(1) Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Per le iniziative di cui all’articolo 11, comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano può anche concedere aiuti alle associazioni, alle organizzazioni o ai consorzi della categoria dei prodotti e alle associazioni di categoria o loro emanazioni, per le iniziative messe in atto dalle stesse nel settore di rispettiva competenza, nel rispetto delle seguenti percentuali:
- fino al 50 per cento dei costi ammissibili nel caso di azioni pubblicitarie di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a);
- fino all’80 per cento dei costi ammissibili per le azioni per la promozione della commercializzazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b);
- fino al 100 per cento dei costi ammissibili per le iniziative di campagne informative al consumatore/alla consumatrice di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c);
- fino all’80 per cento dei costi ammissibili per i controlli di qualità di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d), con una diminuzione graduale annuale nella misura del 10 per cento fino a esaurimento al settimo anno, in applicazione della disciplina “de minimis”.”
(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:
“4. Gli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 vengono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera d), vengono concessi come aiuti «de minimis» in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».”