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Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
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In vigore al: 18/08/2017
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Sentenze della Corte costituzionale
1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 10.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 10.06.1994
Elezioni regionali - Rappresentanza del gruppo linguistico nel Consiglio provinciale e in quello regionale
Attendere, processo in corso!
Sentenza (6 giugno) 10 giugno 1994, n. 233; Pres. Casavola - Red. Sautosuosso
Ritenuto in fatto:
1. Con ricorso regolarmente notificato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 62 e 102 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige in data 24 settembre 1993, contenente « Modifiche ed integrazioni al t.u. delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987 n. 2/L, al fine di consentire la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento nel Consiglio regionale e provinciale ».
A giudizio del ricorrente, la normativa in questione, finalizzata a garantire anche ai ladini della provincia di Trento la rappresentanza del proprio gruppo linguistico tanto nel Consiglio regionale che in quello provinciale (assicurata oggi per il solo gruppo ladino della provincia di Bolzano, a norma dell'art. 62 dello Statuto di autonomia), sarebbe costituzionalmente illegittima
per
contrasto con le disposizioni statutarie richiamate, in quanto queste avrebbero carattere tassativo e non potrebbero quindi essere ampliate mediante una legge regionale.
Aggiunge il ricorrente che i problemi che la delibera legislativa vorrebbe risolvere erano, nel momento in cui il ricorso è stato proposto, all'esame della Commissione paritetica, in sede di predisposizione di una norma di attuazione statutaria proposta dal Governo e volta ad estendere alle minoranze ladine della provincia di Trento alcuni benefici già previsti dallo Statuto per i ladini in provincia di Bolzano.
2.
Si è costituita la Regione Trentino-Alto Adige, concludendo per la dichiarazione di non fondatezza della questione.
Nel motivare detta richiesta, la Regione sottolinea preliminarmente come lo Statuto speciale sia in larga misura una attuazione dell'art. 6 Cost.: ciò sia per la popolazione altoatesina che per la popolazione ladina.
L'art. 2 di detto Statuto stabilisce che i cittadini hanno parità di diritti « qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono », e con riferimento a tali gruppi afferma che « sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali »: dal che dovrebbe trarsi il principio della necessità di adottare misure capaci di garantire lo sviluppo di ciascun gruppo.
Vi è poi la disposizione contenuta nell'art. 4, per la quale il principio della tutela delle minoranze linguistiche locali è definito come parte dell'interesse nazionale: e ciò, si sottolinea dalla difesa, proprio ai fini dello svolgimento dell'attività legislativa della Regione, come confermato dalla giurisprudenza di questa Corte (sentt. n. 312 del 1983 e 289 del 1987).
Il principio della « parità tra i gruppi linguistici » è talmente forte, a giudizio della Regione, che l'art. 97, comma 1, dello Statuto fa della sua violazione un apposito e specifico motivo di impugnazione governativa delle leggi regionali e provinciali in esse contenuto.
Richiamando infine le disposizioni di attuazione dello Statuto emanate con il decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 266, si ritiene che l'interpretazione « limitativa » degli artt. 62 e 102 dello Statuto sostenuta dal Governo, per la quale tali disposizioni disegnerebbero il massimo di tutela delle minoranze ladine (di modo che tutto quanto non è espressamente previsto dovrebbe ritenersi vietato), si rivelerebbe priva di qualunque fondamento.
La stessa formula dell'art. 62 non limita la rappresentanza del gruppo ladino al solo collegio provinciale di Bolzano, ma ha preferito parlare disgiuntamente sia del consiglio regionale sia del consiglio provinciale di Bolzano: quasi a lasciare uno spiraglio interpretativo al legislatore regionale. Le disposizioni statutarie invocate come parametro, pertanto, non vieterebbero al legislatore regionale di sviluppare il principio in esse contenuto.
