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Delibera della Giunta provinciale
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Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
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In vigore al: 18/08/2017
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Sentenze della Corte costituzionale
1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 18.10.1983
Corte costituzionale - Sentenza N. 312 del 18.10.1983
Requisito di bilinguismo per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle farmacie - Legittimità costituzionale.
Attendere, processo in corso!
Sentenza (30 settembre) 18 ottobre 1983, n. 312; Pres. Elia – Rel. Malagugini
Ritenuto in fatto:
1. Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di un bando di concorso per il conferimento di 24 sedi farmaceutiche indetto dal medico Provinciale di Bolzano il 30 maggio1980 e pubblicato nel Boll. Uff. della Regione T.-A.A. n. 31 del 10 giugno 1980 (suppl. ord. n.1), bando nel quale era tra l'altro richiesto (art. 10) il possesso di un attestato comprovante la conoscenza della lingua italiana e tedesca, giusta quanto previsto dall'art. 1 della
legge provinciale 3 settembre 1979, n. 12
, il Consiglio di Stato, sez. IV giurisdizionale, con ordinanza del 16 dicembre 1980 sollevava questione di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione assumendone il contrasto con gli artt. 3, 6 e 41 della Costituzione, nonché con gli artt. 4 e 8 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, appr. con d.P.R. 31agosto 1972, n. 670, in relazione all'art. 48 della l. 23 dicembre 1978 n. 833, e con gli artt.8,9,100 e 107 del cit. Statuto in relazione al d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, così come modificato e integrato dal d.P.R. 31 luglio 1978 n. 571. Il citato art. 1, disponendo che "al personale sanitario e alle categorie non mediche che viene integrato, ai sensi dell'art. 48 della l. 23 dicembre 1978 n. 833, nel servizio sanitario nazionale, si applica il titolo primo del d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752" (contenente le norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), richiama, tra l'altro le disposizioni di tale decreto (artt. 3 e 4) regolanti le modalità per l'accertamento - da parte di apposite commissioni paritetiche - della conoscenza della lingua italiana e tedesca, "adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio" e per il rilascio del conseguente attestato. La norma de qua violerebbe innanzitutto - secondo il Consiglio di Stato - il principio di uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, in quanto questo "postula l'insussistenza di distinzioni basate anche sulla lingua", nonché l'art. 6 Cost., "che demanda alle leggi dello Stato la competenza in ordine alla tutela delle minoranze linguistiche". Né una competenza della Provincia di Bolzano sarebbe desumibile da altre norme costituzionali, essendo stato, invece, riconosciuto da questa Corte che "la competenza normativa in ordine all'uso della lingua appartiene esclusivamente allo Stato, quale che sia la materia con riferimento alla quale l'uso della lingua debba essere regolato" (sent. n. 1/61). Sul rilievo, inoltre, che le farmacie "nonostante il carattere pubblicistico della loro disciplina determinato da esigenze inerenti alla tutela sanitaria, restano imprese private sia pure sottoposte a rigorosi controlli" (sent. n. 68/61), il Consiglio di Stato assumeva il contrasto della norma impugnata con l'art. 41 Cost., in quanto con essa l'attività professionale di farmacista verrebbe "ingiustificatamente sottoposta a particolari condizioni restrittive" esulanti dalle attribuzioni legislative della Provincia di Bolzano. Essendo poi la tutela delle minoranze linguistiche locali - ai sensi dell'art. 4 dello Statuto di autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) - espressamente ricompresa tra gli interessi nazionali, il giudice a quo sosteneva che essa potrebbe essere disciplinata solo attraverso la normativa statale, senza che sia consentita in proposito un'interpretazione estensiva dei successivi artt. 8 e 9, regolanti la potestà legislativa provinciale: e ciò, conformemente a quanto ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 32/60, ove é affermata l'esclusiva potestà del legislatore statale in materia di uso della lingua e di tutela delle minoranze linguistiche. La norma provinciale sarebbe inoltre in contrasto con l'art. 100 del medesimo Statuto, che riconosce al cittadino di lingua tedesca della provincia di Bolzano la facoltà di usare la propria lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari, con gli organi ed uffici della P.A. situati nella provincia e "con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia". Tale regola statutaria vedrebbe infatti circoscritto il suo ambito applicativo dalle relative norme statali di attuazione (d.P.R. n. 752/76, modificato con d.P.R.n. 571/78), le quali obbligano alla conoscenza delle due lingue solo "coloro che instaurano un rapporto d'impiego con le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nella