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Sentenze della Corte costituzionale
2002
Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 16.05.2002
Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 16.05.2002
Delimitazione del bacino idrografico del Piave
Attendere, processo in corso!
Sentenza (9 maggio) 16 maggio 2002, n. 196; Pres. Ruperto – Red. Contri
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, recante "Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave", lamentando la lesione delle proprie attribuzioni costituzionalmente garantite, come definite dagli artt. 131 e 132 della Costituzione; 8, nn. 6, 18, 20 e 24 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 9, nn. 9 e 11, nonché 11, 14, 16, 68 e 107 dello stesso Statuto speciale; 8, comma 1, lettera e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); 5, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). La Provincia ricorrente lamenta altresì la violazione dell'art. 97 della Costituzione e del principio di leale cooperazione, e chiede a questa Corte di dichiarare che "non spetta allo Stato, e neppure alle Autorità di bacino del Piave e dell'Adige, in sede di delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave, definire la linea del confine amministrativo fra la Regione Veneto (Comune di Rocca Pietore) e la Provincia Autonoma di Trento (Comune di Canazei), nè la linea di displuvio sul monte Marmolada in maniera difforme da quella già definitivamente accertata con il d.P.R. 29 maggio 1982 e con la successiva sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1361/81, del 23 ottobre 1998 (passata in giudicato)". La ricorrente chiede inoltre l'annullamento dell'atto ritenuto lesivo.
Al d.P.R. 21 dicembre 1999, all'origine del presente conflitto, é allegata una cartografia nella quale il confine amministrativo fra i comuni di Canazei e di Rocca Pietore, e quindi fra la Provincia di Trento e la Regione Veneto, viene rappresentato come una linea retta che taglia diagonalmente il ghiacciaio della Marmolada. La ricorrente rileva che tale tracciato cartografico riproduce la "vecchia linea già contenuta in passato nella cartografia dell'I.G.M., che dapprima il d.P.R. 29 maggio 1982 ed infine la ... richiamata decisione del Consiglio di Stato ... hanno accertato essere errata, riconoscendo che il confine corre invece lungo la linea delle cime (o di displuvio)".
L'impugnato decreto presidenziale e l'annessa cartografia, si legge nel ricorso, "prima ancora di definire il confine del bacino del Piave sulla Marmolada, definisce il confine amministrativo fra Provincia di Trento e Regione Veneto" in modo lesivo dell'integrità territoriale e, conseguentemente, delle attribuzioni costituzionalmente garantite della
ricorrente, delle quali risulterebbe ridotto l'àmbito territoriale di esercizio. In particolare, "poiché la modificazione del confine amministrativo quale risultante dalla cartografia allegata al decreto presidenziale in questione determina il passaggio di una parte cospicua del ghiacciaio della Marmolada – che ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (come modificato dall'art. 1 del
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
) ... appartiene al demanio della Provincia di Trento – dal territorio della Provincia di Trento a quello della Regione Veneto, ne risultano ... lese le attribuzioni della Provincia ricorrente relative al proprio demanio, di cui all'art. 68, nonchè 9, n. 9, dello Statuto, ed alle relative norme di attuazione (art. 8 del d.P.R. n. 115 del 1973)".
Nel ricorso si osserva inoltre che, data l'identità, accertata con efficacia di giudicato, del confine amministrativo con la linea "di displuvio" (linea che congiunge le "cime" o le "creste" della Marmolada), modificare quest'ultima "non facendola più coincidere ... con la linea delle cime della catena principale della Marmolada significa al tempo stesso modificare (o pretendere di modificare) surrettiziamente il confine amministrativo fra i comuni di Rocca Pietore e di Canazei, e fra la Regione Veneto e la Provincia di Trento", in contrasto, tra l'altro, con l'art. 132, secondo comma, della Costituzione, oltre che in violazione del giudicato amministrativo.