3. In prossimità dell'udienza, la Regione Trentino-Alto Adige ha presentato ulteriore memoria, ribadendo la richiesta di rigetto del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
In detta memoria, oltre a richiamare il contenuto della sentenza n. 438 del 1993 di questa Corte (ove si afferma che il principio di tutela delle minoranze linguistiche « non può non estendere la propria efficacia anche nei confronti del diritto all'elezione politica »), si ribadisce il pericolo di interpretazioni restrittive di specifiche garanzie costituzionali, richiamandosi al riguardo quanto previsto, relativamente ad altro ordinamento, dal IX emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, in cui si afferma che « l'enumerazione di alcuni diritti fatta nella Costituzione non potrà essere interpretata in modo che ne rimangano negati o menomati altri diritti mantenuti dai cittadini ».
Anche alla luce di tale principio, e soprattutto in base alla giurisprudenza costituzionale del nostro Paese, non pare dubitabile, a parere della Regione, che nella Costituzione italiana e nello Statuto di autonomia il principio di tutela delle minoranze costituisca una linea direttrice suscettibile di svariate applicazioni, e non una norma eccezionale di cui debba darsi un'interpretazione restrittiva.
Considerato in diritto:
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso, in riferimento agli artt. 62 e 102 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 81 agosto 1972 n. 670), della delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige in data 24 settembre 1993, contenente « Modifiche ed integrazioni al t.u. delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987 n. 2/L, al fine di consentire la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento nel Consiglio regionale e provinciale ». Per conseguire questo fine, il sistema che la legge impugnata intende introdurre prevede, tra l'altro, che il candidato con la più alta cifra individuale di preferenze ottenute nel comprensorio ladino della Val di Fassa « prende il posto del candidato che, sulla base della graduatoria delle cifre individuali, dovrebbe essere l'ultimo degli eletti della lista ».
2. Benché la Regione non abbia eccepito l'inammissibilità del ricorso, tale aspetto "va comunque esaminato da questa Corte sotto un triplice profilo.
a) Deve anzitutto valutarsi se il ricorso sia stato proposto sulla base di una previa e valida delibera del Consiglio dei Ministri, adottata ai sensi dell'art. 31 1. 11 marzo 1953 n. 87, nonché dell'art. 2, lett. d)
,
1. 23 agosto 1988 n. 400. Si osserva in proposito che non sono sufficienti, ai fini della proposizione del ricorso alla Corte costituzionale, quelle delibere generiche del Consiglio dei Ministri che, pur contenendo i necessari e adeguati riferimenti alla normativa impugnata, omettano tuttavia di indicare sia pure concisamente i motivi posti dal Governo a base, prima, del rinvio al Consiglio regionale e, successivamente, del ricorso a questa Corte.
Ed invero, se non si richiede che le delibere di rinvio o di autorizzazione al ricorso in via principale siano rigorosamente complete e dettagliate, esse non possono d'altra parte essere carenti sia dell'oggetto che dei parametri di riferimento, ma devono contenere elementi tali da consentire all'Avvocatura dello Stato e poi alla Corte costituzionale di comprendere la portata della volontà del Consiglio dei Ministri, deducendo eventualmente la questione di costituzionalità dalla puntuale indicazione, oltre che della normativa impugnata, dei parametri costituzionali violati, oppure precisando o desumendo detti parametri dalla chiara determinazione della questione che si intende sollevare, o ancora integrando tale motivazione con quella contenuta nel precedente provvedimento di rinvio al Consiglio regionale.
