(1) Per zone protette ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1, e successive modifiche, si intendono quelle zone, determinate dalla Giunta provinciale, che per la loro localizzazione e per la loro particolare conformazione orografica sono idonee a garantire l’allevamento delle api in purezza. La delimitazione della zona deve essere effettuata, se possibile, in corrispondenza di elementi del territorio di facile individuazione.