Provincia di Bolzano (art. 1)" nonché "coloro che instaurano un rapporto di lavoro con concessionari di pubblici servizi" (artt. 20 e ss.) e non anche, quindi, i concessionari stessi. E nello stesso senso, l'art. 8 d.P.R. n. 571/78 specifica che la regola del bilinguismo si applica agli enti pubblici economici solo per le attività costituenti esercizio di un servizio di pubblico interesse in concessione. Mancando perciò una specifica norma statale di attuazione (secondo quanto previsto dall'art. 107 dello Statuto) tale obbligo non sarebbe estensibile ai titolari di farmacia. Il regime cui é assoggettato il servizio farmaceutico (art. 1 l. 2 aprile 1968, n. 475) é d'altra parte - secondo il Consiglio di Stato - di tipo piuttosto autorizzatorio che non concessorio, e comunque non del tutto assimilabile a quello previsto in generale per i concessionari di servizi pubblici. Perciò, anche a ritenere che la legge provinciale impugnata potesse estendere il titolo primo del d.P.R. 752/76 ai concessionari di servizi di pubblico interesse, non per questo l'estensione poteva riguardare i farmacisti. Il Consiglio di Stato ravvisava, infine, un ulteriore profilo d'illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 48 della l. n. 833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale. Questa, ridisegnando tutto il sistema dell'assistenza sanitaria, si inquadra tra quelle riforme sociali della Repubblica i cui principi non possono, ai sensi degli artt. 4 e 8 d.P.R. n.670/72, essere contraddetti dal legislatore regionale e provinciale. Tra tali principi rientra,ad avviso del Consiglio di Stato, la particolare procedura partecipativa prevista dagli artt.47 e 48 l. 833/1978, secondo la quale alla definizione del trattamento economico e normativo del personale sanitario dipendente e convenzionato si deve pervenire in conformità agli accordi collettivi nazionali stipulati tra Governo, Regioni, ANCI e sindacati maggiormente rappresentativi, al fine di garantire l'uniformità di tale trattamento su tutto il territorio nazionale. A questo principio non si sarebbe attenuta la legge impugnata, giacché essa ha regolato unilateralmente un aspetto normativo del rapporto, con ciò incidendo sulla necessaria uniformità di trattamento. Né a giustificare ciò potrebbe addursi il disposto dell'art. 80della medesima legge n. 833 del 1978, laddove si parla di "rispetto, per quanto attiene alla Provincia Autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle lingue italiana e tedesca". Tale previsione non sarebbe infatti idonea a radicare in tale materia una potestà normativa della Provincia, essendo questa, per le ragioni già dette, riservata allo Stato. L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.345 del 16 dicembre 1981.
2. Nel giudizio così instaurato intervenivano D'Andrea Sergio e Bacchielli Marcello, ricorrenti nel procedimento a quo, i quali richiamavano sostanzialmente i profili d'incostituzionalità e le argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione. Alle tesi svolte nell'ordinanza aderivano altresì i ricorrenti Cirio Maria Elisa, Zanella MariaPia, Lepore Mario e Maccani Paola i quali sostenevano, in particolare, che le norme di attuazione dell'art. 100 dello Statuto speciale (d.P.R. 752/ 76) si riferiscono esclusivamente al personale dipendente, che norme analoghe non esistono per i concessionari, e che la posizione del farmacista non sarebbe assimilabile a quella dei concessionari di servizi di pubblico interesse.
3. Nel giudizio interveniva la Provincia di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore,la quale rilevava che la parità linguistica é il principio cardine della stessa civile convivenza nella provincia, enunciato e svolto in molteplici norme statutarie (artt. 2, 4, 19,61, 62, 89, 99, 100, 101, 102) e che l'emanazione di specifiche norme statali di attuazione dell'art. 100 é stata ritenuta necessaria solo rispetto al pubblico impiego, dato che in questo sono evidenti e rilevanti gli interessi dello Stato e vi é la preminente esigenza di contemperare i principi organizzativi generali della materia con quelli espressi dalle norme statutarie. Per quanto concerne i concessionari di servizi di pubblico interesse, l'applicazione dell'art. 100 resterebbe invece affidata alla legislazione ordinaria. D'altra parte, che il servizio farmaceutico abbia carattere marcatamente pubblicistico e vada inquadrato tra le concessioni é non solo affermato dalla prevalente dottrina (che parla in proposito di concessioni costitutive), ma si desume dalla disciplina positiva ( L. 2 aprile 1968n. 475 e reg. appr. con d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275; t.u. 15 ottobre 1925, n. 2578, art. 1,n. 6). Questa caratterizzazione come servizio pubblico é stata poi accentuata dalla riforma sanitaria ( L. 833/78) con il prevedere che l'assistenza farmaceutica - qualificata come una delle funzioni fondamentali della U.S.L. (art. 14 lett. n) - debba esplicarsi attraverso tutte indistintamente le farmacie, le quali, con la convenzione, entrano a far parte integrante del servizio sanitario nazionale. Non