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Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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In vigore al: 18/08/2017
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Sentenze della Corte costituzionale
1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 21.12.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 21.12.1985
Decreto ministeriale di assoggettamento a vincolo paesaggistico di corsi d'acqua, montagne, ghiacciai, parchi, boschi e foreste - Inapplicabilità
Attendere, processo in corso!
Sentenza (18 dicembre) 21 dicembre 1985, n. 358; Pres. Paladin – Rel. Corasaniti
Ritenuto in fatto:
1. con ricorso notificato il 26 novembre e depositato il 30 novembre 1984 (Reg. conf l. n. 51 del 1984) la Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione avverso il decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali 21 settembre 1984 (pubblicato sulla G.U. n. 265 del 26 settembre 1984), recante dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici (c.d. decreto Galasso).
La ricorrente – dopo aver richiamato la disciplina di cui alla l. n. 1497 del 1939 e la delega disposta, per le Regioni a statuto ordinario, con l'art. 82, d.P.R. n. 616 del 1977 – rivendica la peculiare posizione costituzionalmente attribuita alla Provincia Autonoma di Bolzano in ordine alla tutela delle bellezze naturali, e risultante dall'art. 8 nn. 3, 5, 6, 7, 16 e 21 d.P.R. n. 670 del 1972, recante lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e dalle norme di attuazione (d.P.R. n. 1064 del 1952; d.P.R. n. 381 del 1974, n. 48 del 1973), e ricorda che la Provincia ha disciplinato la tutela del paesaggio con la l. 25 luglio 1970 n. 16.
Ciò premesso, la Provincia Autonoma di Bolzano impugna il d.m. 21 settembre 1984 sia nella parte in cui sottopone a vincolo una vasta serie di beni, individuati per categorie (art. 1) sia in quella ove é prevista l'individuazione, a cura degli organi periferici del Ministero di aree – nell'ambito delle zone vincolate ex art. 1, di quelle comprese negli elenchi redatti ai sensi della l.n. 1497 del 1939, e di altre zone in interesse paesistico -–in cui sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori (art. 2).
Rileva infatti la ricorrente che il suddetto provvedimento, qualora sia interpretato nel senso della sua applicabilità anche nel territorio della Provincia Autonoma (nel decreto sono
le competenze delle Regioni a statuto speciale, ma sulla é detto a proposito delle Province Autonome di Trento e Bolzano), é lesivo delle attribuzioni costituzionali di quest'ultima, emergenti dalla normativa sopra richiamata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, rileva che non vi é materia per il conflitto, in quanto il decreto costituisce espressione dei poteri statali riconosciuti dall'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977 (concernente le sole Regioni a statuto ordinario) e contiene esplicita salvezza delle competenze delle Regioni a statuto speciale, sicché non é certamente applicabile nei territori dove la tutela dei beni ambientali é governata da assetti istituzionali nell'ambito dei quali non si inseriscano i poteri statali previsti dall'art. 82 Cost., qual é il caso della Provincia Autonoma di Bolzano, che, secondo lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (art. 8 d.P.R. n. 670 del 1972), ha competenza propria in materia di tutela del paesaggio.
La Provincia Autonoma di Bolzano ha depositato memoria, in cui rileva che la l. 8 agosto 1985 n. 431 -–nella quale é stato sostanzialmente trasfuso il c.d.
- non ha determinato la cessazione della materia del contendere, non avendo comportato l'annullamento ex tunc del decreto. Quanto alla decisione del TAR Lazio 31 maggio 1985 n. 1548, essa ha inciso esclusivamente sull'art. 1 del
, sicché l'impugnazione resta attuale in relazione all'art. 2 del suddetto provvedimento. La ricorrente dichiara infine di considerare tutelato il proprio interesse qualora il Ministero dia atto dell'inapplicabilità del
nel territorio provinciale (il che l'Avvocatura dello stato ha già fatto nell'atto di intervento).
2. Con ricorso notificato il 26 novembre 1984 e depositato il 30 novembre 1984 (Reg. conf l. n. 52 del 1984), la Regione Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione avverso il decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali 21 settembre 1984.
La ricorrente – dopo aver richiamato la disciplina di cui alla l. n. 1497 del 1939 e la delega disposta, per le Regioni a statuto ordinario, con l'art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977 – rivendica la peculiare posizione costituzionalmente attribuita alla regione Sardegna in tema di tutela delle bellezze naturali, e risultante dall'art. 3, lett. f), l. cost. n. 3 del 1948 (Statuto speciale), e dagli artt. 58 del d.P.R. n. 348 del 1979 (Norme di attuazione) e 57 dello stesso d.P.R. (norma che riproduce testualmente l'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977).
Ciò premesso, la Regione Sardegna deduce che il c.d. Decreto Galasso, qualora sia ritenuto applicabile anche nel suo territorio (nonostante l'espressa salvezza delle competenze delle Regioni a statuto speciale contenuta nel provvedimento), é invasivo, sia nell'art. 1 (sottoposizione a vincolo di beni individuati per categorie) che nell'art. 2 (previsione del divieto assoluto di inedificabilità), della competenza regionale, sotto vari profili:
a) il Ministero, nell'adottare il provvedimento ha richiamato il potere riconosciutogli dall'art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977, ma tale normativa concerne esclusivamente le Regioni a statuto ordinario, laddove per la Sardegna vige l'art. 57 d.P.R. n. 348 del 1979, al quale il decreto non fa riferimento.
b) L'art. 57 d.P.R. n. 348 del 1979 (così come l'art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977 per le Regioni a statuto ordinario) riconosce allo stato il potere di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvati dalla Regione e quello cautelare di inibire lavori o disporne la sospensione per evitare pregiudizio a beni anche non vincolati, mentre il c.d. Decreto Galasso non é riconducibile in nessuna delle suddette categorie di provvedimenti in quanto non integra elenchi regionali né adotta cautele, ma sottopone autonomamente a vincolo vastissime aree del territorio.
c) L'atto impugnato non é qualificabile come manifestazione del potere di indirizzo e coordinamento riconosciuto allo Stato (art. 2 d.P.R. n. 348 del 1979), sia perché non formula direttive, ma impone in concreto un vincolo, sia perché non adottato dal Consiglio dei ministri; né come espressione del potere di sostituzione riconosciuto al Governo (art. 3 d.P.R. n. 348 del 1979; art. 33 d.P.R. n. 480 del 1975), difettandone il presupposto (persistente inattività degli organi regionali) e la competenza (del Consiglio dei ministri).
d) Il provvedimento è lesivo dell'art. 57, lett. a), d.P.R. n. 348 del 1979, in quanto adottato senza aver sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali (ma solo il Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici), né il Comitato regionale per i beni culturali (istituto ai sensi dell'art. 35 d.P.R. n. 805 del 1975).
e) L'art. 2 del Decreto Galasso si rivolge ad organi periferici che vanno individuati nelle Sezioni delle bellezze naturali delle Sovrintendenze, trasferite alla regione Sardegna dall'art. 74 d.P.R. n. 348 del 1979, ed è quindi invasivo della competenza regionale, in quanto dispone in ordine all'esercizio di funzioni di uffici non più statali, bensì regionali.
