Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 29 giugno 2010, n. 26.
(1) I servizi di ristorazione collettiva pubblica sono resi garantendo che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti di prossimità.
(2) Il programma previsto dall’articolo 4 individua la percentuale minima di prodotti di prossimità che deve essere utilizzata nell’ambito dei servizi di ristorazione collettiva pubblica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.
(3) La percentuale prevista dal comma 2 può essere distinta anche per prodotti o categorie di prodotti. La percentuale può essere rapportata al valore dei prodotti o di singole categorie di prodotti agricoli e agroalimentari, o ad altri indicatori previsti dal programma. La percentuale può altresì essere fissata in modo differenziato per le diverse tipologie di servizio.
(4) Il programma può prevedere anche criteri e modalità per assicurare, nell’ambito delle procedure di appalto di forniture o di servizi, punteggi aggiuntivi alle offerte che prevedono l’impiego nella preparazione dei pasti di quantitativi superiori alle misure minime stabilite ai sensi del comma 2.