potendosi perciò dubitare che il servizio farmaceutico sia compreso tra i "servizi di pubblico interesse svolti nella provincia" di cui all'art. 100Statuto, esso - osservava la Provincia - necessariamente comporta l'uso pari ordinato delle lingue italiana e tedesca. D'altra parte, anche a ritenere - secondo quanto affermato, nella vigenza del vecchio Statuto, da una non recente giurisprudenza della Corte - che in materia di uso della lingua esista una riserva di potestà legislativa dello Stato, a diversa conclusione - secondo la Provincia -dovrebbe per venirsi in base al tenore dell'art. 80 l. 833/78: il quale, prevedendo (fral'altro) il "rispetto, per quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle lingue italiana e tedesca", ha voluto chiarire che nell'attuazione della riforma sanitaria, la Provincia di Bolzano può (anzi deve) adattarne le norme alle particolari esigenze del bilinguismo e ai principi che lo reggono: e quindi dettare norme anche in ordine all'uso dellalingua. Quanto alle altre censure mosse con l'ordinanza di rimessione, la Provincia osservava che "ilprincipio d'uguaglianza é garantito in provincia di Bolzano dalla parità linguistica, e sarebbe violato se il cittadino utente di un pubblico servizio non potesse comunicare con il gestore del servizio stesso, perché non ne comprende la lingua". L'essere poi il requisito del bilinguismo posto da norme di rango costituzionale toglie fondamento alle censure di presunta disparità di trattamento rispetto ad aspiranti alla titolarità del servizio residenti in altri territori e di indebita limitazione dell'esercizio dell'attività di farmacista (artt. 3 e 41Cost.). Il fatto, infine, che il requisito del bilinguismo sia prescritto dal d.P.R. 752/76(art. 20) solo rispetto ai dipendenti dei concessionari di pubblici servizi trova ragionenel l'essere tale decreto volto a disciplinare solamente il rapporto di impiego presso tali enti, oltre che presso lo Stato: sicché resta impregiudicato, e lasciato alla disciplina di diritto comune, il problema della conoscenza delle due lingue da parte del concessionario che sia persona fisica. Le suesposte argomentazioni venivano ulteriormente sviluppate dalla Provincia resistente in una memoria aggiunta nella quale in particolare si rilevava che essendo la tutela delle minoranze linguistiche locali - nella nuova formulazione dell'art. 4 St. - esplicitamente ricompresa tra gli "interessi nazionali", essa é da considerare non già una "materia" (riservata o anche ripartita) ma un principio fondamentale che sia lo Stato, sia le regioni o le provincie sono, nell'ambito della loro competenza, tenuti a rispettare ed attuare. Inoltre l'abrogazione di quella parte dall'originaria formulazione dell'art. 84 st. (attualeart. 99) che stabiliva che "l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica viene garantito da quanto in materia dispongono le norme contenute nel presente statuto e nelle leggi speciali della Repubblica" dimostra che si é voluta appunto eliminare una disposizione dalla quale la Corte (sent. 12/80 e 1/61) aveva tratto argomento per escludere la competenza legislativa della Provincia in ordine all'uso della lingua: competenza che, invece, andrebbe oggi affermata anche per l'esplicito collegamento che il citato art. 80 l. 833/78 - interpretato anche alla stregua dei lavori preparatori - instaura tra la competenza legislativa provinciale in materia di igiene e sanità (art. 9, n. 10 st.) e l'art. 100 St. D'altra parte, la necessità della previa emanazione di norme statali di attuazione ai fini dell'esercizio delle competenze legislative provinciali é stata già negata dalla Corte quando -come nella specie - "il testo statutario abbia in sé "piena completezza" e non abbia quindi bisogno di "integrazioni o specificazioni" (sent. 136 del 1969; conf. sentt. 150 del 1969 e 108del 1971)". La Provincia di Bolzano assumeva infine, in via del tutto subordinata, che una potestà legislativa in materia di uso delle lingue dovrebbe esserle almeno riconosciuta in attuazione delle leggi dello Stato, ai sensi dell'art. 117, ult. comma, Cost.: disposizione che, essendo a carattere generale, é applicabile anche alle Regioni a Statuto speciale. 4. - L'art. 10 del bando di concorso 30 maggio 1980 citato all'inizio aveva formato oggetto -già prima dell'insorgere dell'illustrata questione di costituzionalità - di un ricorso per conflitto di attribuzioni proposto il 21 luglio 1980 dal Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che chiedeva si dichiarasse non spettare alla Provincia Autonoma di Bolzano ed ai suoi organi amministrativi di statuire in materia di possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle farmacie per ciò che attiene al bilinguismo, con conseguente annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato. Il ricorrente proponeva altresì istanza di sospensione del medesimo, in considerazione dei gravi pregiudizi che ne conseguono per i soggetti privi dell'attestato di bilinguismo. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il richiamo fatto nell'art. 10 del bando dell'art. 1 della citata
legge provinciale n. 12/1979