La Regione formula altresì istanza di sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, contesta la fondatezza del ricorso osservando quanto segue.
Il provvedimento impugnato é stato legittimamente adottato nell'esercizio del potere di
degli elenchi previsto dall'art. 57 d.P.R. n. 348 del 1979, che riproduce testualmente l'art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977.
L'imposizione del vincolo non mediante la designazione di specifiche località, ben per mezzo della descrizione di tratti territoriali caratteristici (fasce marittime, lacuali e fluviali; ghiacciai; boschi e foreste) costituisce espressione di una lettura evolutiva della l.n. 1497 del 1939 alla luce dell'art. 9 Cost., al fine di assicurare la massima copertura all'area di interesse generale che é fatta oggetto di garanzia costituzionale all'insegna della tutela del
, inteso non solo come valore estetico, ma anche come valore di testimonianza storica.
Le dedotte violazioni procedimentali, non ammissibili in sede di conflitto in quanto attinenti al corretto esercizio e non alla titolarità del potere, sono comunque infondate, in quanto l'art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977 delinea, per l'integrazione degli elenchi – come era consentito dalla legge delega, avuto riguardo al suo oggetto ed ai criteri direttivi – un procedimento diverso da quello previsto dalla l.n. 1497 del 1939, che richiede esclusivamente il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, al quale può considerarsi equipollente, in ragione dell'articolazione di detto organo in Comitati di settore, il parere nella specie formulato dal Comitato per i beni culturali e ambientali.
Quanto al divieto di inedificabilità di cui all'art. 2 del provvedimento impugnato, esso costituisce corretta espressione del potere di definire, in sede di imposizione (integrativa) del vincolo, le concrete limitazioni da esso derivanti. Per l'attuazione di tale disposizione, inoltre, ben poteva il Ministero affidare, come ha fatto, attività di carattere istruttorio e propositorio ai suoi uffici periferici (Sovrintendenze).
La Regione Sardegna ha depositato memoria, nella quale svolge considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle formulate dalla Prov. di Bolzano e precedentemente riassunte.
3. Con ricorso notificato il 24 novembre 1984 e depositato il 3 dicembre 1984 (Reg. conf l. n. 53 del 1984) la Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione avverso il decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali 21 settembre 1984, pubblicato sulla G. U. n. 265 del 26 settembre 1984.
La ricorrente, dopo aver richiamato la disciplina dettata dalla l. n. 1497 del 1939, il trasferimento alle Regioni della competenza in tema di piani territoriali paesistici (art. 1, comma 4, d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8) e la delega alle medesime delle competenze in tema di bellezze naturali (art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977), dichiara di condividere – avendolo già concretamente attuato nell'esplicazione delle funzioni – l'intento, perseguito dal provvedimento impugnato, di assicurare una effettiva tutela dell'ambiente naturale, e, conseguentemente, non impugna l'art. 1 del decreto, che sottopone a vincolo una serie di luoghi definiti con riferimento ad intere categorie, ma sottopone a gravame esclusivamente l'art. 2, in base al quale gli organi periferici del Ministero debbono individuare, nell'ambito delle zone vincolate ai sensi dell'art. 1, di quelle comprese negli elenchi delle bellezze naturali, e di altre zone, le aree nelle quali sono vietate, sino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori.
Quest'ultima disposizione, infatti, é invasiva della competenza regionale sotto vari profili.
Essa concretizza violazione degli artt. 117 e 118., Cost., dell'art. 1 d.P.R. n. 8 del 1972; degli artt. 80 e 82 d.P.R. n. 616 del 1977; della l. n. 1497 del 1939, in quanto: a) la misura di salvaguardia del temporaneo divieto di qualsiasi opera, lavoro o modificazione del territorio non é prevista dalla l. n. 1497 del 1939; b) tale misura non é riconducibile all'esercizio del potere cautelare di cui all'art. 82, ultimo comma, d.P.R. n. 616 del 1977, che presuppone l'esistenza di specifici lavori, fonte di specifico pregiudizio; c) in realtà trattasi di misura di salvaguardia finalizzata ad anticipare gli effetti di un provvedimento di pianificazione paesistica, la cui adozione interferisce con la competenza trasferita alle Regioni con il d.P.R. n. 8 del 1972.
Dalla ricordata non riconducibilità dell'attività di cui all'art. 2 del decreto impugnato nell'ambito dei poteri conservati al Ministero dall'art. 82, ultimo comma, d.P.R. n. 616 del 1977, deriva, inoltre, che essa si risolve nell'esercizio di provvedimenti di tutela riservati dall'art. 82, comma 2, lett. e) d.P.R. n. 616 del 1977, alle Regioni.
Infine, l'individuazione di aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta é lesiva dell'art. 11 l. n. 281 del 1970; dei d.P.R. n. 8 e n. 11 del 1972; degli artt. 66, 68, 69, 83, 90, 97 del d.P.R. n. 616 del 1977, in quanto incide sui poteri spettanti alle Regioni sui bensì del demanio e del patrimonio regionale e comunque su spazi di territorio assoggettati a poteri normativi e amministrativi delle Regioni.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo dell'Avvocatura, contesta la fondatezza del ricorso, osservando che, senza dubbio, la competenza in tema di piani paesistici spetta alle Regioni, ma che ciò non esclude che in sede di imposizione del vincolo da parte del Ministero, ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali (art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977), sia consentito, in via conservativa, nelle more dell'adozione dei piani paesistici, definire le concrete limitazioni derivanti dal vincolo (come prevede, per le bellezze individue, l'art. 11, comma 2, r.d. n. 1357 del 1940), che, nella specie, si concretizzano nel divieto assoluto di edificabilità, e cioè in una limitazione espressamente contemplata, come effetto del vincolo, dalla art. 16 della l. n. 1497 del 1939.
