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In vigore al: 14/10/2016

Delibera N. 4361 del 29.11.2004
Criteri e modalità per agevolare gli investimenti edili in agricoltura. Revoca della propria deliberazione n. 425 del 17.02.2003

Allegato

Criteri e modalità per agevolare gli investimenti edili presso aziende agricole

 

I presenti criteri e modalità determinano, ai sensi del punto 10 della propria deliberazione n. 2347 del 02/07/02, disposizioni dettagliate per agevolare gli investimenti edili a favore delle aziende agricole singole ed associate di cui ai punti 5.1.1 e 5.1.3 del medesimo provvedimento.

 

1. Iniziative ammesse

1.1 Costruzione, ristrutturazione, risana-mento ed acquisto di:

a)     costruzioni ad uso aziendale per il ricovero del bestiame con annessi nonché le parti edili di impianti per la produzione di biogas,

b)     costruzioni ad uso aziendale per il deposito di macchine e di attrezzi agricoli e di mezzi aziendali,

c)     strutture per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e rispettivi sottoprodotti nonché contenitori per la conservazione di prodotti agricoli,

d)     costruzioni per aziende ortofloricole nonché per vivai viticoli e di piante arboree.

e)     centri di selezione bestiame con annessi da parte di aziende agricole associate.

1.2 La costruzione di impianti di irrigazione aziendale e di serbatoi di acqua, lavori di miglioramento fondiario, costruzione e manutenzione straordinaria di strade rurali e condotti di acqua potabile, comprese  le prese, nonché la costruzione, la ristrutturazione e il risanamento di funivie per il trasporto di prodotti agricoli .

1.3 L'acquisto di terreni per la costruzione di strutture di cui al punto 1.1, lettere a), b), c) e e) da parte di aziende agricole associate.

 

2. Misura e modalità dell'agevolazione

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente punto 1 può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura:

- fino al 50 per cento delle spese ammissibili a contributo a favore di aziende in zone svantaggiate che raggiungono 30 o più punti previsti per gli svantaggi naturali determinati ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 6 febbraio 1997, n. 2, e successive modifiche.

- fino al 40 per cento delle spese ammissibili a contributo a favore di aziende con meno di 30 o senza punti per svantaggi naturali, indipendentemente dalla zona in cui esse sono situate;

- fino al 30 per cento delle spese ammissibili per domande di contributo presentate da parte di aziende ortofloricole e vivai di piante arboree e viticoli nonché per domande concernenti la costruzione su superfici frutticole di impianti di irrigazione a goccia in aggiunta ad un impianto sovrachioma.

La determinazione dei punti per gli svantaggi naturali nei confronti di aziende agricole associate avviene in base alla media ponderata di tutte le aziende interessate.

 

2. Per aziende con più di 100 unità di bestiame adulto (UBA) o per aziende con più di 8 ettari di superficie ortofruttiviticola, per aziende il cui titolare e/o coniuge conseguano un reddito comune da attività non agricola superiore all'importo corrispondente alla quarta fascia di reddito prevista dall'articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, oppure esercitino attività non agricole con più di due dipendenti a tempo pieno o dipendenti stagionali per un periodo complessivo analogo nonché per aziende ortofloricole con una superficie di colture protette superiore a 2.000 m² il contributo in conto capitale di cui al precedente punto è ridotto di 10 punti di percentuale.

 

3. Qualora le spese ammissibili per gli investimenti di cui al punto 1.1 lettere c) e d) superino l'importo di 260.000 Euro, l'iniziativa viene agevolata esclusivamente mediante la concessione di un prestito agevolato ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche.

 

3. Misura minima e determinazione delle spese ammissibili

1. Le iniziative di cui al punto 1.1 lettere a) e c) e la costruzione di impianti di irrigazione a goccia sono ammesse ad agevolazione, qualora la spesa minima ammonti a 3.000 €; per le iniziative di cui al punto 1.1, lettere b), d) ed e) nonché ai punti 1.2 e 1.3  la spesa minima deve ammontare a 7.500 €.

