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In vigore al: 31/10/2020

Corte costituzionale - Sentenza N. 91 del 28.03.2003
Spostamento, mediante provvedimento ministeriale, della data per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche - Fissazione dei requisiti minimi delle fiere

Sentenza (26 marzo) 28 marzo 2003, n. 91; Pres. Chieppa - Red. Capotosti
 
Ritentuto in fatto: 1.La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 2 marzo 2001, depositato il successivo 7 marzo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 ed 8, comma 1 lettera b), e comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico) – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2001, n. 26 – in riferimento agli artt. 8, numero 12), 9, numero 3), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ed alle relative norme di attuazione, in particolare, all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), e agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché ai "principi costituzionali in materia di rapporti tra atti regolamentari e poteri regionali".
2.La ricorrente premette di essere titolare di competenza legislativa primaria nella materia "fiere e mercati" (art. 8, numero 12), del d.P.R. n. 670 del 1972), nonché di competenza legislativa concorrente nella materia "commercio" (art. 9, numero 3, del d.P.R. n. 670 del 1972); in entrambe le materie è titolare delle relative potestà amministrative (art. 16, d.P.R. ult.cit.). Le norme statutarie sono state attuate con il d.P.R. n. 1017 del 1978, il quale, all'art. 1 – nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 300 – stabilisce che "le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato in materia di (...) commercio, nonché fiere e mercati, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle Province di Trento e di Bolzano (...)". L'art. 6 di questo decreto precisa, inoltre, che "le attribuzioni in materia di fiere e mercati di cui all'art. 1 concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali anche di oggetti d'arte, di mercati all'ingrosso e alla produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici" (comma 1), disponendo che "restano di competenza dello Stato il riconoscimento della natura internazionale delle fiere, ferme le qualificazioni già riconosciute, le esposizioni universali, nonché la formazione e la tenuta del calendario ufficiale delle fiere sentite le province" (comma 2). Queste competenze, osserva la ricorrente, sono state esercitate con l'emanazione della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35.
La materia in esame ha costituito oggetto della legge quadro sul settore fieristico ( legge n. 7 del 2001), la quale, benché all'art. 1, comma 1, stabilisca che "sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti", secondo la ricorrente, recherebbe norme formulate in modo da risultare applicabili anche ad essa ricorrente; in particolare, a suo avviso, ciò accadrebbe per gli artt. 6 ed 8, comma 1 lettera b), e comma 2.
L'art. 6 della legge n. 7 del 2001 disciplina il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche, disponendo che "sulla base delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale viene redatto, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi" e che, "in sede di formazione del calendario, il Ministero provvede alle verifiche necessarie ad evitare concomitanze fra manifestazioni con qualifica di nazionale e di internazionale nello stesso settore merceologico" (comma 1). La norma dispone, altresì, che "le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano inviano, entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi, gli elenchi delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale che intendono autorizzare, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, nei successivi sessanta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, verifica che lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche avvenga in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8, ovvero, in caso di difformità, promuove le opportune intese entro il 30 giugno" (comma 2). La disposizione stabilisce, inoltre, che, nel caso di mancato raggiungimento di dette intese, "il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei trenta giorni successivi, risolve in via sostitutiva la situazione di difformità e comunica le decisioni assunte alle regioni ed alle Province autonome interessate per l'attuazione e per l'iscrizione nel calendario ufficiale annuale" (comma 2), prevedendo, infine, che "possono svolgersi con la qualifica di "fiera internazionale" o "fiera nazionale" solo le manifestazioni fieristiche inserite nel calendario ufficiale annuale" (comma 3).
L'art. 8 della legge n. 7 del 2001, prosegue la ricorrente, attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un potere regolamentare di attuazione, da esercitare "sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano", avente ad oggetto la fissazione dei "requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale" (comma 1), nonché "a) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, nonché a disciplinare eventuali deroghe; b) i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano nell'ambito della stessa regione, oltre che in concomitanza con quelle di rilevanza internazionale, anche solo in parte in concomitanza tra loro, nonché a disciplinare eventuali deroghe" (comma 2 , richiamato dall'art. 6 della stesa legge).
2.1.Sintetizzata la disciplina recata dalle norme impugnate, la ricorrente, in linea preliminare, deduce che, poiché l'art. 6 della legge n. 7 del 2001 menziona espressamente anche le Province autonome e richiama il regolamento dell'art. 8, potrebbe ritenersi che quest'ultimo sia ad esse applicabile, così da fondare il dubbio di legittimità costituzionale di entrambe le disposizioni. Tanto, a suo avviso, se non si ritenga che "la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali e delle competenze delle Province autonome di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 7/2001 debba far interpretare in modo diverso gli artt. 6 e 8 della legge, sì da evitare le interferenze sopra indicate, illustrate nel ricorso" e da fare venire "meno le ragioni di doglianza della Provincia autonoma di Trento".