La Provincia di Trento censura poi il d.P.R. 21 dicembre 1999, nella parte in cui prevede procedure per definire una cartografia più dettagliata: all'art. 2, é previsto che, "ai fini della soluzione di problemi specifici, che potrebbero manifestarsi in corrispondenza delle linee di confine, soprattutto nelle zone ove i limiti di bacino intersecano i limiti amministrativi dei territori comunali, le Autorità di bacino e le regioni interessate provvedono ad una intesa tra loro per produrre idonea cartografia"; ma, con particolare riferimento ai confini in contestazione nel presente conflitto, l'art. 4 stabilisce che "l'Autorità di bacino del Piave, d'intesa con l'Autorità di bacino dell'Adige, redige apposita cartografia di dettaglio per definire la linea di displuvio nei territori dei comuni di Rocca Pietore (Belluno) e Canazei (Trento)", omettendo la previsione dell'intesa tra la Provincia autonoma e la Regione interessate.
L'ulteriore definizione della linea di displuvio a norma dei citati artt. 2 e 4, "diretta a perfezionare e consolidare la falsa rappresentazione della linea di displuvio già contenuta nella cartografia allegata al decreto presidenziale", non può, lamenta la ricorrente, essere affidata alle Autorità di bacino. Lo Statuto speciale (artt. 9, n. 9, e 14) e le norme di attuazione in materia di acque pubbliche (art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
) prevedono infatti che "nella Provincia di Trento i piani di bacino di rilievo nazionale sono sostituiti dal 'Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche' previsto dall'art. 14 dello Statuto speciale", stabilito "d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato" (art. 14, terzo comma, dello Statuto).
Dallo Statuto e dalle norme di attuazione statutaria risulta pertanto che nella Provincia di Trento "la definizione dei confini dei bacini idrografici di rilievo nazionale non può spettare alle rispettive Autorità di bacino e neppure al solo Governo, ma deve essere effettuata 'd'intesa' fra lo Stato e la Provincia". D'altro canto, aggiunge la ricorrente, che invoca il principio di leale cooperazione e l'art. 97 della Costituzione, "anche a voler ammettere una competenza delle Autorità di bacino del Piave e dell'Adige a definire la linea di displuvio in questione, tale definizione non potrebbe comunque avvenire se non previa una 'intesa' con la Provincia Autonoma di Trento", come previsto del resto dallo stesso art. 2 del d.P.R. impugnato, disatteso "in modo palesemente contraddittorio" dal successivo art. 4.
2. Nel giudizio davanti a questa Corte, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere che il ricorso della Provincia autonoma di Trento sia dichiarato inammissibile o infondato.
La difesa erariale premette che l'art. 4, comma 1, lettera b) della legge 18 maggio 1989, n. 183 attribuisce allo Stato il potere di delimitare i bacini idrografici di rilievo nazionale, e sulla base di tale previsione é stato adottato l'atto all'origine del conflitto.
Nell'atto di costituzione, l'Avvocatura contesta anzitutto alla Provincia di aver inammissibilmente promosso il conflitto sulla base di una "prospettazione artificiosa", lamentando una violazione del giudicato che avrebbe dovuto essere semmai sottoposta al giudice comune, ed esclude che l'impugnato decreto presidenziale possa surrettiziamente modificare i confini amministrativi della ricorrente: "come reso palese dal 'considerato'
del preambolo e dall'art. 4, l'atto 'sub judice' ha fatto riserva di più esatta e dettagliata cartografia 'per definire la linea di displuvio nei territori dei comuni di Rocca Pietore e Canazei; ed ai fini idrografici é precisa l'espressione 'linea di displuvio', e non l'espressione 'linea delle cime' (peraltro le due formule di fatto coincidono)".
Quanto all'affermazione del carattere lesivo dell'art. 4 del decreto presidenziale all'origine del conflitto, la difesa erariale rileva l'improprietà dell'invocazione, da parte della Provincia di Trento, del nuovo testo dell'art. 5 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
(impugnato in via principale davanti a questa Corte dalla Regione Veneto), giacchè tale disposizione, si legge nell'atto di costituzione, "concerne non già la delimitazione dei bacini idrografici bensì soltanto il piano per l'utilizzazione delle acque ed il piano di bacino".
La conclusione dell'Avvocatura é che non esisterebbe una disposizione di attuazione statutaria che prevede l'intesa tra lo Stato e la Provincia per la delimitazione dei bacini idrografici: "una intesa in argomento é prevista dall'art. 2 dell'atto amministrativo occasione del conflitto, atto che però palesemente non é un parametro costituzionale".
3. La Regione Veneto ha depositato un atto di intervento, per chiedere che il ricorso della Provincia autonoma di Trento sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato, rinviando ad una successiva memoria ulteriori, più argomentate, deduzioni.