non é pertinente non potendo i titolari i farmacia ritenersi compresi tra il personale "integrato" - ai sensi dell'art. 48 legge 23dicembre 1978, n. 833 - nel servizio sanitario nazionale. Ma, anche a ritenere che nella previsione di detta legge rientrino i titolari di farmacie convenzionate ai sensi degli artt.28 e 48 legge 833/1978, l'obbligo del possesso dell'attestato di bilinguismo nascerebbe solo al momento della stipulazione della convenzione e non potrebbe, invece, costituire requisito perla autorizzazione all'esercizio della farmacia. Il provvedimento impugnato, inoltre, viola, secondo il ricorrente, l'esclusività della competenza dello Stato - più volte affermata dalla Corte (sent. nn. 32/1960, 1/1961, 46/1961) -in materia di uso pubblico delle lingue delle minoranze etniche (art. 6 Cost.). Né potrebbe applicarsi estensivamente ai titolari di farmacia il d.P.R. 752/1976, concernendo questo solo le assunzioni ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici della Provincia. Oltre a ciò, si avrebbe violazione delle competenze riservate agli organi statali in materia di professioni sanitarie dall'art. 3, n. 9 d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (norme di attuazione dello Statuto per la Regione T. - A.A. nel settore igiene e sanità), non potendo non farsi rientrare in tale riserva anche la determinazione dei requisiti per l'accesso a tali professioni e, per quanto qui interessa, anche per l'esercizio delle farmacie. 5. - Al ricorso, ritualmente notificato il 29 luglio 1980, resisteva la Provincia Autonoma di Bolzano - rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Guarino - deducendone innanzitutto l'inammissibilità, per essere il bando di concorso in questione mera (e puntuale) applicazione dell'art. 1 della
legge provinciale n. 12/79
, avverso la quale lo Stato non propose a suo tempo ricorso in via principale. Detta legge, invero, ha dichiarato applicabile il titolo I deld.P.R. n. 752/1976 al personale sanitario delle categorie non mediche, che viene integrato ai sensi dell'art. 48 l. 833/1978; e dal combinato disposto degli artt. 28 e 48 risulta chiaramente che sono "integrate" - ed entrano così a far parte del servizio sanitario nazionale- attraverso le apposite convenzioni, tutte indistintamente le farmacie comprese quelle "di cui sono titolari i privati" (art. 48 cit.). L'estensione a queste ultime del requisito del bilinguismo era quindi già contenuta nella citata legge provinciale, contro la quale solo, nella sostanza, si dirige la questione: la quale é peraltro, secondo la Provincia, infondata nel merito, dato che un servizio essenziale di pubblico interesse quale quello farmaceutico non può non comportare l'uso pari ordinato delle lingue italiana e tedesca. Quanto all'istanza di sospensione, la Provincia osservava che la questione non coinvolge un interesse dello Stato, ma semmai un interesse di privati individui, tutelabile dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa. 6. - Dopo l'emanazione della citata ordinanza 16 ottobre 1980 del Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato, in una memoria aggiunta, faceva proprie - con riguardo alla competenza - la impugnativa e le argomentazioni ivi svolte in riferimento agli artt. 6 e 41Cost. e 100 e 107 St.; aggiungendo che una limitazione del diritto all'esercizio della professione di farmacista sarebbe preclusa alla Provincia anche dall'art. 120, terzo comma Cost., in relazione all'art. 3, n. 9 d.P.R. n. 474/1976 ed all'art. 48 l. n. 833/1978. L'Avvocatura insisteva peraltro sulla tesi principale, secondo cui le farmacie esulerebbero dalla previsione dell'art. 1 della citata legge provinciale, osservando ancora che esse, nel sistema delle strutture del servizio sanitario, vengono in considerazione nel loro aspetto di aziende erogatrici di prestazioni farmaceutiche (a prescindere dalla titolarità) sicché non potrebbero "intendersi comprese nella definizione di "personale sanitario" o di "categoria non medica" integrata nel servizio sanitario". Anche la Provincia di Bolzano produceva una memoria aggiunta, insistendo innanzitutto sull'inammissibilità del ricorso e richiamando in proposito la sentenza n. 206/1975 di questa Corte, alla stregua della quale difetterebbe nella specie l'essenziale requisito dell'attualità del conflitto. Nel merito, poi, la Provincia ripeteva argomentazioni già svolte nell'incidente di costituzionalità; aggiungendo, quanto all'asserita violazione dell'art. 3, punto 9 del d.P.R.28 marzo 1975, n. 474, che questo fa salva la competenza statale relativa "alle professioni sanitarie" esclusivamente con riguardo ai requisiti di ammissione alla professione di tipo medico sanitario, e non impedisce che fonti non statali "aggiungano altri requisiti non attinenti all'ambito sanitario". 7. - La discussione del predetto ricorso per conflitto di attribuzioni, inizialmente fissata per l'udienza del 26 gennaio 1982, é stata rinviata e si é poi svolta all'udienza del 12 aprile1983. In questa medesima udienza sono state discusse anche le questioni di costituzionalità sollevate dal Consiglio di Stato.