2.2.La ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio e nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, deduce che l'art. 6 della legge n. 7 del 2001 illegittimamente riserverebbe allo Stato compiti riguardanti le manifestazioni fieristiche nell'ambito della provincia, attribuendo al Ministro dell'industria un potere sostitutivo per evitare la concomitanza tra fiere di rilevanza internazionale o nazionale. Infatti, questo potere non sarebbe giustificato dall'esistenza di un interesse nazionale e sarebbe comunque illegittimo, in quanto stabilito in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche nel caso in cui non sia imputabile alla Provincia un inadempimento.
La norma, in contrasto con gli artt. 8, numero 12, e 9, numero 3 dello statuto speciale, interferirebbe con la disciplina provinciale delle manifestazioni fieristiche, inciderebbe sull'esercizio dei poteri amministrativi ad essa spettanti (art. 16 dello statuto speciale) e violerebbe l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992. Secondo la ricorrente, la riserva alla competenza statale della "formazione e (del)la tenuta del calendario ufficiale delle fiere" stabilita dall'art. 6 del d.P.R. n. 1017 del 1978 chiarirebbe che il calendario generale delle fiere che si svolgono sull'intero territorio nazionale, ovviamente tenuto dallo Stato, comprende anche quelle tenute nel territorio della Provincia autonoma di Trento, in forza delle autorizzazioni da essa rilasciate, ma non attribuisce allo Stato il potere di alterare il contenuto del calendario fissato dalla Provincia. In altri termini, l'art. 6, ult. cit., permetterebbe agli organi statali il mero "recepimento conoscitivo delle manifestazioni che hanno luogo nella provincia", non l'esercizio di poteri sostanziali incidenti sul loro svolgimento.
L'illegittimità costituzionale dell'attribuzione al Ministro di un "potere di coordinamento (in realtà di sovrapposizione nella decisione)" sarebbe ancora più palese in riferimento al conferimento del "compito di evitare sovrapposizioni fra fiere nazionali nell'ambito della stessa regione" (art. 6, comma 2, ed art. 8, comma 2, lettera b), della legge n. 7 del 2001). L'art. 11, comma 4, della legge provinciale n. 35 del 1978 dispone, infatti, che, prima dell'approvazione del calendario, "la Giunta provinciale può, sentiti i soggetti organizzatori, modificare la data di svolgimento proposta, ove ciò si renda opportuno per evitare la contemporaneità o la prossimità di manifestazioni identiche o analoghe" ed un siffatto potere può essere esercitato anche in relazione ad istanze e proposte di coordinamento provenienti dal Ministero, spettando soltanto ad essa adottare la determinazione definitiva.
2.3.L'art. 8, comma 1, lettera b), e comma 2, della legge n. 7 del 2001, sarebbe lesivo dell'autonomia della Provincia autonoma sia nella parte in cui dispone che il regolamento fissa i criteri atti per evitare la concomitanza fra fiere internazionali e fiere nazionali e la concomitanza, nell'ambito della stessa regione, fra fiere nazionali e regionali, sia in quella in cui dispone che questo atto stabilisce i "requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale", nonostante che l'art. 5, comma 2, attribuisca alle regioni il riconoscimento della qualifica di fiera nazionale.
La previsione di una disciplina di rango regolamentare in materia regionale violerebbe i principi che governano il rapporto fra fonti statali e fonti regionali e sarebbe singolare che l'art. 8 della legge n. 7 del 2001, attribuisca ad un regolamento ministeriale la disciplina di una funzione (comma 1, lettera b) ed un coordinamento che coinvolge le fiere regionali (comma 2), benché la stessa legge riconosca che la prima è di competenza regionale (art. 5) ed il secondo dovrebbe riguardare esclusivamente le fiere internazionali e nazionali (art. 6). A suo avviso, la legge n. 7 del 2001 avrebbe potuto prevedere un atto governativo di indirizzo e coordinamento, che avrebbe vincolato la Provincia "al conseguimento degli obiettivi o risultati" da esso stabiliti, rimanendo salva la facoltà di essa istante di scegliere le modalità con le quali conseguirli.
Quanto, infine, ai requisiti minimi delle fiere nazionali, i criteri generali sono fissati dall'art. 5, comma 1, della legge n. 7 del 2001, cosicché non residua spazio se non per la specificazione di tali criteri da parte delle regioni e risulterebbe dimostrato che la garanzia inerente alla identificazione del tipo di atti statali che possono incidere sulle funzioni della Provincia autonoma di Trento "è garanzia di sostanza nel senso che il divieto di regolamenti statali significa divieto di norme attuative di dettaglio, pienamente rientranti nella competenza provinciale, a maggior ragione in una materia di potestà primaria come quella delle fiere".