4. In prossimità dell'udienza la parte ricorrente ha presentato una memoria, ribadendo le ragioni già sottolineate in sede di ricorso.
In particolare, la difesa della Provincia autonoma di Trento sottolinea che il d.P.R. 21.12.1999 modifica surrettiziamente il tratto di confine controverso a favore della Regione Veneto, con conseguente lesione dell'integrità territoriale della Provincia di Trento, garantita dagli artt. 131 e 132 della Costituzione. La violazione dell'art. 132 della Costituzione risulterebbe ad avviso della ricorrente ancor più evidente in riferimento al nuovo tenore della disposizione costituzionale da ultimo invocata, in quanto la disciplina contenuta nell'art. 132 della Costituzione sulla procedura per le modificazioni delle circoscrizioni provinciali coinvolgenti più Regioni é stata resa ancor più complessa e rigorosa dalla modifica introdotta dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
, recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione". La suddetta lesione dell'integrità territoriale della Provincia di Trento si manifesterebbe, dunque, per effetto della difforme definizione della linea di displuvio rispetto a quella già accertata dal Consiglio di Stato e dell'erroneo tracciato del confine amministrativo tra i due enti territoriali, in quanto non coincidente con la linea di displuvio ma segnato in linea retta.
La lesione dell'integrità territoriale della Provincia di Trento, viene nuovamente dedotto nella memoria, si rifletterebbe poi negativamente sulle competenze legislative e amministrative da essa esercitate sul proprio territorio, per effetto della diminuzione territoriale determinata dall'atto.
La ricorrente ribadisce infine che la previsione dell'art. 4 del d.P.R. in esame, attribuendo alla "intesa" fra le Autorità di bacino del Piave e dell'Adige la definizione "più dettagliata" della linea di displuvio, sarebbe in contrasto con le norme statutarie che richiedono che il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche sia stabilito d'intesa tra lo Stato e la Provincia (artt. 9, n. 9, e 14 dello Statuto del Trentino Alto Adige e relative norme di attuazione). L'argomentazione dell'Avvocatura secondo la quale le norme citate non sarebbero rilevanti in quanto concernenti l'utilizzazione delle acque e il piano di bacino e non invece la delimitazione del bacino idrografico, non considererebbe ad avviso della Provincia "la strettissima correlazione dei due aspetti, e cioé, la circostanza che la delimitazione del bacino é un'operazione preliminare e strettamente funzionale rispetto alla redazione dello stesso piano di bacino e, nella Provincia di Trento, del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche".
5. Nella memoria presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, si ribadiscono le ragioni della inammissibilità e dell'infondatezza del ricorso. In particolare, la difesa erariale rileva che la perimetrazione del bacino idrografico del Piave indicata nella cartografia non é contestata di per sè, ma in riferimento ad un segno "a segmenti continui", relativo ai confini tra i comuni di Canazei e di Rocca Pietore, da ritenersi estraneo all'oggetto del d.P.R. riguardante la delimitazione del bacino anzidetto e non la delimitazione dei territori comunali e perciò rispetto ad essa privo di qualsivoglia efficacia e rilevanza. D'altra parte, l'art. 2 del d.P.R. in esame tiene distinti "limiti di bacino" e "limiti amministrativi dei territori comunali" ed é preordinato soltanto alla delineazione dei limiti di bacino, così come l'art. 4 concerne soltanto la perimetrazione del bacino secondo la "linea di displuvio". La difesa erariale conclude quindi per la inammissibilità del primo motivo del ricorso, per carenza di interesse a ricorrere e per non pertinenza della doglianza rispetto all'oggetto ed al contenuto del d.P.R. occasione del conflitto.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la difesa erariale rinvia all'atto di costituzione, specificando che "la intesa tecnico-geografica prevista dal menzionato art. 4 é solo una modalità di concorde accertamento di fatti (fluire delle acque meteoriche) e certamente non può essere trasfigurata in momento di coordinamento, attraverso il consenso, di differenziati interessi politico-amministrativi".
