opere di consultazione;
  • -  conoscenza della storia del commercio librario e della struttura delle relative organizzazioni;
  • -  conoscenze fondamentali relative alla produzione di libri e di giornali;
  • -  conoscenze fondamentali relative ai diritti d' autore ed alle proprietà letterarie;
  • -  rilascio di scontrini di cassa nonché compilazione di bollette di accompagnamento, di ricevute fiscali e di certificati di garanzia;
  • -  imballaggio e consegna della merce;
  • -  comportamento in caso di reclami e disbrigo degli stessi;
  • -  accettazione di ordinazioni;
  • -  disbrigo di lavori di inventario;
  • -  tenere lo schedario delle merci e dei clienti;
  • -  redigere inventari e note delle commissioni;
  • -  capacità di condurre dialoghi di vendita (in relazione ai seguenti aspetti: saluto, individuazione della richiesta del cliente, definizione dell' acquisto, acquisto complementare e congedo dal cliente);
  • -  curare i rapporti con la clientela nonché capacità di comunicazione nelle lingue ufficiali della Provincia;
  • -  conoscenze degli strumenti pubblicitari e delle forme di propaganda;
  • -  conoscenze e capacità relative all' esecuzione di lavori ornamentali;
  • -  conoscenze relative alla presa in consegna, relatico controllo ed al magazzinaggio della merce; - capacità per quanto riguarda l' uso del telefono, del registratore di cassa e di altri mezzi tecnici ausiliari;
  • -  conoscenze fondamentali relative al mercato, alla formazione dei prezzi, ai costi ed al calcolo; - capacità riguardante l' indicazione del prezzo;
  • -  conoscenze relative ai pagamenti e alla spedizione, alla modalità di consegna e di pagamento, al procedimento ingiunzionale;
  • -  conoscenze di base relative alla corrispondenza ed al calcolo commerciale;
  • -  conoscenze fondamentali dei diritti e doveri previsti dal contratto di apprendistato e dai contratti collettivi del lavoro;
  • -  conoscenze delle norme sanitarie e di sicurezza.

(2) La durata del periodo di apprendistato e della scuola professionale è di tre anni.

Art. 5 (Droghiere/droghiera)

(1) Il profilo professionale del droghiere comprende le seguenti attività, conoscenze e tecniche:

  • -  consulenza tecnica ed informazioni riguardanti le caratteristiche, l' uso, il funzionamento ed il trattamento nonché le differenze di prezzo e di rifinitura della merce del ramo specifico;
  • -  conoscenze fondamentali relative alla botanica, farmacognosia ed all' igiene;
  • -  conoscenze fondamentali relative alla chimica applicata;
  • -  conoscenze fondamentali relative alla fisica applicata;
  • -  conoscenza della nomenclatura in materia;
  • -  conoscenza dei prodotti antiparassitari e dei fitofarmaci;
  • -  conoscenze fondamentali relative alla cosmesi ed all' igiene;
  • -  conoscenze fondamentali relative alla dietetica ed alla merceologia dei prodotti dietetici;
  • -  conoscenza di prodotti specifici di drogheria e di altri articoli degli assortimenti di drogheria (conformemente alla lista merceologica XIV/6);
  • -  conoscenza relativa alla produzione di preparati; - capacità di travasare ed imbottigliare prodotti chimici;
  • -  informazione riguardante gli articoli di ricambio; - informazione riguardante le novità offerte sul mercato;
  • -  rilascio di scontrini di cassa nonché compilazione di bollette di accompagnamento, di ricevute fiscali e di certificati di garanzia;
  • -  imballaggio e consegna della merce;
  • -  comportamento in caso di reclami e disbrigo degli stessi;
  • -  accettazione di ordinazioni;
  • -  disbrigo di lavori di inventario;
  • -  tenere lo schedario delle merci e dei clienti;
  • -  redigere inventari e note delle commissioni;
  • -  capacità di condurre dialoghi di vendita (in relazione ai seguenti aspetti: saluto, individuazione della richiesta del cliente, presentazione della merce, definizione dell' acquisto, acquisto complementare e congedo dal cliente);
  • -  Curare i rapporti con la clientela nonché capacità di comunicazione nelle lingue ufficiali della Provincia;
  • -  conoscenze degli strumenti pubblicitari e delle forme di propaganda;
  • -  conoscenze e capacità relative all' esecuzione di lavori ornamentali;
  • -  conoscenze relative alla presa in consegna e relativo controllo, al magazzinaggio ed al trattamento della merce;
  • -  capacità per quanto riquarda l' uso del telefono, del registratore di cassa e di altri mezzi tecnici ausiliari;
  • -  conoscenze fondamentali relative al mercato, alla formazione dei prezzi, ai costi ed al calcolo; - capacità riguardante l' indicazione del prezzo;
  • -  conoscenze relative ai pagamenti e alla spedizione, alle modalità di consegna e di pagamento, al procedimento ingiunzionale;
  • -  conoscenza di base relative alla corrispondenza ed al calcolo commerciale;
  • -  conoscenze relative alla normativa vigente in materia, in particolare alle norme sul magazzinaggio e sul commercio di veleni;
  • -  conoscenze fondamentali dei diritti e doveri previsti dal contratto di apprendistato e dai contratti collettivi del lavoro;
  • -  conoscenze delle norme sanitarie e di sicurezza.