3.Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.
La difesa erariale, nell'atto di costituzione e nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, premette che la questione dovrebbe essere decisa con riferimento ai parametri costituzionali nel testo vigente anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione. Nel merito, deduce che l'art. 6 della legge in esame riguarderebbe esclusivamente le fiere di rilevanza internazionale o nazionale, disciplinando un procedimento rispettoso del principio di leale collaborazione, allo scopo di evitare che le fiere possano svolgersi in date eventualmente coincidenti, in vista della tutela dell'interesse nazionale. In riferimento al caso della possibile concomitanza nello svolgimento delle fiere di rilevanza internazionale, ovvero di rilevanza nazionale, il potere sostitutivo del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato può essere, infatti, esercitato esclusivamente dopo avere invano sollecitato le "opportune intese" e si svolge nel rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento. Inoltre, il potere di evitare la concomitanza delle fiere non potrebbe che spettare allo Stato e negarlo significherebbe affermare, irragionevolmente, la possibilità che ciascuna regione mantenga ferma la data della manifestazione che si svolge nel suo territorio, con palese pregiudizio dell'economia nazionale.
3.1.La difesa erariale sostiene che dalla dimostrata legittimità dell'art. 6 deriverebbe l'infondatezza delle censure concernenti l'art. 8. In particolare, questa norma, al comma 1 lettera b), riserva ad un regolamento la fissazione dei "requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale", proprio in quanto la fiera, per le sue caratteristiche, riguarda una sfera che va oltre l'ambito delle competenze provinciali. Ratio della norma è, quindi, di assicurare l'omogeneità delle fiere di rilevanza nazionale, allo scopo di evitare che, a causa della diversità dei criteri di valutazione, una identica qualificazione sia attribuita a manifestazioni che, dal punto di vista fieristico, producono effetti diversi.
Infine, anche il comma 2 dell'art. 8 sarebbe immune dalle censure denunziate, in quanto reca una previsione strumentale rispetto allo scopo di evitare difficoltà nella redazione del calendario nazionale e di scongiurare conflitti dannosi per gli interessi delle altre regioni e dello Stato.
4.Le parti, all'udienza pubblica, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.
 
Considerato in diritto:1.  La questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe, ha ad oggetto l'art. 6 (recte: art. 6, comma 2) e l'art. 8, comma 1 lettera b), e comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico), per violazione degli artt. 8, numero 12, 9, numero 3), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, delle relative norme di attuazione, in particolare l'art. 1 del d.P.R. 31 luglio 1978, n.1017 e gli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nonché dei "principi costituzionali in materia di rapporti tra atti regolamentari e poteri regionali".
Secondo la ricorrente, il predetto art. 6 della legge n. 7 del 2001 lederebbe la competenza provinciale in materia di fiere e mercati, in quanto attribuirebbe al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato (ora Ministro delle attività produttive), in caso di mancato raggiungimento di un'intesa con altre regioni e Province autonome per evitare concomitanze di data tra manifestazioni fieristiche nazionali o internazionali dello stesso settore merceologico, il potere di risolvere "in via sostitutiva" la questione, esercitando così un potere di "sovrapposizione nella decisione" della Provincia.
L'art. 8, comma 1, lettera b), e comma 2, secondo la Provincia, invece, violerebbe la medesima competenza costituzionalmente attribuita. in quanto riserverebbe ad un regolamento ministeriale la fissazione sia dei requisiti minimi delle manifestazioni, al fine del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale, sia dei criteri atti ad evitare coincidenze di data nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche aventi i caratteri precisati dalla norma stessa.
2.  Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente va rilevato che l'art.1, comma 1, della legge n. 7 del 2001 statuisce espressamente che, ai fini del rispetto dei principi fondamentali fissati in materia di attività fieristiche dalla medesima legge, "sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti". In relazione a questa norma la ricorrente premette che, ove si ritenga che "la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali e delle competenze delle Province autonome di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 7/2001 debba far interpretare in modo diverso gli artt. 6 e 8 della legge, sì da evitare le interferenze sopra indicate", verrebbero meno "le ragioni di doglianza". In proposito va osservato che l'interpretazione adeguatrice fondata sulla riferita clausola di salvaguardia, pur essendo, in via generale, ammissibile anche nei giudizi in via principale (cfr. sentenze n. 406 e n. 170 del 2001, n. 520 del 2000), non è tuttavia praticabile nella fattispecie in esame per quelle norme – come l'art. 6, comma 2 – nelle quali risulti contraddetta da riferimenti espliciti alle Province autonome.