Considerato in diritto
:
1. - In forza dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 12 del 3 settembre1979: "al personale sanitario e alle categorie non mediche che viene integrato, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, nel servizio sanitario nazionale, si applica il titolo primo del d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752". A sua volta, il d.P.R. n. 752 del 1976 (portante "norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego") per la parte che qui interessa, pone all'art. 1, primo comma, "la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio", come requisito necessario "per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano" nonché per il personale di cui al secondo comma del medesimo art. 1. I successivi artt. 3,4 e 5 disciplinano le composizioni delle commissioni giudicatrici, il rilascio degli attestati in relazione alle prove di esame distinte per carriere, la sede e la data delle prove medesime. 2. - In applicazione della normativa qui sopra richiamata, il medico provinciale della provincia autonoma di Bolzano, indicendo, in data 30 maggio 1980, bando di concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle farmacie vacanti e di nuova istituzione nella provincia stessa, stabiliva, all'art. 10, che il "rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia é subordinato... al possesso dell'attestato comprovante la conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente alla carriera direttiva, rilasciato dall'apposita Commissione ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, come previsto dalla
legge provinciale 3 settembre 1979 n. 12
". Di tale articolo del bando di concorso il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso 21luglio 1980, ha chiesto l'annullamento, sollevando conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente della provincia autonoma di Bolzano, perché, a dire del ricorrente, "non spetta alla" provincia stessa "ed ai suoi organi amministrativi statuire in materia di possesso di requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle farmacie per ciò che attiene il bilinguismo". Con ordinanza 16 dicembre 1980 il Consiglio di Stato, Sez. IV giurisdizionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge provinciale n. 12 del 1979
per" contrasto con gli artt. 3, 6 e 41 Cost., nonché con gli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972n. 670 ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, e con gli artt. 100 e 107 delcitato d.P.R. n. 670/72 in relazione al d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, così come modificato e integrato dal d.P.R. 31 luglio 1978 n. 571". Sia il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri che l'ordinanza del Consiglio di Stato pongono a questa Corte in sostanza, lo stesso quesito: se cioé la provincia autonoma di Bolzano possa legiferare e deliberare sull'uso del bilinguismo o più esattamente sull'obbligo di adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca per l'esercizio di determinate attività, tra cui quella farmaceutica. I due giudizi possono, quindi, essere riuniti e decisi con unica sentenza. 3. - In primo luogo vanno esaminate, delle censure avanzate dal Consiglio di Stato, quelle che negano in radice ogni competenza della provincia autonoma di Bolzano a statuire, con propria legge, l'obbligo di una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca per l'esercizio dell'attività farmaceutica nella provincia stessa. In questi termini, il giudice a quo prospetta il contrasto dell'art. 1 della citata legge provinciale con l'art. 6 Cost. e con gli artt. 4,8,100 e 107 dello Statuto speciale di autonomia nel testo unificato di cui al d.P.R. 31agosto 1972 n. 670. Delle disposizioni statutarie il giudice rimettente offre peraltro una interpretazione che non tiene in alcun conto le modificazioni introdotte con le leggi costituzionali n. 1 del 1971 e n.1 del 1972 (recepite, appunto, nel testo unificato), limitandosi a richiamare alcune decisioni di questa Corte tutte anteriori alle modificazioni in discorso. Al contrario, occorre verificare se le disposizioni costituzionali sopravvenute siano rilevanti di per sé, ai fini del presente giudizio e se esse concorrano a suggerire una lettura dell'art.6 Cost. diversa da quella adottata da questa Corte in un quadro normativo costituzionale che le predette disposizioni hanno ora modificato. Ad entrambi i quesiti la risposta non può che essere affermativa. Anche a prescindere da ogni considerazione se - per la natura meramente strumentale della lingua quale mezzo di comunicazione tra gli uomini - qui si tratti di una "materia" nel senso in cui il termine é usato in Costituzione ai fini del riparto delle competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni (e provincie autonome); anche ad ignorare la collocazione dell'art. 6 tra i "principi fondamentali" della Costituzione; sta di fatto che dall'art. 4dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige, nel testo unificato, si deduce con chiarezzache l'interesse nazionale - nel rispetto, anche, degli obblighi internazionali - alla "tutela delle minoranze linguistiche locali" costituisce uno dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, che si pone come limite e al tempo stesso come indirizzo per l'esercizio della potestà legislativa (e amministrativa) regionale e provinciale nel Trentino-Alto Adige. Inoltre, come osserva la difesa della provincia, é stata cancellata anche quella disposizione dello statuto originario di autonomia (art. 84) per cui "l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica viene garantito da quanto in materia dispongono le norme contenute nel presente Statuto e nelle leggi speciali della Repubblica", dalla quale la Corte (sentenze nn. 32 del1960 e 1 del 1961) aveva desunto argomenti per affermare la competenza legislativa esclusiva dello Stato in tale materia. Il vigente art. 99 del testo unificato dello Statuto di autonomia(per effetto dell'art. 52 della legge costituzionale n. 1 del 1971) recita, invece: "Nellar egione la lingua tedesca é parificata a quella italiana che é la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali nel presente Statuto é prevista la redazione bilingue". Non soltanto, dunque, é scomparso il riferimento alle "leggi