(1) Per ogni abilitazione di cui all'articolo 3 viene costituita una apposita commissione d'esame, così composta:
- da un funzionario della ripartizione provinciale competente, di qualifica funzionale non inferiore alla settima, con funzioni di presidente;
- da quattro istruttori o maestri di sci con particolari esperienze tecniche e didattiche nella rispettiva abilitazione, designati dal collegio professionale provinciale;
- da quattro esperti nelle materie oggetto del programma d'esame.
(2) La valutazione tecnica e didattica dei candidati può essere delegata dalla commissione d'esame ad una sottocommissione istituita dalla stessa.
(3) La composizione delle commissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia di Bolzano, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Per i membri effettivi sono da prevedere dei supplenti.
(4) Le commissioni d'esame sono nominate con decreto dell'assessore provinciale competente in materia e rimangono in carica per due sessioni. I membri della commissione possono essere riconfermati.
(5) Ai membri delle commissioni sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi ed il trattamento economico di missione secondo la normativa provinciale vigente.
(6) Con il decreto di cui al comma 4, le funzioni di segretario effettivo e supplente delle commissioni d'esame sono affidate ad impiegati addetti alla ripartizione provinciale competente.