Questi criteri appaiono rispettati nel presente giudizio, dal momento che la delibera adottata dal Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 1993 integrata dalla precedente delibera di rinvio al Consiglio regionale oltre a contenere precisi riferimenti alla normativa impugnata ed ai parametri costituzionali, indica concisamente la ragione per cui detto provvedimento regionale era ritenuto in contrasto con gli artt. 62 e 102 dello Statuto di autonomia.
b) In via pregiudiziale occorre valutare inoltre (come sottolineato in particolare dalla sentenza n. 726 del 1988 di questa Corte) la corrispondenza, perlomeno in termini sostanziali, tra i motivi del provvedimento di rinvio della legge al Consiglio regionale e i motivi di ricorso alla Corte costituzionale. Ciò risulta rispettato nel caso di specie, poiché il sintetico ricorso della Presidenza del Consiglio segue quasi testualmente la linea dei motivi posti a base del rinvio della legge regionale.
c) Per quanto infine riguarda l'adeguata specificità dei motivi del ricorso, l'orientamento generale che emerge dalle pronunce di questa Corte (in particolare, sentt. nn. 369 del 1990, 484 del 1991 e 392 del 1992) è nel senso di non formalizzare eccessivamente il requisito della chiarezza delle censure mosse alle disposizioni impugnate, purché sia sufficientemente determinabile l'oggetto della controversia, in modo da porre la Corte in condizioni di individuare, ancorché attraverso una certa elasticità della motivazione a sostegno del ricorso, il thema del contendere ed i parametri posti a base delle sollevate questioni di costituzionalità.
In realtà, i motivi che fondano il presente ricorso, per quanto non immuni da qualche lacuna o inesattezza e formulati in modo sintetico presupponendo essi il richiamo ad altre disposizioni non espressamente evidenziate sono tuttavia sufficientemente individuabili in un duplice ordine di censure: a) da una parte si fonda l'eccepita illegittimità costituzionale nel contenuto eccezionale, se non anche tassativo, degli artt. 62 e 102 dello Statuto, relativi all'ambito di tutela delle minoranze linguistiche della Regione, con particolare riferimento alla rappresentanza del gruppo ladino nel Consiglio provinciale di Trento; b) dall'altra, si denunzia l'illegittimità costituzionale del tipo di normazione prescelto (legge regionale) per conseguire il risultato di derogare, modificare o quanto meno sviluppare quell'ambito di tutela.
Questi due motivi pertanto, così sostanzialmente individuati, presentano una chiarezza sufficiente per far ritenere ammissibile il ricorso.
3. Prima dì passare ad esaminare il problema specifico sul quale si appunta la presente questione, occorre premettere, ai fini di una sua migliore comprensione, un breve cenno sulla realtà storico-sociale cui si riferisce la normativa oggetto del ricorso.
La minoranza linguistica che la proposta di legge in esame mira a garantire fa parte della comunità ladino-dolomitica (comprendente le popolazioni che abitano le valli che si dipartono dal massiccio del Sella), a sua volta componente della più ampia entità della c.d. Grande Ladinia, che comprende altresì i reto-romanci residenti nelle valli dei Grigioni in Svizzera ed i friulani della omonima regione italiana.
L'origine di tale entità suol farsi risalire all'epoca in cui le legioni romane assoggettarono le zone nordiche sino al Danubio, dando luogo al processo di romanizzazione delle popolazioni residenti nell'arco alpino, mentre il momento storico in cui risulta esistente una realtà « ladina » concepita come tale viene rinvenuto nella costituzione del Vescovado di Bressanone, nell'anno 1027.
Attualmente la comunità ladino-dolomitica è frazionata, sul piano amministrativo, in tre parti: una, residente nelle valli Gardena e Badia, fa capo alla Provincia di Bolzano; l'altra, stanziata nelle valli di Livinallongo ed Ampezzo, fa capo alla Regione Veneto (ed alla provincia di Belluno); la terza, infine, residente nella valle di Fassa, rientra nel territorio amministrativo della provincia di Trento.
Questa separazione amministrativa, perseguita in un certo periodo con probabili intenti assimilatori e successivamente mantenuta nonostante reiterate richieste contrarie, ha forse comportato una riduzione del senso di appartenenza di tali popolazioni ad una medesima comunità (con riflessi sull'aspetto linguistico-culturale), non riuscendo tuttavia a far venir meno i motivi di collegamento tra i suoi vari segmenti, che aspirano ad un recupero e ad un riconoscimento della loro dimensione comune.