La Regione Lombardia ha depositato memoria, con la quale, dopo aver rilevato che, nelle more del giudizio, é intervenuta la l. n. 431 del 1985, osserva che l'art. 1-ter della suddetta legge, il quale attribuisce alle Regioni il potere di individuare le aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ha determinato l'abrogazione dell'art. 2 del c.d.
, e la conseguente cessazione, per il futuro, del potere ministeriale di adottare provvedimento di individuazione di aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, e di procedere alla loro pubblicazione sulla G. U., costituente condizione di efficacia giuridica del provvedimento.
Rileva altresì, che l'art. 1-quinquies della l. n. 431 del 1985 sottopone al regime di cui all'art. 1-ter i beni già individuati ai sensi dell'art. 2 del
con decreto pubblicato anteriormente all'entrata in vigore della legge, svolgendo in tal modo una funzione di raccordo tra la nuova normativa e quella precedente, senza alcun effetto di novazione della fonte del potere esercitato, né di convalida degli atti emanati nell'esercizio di tale potere, il cui fondamento resta il
, che funge quindi da presupposto di fatto della disciplina dell'art. 1-quinquies.
Aderendo a tale interpretazione ad avviso della Regione Lombardia – dovrebbe dichiararsi cessata la materia del contendere, non essendo stato esercitato, in riferimento al territorio regionale, il potere ministeriale di cui all'art. 2 del
, con provvedimenti pubblicati sulla G.U. prima dell'entrata in vigore della l. n. 431 del 1985, e non essendo lo stesso più esercitabile dopo tale data.
L'interesse della Regione, per converso, permane – soggiunge la ricorrente – ove si ritenga che il potere ministeriale sia sopravvissuto alla l. n. 431 del 1985, o, comunque, che sia consentito al Ministero pubblicare, successivamente all'entrata in vigore della legge, provvedimenti adottati in epoca anteriore come, di fatto, sta avvenendo.
In tale evenienza, si solleva espressa eccezione di incostituzionalità dell'art. 1-quinquies della l.n. 431 del 1985, in quanto fonte del persistente potere ministeriale, in riferimento agli stessi parametri già indicati in sede di proposizione del conflitto.
Nel merito, la ricorrente ribadisce quanto già dedotto nel ricorso sulla illegittimità dell'art. 2 del
, che non é riconducibile al potere di imporre (in via integrativa) il vincolo, specificandone i limiti concreti (inedificabilità), in quanto tale specificazione é prevista (art. 11 r.d. n. 1357 del 1940) solo per le
, nè al potere cautelare ex art. 82, ultimo comma, d.P.R. n. 616 del 1977, del quale, sono diversi i presupposti e l'efficacia temporale, ma va ritenuto invasivo della competenza regionale in tema di piani paesistici.
4. Con ricorso notificato il 23 novembre 1984 e depositato il 12 dicembre 1984 (Reg. conf l. n. 55 del 1984), la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione avverso il decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali 21 settembre 1984.
Ad avviso della ricorrente il provvedimento è invasivo della sfera di competenza trasferita alle Regioni in tema di piani territoriali paesistici (d.P.R. n. 8 del 1972) e di quella ad esse delegata in materia di beni ambientali (art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977) in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost.
Il decreto oscilla fra quattro ipotesi: a) esigenza di coordinamento della attività regionali; b) intervento giustificato dalla mancanza di piani paesistici; c) esercizio del potere cautelare di inibire o sospendere lavori pregiudizievoli. In realtà, esso non é riconducibile in nessuna delle categorie dei provvedimenti suindicati, ma si pone come determinazione atipica, non prevista da alcuna legge. Osserva infatti la Regione – dopo aver diffusamente richiamato la disciplina dettata dalla l. n. 1497 del 1939 sulla tutela delle bellezze naturali, dal d.P.R. n. 8 del 1972, che ha trasferito alle Regioni la competenza in tema di piani paesistici, e dal d.P.R.n. 616 del 1977 che ha delegato alle Regioni la competenza in materia di beni ambientali (salvi i poteri statali espressamente menzionati nell'art. 82); ed aver ricordato la normativa regionale emanata per la gestione del territorio – che in relazione alle quattro diverse ipotesi formulate – si riscontrano carenze procedimentali o di difetto di presupposti.
a) Il coordinamento comporta infatti un atto di indirizzo collegiale del Consiglio dei ministri.
b) L'integrazione-sostituzione di piani paesistici non è prevista da alcuna norma di legge, essendo la materia trasferita alle regioni (d.P.R. n. 8 del 1972), sicché è invasivo della competenza regionale l'art. 2 del decreto impugnato (concernente il divieto di edificabilità), che configura dei micropiani paesistici affidati alle Sovrintendenze dei beni culturali, e cioè ad organi periferici privi di ogni potere in tema di beni ambientali, a seguito del trasferimento alle Regioni delle Sezioni delle bellezze naturali delle Sovrintendenze (art. 111 d.P.R. n. 616 del 1977).
c) Il potere di integrare gli elenchi, ex art. 82, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 616 del 1977, deve esplicarsi in conformità della legge di settore ( l. n. 1497 del 1939), mentre, nella specie, sono stati vincolati non già singoli specifici beni (come prevedono gli artt. 3 e 4 l. cit.), bensì una serie di beni individuati per categorie, prescindendo altresì dal sub-procedimento di formazione degli elenchi da parte delle Commissioni provinciali (artt. 3 e 4 l. cit.), e sostituendo al parere del Consiglio nazionale per i beni culturali (previsto dall'art. 82, comma 2, lett. a), d.P.R., n. 616 del 1977, nel quale vi è un rappresentante per ogni Regione) quello del Comitato di settore, dove tale rappresentanza non è completa.
d) Il potere cautelare ex art. 82, ultimo comma, d.P.R. n. 616 del 1977, infine, può essere esercitato per salvaguardare, provvisoriamente, beni non vincolati, in attesa degli elenchi, laddove, nella specie, si è imposto un divieto assoluto di inedificabilità a tempo predeterminato (sino al 31 dicembre 1985), che la legge ignora, su beni già vincolati.