6. La Regione Veneto, che aveva depositato un atto d'intervento, in prossimità dell'udienza presenta una memoria nella quale, tra l'altro, specifica che il conflitto in oggetto, pur avendo la configurazione di conflitto di attribuzione con lo Stato, coinvolge anche le attribuzioni dell'interveniente, riguardando "pretese" territoriali che interessano il confine con il Veneto. L'accoglimento di siffatte "pretese" presupporrebbe non solo l'instaurazione del contraddittorio con detta Regione, ma finirebbe per incidere sulle corrispondenti attribuzioni costituzionali di questa. Di qui la dedotta ammissibilità del suo intervento e, quanto alla tempestività dello stesso, la Regione deduce l'impossibilità di far decorrere il termine per l'intervento da una notifica non avvenuta.
Nel merito, la Regione Veneto rileva la non incidenza dell'atto in esame sul territorio provinciale e sulle attribuzioni della ricorrente, altro essendo il confine amministrativo degli enti territoriali, altra la delimitazione dei bacini idrografici. La possibile coincidenza tra essi non esclude che le due "confinazioni" siano tra loro perfettamente autonome e produttive di conseguenze giuridiche del tutto diverse.
La Regione Veneto conclude quindi per la carenza dell'oggetto del ricorso, dal momento che il potere esercitato non riguarda affatto i confini amministrativi delle Regioni.
Considerato in diritto:1. La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, recante "Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave", chiedendo a questa Corte di dichiarare che "non spetta allo Stato, e neppure alle Autorità di bacino del Piave e dell'Adige, in sede di delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave, definire la linea del confine amministrativo fra la Regione Veneto (Comune di Rocca Pietore) e la Provincia autonoma di Trento (Comune di Canazei), nè la linea di displuvio sul monte Marmolada in maniera difforme da quella già definitivamente accertata con il d.P.R. 29 maggio 1982 e con la successiva sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1361/81, del 23 ottobre 1998 (passata in giudicato)" e di pronunciare l'annullamento di tale decreto, nella parte in cui si riferisce alla ricorrente, in quanto lesivo della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite.
La Provincia ricorrente lamenta in particolare la lesione delle attribuzioni definite, per un verso, dagli artt. 131 e 132 della Costituzione, giacchè l'atto statale censurato produrrebbe una surrettizia modifica dei confini amministrativi della Provincia autonoma di Trento; per un altro verso, dagli artt. 8, nn. 6, 18, 20 e 24 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonchè dall'art. 9, nn. 9 e 11, e dagli artt.11, 14, 16, 68 e 107 dello stesso Statuto speciale di autonomia, giacchè l'impugnato decreto presidenziale con l'annessa cartografia, definendo "il confine amministrativo fra Provincia di Trento e Regione Veneto" in modo lesivo dell'integrità territoriale della ricorrente, risulterebbe altresì e conseguentemente lesivo delle sue attribuzioni costituzionalmente garantite, delle quali risulterebbe ridotto l'àmbito territoriale di esercizio.
Con particolare riferimento al demanio provinciale ed alle funzioni relative, la Provincia lamenta poi la violazione degli artt. 68 e 9, n. 9, dello Statuto, nonché dall'art. 8, comma 1, lettera e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, giacchè la modificazione del confine amministrativo quale risultante dalla cartografia allegata al decreto presidenziale in questione determinerebbe il passaggio di una parte cospicua del ghiacciaio della Marmolada, "che ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e), del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (come modificato dall'art. 1 del
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
) ... appartiene al demanio della Provincia di Trento", dal territorio della Provincia di Trento a quello della Regione Veneto, con conseguente menomazione delle attribuzioni della Provincia ricorrente relative al proprio demanio, di cui agli artt. 68 e 9, n. 9, dello Statuto, ed alle relative norme di attuazione (art. 8 del d.P.R. n. 115 del 1973).
La ricorrente si duole infine della violazione dell'art. 97 della Costituzione, del principio di leale collaborazione, degli artt. 9, n. 9, e 14 dello Statuto speciale, nonchè dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
, il quale prevede che "nella Provincia di Trento i piani di bacino di rilievo nazionale sono sostituiti dal 'Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche' previsto dall'art. 14 dello Statuto speciale", stabilito "d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato" (art. 14, terzo comma, dello Statuto), e non d'intesa tra le competenti Autorità di bacino, come previsto invece – ad avviso della Provincia, illegittimamente - dall'art. 4 del decreto impugnato.
2. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, la quale osserva come la perimetrazione del bacino idrografico del Piave indicata nella cartografia allegata al decreto presidenziale impugnato non sia contestata di per sè, ma in riferimento ad un segno "a segmenti continui", cioé la linea retta relativa ai confini tra i comuni di Rocca Pietore e Canazei, da ritenersi estraneo all'oggetto del d.P.R. 21 dicembre 1999, esclusivamente destinato alla delimitazione del bacino idrografico anzidetto e non già alla delimitazione dei territori comunali. La censura avanzata dalla ricorrente avrebbe così ad oggetto un provvedimento del tutto privo di effetti e di rilevanza giuridica ai fini
della delimitazione del confine amministrativo tra i due Comuni, inidoneo, pertanto, a produrre una menomazione delle attribuzioni della ricorrente ed impugnato in carenza di interesse a ricorrere.
3. L'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato deve essere accolta.
Per quanto concerne la lamentata lesione dell'integrità territoriale della ricorrente e la doglianza relativa alla conseguente menomazione delle competenze ad essa garantite dallo Statuto e dalle norme di attuazione, destinate ad essere esercitate in tale ambito territoriale, il provvedimento impugnato, nella parte in cui rinvia alla cartografia allegata, non é infatti idoneo a ledere le attribuzioni della ricorrente in riferimento agli invocati parametri.
Tale provvedimento non é destinato a norma delle disposizioni legislative e sublegislative che lo disciplinano (art. 4, comma 1, lettera b) della legge n. 183 del 1989, come modificato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ii) della legge n. 13 del 1991; artt. 1 e 3 del d.P.R. 14 aprile 1994) ad incidere, neppure indirettamente, sulla delimitazione dei confini amministrativi tra gli enti territoriali interessati, che nella cartografia – sotto questo profilo, priva di rilevanza giuridica – allegata ai provvedimenti presidenziali di delimitazione dei bacini idrografici assumono un valore meramente indicativo. Ai fini della delimitazione dei confini amministrativi, é, in altri termini, irrilevante la rappresentazione che di questi ultimi compare nella cartografia contestata (una linea retta continua che taglia diagonalmente il ghiacciaio della Marmolada anzichè congiungere le creste o le cime più alte), elaborata al solo fine di delimitare il bacino idrografico.
4. Parimenti inammissibile deve essere dichiarato il ricorso, quanto alla lamentata violazione, ad opera dell'art. 4 dell'impugnato decreto presidenziale, dell'art. 97 della Costituzione, del principio di leale cooperazione, degli artt. 9, n. 9, e 14 dello Statuto speciale, nonchè dall'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
.
Il d.P.R. n. 381 del 1974, come modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo n. 463 del 1999
, prevede che "nella Provincia di Trento i piani di bacino di rilievo nazionale sono sostituiti dal 'Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche' previsto dall'art. 14 dello Statuto speciale", stabilito "d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato", e non d'intesa tra le competenti Autorità di bacino, come previsto dall'art. 4 del d.P.R. 21 dicembre 1999, che prevede, ai fini della predisposizione di "apposita cartografia di dettaglio per definire la linea di displuvio nei territori dei comuni di Rocca Pietore (Belluno) e Canazei (Trento)", la sola intesa tra le Autorità di bacino del Piave e dell'Adige.
Il censurato art. 4, che, senza prevedere una partecipazione della Provincia ricorrente, rimette all'intesa tra le autorità di bacino del Piave e dell'Adige la definizione più dettagliata della linea di displuvio – la quale non riguarda, va ribadito, la materia della delimitazione dei confini amministrativi - si limita a disciplinare il procedimento da seguire per la redazione di "apposita cartografia di dettaglio per definire la linea di displuvio nei territori dei comuni di Rocca Pietore (Belluno) e Canazei (Trento)".
Anche a questo riguardo, deve essere condivisa la deduzione della difesa erariale, che ravvisa nell'intesa tecnico-geografica prevista dal menzionato art. 4 "solo una modalità di concorde accertamento di fatti (fluire delle acque meteoriche)" e non già "un momento di coordinamento, attraverso il consenso, di differenziati interessi politico-amministrativi".