4. In ordine al nucleo centrale del problema giuridico costituzionale del presente giudizio, va ricordato ancora come soltanto il segmento del gruppo linguistico ladino che risiede nella provincia di Bolzano ha ottenuto, in sede di approvazione dello Statuto regionale, una ulteriore particolare tutela, stabilendosi (art. 62) che in seno al Consiglio di quella Provincia deve essere in ogni caso garantita la rappresentanza di detto gruppo linguistico; e poiché i consiglieri delle province di Trento e Bolzano sono gli stessi che compongono il Consiglio regionale (art. 84 dello Statuto), il consigliere di lingua ladina finisce per rappresentare di fatto in quest'ultimo Consiglio la minoranza ladina residente nella Regione.
Non è questa la sede per analizzare la citata norma, nè ipotizzare i motivi (numerici, di rapporti con altre minoranze, o di altre ragioni socio-politiche) che hanno indotto il legislatore statutario a garantire la rappresentanza del gruppo unicamente per la provincia di Bolzano, sia pure con la conseguenziale inclusione di un rappresentante ladino nel Consiglio regionale.
Certo è che per gli appartenenti alla minoranza ladina residenti nella provincia di Trento lo Statuto prevede, in forma specìfica, solo le garanzie indicate nell'art. 102, e precisamente quelle di cui al comma 1, relative a tutte le popolazioni ladine (« valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa, ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse »), e quelle, di cui al comma 2, riguardanti più in particolare le popolazioni ladine residenti nella provincia di Trento (« nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina »).
5. Va tuttavia segnalato come, successivamente alla revisione dello Statuto operata nel 1971, è andata via via crescendo l'attenzione ad una maggiore tutela del segmento del gruppo ladino residente in detta provincia, sia per quanto riguarda gli aspetti più propriamente linguistico-cultu-rali, sia per ciò che attiene specificamente l'esigenza di una rappresentanza all'interno degli organi politico-amministrativi.
Per il primo aspetto, va segnalata anzitutto l'istituzione (mediante la
legge provinciale 16 giugno 1977 n. 16
) di un apposito Comprensorio della Valle di Fassa, il cui Statuto prevede tra le proprie finalità « lo sviluppo e l'attuazione della civiltà ladina »; in secondo luogo, l'istituzione, sempre con legge provinciale (14 agosto 1975 n. 29) dell'Istituto culturale ladino, avente come scopo la conservazione, la difesa e la valorizzazione della cultura, tradizione e parlata della civiltà ladina nel Trentino. Accanto alla normativa provinciale, va segnalata l'evoluzione della normativa di attuazione dello Statuto speciale, di cui sono espressione in particolare l'art. 14 d.P.R. 15 luglio 1988 n. 405, con cui viene disciplinato l'insegnamento della lingua e della cultura ladina nelle scuole elementari e secondarie dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino; e il recente decreto legislativo 16 dicembre 1993 n. 592, che riconosce il diritto delle popolazioni ladine della provincia di Trento ad usare la propria lingua, oltre a prevedere altre misure relative alle scuole ed agli uffici pubblici situati nella valle di Fassa.
Per quanto riguarda il secondo versante, quello che qui più da vicino interessa, va rilevato come, fin dalla VII legislatura, sia stata presentata una proposta di legge (di natura costituzionale) tendente a modificare lo Statuto al fine di garantire anche al segmento della comunità ladino-dolomitica residente nella provincia di Trento una rappresentanza in seno al Consiglio provinciale. Tale proposta non è giunta ad approvazione, né lo sono state le analoghe proposte ripresentate ad ogni legislatura (da ultimo, il disegno di legge costituzionale n. 539 presentato al Senato della Repubblica il 5 agosto 1992).