 

2. Le spese ammissibili per le iniziative di cui ai punti 1.1 e 1.2 sono calcolate sulla base dell'elenco prezzi fissato dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, per i lavori in ambito agricolo e forestale.

 

3. Le spese massime ammissibili per fab-bricati aziendali per il ricovero di bestiame sono fissate in base alla loro capienza per UBA. Nei prezzi massimi sono inclusi i costi di costruzione della stalla, dei locali per il deposito del fieno ed altri locali ac-cessori quali le camere per il latte, il locale per lettimi nonché degli impianti fissi. I locali per deposito macchine ed attrezzi agricoli, i silos, la concimaia, la vasca liquame, l'impianto per l'asportazione meccanica del letame, gli impianti solari di produzione di aria calda con rivestimenti isolanti e trasportatrice pneumatica ed altre attrezzature meccaniche sono valutati separatamente.

 

4. Le spese massime ammissibili per le iniziative di cui al punto 1.1 lettera b) non possono oltrepassare il 30 per cento dei costi per metro quadrato fissati semestralmente per l'edilizia abitativa agevolata e devono riferirsi alla superficie calcolata in dipendenza della dimensione aziendale secondo l'allegato grafico, e per aziende fruttiviticole ad una superficie netta massima ammontante a 150 m². Per strutture semiaperte o semplici costruzioni in legno gli anzidetti costi sono dimezzati. Nel determinare le superfici ammesse ad agevolazione per queste costruzioni aziendali si tiene conto delle superfici già adibite a deposito macchine.

 

5. Le spese massime ammissibili per le iniziative di cui al punto 1.1 lettera c) sono determinate come segue:

per i locali di vendita al massimo i costi  per metro quadrato fissati semestralmente per l'edilizia abitativa agevolata , riferiti a una superficie netta massima di 25 m²;

per i locali per il deposito o per la lavorazione al massimo 50 per cento dei costi per metro quadrato fissati semestralmente per l'edilizia abitativa agevolata, la superficie massima ammessa a finanziamento è di 75 m² di superficie utilizzabile, eccetto per le cantine produttori diretti,

per i locali sotterranei adibiti a cantine di produttori diretti al massimo 80 per cento dei costi per metro cubo fissati semestralmente per l'edilizia abitativa agevolata.

 

6. Qualora i lavori debbano essere eseguiti in situazioni di particolare disagio o in caso di fabbricati soggetti a vincolo di tutela da parte della Sovrintendenza ai Beni Culturali o degli insiemi,  le spese ammissibili per le iniziative di cui al punto 1.1 lettere a), b) e c) possono essere aumentate fino al 30 per cento.

 

7. Le spese ammesse ad agevolazione per l'acquisto di terreno non possono superare i valori indicativi relativi ai prezzi di esproprio stimati per la zona di produzione del rispettivo comune.

 

4.  Presupposti e condizioni

4.1 Presupposto generale per il finanziamento delle iniziative di cui al punto 1.1 lettere a), b) e c) è il rispetto del limite massimo di 2,5 unità bovine adulte per ettaro di superficie foraggiera riferito alla media annuale. È ammesso il superamento temporaneo fino a 20 per cento di tale limite per il fluttuare del carico bestiame. Il superamento del limite massimo di 2,5 UBA in maniera superiore al 20 per cento comporta l'esclusione dalle agevolazioni. Per centri di selezione al fine dell'esecuzione dei progeny- e performancetests si può prescindere da tale presupposto, a condizione che venga dimostrato il regolare utilizzo del letame e del liquame in agricoltura.

 

4.2 In caso di incendio, esproprio ed alienazione la somma tra contributo per la costruzione del nuovo edificio e proventi derivanti da assicurazioni ovvero dalla vendita non può superare l'importo rappresentato dalle spese ammesse a finanziamento.

