(1) La Provincia può istituire e finanziare nuovi istituti di ricerca e servizi di supporto scientifico che riguardino settori di ricerca rilevanti per la scienza e l'economia in provincia di Bolzano.
(2) La Provincia può partecipare all'istituzione e al sostegno di fondazioni orientate a un sostegno duraturo e mirato della ricerca di base e applicata ovvero al sostegno dell'innovazione.