(1) I maestri di sci iscritti nell'albo professionale, che violino le norme di deontologia professionale o quelle di comportamento previste dalla presente legge, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
(2) Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, previa formale contestazione degli addebiti e nel rispetto dei principi di audizione e di difesa dell'interessato, che entro 30 giorni dalla notifica può proporre ricorso alla Giunta provinciale. La presentazione del ricorso sospende l'esecutività della sanzione sino alla decisione della medesima.
(3) I provvedimenti adottati dal Collegio provinciale, eccettuati quelli in materia disciplinare, sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 8 marzo 1991, n. 81.