speciali della Repubblica" in tema di "uso della lingua tedesca nella vita pubblica", ma é solennemente proclamata la parificazione della lingua tedesca a quella italiana: con il corollario, espresso nel successivo art. 100 del medesimo testo unificato, per cui "i cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua non solo nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale (l'art. 85 dello statuto originario menzionava unicamente gli organi ed uffici della pubblica amministrazione), ma anche "con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa", i quali tutti sono tenuti ad usare nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente(art. 100 cit. terzo comma). Per concludere sul punto, una volta affermato in termini costituzionalmente vincolanti l'obbligo di rispettare nella Regione la parità tra la lingua italiana e quella tedesca; una volta riconosciuta la facoltà dei cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa; una volta affermato l'obbligo di questi ultimi di usare, anch'essi, la lingua del richiedente (nella risposta); da tutto ciò discende che non viola, ma, al contrario costituisce attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 6 Cost. e all'art. 4 dello Statuto di autonomia la normativa provinciale che disciplini in conformità ad essi l'uso delle lingue italiana e tedesca. 4. - Il Consiglio di Stato denuncia anche la violazione dell'art. 107 dello Statuto speciale di autonomia osservando come "l'applicazione della regola del bilinguismo, posta dal (menzionato)art. 100 dello Statuto per i concessionari di servizi di pubblico interesse debba necessariamente passare (così come per i pubblici impiegati) attraverso le norme statali di attuazione". Neppure questa censura é fondata. Già vigente la disposizione originaria dello statuto speciale (art. 95) che "si limita(va) a prevedere l'emanazione con decreto legislativo delle norme di attuazione", questa Corte ebbe adosservare (sent. n. 108 del 1971) che "non sempre né necessariamente queste (norme di attuazione) sono richieste affinché le Regioni possano validamente esercitare la propria potestà legislativa". Ed infatti non é dato ravvisare la necessità di alcuna norma attuativa del principio del bilinguismo quando esso debba trovare applicazione in materia di pacifica competenza provinciale, quale l'assistenza sanitaria (art. 9, n. 10 dello statuto speciale, nel testo unificato). L'infondatezza della censura in esame appare tanto più evidente quando si ricordi che l'obbligo del bilinguismo in provincia di Bolzano per gli esercenti un servizio di pubblico interesse(quali indubbiamente sono i farmacisti) é posto direttamente da una disposizione statutaria(art. 100) e che la legge provinciale (n. 12 del 1979) si é limitata ad utilizzare il meccanismo previsto dalla legge statale (d.P.R. n. 752 del 1976) per l'accertamento della conoscenza delle due lingue da parte dei soggetti interessati, in conformità al disposto di altra legge statale di riforma (art. 80, legge 833 del 1978). 5. - Parimenti infondata é la censura proposta dal Consiglio di Stato con riferimento al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. La parificazione della lingua italiana e tedesca comporta, per la provincia di Bolzano, l'obbligo del bilinguismo per tutti i pubblici funzionari e gli esercenti di servizi di pubblico interesse dovendosi, in quella provincia, porre sullo stesso piano l'obbligo del cittadino di lingua tedesca di conoscere la lingua italiana e del cittadino di lingua italiana di conoscere la lingua tedesca naturalmente nell'esercizio e per l'esercizio di quelle funzioni pubbliche e di quei servizi di pubblico interesse. La parificazione delle lingue non rappresenta soltanto un modo di tutela di una minoranza linguistica - tale nell'ambito nazionale, ed invece maggioritaria nella provincia di Bolzano -ma esprime il riconoscimento (anche in adempimento di obblighi internazionali dello Stato) di una tale situazione di fatto e del dovere di ogni cittadino, quale che sia la sua madre lingua, di essere in grado di comunicare con tutti gli altri cittadini, quando é investito di funzioni pubbliche o é tenuto a prestare un servizio di pubblico interesse. Il precetto, perciò, ha come destinatari non soltanto i cittadini (rientranti in quelle categorie e operanti nella provincia di Bolzano) di lingua madre italiana, ma anche quelli di lingua madre tedesca e, lungi dal violare, realizza il principio di eguaglianza, rispetto al quale, come ebbe già a rilevare questa Corte (sent. n. 86 del 1975) "rappresenta qualcosa di diverso e di più", in puntuale applicazione dell'art. 6 Cost. 6. - Quanto, infine, alla pretesa violazione dell'art. 41 Cost., basterà osservare che lo stesso giudice a quo considera il requisito del bilinguismo come una "limitazione all'esercizio dell'attività professionale di farmacista" e che, anche a volerla considerare apposta alla libertà di iniziativa economica, sarebbe pur sempre ispirata alla necessità di evitare che ne possano derivare danni ai cittadini nei cui confronti il farmacista é chiamato a prestare la propria opera e che nella provincia di Bolzano ben possono esprimersi in una delle due lingue indifferentemente. Del resto, come già si é ricordato, é la stessa legge statale (anzi una legge di riforma) e precisamente la legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, che all'art. 80, nello stabilire che "restano ferme le competenze spettanti alle provincie autonome di Trento e Bolzano secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite dal d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione" ribadisce che ciò debba avvenire "nel rispetto per quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano delle norme relative... alla parificazione delle lingue italiana e tedesca". 