Si tratta di un adempimento tecnico di specificazione dell'impugnato provvedimento di delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave, che non interferisce nelle attribuzioni previste dall'art. 14 dello Statuto speciale, a norma del quale "l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato". Nè l'impugnato decreto, nella parte in cui disciplina la predisposizione di apposita cartografia di dettaglio per definire con maggiore precisione la linea di displuvio, può risultare lesivo delle attribuzioni provinciali come definite dalle richiamate norme di attuazione statutaria, in base alle quali il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dal citato art. 14 dello Statuto, "vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale".
Che alla delimitazione del bacino idrografico in base alla legge n. 183 del 1989 siano estranee le procedure di intesa di cui al d. P.R. n. 381 del 1974, come modificato dal
decreto legislativo n. 463 del 1999
, risulta del resto dal tenore del quarto comma dello stesso art. 5 del d.P.R. n. 381 del 1974, che prevede apposite intese, ulteriori rispetto a quella per l'adozione del piano generale per l'utilizzazione delle acque, tra l'autorità ministeriale e la Provincia autonoma interessata, solo per il "coordinamento e l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183".
Nel fare riferimento alle attività di pianificazione e nel richiamare la legge n. 183 del 1989, che all'art. 4 prevede appunto il potere statale di delimitazione dei bacini idrografici di rilievo nazionale, la citata disposizione non può essere interpretata - impregiudicata restando la questione del riparto delle competenze tra Stato, regioni e province autonome nella materia della delimitazione dei bacini idrografici, alla luce del nuovo quadro costituzionale, questione estranea al presente giudizio - come diretta ad imporre la procedura di intesa con la Provincia autonoma interessata anche per le operazioni tecniche di delimitazione dei bacini idrografici.
Anche per la parte in cui lamenta la violazione dell'art. 97 della Costituzione, del principio di leale cooperazione, degli artt. 9, n. 9, e 14 dello Statuto speciale, nonchè dell'art. 5, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del
decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463
, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per inidoneità dell'atto a produrre la lamentata menomazione delle invocate attribuzioni provinciali.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, recante "Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave", con il ricorso in epigrafe.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
Art. 1
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
A Mercato del lavoro
a) LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1980, n. 19
b) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 11
c) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 14
d) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1986, n. 33 —
e) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1987, n. 24
f) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 17
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 dicembre 1988, n. 36
h) Legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39
i) LEGGE PROVINCIALE 8 gennaio 1993, n. 1
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 ottobre 1993, n. 36
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 giugno 2006, n. 30
B Collocamento dei lavoratori
C Orientamento professionale
D Tutela tecnica del lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
A Energia elettrica
a) Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 23 marzo 1973, n. 16
c) LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 1977, n. 16
d) LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 1978, n. 11
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5-8.
Art. 9-10.
Art. 11
e) Legge provinciale 10 ottobre 1997, n. 14
f) LEGGE PROVINCIALE 9 gennaio 2003, n. 1 —
g) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
h) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 13
B Metanizzazione
C Risparmio energetico
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
a) Legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 dicembre 1982, n. 21
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
a) Legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26
b) Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
c) Legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8
d) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2008, n. 10
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
a) LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. 59 —
b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 23
Avvio degli alunni minorati alle classi comuni, integrate o speciali
Art. 1 (Avvio dei bambini minorati nelle sezioni comuni, integrate o speciali di scuola materna)
Art. 2 (Ricorso contro l'avvio dei bambini minorati nelle sezioni integrate o speciali di scuola materna)
Art. 3 (Avvio degli alunni minorati alle classi comuni o speciali di scuola elementare)
Art. 4 (Ricorso contro l'avvio degli alunni minorati alle classi comuni o speciali di scuole elementari)
Art. 5 (Istituti specializzati)