In estremo subordine, qualora si voglia individuare nel c.d. decreto Galasso un provvedimento diverso, per funzione e procedimento, da quelli previsti dalla l. n. 1497 del 1939, la Regione solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 d.P.R. n. 616 del 1977, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto esulava dalla delega conferita con l. n. 382 del 1975 il potere di innovare le norme di settore.
Con altri ricorsi, tutti notificati il 23 novembre 1984 e depositati il 12 dicembre 1984, la regione Emilia-Romagna (Reg. conf l. n. 56 del 1984), la Regione Umbria (Reg. conf l. n. 57 del 1984), e la Regione Puglia (Reg. conf l. n. 58 del 1984) hanno proposto anche'esse, in termini sostanzialmente coincidenti con il ricorso della Regione Toscana sopra riassunto, conflitto di attribuzione avverso il decreto Galasso.
Resistente il Presidente del Consiglio dei ministri con deduzioni dell'Avvocatura dello Stato che riproducono quelle già richiamate nel precedente n. 3.
Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Puglia hanno depositato memoria, nella quale rilevano che, a seguito dell'emanazione della l. n. 431 del 1985, la materia del contendere è cessata, in relazione all'art. 1 del provvedimento, essendo venute meno le censure che contestavano violazione della riserva di legge in tema di individuazione dei beni da sottoporre a vincolo.
Per quanto concerne il potere ministeriale di individuare specifiche aree da assoggettare a vincolo di inedificabilità assoluta (art. 2 del provvedimento, esso sembra cessato a decorrere dalla data di entrata in vigore della l. n. 431 del 1985.
Tale conclusione – ad avviso delle ricorrenti – è confermata dal tenore dell'art. 1-quinquies della legge citata, che include i beni già individuati ex art. 2 del
nel regime di vincolo di immodificabilità sino all'adozione dei piani paesistici da parte delle Regioni ex art. 1-ter della legge, nel presupposto che il potere ministeriale sia venuto meno, poiché, diversamente, non vi sarebbe stata ragione di mantenere gli assetti, prevedendo l'equiparazione di regime tra beni perimetrati dal Ministero prima dell'entrata in vigore della l.n. 431 del 1985 e beni successivamente perimetrati dalle Regioni.
Ove la Corte aderisca alla suddetta interpretazione le Regioni riconoscono di non aver più interesse al ricorso. Per contro, l'interesse permane qualora si ritenga persistente il potere ministeriale di cui all'art. 2 del
.
5. Con n. 14 ricorsi tutti notificati il 19 luglio 1985 e depositati il 29 luglio 1985 (nn. 23-36/85 Reg. confl.), la Regione Molise ha sollevato conflitto di attribuzione avverso n. 14 decreti del Ministero per i beni culturali e ambientali (tutti pubblicati sulla G. U., suppl. ord. n. 118 del 21 maggio 1985), contenenti dichiarazione di notevole interesse pubblico di specifiche lcoalità e l'imposizione , per esse, del divieto, fino al 31 dicembre 1985, di modificazioni del terriotorio nonché di opere e lavori, ai sensi dell'art. 2, del d. m. 21 settembre 1984.
La ricorrente rileva che l'art. 1 del d.m. 21 settembre 1984 è stato annullato dal TAR Lazio con la sentenza 31 maggio 1985 n. 1548, che non ha invece preso in esame l'art. 2 del decreto.
La Regione Molise svolge, quindi, in riferimento al c.d. Decreto Galasso nel suo complesso, considerazioni sostanzialmente coincidenti con quelle già assunte nel precedente n. 4 in relazione alle stesso norme parametro.
Con specifico riguardo ai decreto impugnati, osserva infine la ricorrente che con essi è stata data attuazione all'art. 2 del c.d. decreto Galasso, procedendo all'individuazione delle aree nelle quali è operante il divieto assoluto di edificabilità come previsto dalla suddetta norma.
I provvedimenti in oggetto sono ritenuti invasivi della competenza regionale, in quanto impongono una limitazione che può validamente scaturire solo dal piano territoriale paesistico, che è di esclusiva competenza regionale (d.P.R. n. 8 del 1972).
Resiste il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, osservando preliminarmente che, rappresentando i decreti impugnati provvedimenti meramente attuativi dell'art. 2 del c.d. decreto Galasso, non tempestivamente impugnato dalla regione Molise, il ricorso è inammissabile.
In subordine e nel merito deduce che legittimamente lo Stato, in sede di imposizione (in via integrativa) del vincolo, ha precisato anche gli effetti del vincolo, coincidenti, nella specie, con l'inedificabilità assoluta, e cioè con una limitazione non esorbitante dai mezzi di tutela paesistica apprestati dalla l. n. 1497 del 1939, come risulta dall'art. 16 l. cit.
Considerato in diritto:
1. Poiché i conflitti di attribuzione sollevati con i ricorsi in epigrafe presentano identità o connessione di oggetto, i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con una decisione.
2. Un primo gruppo di conflitti (ricorsi: Provincia di Bolzano, n. 51 /84; Regione Sardegna, n. 52/84; Regione Lombardia, n. 53/84; Regione Toscana, n. 55/84; Regione Emilia Romagna, n. 56/84; Regione Umbria, n. 57/84; Regione Puglia, n. 58/84) concerne il D.M. 21 settembre 1984, del Ministero dei beni culturali e ambientali, decreto col quale:
a) è pronunciata, ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme di cui alla legge n. 1497 del 1939, dichiarazione di notevole interesse pubblico (con conseguente assoggettamento a vincolo paesaggistico) di una serie di località e di beni identificati in relazione a caratteristiche obbiettive (fasce costiere marittime o lacustri per una data profondità, corsi d'acqua pubblici e relative ripe, montagne per la parte eccedente una data altitudine, ghiacciai e circhi glaciali, parchi e riserve con i relativi territori di protezione esterna, boschi e foreste, aree assegnate ad università agrarie e zone gravate da usi civici): art. 1;
b) è prevista l'individuazione da parte dell'amministrazione statale - nell'ambito: sia delle zone suindicate, sia delle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge n. 1497 del 1939, sia di altre zone di interesse paesistico - di aree che vengono a essere sottoposte a vincolo di immodificabilità (divieto di modificazioni dell'assetto del territorio) e di inedificabilità (divieto di opere edilizie e lavori): vincoli imposti (fino al 31 dicembre 1985) in vista dell'adozione, di adeguati provvedimenti di pianificazione paesistica, e quindi aventi natura di vincoli di salvaguardia: art. 2.