(2) La durata del periodo di apprendistato e della scuola professionale è di tre anni.

Art. 6 (operatore d'ufficio/operatrice d'ufficio)

(1) Il profilo professionale dell'operatore d'ufficio comprende le seguenti attività, conoscenze e tecniche:

  • -  conoscenza della dattilografia;
  • -  conoscenza relativa a stesura ed impostazione di lettere;
  • -  capacità di usare telefono, macchina da scrivere, calcolatrice ed altri mezzi d' ausilio in dotazione in un ufficio;
  • -  conoscenze relative a calcolo salari e stipendi, calcolo costi/spese fatturazione;
  • -  elaborazione statistiche;
  • -  attività amministrative relative alla presa in consegna e consegna di merci, alla gestione scorte di magazzino, al controllo magazzino ed alla gestione materiali;
  • -  inventario;
  • -  posta in arrivo e in partenza;
  • -  conoscenza di base della contabilità;
  • -  conoscenze del calcolo commerciale;
  • -  conoscenze della tenuta cassa, dei pagamenti e delle operazioni di credito;
  • -  conoscenze di base relative al diritto commerciale;
  • -  conoscenze dell' organizzazione aziendale;
  • -  conoscenze del servizio postale, ferroviario e di altri servizi di trasporto;
  • -  conoscenza della registrazione e della tenuta schedari ed archivi;
  • -  conoscenza relativa alle modalità di pagamento ed al provvedimento ingiunzionale;
  • -  conoscenza delle lingue ufficiali della Provincia;
  • -  conoscenze fondamentali dei diritti e doveri previsti dal contratto di apprendistato e dai contratti collettivi del lavoro.

(2) La durata del periodo di apprendistato è di due anni e mezzo, quella della scuola professionale di due anni.

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ActionAction21/11/1994 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 novembre 1994, n. 55
ActionAction07/12/1994 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 dicembre 1994, n. 59
ActionAction15/12/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 15 dicembre 1994, n. 61
ActionAction16/12/1994 - Legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 11
ActionAction16/12/1994 - Legge provinciale 16 dicembre 1994, n. 12
ActionAction19/12/1994 - LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
ActionAction21/12/1994 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 21 dicembre 1994, n. 62
ActionAction28/10/1994 - Legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 9 —
ActionAction09/08/1994 - Legge provinciale 9 agosto 1994, n. 5 —
ActionAction30/11/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 novembre 1994, n. 57 —
ActionAction11/08/1994 - LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6 —
ActionAction25/11/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1994, n. 56 —
ActionAction28/10/1994 - LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 10
ActionAction28/10/1994 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 49
ActionAction22/12/1994 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1994, n. 63
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