6. La legge regionale in questa sede impugnata, « al fine di consentire la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento », dispone che i candidati i quali abbiano reso la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico ladino sono inseriti in una graduatoria formata sulla base della rispettiva cifra individuale, ottenuta nelle sezioni elettorali dei comuni del Comprensorio della Valle di Fassa, stabilendosi che, nel caso in cui nessuno di detti candidati risulti eletto, il più votato tra essi « prende il posto del candidato che, sulla base della graduatoria delle cifre individuali, dovrebbe essere l'ultimo degli eletti ».
Questo sistema normativo è stato fatto oggetto del presente ricorso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per incostituzionalità sotto i due profili sopra individuati, che sono sinteticamente enunciabili nel senso che i limiti di tutela delle minoranze linguistiche nella provincia di Trento risultanti dalle citate norme statutarie non potevano essere superati con una ordinaria legge regionale.
7. Il ricorso, nonostante qualche imprecisione, risulta fondato.
Va premesso in generale che la Regione Trentino-Alto Adige ha poteri legislativi in materia di elezioni regionali e provinciali (art. 25 dello Statuto), ovviamente nel rispetto dei limiti statutari e costituzionali. Inoltre l'art. 6 Cost. è stato interpretato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 242 del 1989 e 289 del 1987) nel senso di individuare in esso un interesse (la tutela delle minoranze etnico-linguistiche) da perseguire ad opera di una potestà legislativa concorrente, dello Stato e delle regioni. Nell'ottica di tale disposizione costituzionale è stato pure affermato da questa Corte che la tutela di dette minoranze può richiedere la predisposizione di un trattamento specificamente differenziato (sent. n. 86 del 1975), in forza del principio di « eguaglianza sostanziale » e della connessa esigenza di forme di tutela positiva.
È stato, in proposito, riconosciuto di recente (sent. n. 438 del 1993) che alle minoranze (nella specie, di lingua tedesca e ladina) è costituzionalmente garantito anche il diritto di esprimere in condizioni di effettiva parità la propria rappresentanza politica. E, come si è sopra accennato, le popolazioni ladine, di antichissima tradizione e portatrici di preziosi valori culturali, meritano indubbiamente ampio riconoscimento.
Va infine rilevata la tendenza, di cui è espressione la recente
legge costituzionale 23 novembre 1993 n. 2
, ad estendere l'ambito di tutela delle minoranze linguistiche anche oltre i gruppi minoritari fino ad oggi considerati.
Ma è altrettanto evidente che tale tutela non può superare certi limiti, dovuti ad una serie di diverse considerazioni (anche di proporzionalità numerica) e soprattutto al necessario contemperamento di questa esigenza con altri valori parimenti meritevoli di tutela.
8. Nel quadro del predetto bilanciamento di valori costituzionalmente rilevanti si colloca il combinato disposto degli artt. 62 e 102 dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige.
In particolare, solo a questo livello di normazione, è stato ritenuto, non sul piano astratto dei principi ma comparando concretamente le diverse circostanze, che il valore della rappresentanza del gruppo linguistico ladino nel Consiglio provinciale di Bolzano (e quindi anche in quello regionale) dovesse essere garantito in ipotesi a scapito di candidati che avessero ottenuto un maggior numero di voti, e quindi derogando ad altri valori costituzionali, quali l'eguaglianza del voto (artt. 3 e 48 Cost. e art. 25 dello Statuto). Quest'ultimo principio fondamentale sì traduce com'è noto nel riconoscimento della pari efficacia di ciascun voto nella formazione degli organi elettivi (sentt. nn. 60 del 1963 e 43 del 1961 di questa Corte).
Ora, se il menzionato art. 62, con la sua forza di fonte costituzionale, ha potuto introdurre nell'ordinamento la tutela di un particolare valore (della obbligatoria rappresentanza della minoranza linguistica ladina nel Consiglio provinciale di Bolzano) con eccezionale prevalenza sul predetto principio generale, non appare consentito che la stessa operazione di bilanciamento possa essere compiuta anche da parte del legislatore regionale con l'introduzione di una ulteriore deroga.