Un secondo gruppo di conflitti (14 ricorsi della Regione Molise dal n. 23/85 al n. 36/85) concernono altrettanti decreti del Ministero per i beni culturali e ambientali - tutti in data 18 aprile 1985 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale suppl. ordinario n. 118 del 21 maggio 1985 -, con i quali, in riferimento all'art. 2, u.p., del decreto precedente, vengono dichiarate di notevole interesse pubblico specifiche località e imposti sulle medesime i vincoli suindicati.
3. La Provincia di Bolzano impugna l'intero D.M. 21 settembre 1984, deducendo l'invasione delle competenze riservate ad essa Provincia in tema di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, di urbanistica e piani regolatori, di tutela del paesaggio, di usi civici, di alpicoltura e parchi, di agricoltura e foreste, dallo statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige D.P.R. n. 670 del 1972 (art. 8, nn. 3, 5, 6, 7, 16, 21 e art. 16) e dalle norme di attuazione: competenze peraltro già esercitate in via legislativa.
La Regione Sardegna impugna anche essa l'intero decreto 21 settembre 1984, deducendo, per quanto concerne l'art. 1, l'invasione delle competenze ad essa riservate dallo statuto speciale (L.cost. n. 3 del 1948) in tema di protezione della natura, riserve e parchi naturali e in tema di bellezze naturali (artt. 58 e 57, quest'ultimo riproduttivo, nel contenuto, dell'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977) e, per quanto concerne l'art. 2, la violazione delle competenze ad essa riservate dallo statuto speciale in tema di impiego di uffici trasferiti (art. 74).
Le Regioni Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Puglia, con argomentazioni sostanzialmente coincidenti impugnano anche esse l'intero decreto 21 settembre 1984, deducendo in relazione a varie ipotesi di qualificazione del contenuto, o dei contenuti, del provvedimento impugnato:
a) l'invasione mediante la violazione delle norme sulla gerarchia e competenza delle fonti, dell'art. 97 Cost., delle norme sostanziali e procedimentali di settore in materia di bellezze naturali (art. 3 segg. legge n. 1497 del 1939) e di quelle sul riparto di attribuzione ( legge n. 382 del 1975 e D.P.R. n. 616 del 1977) - delle competenze riservate alle Regioni in tema di governo del territorio e di protezione dei beni ambientali, e particolarmente dall'art. 82 del detto decreto n. 616 del 1977, salvo a ritenere l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 76 Cost. e con la legge di delega n. 382 del 1975, del comma primo (recte: secondo), lett. a), e del comma ultimo dello stesso art. 82, se interpretati come innovativi della normativa di settore e pertanto come legittimanti il provvedimento impugnato;
b) l'invasione anche mediante la violazione delle indicate norme sul riparto di attribuzione, se correttamente interpretate, e di quelle sul trasferimento degli uffici statali alle Regioni (art. 111 D.P.R. n. 616 del 1977) - delle competenze riservate alle Regioni in tema di formazione dei piani territoriali paesistici ( D.P.R. n. 8 del 1972).
La Regione Lombardia impugna il solo art. 2 del D.M. 21 settembre 1984, deducendo l'invasione - anche mediante la violazione delle norme sostanziali di settore in tema di bellezze naturali ( legge n. 1497 del 1939) e di quelle sui residui poteri dello Stato in materia (art. 82, ultimo comma, D.P.R. n. 616 del 1977) - delle competenze riservate alle Regioni in materia di protezione ambientale (articoli 80 e 82 D.P.R. n. 616 del 1977) e in materia di redazione dei piani territoriali paesistici ( D.P.R. n. 8 del 1972); nonché l'invasione delle competenze spettanti alle Regioni in tema di corsi d'acqua e relative ripe, di parchi e riserve regionali, di boschi e foreste, di zone assegnate alle università agrarie e di zone gravate da usi civici (artt. 90 e 97 D.P.R. n. 616 del 1977; art. 83 stesso decreto; artt. 66, 68 e 69 stesso decreto; art. 1, comma terzo, D.P.R. n. 11 del 1972 e art. 66, commi quinto e sesto, D.P.R. n. 616 del 1977).
La Regione Molise, impugnando con quattordici ricorsi dal contenuto argomentativo sostanzialmente identico, gli altrettanti D. 18 aprile 1985, deduce l'invasione della competenza riservata alle Regioni in tema di formazione di piani territoriali paesistici con il D.P.R. n. 8 del 1972.
4. È sopravvenuta la sentenza del T.A.R. del Lazio 31 maggio 1985 n. 1548, con la quale è stato annullato l'art. 1 del decreto del D.M 21 settembre 1984. È sopravvenuto il D. L. n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985 n.431, con la quale, fra l'altro:
a) è introdotta , sotto forma di novellazione dell'art . 82 del D.P.R. n. 616 del 1977, cui viene all'uopo aggiunto un quinto comma, una norma dal contenuto analogo al precetto espresso con l'annullata disposizione dell'art. 1 del D.M. 21 settembre 1984, in quanto costitutiva di vincolo paesaggistico su una serie di località e di beni individuati in modo analogo a quello seguito nella disposizione annullata (art. 1 del D. L. n. 312 del 1985, come sostituito dalla L. n. 431 del 1985);
b) è stabilita l'adozione, in riferimento ai beni ed alle aree elencati nel comma aggiunto all'art. 82 suindicato, di una «specifica» disciplina d'uso e di valorizzazione ambientale del relativo territorio da parte delle Regioni, mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistici territoriali con «specifica» considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvare entro il 31 dicembre 1986 (art. 1 bis, aggiunto dalla L. n. 431 del 1985 all'art. 1 del D.L. n. 312); è prevista l'individuazione da parte delle Regioni, nell'ambito, sia delle zone indicate nell'art. 1, sia delle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge n. 1497 del 1939, sia di altre zone di interesse paesistico, di aree che sono sottoposte a vincoli di salvaguardia identici nel contenuto a quelli previsti dall'art. 2 del DM. 21 settembre 1984, fino all'adozione dei piani di cui all'art. l bis (art. 1 ter, aggiunto dalla L. n. 431 del 1985 all'art. 1 del D.L. n. 312); è disposto che fra le aree sottoposte a tali vincoli sono (automaticamente) inclusi le aree e i beni individuati ai sensi del detto art. 2 (ultima parte) del D.M. 21 settembre 1984 (art. 1 quinquies, aggiunto dalla L. n. 431 del 1985 all'art. 1 del D.L. n. 312).