 

4.3.1 Le costruzioni ad uso aziendale per il ricovero del bestiame, eccetto i bovini, gli equini, gli ovini e  i caprini,  sono agevolate  nella misura massima di capi di bestiame come di seguito fissata:

allevamento di maiale da carne: fino a massimo 200 animali

allevamento di maiale da riproduzione: fino a massimo 50 scrofe

allevamento di galline ovaiole all'aperto: fino a massimo 1000 capi

allevamento di animali da reddito: fino a massimo 15 UBA .

 

4.3.2 Lavori di ristrutturazione e di risanamento di costruzioni aziendali per il ricovero di bestiame che riguardano altresì il manto di copertura sono ammessi ad agevolazione qualora siano trascorsi almeno 20 anni dall'ultima agevolazione. Qualora i predetti lavori riguardino la modifica del tipo di stabulazione, devono essere trascorsi almeno 10 anni dall'ultimo finanziamento. Nel caso di aziende che intendono adottare il metodo ecologico ai sensi della legge provinciale 20/01/2003, n. 3, i predetti termini sono ridotti a 5 anni. Lo stesso termine si applica nei confronti di aziende che, per conformarsi a nuove disposizioni legislative, devono eseguire lavori di ristrutturazione.

 

4.4.1 Condizione per il finanziamento delle iniziative di cui al punto 1.1 lettera c) è il rispetto delle disposizioni vigenti nonché il possesso da parte del richiedente o da un familiare che collabora nell'azienda di una formazione specifica oppure di aver acquisito un'esperienza professionale annuale nel rispettivo campo di attività.

Il requisito della specifica formazione professionale è comprovato dalla frequenza con esito positivo di una scuola o istituto superiore o università ad indirizzo agricolo o concernente la  trasformazione alimentare, di una scuola professionale per l'agricoltura ed economia domestica nonché la frequenza di un corso specifico della durata di almeno 50 ore organizzato da organizzazione pubbliche o private e riconosciuto dalla ripartizione provinciale agricoltura.

 

4.4.2 I prodotti agricoli da trasformare devono inoltre provenire in misura prevalente dalla propria azienda; per le cantine produttori diretti almeno il 75 per cento dell'uva lavorata deve essere di propria produzione. Inoltre per il rispettivo ambito di attività deve essere raggiunto il volume minimo di produzione ovvero la superficie minima coltivabile di seguito elencati:

50 hl di vino,

8000 m² per la coltivazione orticola e di frutta minore per agevolare l'acquisto di celle frigorifere per la conservazione dei prodotti,

la tenuta di 5 UBA bestiame da latte,

5000 m² per la cerealicoltura,

200 m² per la coltivazione di erbe,

prodotti propri per la produzione di 150 hl di succo di mela,

per le distillerie: materia base propria per la produzione di minimo 200 l di alcol puro,

30 colonie di api per agevolare strutture per la trasformazione e la commercializzazione.

 

4.4.3 La costruzione e ristrutturazione di strutture per la conservazione di vino nonché l'acquisto di contenitori viene finanziato fino ad una capacità massima di magazzinaggio pari a 1,5 volte la produzione propria media riferita agli ultimi tre anni.

 

4.4.4 Strutture di cui al punto 1 lettera c) in nuove abitazioni sono agevolate a condizione che siano già esistenti o previsti dal progetto, come annessi all'abitazione, locali adibiti a deposito in misura non inferiore a 30 mq.

 

4.4.5 Sono escluse dalle presenti agevolazioni:

- le strutture ed attrezzature per la lavorazione e il commercio di pomacee a favore di aziende agricole singole,

- botti di legno con meno di 700 l per cantine produttrici,

- locali centrifuga miele.

 

4.5.1  Per il finanziamento delle iniziative di cui al punto 1.1 lettera d) i richiedenti, oltre ad avere i requisiti prescritti  dalle norme nazionali e comunitarie, devono essere iscritti all'albo professionale dei giardinieri; vivai di piante arboree e viticoli sono equiparati ai giardinieri.