Né può sostenersi che una siffatta legge regionale, nell'estendere la stessa norma di prevalenza della tutela delle minoranze ad altri frammenti di gruppi linguistici, sia legittima in forza della
vis
expansiva di un principio, già riconosciuto per un caso simile, ancorché questo sviluppo non goda di pari copertura costituzionale.
Ed invero la possibilità di deroga a norme costituzionali non può realizzarsi se non mediante norme della stessa natura.
Inoltre, dal momento che queste norme sia che si ritengano modificative delle norme statutarie, sia che si qualifichino meramente additivo non perdono in ogni caso la loro natura derogatoria dei menzionati valori costituzionali generali, ne deriva che, anche in forza del noto criterio di stretta interpretazione delle norme eccezionali, non si possa legittimamente sviluppare il contenuto di una disposizione (derogatoria) di natura costituzionale mediante altre norme di diversa forza.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della delibera legislativa della Regione Trentino-Alto Adige, riapprovata il 24 settembre 1993, recante « Modifiche ed integrazioni al t.u. delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987 n. 2/L, al fine di consentire la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento nel Consiglio regionale e provinciale.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4 (Forme di collaborazione)
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
A
B
C
D
a) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 febbraio 1995, n. 667
Art. 0
a) LEGGE PROVINCIALE 11 giugno 1996, n. 13
E
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
D Famiglia, donne e gioventù
a) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
b) Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 18
d) LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 4
e) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 28
f) Legge provinciale1° giugno 1983, n. 13
g) LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 33 —
Affidamento familiare ed extrafamiliare
Art. 1 (L'affidamento etero-familiare e familiare)
Art. 2 (Affidamento a tempo limitato nel corso della giornata)
Art. 3 (Collocamento del minore presso altra famiglia per motivi scolastici)
Art. 4 (Requisiti degli affidatari)
Art. 5 (Compiti degli affidatari)
Art. 6 (Compiti della famiglia del minore)
Art. 7 (Provvedimento)
Art. 8 (Affidamento privato. Provvedimento successivo)
Art. 9 (Compensi e sussidi straordinari)
Art. 10 (Affidamento familiare non consensuale)
Art. 11 (Vigilanza specifica)
Art. 12 (Cessazione)
Affidamento a istituti per minorenni
Organismi e criteri di intervento
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1989, n. 19 —
i) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2 —
j) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15 —
k) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 agosto 2004, n. 27
l) Legge provinciale 8 marzo 2010 , n. 5
m) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
n) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8
E Provvidenze per le persone disabili
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
a) Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
b) LEGGE PROVINCIALE 10 dicembre 1992, n. 43 —
c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 maggio 1994, n. 2808
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 febbraio 2007, n. 14
e) Decreto del Presidente della Provincia 10 settembre 2009 , n. 42
f) Decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2011 , n. 28
g) Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
h) Decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13
i) Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2017, n. 26
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Delibera 14 gennaio 2013, n. 46
Delibera 21 gennaio 2013, n. 103
Delibera 28 gennaio 2013, n. 112
Delibera 28 gennaio 2013, n. 134
Delibera 4 febbraio 2013, n. 186
Delibera 11 febbraio 2013, n. 195
Delibera 11 febbraio 2013, n. 210
Delibera 11 febbraio 2013, n. 236
Delibera 18 febbraio 2013, n. 249
Delibera 18 febbraio 2013, n. 254
Delibera 25 febbraio 2013, n. 303
Delibera 11 marzo 2013, n. 378
Delibera 11 marzo 2013, n. 384
Delibera 18 marzo 2013, n. 397
Delibera 25 marzo 2013, n. 445
Delibera 25 marzo 2013, n. 453
Delibera 2 aprile 2013, n. 499
Delibera 15 aprile 2013, n. 554
Delibera 22 aprile 2013, n. 612
Delibera 6 maggio 2013, n. 640
Delibera 13 maggio 2013, n. 696