5. Ciò posto, il ricorso della Provincia di Bolzano contro il D.M. 21 settembre 1984 va dichiarato inammissibile anche indipendentemente dalle sopravvenienze prima indicate. Tale ricorso è proposto per il caso che il decreto debba ritenersi esteso alla detta Provincia, munita di competenza esclusiva specifica in tema di tutela del paesaggio, sebbene il decreto stesso sia formulato con stretto riferimento alla normativa sulla devoluzione di competenze relativa alle Regioni ordinarie e particolarmente all'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977. E l'intervenuto Presidente del Consiglio dei Ministri ha espressamente riconosciuto che il decreto impugnato non riguarda la Provincia di Bolzano, argomentando dalle stesse ragioni addotte da quest'ultima. Deve pertanto negarsi l'interesse della Provincia a coltivare il conflitto.
Gli altri ricorsi - disattesa in ordine a quelli proposti dalla Regione Molise contro i decreti 18 aprile 1985 l'eccezione di inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione del decreto 21 settembre 1984, dovendosi riconoscere che di questo essi, in quanto contengono autonome determinazioni, non sono meramente applicativi vanno tutti dichiarati inammissibili in relazione alle sopravvenienze prima indicate, per ragioni attinenti alla eliminazione radicale o alla inidoneità dell'oggetto della impugnazione, le quali precedono nell'ordine logico altre eventuali ragioni attinenti alla deducibilità dei motivi dell'impugnazione.
Per quanto concerne le censure dirette contro l'art. 1 del D.M. 21 settembre 1984, l'inammissibilità sopravvenuta discende dall'annullamento, ovviamente retroattivo, della detta disposizione pronunciato con la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 1548 del 1985. Né l'introduzione con l'art. 1 del D.L. n. 312, come sostituito dalla legge n. 431 del 1985, di una norma dal contenuto analogo al precetto della disposizione annullata (in quanto costitutiva di vincolo paesaggistico su una serie di località e di beni individuati in modo analogo a quello seguito nella detta disposizione) restituisce ammissibilità ai conflitti, trattandosi in ogni caso di operazione normativa, che, per la sua natura legislativa, si sottrae, e sottrae i suoi effetti, all'esperimento del conflitto di attribuzione.
Per quanto concerne le censure dirette contro l'art. 2 del D.M. 21 settembre 1984, e i ricorsi contro i D.M. 18 aprile 1985 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale supplemento n. 118 del 21 maggio 1985) emanati in riferimento al detto art. 2, l'inammissibilità sopravvenuta discende dalla normativa introdotta con gli artt. 1 bis, 1 ter e 1 quinquies aggiunti al D.L. n. 312 dalla legge n. 431 del 1985, il cui contenuto è stato sopra riprodotto.
Con tale normativa, infatti, da un lato (art. 1 ter) è stato previsto un nuovo procedimento per la costituzione dei vincoli di salvaguardia di cui all'art. 2 del D.M. 21 settembre 1984, procedimento rimesso - in relazione alla definizione degli «adeguati provvedimenti di pianificazione paesistica» ivi contemplati come «piani paesistici territoriali» o come «piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali» da redigere ad opera delle Regioni entro il prorogato termine del 31 dicembre 1986 (art. 1 bis) - alle Regioni. Dall'altro (art. 1 quinquies) è stato sostituito al meccanismo produttivo di effetti - vincoli di salvaguardia - azionato dai D.M. 18 aprile 1985 un nuovo meccanismo produttivo, che, per la sua natura di atto legislativo, si sottrae, e sottrae gli effetti così recuperati, quanto alla loro produzione, all'esperimento del conflitto di attribuzione. t appena il caso di avvertire che il recupero concerne gli effetti già prodottisi, e quindi i vincoli di salvaguardia già operanti alla data di entrata in vigore della nuova legge - in tal senso deve intendersi l'espressione «individuati» e che questa Corte con la presente decisione non prende posizione sui mezzi di tutela dati contro i medesimi se non nel senso, già espresso, di negare l'esperibilità, quanto alla loro istituzione, del conflitto di attribuzione.
6 È assorbita la pronuncia sull'istanza, avanzata dalla Regione Sardegna, di sospensione del decreto ministeriale 21 settembre 1984.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i 21 ricorsi indicati in epigrafe;
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato contro il D.M. 21 settembre 1984, del Ministero dei beni culturali e ambientali, dalla Provincia di Bolzano (R. C. n. 51/84);
dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati contro il D.M. 21 settembre 1984, del Ministero dei beni culturali e ambientali: dalla Regione Sardegna, con ricorso notificato il 26 novembre 1984 (R. C. n. 52/1984); dalla Regione Lombardia, con ricorso notificato il 24 novembre 1984 (R. C. n. 53/1984); dalla Regione Toscana, con ricorso notificato il 23 novembre 1984 (R. C. n. 55/1984); dalla Regione Emilia Romagna, con ricorso notificato il 23 novembre 1984 (R. C. n. 56/1984); dalla Regione Umbria, con ricorso notificato il 23 novembre 1984 (R. C. n. 57/1984); dalla Regione Puglia, con ricorso notificato il 23 novembre 1984 (R. C. n. 58/ 1984);
dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati contro n. 14 D.M. 18 aprile 1985,del Ministero dei beni culturali e ambientali - tutti nella stessa data - e concernenti dichiarazione di notevole interesse pubblico delle seguenti località: zona circostante l'invaso del Liscione; zone del comprensorio delle Mainarde e dell'Alta valle del Volturno; zona sita nel Comune di Bonefro; zona collinare nel Comune di S. Giuliano di Puglia; parte del territorio comunale di Colletorto; zona del Comune di Portocannone; parte del territorio del Comune di Montorio nei Frentani; zona del Comune di Rotello; zona del Comune di Santa Croce di Magliano; zona del Comune di S. Martino in Pensilis; zona sita nel Comune di Boiano; zone ricadenti nei Comuni di Montenero di Bisaccia e altri; zona montuosa in località La Montagnola Colle Dell'Orso ricadente nel Comune di Frosolone e altri; zone del comprensorio del massiccio del Matese ricadenti nel Comune di Roccamandolfi e altri-con n. 14 ricorsi della Regione Molise, tutti notificati il 19 luglio 1985 (R. C. nn. da 23 a 36/ 985).