Art. 6 (Alunni segnalati dal servizio come portatori di minorazioni all'atto dell'iscrizione)
Art. 7 (Servizio socio-psico-pedagogico)
Art. 8 (Passaggio in sezioni-classi comuni di alunni minorati)
Art. 9 (Équipes del servizio e unità funzionali)
Art. 10 (Scuola media di primo e secondo grado)
Art. 11 (Scuola professionale)
Provvidenze per assicurare il diritto allo studio
Corsi di specializzazione e aggiornamento
d) LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1980, n. 33
e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 1989, n. 32
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
i) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1998, n. 3
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2001, n. 46
k) Legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7
l) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 54
m) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
b) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43 —
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 2808
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 14
e) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 42
f) Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2011 , n. 28
g) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
h) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Campo di applicazione)
Art. 3 (Prescrizioni relative alla richiesta di pagamento della partecipazione tariffaria)
Art. 4 (Anticipazione a cura del comune)
Art. 5 (Scelta e incarico dell'avvocato)
Art. 6 (Partecipazione dei Comuni alle decisioni
dei gestori riguardanti la proposizione della domanda giudiziale o il procedimento per la riscossione coattiva)
Art. 7 (Partecipazione dei comuni alle decisioni rilevanti dei gestori riguardanti la controversia)
Art. 8 (Obblighi di diligenza dei gestori, comuni
ed avvocati)
Art. 8/bis (Contratto ospite-struttura e domanda di ammissione
)
Art. 9 (Assunzione delle spese procedurali e
degli onorari)
Art. 10 (Restituzione degli importi anticipati)
Art. 11 (Restituzione della partecipazione tariffaria
al comune)
Art. 12 (Convenzioni)
(articolo 8, comma 1)
Clausole contrattuali per l’ammissione a tempo determinato(articolo 8, comma 1/bis)
Art. 13 (Entrata in vigore)
i) Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 26
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
A Servizio sanitario
a) LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1973, n. 28
b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
c) LEGGE PROVINCIALE 25 giugno 1976, n. 25 —
d) LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1977, n. 1
e) LEGGE PROVINCIALE 3 settembre 1979, n. 12
f) Legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1981, n. 25
h) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3
i) Legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18
j) LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. 19
k) LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1983, n. 30
l) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 15
m) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 ottobre 1986, n. 20
n) Legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21
o) LEGGE PROVINCIALE 12 maggio 1988, n. 19
Art. 1 (Applicazione della )
Art. 2 (Personale del servizio sanitario - festività)
Art. 3-5.
Norme transitorie
p) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 novembre 1988, n. 34
q) Legge provinciale 22 novembre 1988, n. 51
r) LEGGE PROVINCIALE 10 aprile 1991, n. 8
s) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16
t) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17
u) LEGGE PROVINCIALE 29 luglio 1992, n. 30 —
v) LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 22
w) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1994, n. 13
x) Legge provinciale 2 maggio 1995, n. 10
y) LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 1995, n. 22 —
z) Legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5
z) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 luglio 1982, n. 4289
a') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 agosto 1999, n. 48
b') Legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
c') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
d') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 agosto 2001, n. 48
e') Legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14
f') Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
g') LEGGE PROVINCIALE 2 ottobre 2006, n. 9
h') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 gennaio 2007, n. 11 —
i') Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2011 , n. 14
j') Decreto del Presidente della Provincia 18 giugno 2013, n. 16
k') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 30
l') Decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2013, n. 34
m') Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2013, n. 37
n') Legge provinciale 19 giugno 2014, n. 4
o') Decreto del Presidente della Provincia 25 luglio 2014, n. 26
p') Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5
q') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3
r') Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 4
s') Decreto del Presidente della Provincia 26 giugno 2017, n. 21
t') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 27
u') Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 28
B Medicina preventiva-assistenza sanitaria
C Igiene
D Piano sanitario provinciale
E Salute mentale
F Accordi di lavoro
G - Emergenza sanitaria – COVID-19
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
A Disciplina delle linee di trasporto funiviario
B Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
C Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
a) Legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 37
b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60 —
c) LEGGE PROVINCIALE 30 luglio 1981, n. 24 —
d) Legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
e) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2008 , n. 63
f) Decreto del Presidente della Provincia 9 febbraio 2011 , n. 5
g) Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15
h) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 33
D Disposizioni varie
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
Art. 1 (Sostegno alla produzione cinematografica)
Art. 2 (Modifica della , “Norme in materia di esercizi pubblici”)
Art. 3 (Modifica della , “Interventi a favore degli affittacamere e degli affittappartamenti”)
Art. 4 (Modifica della , “Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci”)
Art. 5 (Modifica della , “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)
Art. 6 (Modifica della , "Istituzione e disciplina del Consiglio dei comuni")
Art. 7 (Modifica della , “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”)
Art. 8
Art. 9 (Modifica della , “Provvedimenti relativi al personale delle Unità Sanitarie Locali”)
Art. 10 (Modifica della , “Riordinamento del servizio sanitario provinciale“)
Art. 11 (Modifica della , “Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale”)
Art. 12 (Modifica della , “Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali”)
Art. 13 (Modifica della , “Servizi pubblici locali”)
Art. 14 (Modifica della , “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)
Art. 15 (Modifica della , “Legge di tutela della natura e altre disposizioni”)
Art. 16 (Modifica della , “Organismi geneticamente modificati (OGM) nell’agricoltura - disposizioni transitorie”)
Art. 17 (Modifica della , "Interventi a favore dell'agricoltura")
Art. 18 (Modifica della , “Agenzia provinciale per l’ambiente”)
Art. 19 (Modifica della , “Contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati”)
Art. 20 (Modifica della , “Disciplina delle cave e delle torbiere“)
Art. 21 (Modifica della , “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”)
Art. 22 (Marchio ombrello Alto Adige/Südtirol)
Art. 23 (Modifica della , “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”)
Art. 24 (Disposizione finanziaria)
Art. 25 (Abrogazioni)
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Delibera 13 gennaio 2015, n. 29
Delibera 20 gennaio 2015, n. 56
Delibera 27 gennaio 2015, n. 94
Delibera 27 gennaio 2015, n. 106
Delibera 3 febbraio 2015, n. 128
Delibera 3 febbraio 2015, n. 130
Delibera 3 febbraio 2015, n. 134
Delibera 10 febbraio 2015, n. 166
Delibera 24 febbraio 2015, n. 207
Delibera 3 marzo 2015, n. 229
Delibera 10 marzo 2015, n. 275
Delibera 17 marzo 2015, n. 299
Delibera 24 marzo 2015, n. 347
Delibera 24 marzo 2015, n. 351
Delibera 31 marzo 2015, n. 394
Delibera 14 aprile 2015, n. 419
Delibera 14 aprile 2015, n. 423
Delibera 14 aprile 2015, n. 435
Delibera 21 aprile 2015, n. 470
Delibera 28 aprile 2015, n. 486
Delibera 28 aprile 2015, n. 505
Delibera 5 maggio 2015, n. 524
Delibera 5 maggio 2015, n. 532
Delibera 12 maggio 2015, n. 543
Delibera 12 maggio 2015, n. 558
Delibera 19 maggio 2015, n. 573
Delibera 9 giugno 2015, n. 651
Delibera 9 giugno 2015, n. 699
Delibera 16 giugno 2015, n. 703
Delibera 16 giugno 2015, n. 712
Delibera 16 giugno 2015, n. 713
Delibera 16 giugno 2015, n. 714
Delibera 16 giugno 2015, n. 721
Delibera 16 giugno 2015, n. 733
Delibera 16 giugno 2015, n. 734
Delibera 23 giugno 2015, n. 743
Delibera 30 giugno 2015, n. 784
Delibera 30 giugno 2015, n. 796
Delibera 7 luglio 2015, n. 808
Delibera 7 luglio 2015, n. 816
Delibera 14 luglio 2015, n. 830
Delibera 14 luglio 2015, n. 832
Delibera 14 luglio 2015, n. 834
Delibera 28 luglio 2015, n. 869
Delibera 28 luglio 2015, n. 873
Delibera 28 luglio 2015, n. 890
Delibera 11 agosto 2015, n. 923
Delibera 25 agosto 2015, n. 979
Delibera 25 agosto 2015, n. 990
Delibera 1 settembre 2015, n. 1004
Delibera 1 settembre 2015, n. 1017
Delibera 8 settembre 2015, n. 1022
Delibera 8 settembre 2015, n. 1027
Delibera 15 settembre 2015, n. 1047
Delibera 15 settembre 2015, n. 1058
Delibera 22 settembre 2015, n. 1100
Delibera 29 settembre 2015, n. 1104
Delibera 29 settembre 2015, n. 1112
Delibera 6 ottobre 2015, n. 1136
Delibera 13 ottobre 2015, n. 1162
Delibera 13 ottobre 2015, n. 1171
Delibera 27 ottobre 2015, n. 1236
Anlage
Delibera 3 novembre 2015, n. 1251
Delibera 3 novembre 2015, n. 1274
Delibera 10 novembre 2015, n. 1275
Delibera 10 novembre 2015, n. 1300
Delibera 17 novembre 2015, n. 1328
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Allegato
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 323 del 17.11.1999
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1989
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