 

4.5.2 Sono ammesse a finanziamento a favore di aziende ortofloricole nonché per vivai viticoli e di piante arboree le seguenti iniziative: la costruzione di serre o di tunnel in materiale plastico compreso l'impianto di  riscaldamento, di climatizzazione e di irrigazione, la costruzione di depositi, di locali per il ricovero di macchine, per caldaie nonché di celle frigorifere; sono esclusi dalle presenti agevolazioni la costruzione di locali di vendita.

 

4.6 L'agevolazione delle iniziative di cui al punto 1.2 sottostà alle seguenti condizioni:

la costruzione di nuovi impianti di irrigazione e di pozzi con pompa ad installazione fissa in zone fruttiviticole interessi una superficie attigua di almeno un ettaro,

il rinnovo dell'impianto irriguo riguardi un impianto di almeno quindici anni di età e comporti l'adozione di un sistema basato su un risparmio di acqua.

la costruzione di un impianto di irrigazione a goccia in aggiunta ad un impianto sovrachioma esistente può essere ammessa  a finanziamento nel caso che siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultimo finanziamento. In questo caso ogni rinnovo dell'impianto esistente è escluso dall'agevolazione per la durata di quindici anni ed indipendentemente dall'età dell'impianto.

qualora esista un'impianto irriguo antibrina non sono ammessi ad agevolazione impianti di fertirrigazione e automatizzazione.

 

4.7 L'acquisto di terreno edificabile viene agevolato unicamente nella misura necessaria alla realizzazione della costruzione progettata.

 

5. Consegna della domanda  e documentazione

Per beneficiare dei contributi i richiedenti devono presentare apposita domanda alla Ripartizione provinciale agricoltura prima dell'inizio die lavori. Alla domanda devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:

la documentazione di approvazione dei lavori, qualora richiesta,

il preventivo di spesa e/o l'offerta,

certificato comprovante la proprietà, qualora necessario,

contratto preliminare di acquisto con la documentazione grafica nonché elenco beni immobili ed estratto del libro fondiario,

il progetto, qualora necessario,

con riguardo alle iniziative di cui al punto 1.1, lett. c), una descrizione delle attività in progetto.

 

6. Dimostrazione in ordine alla disponibilità e coltivazione di superfici agricole

Per beneficiare dei contributi la disponibilità, l'effettiva coltivazione nonché il tipo di coltura di superfici agricole utilizzabili devono essere adeguatamente comprovati.

 

7. Anticipi ed acconti

1. Con riferimento agli investimenti ammessi alle agevolazioni ai sensi del presente provvedimento, possono essere, erogati anticipi fino al 50 per cento del contributo concesso ovvero acconti proporzionati ai lavori già eseguiti e debitamente accertati dai competenti funzionari dell'amministrazione provinciale .

 

2. Nel caso di mancata realizzazione degli investimenti agevolati entro il termine fissato con l'atto di concessione, i beneficiari sono tenuti a restituire le somme erogate, maggiorate degli interessi pari al tasso legale ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18.

 

8. Liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo concesso ovvero del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo ai sensi del precedente punto 7, avviene su presentazione della relativa domanda e/o della documentazione inerente la spesa ammessa a contributo da parte dei beneficiari e la verifica della sua regolarità da parte dell'Ufficio competente.

 

2. Qualora le spese ammesse a finanziamento per le iniziative di cui al punto 1.1 lettera a) superino l'importo di 25.000 Euro, viene richiesta ai fini della liquidazione del saldo la dimostrazione di aver stipulato un'assicurazione contro gli incendi.

 

9. Revoca

1. Qualora in occasione della verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione del contributo ovvero del saldo, nel caso sia stato erogato un anticipo, venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo in riferimento a singole spese nel relativo periodo, il beneficiario decade dall'agevolazione concessa in riferimento a queste ed il contributo è ridotto in proporzione.

 

2. Qualora sia stato erogato un anticipo ed il contributo viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura superiore all'ammontare del saldo, il beneficiario è tenuto a restituire la somma corrispondente alla parte dell'anticipo, sulla quale si ripercuote la decurtazione del contributo,  maggiorata degli interessi legali.