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 8/bis
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
Art. 1
Art. 1/bis
Art. 2
Art. 3
Art. 4
(prevista dall'articolo 1 comma 2)
(prevista dall'articolo 2, comma 1)
(prevista dall'articolo 3, comma 2)
(prevista dall'articolo 4, comma 1)
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
A Ordinamento della formazione professionale
B Formazione nel settore sanitario
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 settembre 1978, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 settembre 1979, n. 36
d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 marzo 1981, n. 8
e) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 21
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22
g) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 marzo 1989, n. 5
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1992, n. 22
i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1993, n. 8
j) Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18
k) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 47
l) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 luglio 1999, n. 37
m) Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14
n) Decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46
o) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4 —
C Corsi di diploma nel settore sociale
D Riconoscimento delle qualifiche professionali
E Provvidenze per la formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
a) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1972, n. 47
b) Legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17
d) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1977, n. 34
e) LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 1979, n. 16
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 febbraio 1990, n. 5
g) LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1992, n. 26
Art. 1 (Servizio di telesoccorso e telecontrollo)
Art. 2 (Norma transitoria)
Art. 3
Art. 4-5.
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 38 —
i) Decreto del Presidente della Provincia 20 giugno 2007, n. 39
j) Decreto del Presidente della Provincia 8 novembre 2011, n. 40
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
a) Legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26
b) Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38
c) Legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8
d) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2008, n. 10
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
a) LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. 59 —
b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
Art. 1-33.
Art. 34 (Norme generali sul personale)
Norme transitorie e finali
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 23
d) LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1980, n. 33
e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 1989, n. 32
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
i) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1998, n. 3
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2001, n. 46
k) Legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7
l) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 54
m) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
Delibere della Giunta provinciale
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2016
2015
Delibera 13 gennaio 2015, n. 29
Delibera 20 gennaio 2015, n. 56
Delibera 27 gennaio 2015, n. 94
Delibera 27 gennaio 2015, n. 106
Delibera 3 febbraio 2015, n. 128
Delibera 3 febbraio 2015, n. 130
Delibera 3 febbraio 2015, n. 134
Delibera 10 febbraio 2015, n. 166
Delibera 24 febbraio 2015, n. 207
Delibera 3 marzo 2015, n. 229
Delibera 10 marzo 2015, n. 275
Delibera 17 marzo 2015, n. 299
Delibera 24 marzo 2015, n. 347
Delibera 24 marzo 2015, n. 351
Delibera 31 marzo 2015, n. 394
Delibera 14 aprile 2015, n. 419
Delibera 14 aprile 2015, n. 423
Delibera 14 aprile 2015, n. 435
Delibera 21 aprile 2015, n. 470
Delibera 28 aprile 2015, n. 486
Delibera 28 aprile 2015, n. 505
Delibera 5 maggio 2015, n. 524
Delibera 5 maggio 2015, n. 532
Delibera 12 maggio 2015, n. 543
Delibera 12 maggio 2015, n. 558
Delibera 19 maggio 2015, n. 573
Delibera 9 giugno 2015, n. 651
Delibera 9 giugno 2015, n. 699
Delibera 16 giugno 2015, n. 703
Delibera 16 giugno 2015, n. 712
Delibera 16 giugno 2015, n. 713
Delibera 16 giugno 2015, n. 714
Delibera 16 giugno 2015, n. 721
Delibera 16 giugno 2015, n. 733
Delibera 16 giugno 2015, n. 734
Delibera 23 giugno 2015, n. 743
Delibera 30 giugno 2015, n. 784
Delibera 30 giugno 2015, n. 796
Delibera 7 luglio 2015, n. 808
Delibera 7 luglio 2015, n. 816
Delibera 14 luglio 2015, n. 830
Delibera 14 luglio 2015, n. 832
Allegato
Delibera 14 luglio 2015, n. 834
Delibera 28 luglio 2015, n. 869
Delibera 28 luglio 2015, n. 873
Delibera 28 luglio 2015, n. 890
Delibera 11 agosto 2015, n. 923
Delibera 25 agosto 2015, n. 979
Delibera 25 agosto 2015, n. 990
Delibera 1 settembre 2015, n. 1004
Delibera 1 settembre 2015, n. 1017
Delibera 8 settembre 2015, n. 1022
Delibera 8 settembre 2015, n. 1027
Delibera 15 settembre 2015, n. 1047
Delibera 15 settembre 2015, n. 1058
Delibera 22 settembre 2015, n. 1100
Delibera 29 settembre 2015, n. 1104
Delibera 29 settembre 2015, n. 1112
Delibera 6 ottobre 2015, n. 1136
Delibera 13 ottobre 2015, n. 1162
Delibera 13 ottobre 2015, n. 1171
Delibera 27 ottobre 2015, n. 1236
Delibera 3 novembre 2015, n. 1251
Delibera 3 novembre 2015, n. 1274
Delibera 10 novembre 2015, n. 1275
Delibera 10 novembre 2015, n. 1300
Delibera 17 novembre 2015, n. 1328
Delibera 24 novembre 2015, n. 1358
Delibera 1 dicembre 2015, n. 1373
Delibera 9 dicembre 2015, n. 1407
Delibera 15 dicembre 2015, n. 1438
Delibera 22 dicembre 2015, n. 1475
Delibera 22 dicembre 2015, n. 1544
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Delibera N. 31 del 07.01.2008
Delibera N. 53 del 21.01.2008
Delibera N. 229 del 28.01.2008
Delibera N. 247 del 28.01.2008
Delibera N. 307 del 04.02.2008
Delibera N. 333 del 04.02.2008
Delibera N. 384 del 11.02.2008
Delibera 11 febbraio 2008, n. 409
Delibera N. 475 del 18.02.2008
Delibera N. 486 del 18.02.2008
Delibera N. 703 del 03.03.2008
Delibera N. 723 del 10.03.2008
Delibera N. 733 del 10.03.2008
Delibera N. 734 del 10.03.2008
Delibera N. 864 del 17.03.2008
Delibera N. 987 del 25.03.2008
Delibera N. 1022 del 31.03.2008
Delibera N. 1069 del 31.03.2008
Delibera N. 1187 del 14.04.2008
Delibera N. 1216 del 14.04.2008
Delibera N. 1247 del 14.04.2008
Delibera N. 1283 del 21.04.2008
Delibera N. 1378 del 28.04.2008
Delibera N. 1589 del 13.05.2008
Delibera N. 1677 del 19.05.2008
Delibera N. 1855 del 03.06.2008
Delibera N. 1863 del 03.06.2008
Delibera N. 1872 del 03.06.2008
Delibera 9 giugno 2008, n. 1957
Delibera N. 2046 del 16.06.2008
Delibera N. 1188 del 14.04.2008
Delibera 16 giugno 2008, n. 2112
Delibera N. 2151 del 16.06.2008
Delibera N. 2180 del 23.06.2008
Delibera N. 1365 del 28.04.2008
Delibera N. 2300 del 30.06.2008
Delibera N. 2320 del 30.06.2008
Delibera N. 2417 del 07.07.2008
Delibera N. 2452 del 07.07.2008
Delibera N. 2496 del 14.07.2008
Delibera N. 2769 del 28.07.2008
Delibera N. 2828 del 10.08.2008
Delibera N. 3128 del 01.09.2008
Delibera N. 3295 del 15.09.2008
Delibera N. 3346 del 15.09.2008
Delibera N. 3393 del 22.09.2008
Delibera N. 3566 del 06.10.2008
Delibera N. 3626 del 06.10.2008
Delibera N. 3851 del 20.10.2008
Delibera 3 novembre 2008, n. 3990
Delibera 10 novembre 2008, n. 4108
Delibera N. 4136 del 10.11.2008
Delibera N. 4172 del 10.11.2008
Delibera N. 4213 del 10.11.2008
Delibera N. 4251 del 17.11.2008
Delibera 9 dicembre 2008, n. 4617
Delibera N. 4678 del 09.12.2008
Delibera Nr. 4688 vom 09.12.2008
Delibera N. 4709 del 15.12.2008
Delibera N. 4722 del 15.12.2008
Delibera N. 4732 del 15.12.2008
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1990
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1988
1987
1986
1985
Corte costituzionale - Ordinanza N. 82 del 20.03.1985
Corte costituzionale - Ordinanza N. 83 del 20.03.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 94 del 01.04.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 114 del 23.04.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 155 del 23.05.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 160 del 24.05.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 206 del 15.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 207 del 15.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 216 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Ordinanza N. 218 del 22.07.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 243 del 29.10.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 287 del 12.11.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 288 del 12.11.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 286 del 15.11.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 356 del 21.12.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 357 del 21.12.1985
