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In vigore al: 04/10/2016

b) Legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 121)
Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del "marchio di qualità con indicazione di origine"

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 3 gennaio 2006, n. 1.

Art. 12 (Contributi)  

(1) Per le iniziative di cui all’articolo 11, comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano può anche concedere aiuti alle associazioni, alle organizzazioni o ai consorzi della categoria dei prodotti e alle associazioni di categoria o loro emanazioni, per le iniziative messe in atto dalle stesse nel settore di rispettiva competenza, nel rispetto delle seguenti percentuali:

  1. fino al 50 per cento dei costi ammissibili nel caso di azioni pubblicitarie di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a);
  2. fino all’80 per cento dei costi ammissibili per le azioni per la promozione della commercializzazione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b);
  3. fino al 100 per cento dei costi ammissibili per le iniziative di campagne informative al consumatore/alla consumatrice di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c);
  4. fino all’80 per cento dei costi ammissibili per i controlli di qualità di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d), con una diminuzione graduale annuale nella misura del 10 per cento fino a esaurimento al settimo anno, in applicazione della disciplina “de minimis”. 10)

(2)  Se lo svolgimento delle iniziative è affidato a un ente terzo, il contributo è erogato direttamente a tale ente.

(3)  Possono essere concesse anticipazioni fino al 70 per cento. L'importo residuo è liquidato a consuntivo, sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute per l'iniziativa.

(4)  Gli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 vengono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera d), vengono concessi come aiuti «de minimis» in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». 11)

10)
L'art. 12, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.
11)
L'art. 12, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 9, comma 2, della L.P. 14 luglio 2015, n. 8.