Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 29 giugno 2010, n. 26.
(1) La Provincia può stipulare accordi con soggetti esercenti attività di ristorazione privata operanti sul territorio provinciale, con particolare riferimento ai soggetti proprietari o gestori di rifugi alpini ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, ovvero di malghe che offrono servizi di ristorazione ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, o del decreto del presidente della Provincia 22 luglio 1998, n. 19, al fine di favorire la conoscenza e l’utilizzo di prodotti di prossimità.