Corte costituzionale - Sentenza N. 358 del 21.12.1985
1984
1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 31 del 22.02.1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 47 del 10.03.1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 111 del 28.04.1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 18.10.1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 340 del 15.12.1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 363 del 29.12.1983
1982
Sentenze T.A.R.
2009
2008
2007
2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 1 del 02.01.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 4 vom 09.01.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 21 del 17.01.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 23 del 19.01.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 25 del 26.01.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 26 vom 26.01.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 26.01.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 34 del 27.01.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 41 vom 27.01.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 50 del 06.02.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 09.02.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 80 del 27.02.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 27.02.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 83 del 27.02.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 94 vom 03.03.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 102 del 08.03.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 115 del 23.03.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 23.03.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 135 del 29.03.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 136 del 29.03.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 166 vom 10.04.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 172 del 19.04.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 173 del 19.04.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 174 vom 19.04.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 174 del 19.04.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 175 vom 19.04.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 20.04.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 20.04.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 181 del 20.04.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 27.04.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 11.05.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 223 vom 12.05.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 243 vom 29.05.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 29.05.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 245 del 29.05.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 250 del 08.06.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 254 vom 08.06.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 254 del 08.06.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 272 del 20.06.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 275 del 21.06.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 280 del 22.06.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 289 del 04.07.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 299 del 17.07.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 320 del 26.07.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 327 del 28.07.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 337 vom 07.08.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 352 del 05.09.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 353 del 05.09.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 355 del 12.09.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 360 del 25.09.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 370 del 27.09.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 4 del 09.10.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 391 del 27.10.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 414 del 17.11.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 416 del 20.11.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 418 del 22.11.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 419 del 22.11.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 427 vom 28.11.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 430 del 04.12.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 433 del 06.12.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 436 del 07.12.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 438 vom 13.12.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 13.12.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 448 del 14.12.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 449 del 14.12.2006
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 469 vom 21.12.2006
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 481 del 29.12.2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 5 del 05.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 9 del 13.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 10 del 13.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 11 del 20.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 33 del 25.01.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 36 del 30.01.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 43 vom 10.02.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 16.02.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 65 del 09.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 68 del 10.03.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 69 vom 10.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 143 del 12.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 92 del 23.03.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 93 vom 23.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza Nr. 96 vom 24.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 99 del 29.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 104 del 31.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 31.03.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 116 del 20.04.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 27.04.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 130 del 30.04.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 140 del 11.05.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 144 del 12.05.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 149 del 21.05.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 157 del 25.05.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 167 vom 31.05.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 168 vom 31.05.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 177 del 18.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 194 del 22.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 204 del 30.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 205 del 30.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 210 del 30.06.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 218 del 14.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 219 del 16.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 233 del 28.07.1999
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 240 vom 29.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 246 del 29.07.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 256 del 23.08.1999
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 270 del 05.10.1999
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T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999
Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 352 vom 21.12.1999
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Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 356 vom 21.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 357 del 29.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 29.12.1999
T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 359 del 29.12.1999
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