Ciò premesso, è pacifico che la Provincia di Trento è titolare di competenza primaria nella materia "fiere e mercati" (artt. 8, numero 12, e 16 dello statuto speciale), essendo riservato allo Stato, nella stessa materia, soltanto il potere di formazione e tenuta del calendario ufficiale delle fiere, nonché di riconoscimento della natura internazionale delle stesse (artt. 6 e 10 del d.P.R. n. 1017 del 1978). L'art. 6, che al comma 2 – al quale va limitato lo scrutinio di costituzionalità – prevede l'attribuzione al ministro competente del potere di "risolvere in via sostitutiva", quando non si raggiungano le opportune intese, la questione della concomitanza tra fiere di rilevanza internazionale o nazionale, comunicando "le decisioni assunte alle regioni ed alle Province autonome interessate", configura in realtà un nuovo potere ministeriale, che lede certamente, in relazione alla formulazione testuale che non può essere superata in via interpretativa, la competenza primaria delle Province autonome, quando riguarda fiere programmate nel rispettivo ambito provinciale.
Nella competenza statale di formazione e tenuta ufficiale del calendario delle manifestazioni fieristiche, che ha un carattere precipuamente ricognitivo, non può dunque farsi logicamente rientrare anche quella di modificare la data di svolgimento di una fiera provinciale coincidente con altra manifestazione fieristica. Si tratterebbe infatti dell'esercizio di un potere sostitutivo adottato in assenza di inadempimenti della Provincia e per di più da parte di un singolo ministro. Nella specie non sono invero individuabili – dato che la questione di costituzionalità in esame va scrutinata, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in base al previgente Titolo V della Costituzione (sentenze n. 422 e n. 376 del 2000) – né la presenza dell'interesse nazionale, né i requisiti che debbono connotare le norme fondamentali di riforma economico-sociale, la cui esistenza soltanto potrebbe giustificare la predetta competenza statale. E' infatti evidente che la norma preordinata ad evitare la concomitanza di determinate manifestazioni fieristiche non corrisponde complessivamente ad un interesse unitario, vitale per l'economia nazionale (sentenza n. 314 del 2001).
Infine, lo stesso art. 6, comma 2, che riserva allo Stato il predetto potere di introdurre modifiche al calendario delle manifestazioni fieristiche fissate dalle Province autonome, contrasta altresì con la norma di attuazione dello statuto speciale contenuta nell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, in quanto "nelle materie di competenza propria della regione o delle Province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative (...) diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione".
Sotto questi profili va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge n. 7 del 2001, nella parte in cui si applica alle Province autonome.
3.  Le censure relative all'art. 8, comma 1, letterab), e comma 2, si incentrano invece sul fatto che un regolamento ministeriale – che per difetto dei presupposti formali e sostanziali non può certo definirsi un atto di indirizzo e coordinamento – sia autorizzato a fissare i "requisiti minimi" delle manifestazioni fieristiche da qualificare come "internazionali" e "nazionali", nonché a fissare i "criteri generali" atti ad evitare la concomitanza di fiere del medesimo livello, incidendo così inammissibilmente, in quanto atto di normazione secondaria (sentenze n. 84 e n. 314 del 2001), su materia statutariamente riservata alla competenza primaria provinciale.
Ma proprio in riferimento a queste norme è possibile invocare – non contrastandovi alcun dato letterale – la clausola di salvaguardia contenuta nel citato art. 1, comma 1, della legge in esame, che appunto espressamente fa salve, tra le altre, le competenze in materia di fiere statutariamente disposte a favore delle Province autonome. Pertanto, alla luce di una interpretazione adeguatrice fondata sulla predetta clausola si debbono considerare inapplicabili alla Provincia ricorrente le norme censurate dell'articolo 8 in tutte quelle parti che comunque possano ritenersi lesive della competenza primaria provinciale in materia.
Sotto questo specifico profilo, quindi, la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera b), e comma 2, non è fondata.
4.  La presente decisione estende la propria efficacia anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, tenuto conto della identità di contenuto della normativa statutaria attributiva delle competenze provinciali in materia di fiere e mercati (sentenzan. 334 del 2001).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico), nella parte in cui, attribuendo al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato il potere di risolvere, in via sostitutiva, il contrasto determinato dalla fissazione di date concomitanti per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 lettera b) e comma 2, della medesima legge 11 gennaio 2001, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 8, numero 12), 9, numero 3), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ed ai "principi costituzionali in materia di rapporti tra atti regolamentari e poteri regionali" dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe.
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