7. - Conclusivamente, tutte le questioni sollevate dal Consiglio di Stato devono essere dichiarate infondate. Invero, la provincia di Bolzano, con la propria legge n. 12 del 1979 ha inteso provvedere, come recita l'intestazione della legge stessa, alla "applicazione delle norme relative alla parificazione delle lingue italiana e tedesca per il personale a rapporto convenzionale nel servizio sanitario provinciale" L'art. 1 di detta legge, per la parte impugnata, pone lo stesso requisito, di adeguata conoscenza delle due lingue, tanto per il personale sanitario quanto per le categorie non mediche integrate ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, nel servizio sanitario nazionale. Tra queste ultime, ex art. 28 della medesima legge 833 del 1978 rientrano i farmacisti, che, a prescindere dalla qualificazione del regime, concessorio o autorizzativo, cui sono sottoposte le farmacie, svolgono indubbiamente un servizio di pubblico interesse. Se così é, non é dubbio che la provincia di Bolzano ha legiferato in materia nel pieno rispetto dei principi fondamentali di cui all'art. 6 Cost. e 4 dello Statuto speciale di autonomia, in armonia con gli ulteriori disposti di cui agli artt. 99 e 100 dello statuto medesimo. 8. - Le considerazioni sin qui svolte conducono de plano al rigetto del ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso il provvedimento del medico provinciale di Bolzano di cui all'art. 10 del bando di concorso, emanato il 30 maggio1980, per la assegnazione di farmacie vacanti e di nuova istituzione nella provincia stessa. Invero, una volta riconosciuta la competenza legislativa della provincia nella soggetta materia, é evidentemente incontestabile la correlata potestà amministrativa.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 settembre 1979 n. 12 sollevate in riferimento agli artt.3, 6 e 41 Cost., nonché agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 ai sensi dell'art. 48della legge 23 dicembre 1978 n. 833, ed agli artt. 8,9,100 e 107 del suddetto d.P.R. in relazione al d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, così come modificato e integrato dal d.P.R. 31luglio 1978 n. 571, dal Consiglio di Stato, sezione IV giurisdizionale con l'ordinanza 16dicembre 1980, di cui in epigrafe; 2) dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Bolzano ed ai suoi organi amministrativi statuire in materia di possesso di requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle farmacie nella provincia medesima per ciò che attiene al bilinguismo e conseguentemente rigetta il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri contro il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 29 luglio1980, di cui in epigrafe.
Caricamento in corso
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Italiano
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Norme costituzionali
1) ACCORDO DI PARIGI
2) Costituzione della Repubblica Italiana
3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 8/bis
10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
48) Legge 30 novembre 1989, n. 386
49) Decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310
50) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265
51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
Art. 1
Art. 1/bis
Art. 2
Art. 3
Art. 4
(prevista dall'articolo 1 comma 2)
(prevista dall'articolo 2, comma 1)
(prevista dall'articolo 3, comma 2)
(prevista dall'articolo 4, comma 1)
56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
63) LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001, n. 2
64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
72) DECRETO LEGISLATIVO 13 giugno 2005, n. 124
73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
77) Decreto legislativo 19 novembre 2010 , n. 252
78) Decreto legislativo 21 gennaio 2011 , n. 11
79) Decreto legislativo 19 maggio 2011 , n. 92
80) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 166
81) Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 172
82) Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
83) Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28
84) Legge 23 dicembre 2014, n. 190
85) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 75
86) Decreto legislativo 29 aprile 2015, n. 76
87) Decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14
88) Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186
89) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43
90) Decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46
91) Decreto legislativo 6 aprile 2016, n. 51
92) Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
93) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
94) Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
95) Decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16
96) Decreto legislativo 4 maggio 2017, n. 76
97) Decreto legislativo 19 maggio 2017, n. 77
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
A Ordinamento della formazione professionale
B Formazione nel settore sanitario
a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 settembre 1978, n. 17
b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28
c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 settembre 1979, n. 36
d) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 marzo 1981, n. 8
e) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 21
f) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22
g) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 marzo 1989, n. 5
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
h) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 giugno 1992, n. 22
i) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1993, n. 8
j) Legge provinciale 26 ottobre 1993, n. 18
k) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 47
l) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 luglio 1999, n. 37
m) Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14
n) Decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46
o) Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4 —
C Corsi di diploma nel settore sociale
D Riconoscimento delle qualifiche professionali
E Provvidenze per la formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
A Assistenza agli anziani
B Servizio consultoriale per le famiglie
C Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
a) Legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26
b) Legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38
c) Legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8
d) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2008, n. 10
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
D Famiglia, donne e gioventù
E Provvidenze per le persone disabili
a) LEGGE PROVINCIALE 17 settembre 1973, n. 59 —
b) LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1978, n. 65
Art. 1-33.