 

3. Qualora invece venga accertata in occasione o dopo la liquidazione del contributo la mancanza di presupposti per la sua concessione o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, il beneficiario decade dallo stesso e, qualora già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.

 

10. Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale, 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modificazioni, i controlli a campione vengono eseguiti annualmente nella misura minima del 6 per cento delle iniziative agevolate.

 

2. I predetti controlli non trovano applicazione con riguardo ad iniziative agevolate, la cui regolare realizzazione è verificata direttamente da funzionari della ripartizione provinciale agricoltura in seguito ad appositi controlli e sulla base di un verbale di accertamento.

 

3. La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante un'estrazione a sorte effettuata da parte di una commissione composta dal direttore della Ripartizione provinciale agricoltura o un suo delegato, dal direttore dell'ufficio competente ad erogare il rispettivo aiuto e dal funzionario addetto. In ordine all'estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale.

 

4. I controlli amministrativi, nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della Ripartizione provinciale agricoltura e convalidati mediante un verbale di accertamento.

 

5. In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

11. Disposizione transitoria

Nei confronti di domande presentate all'ufficio provinciale competente prima che i presenti criteri e modalità siano divenuti efficaci, essi non trovano applicazione qualora risultino più restrittivi rispetto alle disposizioni precedenti.

Tabella: omissis

ActionActionNorme costituzionali
ActionAction1) ACCORDO DI PARIGI
ActionAction2) Costituzione della Repubblica Italiana
ActionAction3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
ActionAction3) Legge 11 marzo 1972, n. 118
ActionAction4) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1973, n. 48
ActionAction5) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115
ActionAction6) Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49
ActionAction7) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1973, n. 50
ActionAction8) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 686
ActionAction9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 687
ActionAction10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 689
ActionAction11) Decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690
ActionAction12) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973, n. 691 —
ActionActionArt. 1    
ActionActionArt. 2
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5
ActionActionArt. 6
ActionActionArt. 7
ActionActionArt. 8
ActionActionArt. 9
ActionActionArt. 10
ActionActionArt. 10/bis  
ActionAction13) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 278
ActionAction14) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279
ActionAction15) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 —
ActionAction16) Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
ActionAction17) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction18) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction19) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction20) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472
ActionAction21) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction22) Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction23) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction24) Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
ActionAction25) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 234
ActionAction26) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235
ActionAction27) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. 846
ActionAction28) Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58
ActionAction29) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 570
ActionAction30) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1978, n. 571
ActionAction31) Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017
ActionAction32) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 —
ActionAction33) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215
ActionAction34) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 217
ActionAction35) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 228
ActionAction36) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1982, n. 327 —
ActionAction37) Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89
ActionAction38) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983
ActionActionIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ActionAction39) Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
ActionAction40) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 511
ActionAction41) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 521
ActionAction42) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526
ActionAction43) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527
ActionAction44) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 301 —
ActionAction45) Decreto del Presidente della Repubblica15 luglio 1988, n. 305
ActionAction46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574
ActionAction47) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1988, n. 575
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ActionAction51) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266
ActionAction52) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 —
ActionAction53) Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
ActionAction54) Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133
ActionAction56) DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 1995, n. 429
ActionAction57) Decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434
ActionAction58) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1996
ActionAction59) DECRETO LEGISLATIVO 9 settembre 1997, n. 354
ActionAction60) DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495 —
ActionAction61) DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463
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ActionAction64) Decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113
ActionAction65) Decreto legislativo 16 maggio 2001, n. 260
ActionAction66) Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280
ActionAction67) Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ActionAction68) DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
ActionAction69) Decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118
ActionAction70) DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99
ActionAction71) Decreto legislativo 6 giugno 2005, n. 120
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ActionAction73) DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 168
ActionAction74) Decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245
ActionAction75) Decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83
ActionAction76) Legge 23 dicembre 2009 , n. 191
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