Delibera 21 maggio 2013, n. 745
Delibera 10 giugno 2013, n. 875
Delibera 17 giugno 2013, n. 913
Delibera 24 giugno 2013, n. 954
Delibera 1 luglio 2013, n. 976
Delibera 8 luglio 2013, n. 1034
Delibera 8 luglio 2013, n. 1049
Delibera 22 luglio 2013, n. 1094
Delibera 22 luglio 2013, n. 1116
Delibera 26 agosto 2013, n. 1190
Delibera 26 agosto 2013, n. 1191
Delibera 2 settembre 2013, n. 1301
Delibera 30 settembre 2013, n. 1406
Delibera 30 settembre 2013, n. 1414
Delibera 30 settembre 2013, n. 1416
Delibera 7 ottobre 2013, n. 1456
Delibera 14 ottobre 2013, n. 1519
Delibera 14 ottobre 2013, n. 1524
Delibera 14 ottobre 2013, n. 1529
Delibera 21 ottobre 2013, n. 1596
Delibera 21 ottobre 2013, n. 1628
Delibera 21 ottobre 2013, n. 1644
Delibera 28 ottobre 2013, n. 1651
Delibera 25 novembre 2013, n. 1807
ALLEGATO A
Delibera 9 dicembre 2013, n. 1860
Delibera 9 dicembre 2013, n. 1866
Delibera 9 dicembre 2013, n. 1868
Delibera 27 dicembre 2013, n. 1988
Delibera 27 dicembre 2013, n. 2025
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Delibera N. 294 del 05.02.2007
Delibera N. 433 del 12.02.2007
Delibera N. 466 del 19.02.2007
Delibera N. 728 del 12.03.2007
Delibera N. 921 del 19.03.2007
Delibera N. 953 del 26.03.2007
Delibera N. 1021 del 26.03.2007
Delibera N. 474 del 19.02.2007
Delibera N. 1459 del 02.05.2007
Delibera N. 1737 del 29.05.2007
Delibera 11 giugno 2007, n. 1998
Delibera N. 2181 del 25.06.2007
Delibera N. 2273 del 02.07.2007
Delibera N. 2326 del 09.07.2007
Delibera N. 2596 del 30.07.2007
Delibera N. 2849 del 27.08.2007
Delibera N. 2921 del 03.09.2007
Delibera N. 2923 del 03.09.2007
Delibera N. 3025 del 10.09.2007
Delibera N. 3247 del 01.10.2007
Delibera N. 3315 del 08.10.2007
Delibera N. 1132 del 02.04.2007
Delibera N. 3406 del 08.10.2007
Delibera N. 3538 del 22.10.2007
Delibera N. 3857 del 19.11.2007
Delibera N. 4008 del 26.11.2007
Delibera 3 dicembre 2007, n. 4120
Delibera N. 4150 del 03.12.2007
Delibera N. 4546 del 28.12.2007
Delibera N. 4568 del 28.12.2007
Delibera N. 4618 del 28.12.2007
Delibera N. 4739 del 28.12.2007
Delibera N. 1161 del 10.04.2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1993
1992
1991
1990
Sentenze della Corte costituzionale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 50 del 28.01.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 18.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 121 del 25.03.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 133 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 135 del 06.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 145 del 12.04.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 171 del 04.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 201 del 26.05.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 16.06.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 249 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 250 del 01.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 263 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 07.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 321 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 323 del 26.07.2005
Corte costituzionale - Ordinanza N. 349 del 29.07.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 384 del 14.10.2005
Corte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 19 del 03.02.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 52 del 23.02.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 95 del 24.03.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 126 del 09.04.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 165 del 28.04.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 172 del 05.05.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 191 del 19.05.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 224 del 08.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 233 del 10.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 256 del 23.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 271 del 30.06.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 302 del 15.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 307 del 15.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 354 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 355 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 27.07.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 383 del 07.11.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 412 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 416 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 417 del 07.12.1994