Art. 34 (Norme generali sul personale)
Norme transitorie e finali
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 1980, n. 23
d) LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1980, n. 33
e) Legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20
f) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 dicembre 1989, n. 32
g) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 settembre 1990, n. 24
h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1990, n. 35
i) LEGGE PROVINCIALE 8 aprile 1998, n. 3
j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 agosto 2001, n. 46
k) Legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7
l) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009 , n. 54
m) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7
F Interventi in materia di dipendenze
G Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
H Assistenza economica di base
I Cooperazione allo sviluppo
J Servizi sociali
K Previdenza integrativa
L Volontariato
M Emigrati
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
a) Legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4
b) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 1
c) Legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2
d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1
e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 3
f) Legge provinciale 21 giugno 2011, n. 4
g) Legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14
h) Legge provinciale 8 marzo 2013, n. 3
i) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 9
j) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10
k) Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
l) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 16
m) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 7
n) Legge provinciale 26 settembre 2014, n. 8
o) Legge provinciale 16 ottobre 2014, n. 9
p) Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10
q) Legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 1
r) Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 8
s) Legge provinciale 12 ottobre 2015, n. 14
t) Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
u) Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
v) Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
w) Legge provinciale 6 luglio 2017, n. 8
Delibere della Giunta provinciale
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Delibera 13 gennaio 2015, n. 29
Delibera 20 gennaio 2015, n. 56
Delibera 27 gennaio 2015, n. 94
Delibera 27 gennaio 2015, n. 106
Delibera 3 febbraio 2015, n. 128
Delibera 3 febbraio 2015, n. 130
Delibera 3 febbraio 2015, n. 134
Delibera 10 febbraio 2015, n. 166
Delibera 24 febbraio 2015, n. 207
Delibera 3 marzo 2015, n. 229
Delibera 10 marzo 2015, n. 275
Delibera 17 marzo 2015, n. 299
Delibera 24 marzo 2015, n. 347
Delibera 24 marzo 2015, n. 351
Delibera 31 marzo 2015, n. 394
Delibera 14 aprile 2015, n. 419
Delibera 14 aprile 2015, n. 423
Delibera 14 aprile 2015, n. 435
Delibera 21 aprile 2015, n. 470
Delibera 28 aprile 2015, n. 486
Delibera 28 aprile 2015, n. 505
Delibera 5 maggio 2015, n. 524
Delibera 5 maggio 2015, n. 532
Delibera 12 maggio 2015, n. 543
Delibera 12 maggio 2015, n. 558
Delibera 19 maggio 2015, n. 573
Delibera 9 giugno 2015, n. 651
Delibera 9 giugno 2015, n. 699
Delibera 16 giugno 2015, n. 703
Delibera 16 giugno 2015, n. 712
Delibera 16 giugno 2015, n. 713
Delibera 16 giugno 2015, n. 714
Delibera 16 giugno 2015, n. 721
Delibera 16 giugno 2015, n. 733
Delibera 16 giugno 2015, n. 734
Delibera 23 giugno 2015, n. 743
Delibera 30 giugno 2015, n. 784
Delibera 30 giugno 2015, n. 796
Delibera 7 luglio 2015, n. 808
Delibera 7 luglio 2015, n. 816
Delibera 14 luglio 2015, n. 830
Delibera 14 luglio 2015, n. 832
Delibera 14 luglio 2015, n. 834
Delibera 28 luglio 2015, n. 869
Delibera 28 luglio 2015, n. 873
Delibera 28 luglio 2015, n. 890
Delibera 11 agosto 2015, n. 923
Delibera 25 agosto 2015, n. 979
Delibera 25 agosto 2015, n. 990
Delibera 1 settembre 2015, n. 1004
Delibera 1 settembre 2015, n. 1017
Delibera 8 settembre 2015, n. 1022
Delibera 8 settembre 2015, n. 1027
Delibera 15 settembre 2015, n. 1047
Delibera 15 settembre 2015, n. 1058
Delibera 22 settembre 2015, n. 1100
Delibera 29 settembre 2015, n. 1104
Delibera 29 settembre 2015, n. 1112
Delibera 6 ottobre 2015, n. 1136
Delibera 13 ottobre 2015, n. 1162
Delibera 13 ottobre 2015, n. 1171
Delibera 27 ottobre 2015, n. 1236
Delibera 3 novembre 2015, n. 1251
Delibera 3 novembre 2015, n. 1274
Delibera 10 novembre 2015, n. 1275
Delibera 10 novembre 2015, n. 1300
Delibera 17 novembre 2015, n. 1328
Delibera 24 novembre 2015, n. 1358
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