Corte costituzionale - Sentenza N. 445 del 23.12.1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
Corte costituzionale - Ordinanza N. 82 del 20.03.1985
Corte costituzionale - Ordinanza N. 83 del 20.03.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 94 del 01.04.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 114 del 23.04.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 155 del 23.05.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 160 del 24.05.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 216 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Ordinanza N. 218 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 243 del 29.10.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 12.11.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 288 del 12.11.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 286 del 15.11.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 21.12.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 21.12.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 21.12.1985
1984
1983
1982
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
28/08/2006 - Delibera N. 2985 del 28.08.2006
29/12/2006 - Delibera N. 5102 del 29.12.2006
29/05/2006 - Delibera N. 1893 del 29.05.2006
04/12/2006 - Delibera N. 4520 del 04.12.2006
06/02/2006 - Delibera N. 324 del 06.02.2006
18/12/2006 - Delibera N. 4863 del 18.12.2006
26/06/2006 - Delibera N. 2352 del 26.06.2006
25/09/2006 - Delibera N. 3461 del 25.09.2006
18/04/2006 - Delibera N. 1365 del 18.04.2006
18/12/2006 - Delibera N. 4716 del 18.12.2006
22/05/2006 - Delibera N. 1749 del 22.05.2006
24/07/2006 - Delibera N. 2742 del 24.07.2006
17/07/2006 - Delibera N. 2591 del 17.07.2006
13/03/2006 - Delibera N. 795 del 13.03.2006
23/01/2006 - Delibera N. 212 del 23.01.2006
06/02/2006 - Delibera N. 307 del 06.02.2006
27/02/2006 - Delibera N. 675 del 27.02.2006
13/02/2006 - Delibera N. 428 del 13.02.2006
13/03/2006 - Delibera N. 858 del 13.03.2006
06/02/2006 - Delibera N. 335 del 06.02.2006
30/01/2006 - Delibera N. 217 del 30.01.2006
03/04/2006 - Delibera N. 1148 del 03.04.2006
18/04/2006 - Delibera N. 1354 del 18.04.2006
10/04/2006 - Delibera N. 1271 del 10.04.2006
02/05/2006 - Delibera N. 1485 del 02.05.2006
11/08/2006 - Delibera N. 2858 del 11.08.2006
10/04/2006 - Delibera N. 1262 del 10.04.2006
27/03/2006 - Delibera 27 marzo 2006, n. 901
27/03/2006 - Delibera 27 marzo 2006, n. 902
13/03/2006 - Delibera N. 801 del 13.03.2006
03/04/2006 - Delibera N. 1107 del 03.04.2006
27/03/2006 - Delibera 27 marzo 2006, n. 1022
18/04/2006 - Delibera 18 aprile 2006, n. 1347
06/06/2006 - Delibera N. 1986 del 06.06.2006
06/06/2006 - Delibera N. 2033 del 06.06.2006
06/06/2006 - Delibera N. 1998 del 06.06.2006
10/04/2006 - Delibera N. 1193 del 10.04.2006
29/05/2006 - Delibera N. 1868 del 29.05.2006
20/11/2006 - Delibera N. 4260 del 20.11.2006
29/12/2006 - Delibera N. 5106 del 29.12.2006
10/07/2006 - Delibera N. 2546 del 10.07.2006
27/11/2006 - Delibera N. 4332 del 27.11.2006
25/09/2006 - Delibera N. 3401 del 25.09.2006
02/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 1 del 02.01.2006
17/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 21 del 17.01.2006
19/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 23 del 19.01.2006
26/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 25 del 26.01.2006
26/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 26.01.2006
27/01/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 27.01.2006
06/02/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 50 del 06.02.2006
09/02/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 09.02.2006
16/02/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 59 del 16.02.2006
27/02/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 80 del 27.02.2006
27/02/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 27.02.2006
27/02/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 27.02.2006
08/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 102 del 08.03.2006
14/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006
17/03/2006 - Corte costituzionale - Sentenza N. 106 del 17.03.2006
23/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 115 del 23.03.2006
23/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 23.03.2006
29/03/2006 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 29.03.2006
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